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PROGRAMMA STAGES 2008 – I EDIZIONE

SECONDO DISCIPLINARE TECNICO

  1. Gli Allievi possono motivatamente assentarsi dal percorso formativo iniziale per un numero di ore non superiore a 60, ferma restando l'obbligo di recuperare il debito formativo contratto nei modi stabiliti dalle singole università entro il termine del medesimo percorso formativo iniziale. Tali assenza non incidono sul voucher.

  2. Ai sensi del Regolamento, è da ritenersi in situazione di incompatibilità l'Allievo che sia lavoratore subordinato, pubblico o privato. La situazione di incompatibilità deve essere rimossa entro trenta giorni dalla stipulazione della convenzione, anche mediante collocamento in aspettativa o fuori ruolo per tutta la durata del Programma Stages. Non costituisce condizione di incompatibilità la titolarità di partita Iva o la stipulazione di contratti di lavoro autonomo, fermo restando l'obbligo di coordinamento anche temporale con l'Amministrazione di destinazione.

  3. Il numero massimo di assenze, oltre il quale si ha decadenza dal beneficio del voucher ai sensi del paragrafo 3.2.6. del Regolamento, è pari al 15% del monte ore globale previsto per entrambi gli anni.