MOZIONE n. 16 del 22/12/2005

 

In ordine al contributo della Regione Calabria di euro 500.000,00 a favore dell’Aeroporto S. Anna S.p.A. di cui all’art. 21 L.R. n. 13 del 17.9.2005 a modifica dell’articolo unico L.R. n. 15 del 26.4.2004


F. SULLA . Il Consiglio Regionale,

 

Premesso che:

 

Il richiamo della Corte dei Conti sulla possibile violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato ravvisata nella destinazione di un contributo della Regione Calabria di euro 500 mila a favore dell'Aeroporto S. Anna S.p.A., pur comprensibile sul piano dei principi generali, non trova pieno riscontro nella realtà specifica di Crotone.
Con il presente ordine del giorno il Consiglio regionale della Calabria intende ribadire che, lungi dal pensare ad interferenze che possano intaccare il sistema della libera concorrenza, ha inteso appoggiare e promuovere una realtà aeroportuale marginale che, allo stato attuale, sfugge a qualsiasi possibile comparazione con le realtà aeroportuali esistenti in Calabria e in un intorno funzionale utile.
Le stesse linee-guida comunitarie concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici per l'avvio dell'attività delle compagnie aeree operanti dagli aeroporti regionali, approvate dalla Commissione Europea in data 6 settembre 2005, sono incentrate sull'interpretazione delle norme esistenti in funzione delle specificità territoriali e geografiche ed economiche.
In particolare, anche in rapporto alle suddette linee-guida, si ribadisce:
a) la Commissione Europea, pur sostenendo che il settore aereo non è l'unico vettore di sviluppo in materia di trasporti, poiché anche i collegamenti ferroviari ad alta velocità sono settori economici di primaria importanza, individua espressamente negli aeroporti un ruolo e un impatto importante sul successo delle economie locali e dell'integrazione economica delle regioni europee più periferiche.
Nella fattispecie, in un territorio quale è quello del Marchesato di Crotone, in cui il trasporto su rotaia è addirittura caratterizzato dalla mancanza di elettrificazione della rete, la dotazione quantitativa e qualitativa di strade del versante ionico calabrese si presenta inadeguata e spesso di ostacolo all'economia locale, il settore aereo è, ancor più, l'unico reale attore a giocare un ruolo di sviluppo.
b) Sul principio cardine, ribadito anche dalla Commissione Europea, che lo sviluppo degli aeroporti debba avvenire in modo da prevenire distorsioni alla concorrenza, l'analisi oggettiva degli aeroporti calabresi scongiura tale rischio.
Infatti, come riportato nelle linee-guida, l'Aeroporto S. Anna S.p.A. di Crotone rispetta appieno la logica e la constatazione che i piccoli aeroporti isolati non fanno concorrenza agli altri aeroporti, ad eccezione degli aeroporti vicini di dimensioni simili ubicati in bacini di utenza che si sovrappongono. A questo proposito, rispetto alle quattro tipologie di aeroporti stabilite sul volume di traffico, Crotone appartiene alla categoria “D” (l'ultima) – volume passeggeri annuo inferiore al milione – Lamezia Terme (come infrastruttura più vicina) appartiene alla categoria “C” da 1 milione a 5 milioni di passeggeri annuo. Da ciò possiamo desumere:
L'Aeroporto di Lamezia Terme si configura di categoria superiore, quindi non immediatamente confrontabile con l'Aeroporto di S. Anna;
L'Aeroporto di Reggio Calabria per condizioni oggettive – distanza, condizione morfologica del territorio, carenza d'infrastrutture di collegamento – non si presenta concorrenziale e quindi alternativo a quello di Crotone.
c) La Commissione Europea ritiene che alcune attività svolte da un aeroporto siano necessarie ai fini della prestazione di un servizio di interesse economico generale. La stessa Commissione va oltre, dicendo che in alcuni casi la gestione di un aeroporto nell'insieme possa considerarsi come servizio economico di interesse generale. Nel caso specifico, tale concetto è rafforzato dal fatto che la stessa stabilisce che per tali aeroporti l'autorità pubblica possa anche imporre oneri di servizio, quando lo scalo sia ubicato in una regione isolata: in tal senso l'Aeroporto S. Anna di Crotone è stato considerato meritorio dalla Comunità Europea nel 2003 e nel 2005 di imposizione di oneri di servizio pubblico statale per i collegamenti aerei per Roma e Milano. Ciò non può che attestare ulteriormente la rispondenza dello scalo crotonese al profilo degli aeroporti periferici e isolati per i quali la gestione nel suo complesso si possa considerare un servizio economico di interesse generale, meritoria di aiuti e di compensazioni economiche a favore del soggetto che gestiste l'aeroporto.
d) In merito al contributo regionale a copertura delle perdite della gestione di euro 500 mila a favore dell'Aeroporto S Anna S.p.A., inoltre, risulta particolarmente importante significare che buona parte di tale perdita per l'anno 2003 nasce da costi sostenuti a favore di vettori che espletavano collegamenti di linea. In tal senso, la Commissione nelle linee-guida ammette la possibilità che le compagnie aeree beneficino temporaneamente di finanziamenti pubblici, se questo può permettere di creare nuovi collegamenti o nuovi orari dagli aeroporti regionali e a patto che si verifichi un incremento del volume netto di passeggeri. I passeggeri che hanno utilizzato l'infrastruttura crotonese sono stati 27.722 nel 2002, 90.370 nel 2003 e 102.000 nel 2004.
e) E' importante sottolineare che, oltre a non ledere il principio concorrenza, gli aiuti dati ad un aeroporto di categoria D non sono soggetti all'obbligo di preventiva notifica alla Comunità Europea, secondo quanto espressamente indicato nella decisione della Commissione stessa del 13 luglio 2005, relativa all'applicazione dell'articolo 86, n. 2, del Trattato comunitario del trasporto aereo: vista la marginalità territoriale dei fruitori, infatti, non si può prefigurare un problema di trasparenza del mercato.
Per quanto sopra, il Consiglio regionale

 

Impegna la Giunta regionale:

 

 

la Giunta ad attuare quanto stabilito e destinato dalla legge regionale n. 15 del 26 aprile 2004 con le successive modifiche apportate dall'articolo 21 della legge regionale n. 13 del 17 agosto 2005.

 

 

22/12/2005