Disegno di legge

Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

(Principi Generali)

 

1. Il Teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.

 

2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici ed enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell' Unione Europea

 

3. La Regione riconosce le istituzioni teatrali consolidate nell'ambito regionale, tutelandone il patrimonio culturale, le forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca; incentiva le attività teatrali di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca.

 

4. La Regione favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro nell'ambito regionale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; promuove la, rappresentazione del repertorio del teatro greco-romano, valorizzando l'utilizzazione degli anfiteatri grecoromani presenti sul territorio, promuove la sperimentazione e la ricerca; incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella proposta da autori residenti nell'ambito regionale e comunque autori che riflettano la cultura calabrese, favorisce l'iniziative volte alla diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, anche mediante iniziative di ospitalità reciproca con altre nazioni.

 

Art. 2

(Tipologie di intervento regionale)

 

1. La Regione interviene con l'erogazione diretta di sovvenzioni ai beneficiari, ovvero attuando forme di concorso, coordinamento e programmazione con gli enti locali, ovvero stipulando convenzioni con i beneficiati e con gli enti locali interessati.

 

2. La Regione attua altresì gli scopi di cui all'articolo 1, riconoscendo e favorendo la costituzione di soggetti stabili operanti nel settore del teatro.

 

3, La Regione può favorire l'accesso al credito da parte delle imprese teatrali con apposite convenzioni con gli istituti bancari, sostenendo in particolar modo 1'imprenditoria giovanile.

 

3  Tutti gli interventi dovranno avvenire nell'ambito della programmazione triennale prevista dall'articolo 11.

 

4. Il regolamento di attuazione della presente legge, elaborato da un Comitato di Esperti formato da membri di acclarata competenza e prestigio nazionale e internazionale nel campo del teatro di prosa e nominato dall'Assessore Regionale competente in materia,, è deliberato dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  

TITOLO II

 INTERVENTI DIRETTI

 

Art. 3

(Soggetti beneficiari di interventi diretti)

 

1  La Regione eroga finanziamenti ad associazioni, enti pubblici e privati e ad imprese aventi sede nel territorio calabrese e operanti nel settore teatrale con caratteristiche di continuità e professionalità.

 

Art. 4

 (Spese finanziabili con interventi diretti)

 

1. La Regione, nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 11, finanzia i soggetti beneficiari per: a) attività di produzione e distribuzione di spettacoli teatrali;

b) la promozione e la diffusione dei prodotti culturali calabresi nei migliori circuiti di distribuzione teatrali nazionali ed esteri;

c) organizzazione di festival e rassegne sul territorio calabrese;

d) iniziative di promozione della cultura teatrale, in particolare nel pubblico giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori. del settore e con le istituzioni scolastiche ed universitarie;

e) iniziative volte alla promozione dell'attività creativa di nuovi autori e dell'espressione artistica dei giovati;

f) attività di formazione degli operatori del settore, anche in collaborazione con l'Università, in base alle vigenti leggi;

g) attività di promozione delle tradizioni teatrali locali;

h) iniziative di promozione e informazione;

i) iniziative per promuovere la riaffermazione del teatro greco‑classico, valorizzando i siti storici presenti sul territorio,

2, La Regione inoltre concede incentivi finanziari per spese relative alla predisposizione, al restauro, all'adeguamento e alla qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività teatrali a seconda dell'importanza della struttura, nelle forme e nei modi definiti dal regolamento di attuazione.

3. Ove le sedi e le attrezzature siano di proprietà di enti locali, le forme dell'intervento saranno regolate ai sensi del titolo III della presente legge.

 

Art. 5

(Nuove Iniziative)

 

1. La Regione, al fine di favorire un graduale e qualificato inserimento di nuove iniziative nel settore della produzione teatrale, può sostenere, per ogni triennio, non più di cinque organismi che mai abbiano usufruito di interventi finanziari regionali a sostegno della loro attività e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) costituzione legale dell’organismo da. almeno due anni con sede in Calabria;

b) progetto produttivo con particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana ed al rinnovamento del linguaggio teatrale;

c) bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzi autonomia organizzativa e gestionale;

d) contemporaneo ed adeguato sostegno da parte degli Enti locali;

e) realizzazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento e nell'ambito regionale, di un minimo di sessanta giornate recitative, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della Siae;

f) raggiungimento di almeno 500 giornate lavorative, assicurando agli elementi impiegati il rispetto delle norme in materia di previdenza ed assistenza; possesso di requisiti attestanti il valore artistico del soggetto teatrale.

 

2. La Regione assicura ai predetti soggetti spazi di attività e utili forme di tutoraggio, anche favorendo l'instaurazione di un rapporto di collaborazione tra questi organismi ed un organismo di stabilità.

 

Art. 6

 (Stabilità teatrale)

 

1, La Regione riconosce e promuove l'attività teatrale con caratteristiche di stabilità. Teatri stabili sono quei soggetti aventi natura di persona giuridica di diritto privato, costituiti dalla Regione, da Comuni e Province, direttamente o attraverso forme associative e consortili di loro emanazione, ovvero soggetti privati, partecipati da almeno un ente pubblico territoriale, aventi le seguenti caratteristiche:

 

a) rapporto stabile ed esclusivo tra l'attività del soggetto ed uno o più luoghi teatrali;

b) produzione teatrale realizzata sulla base di un organico progetto culturale, definito con cadenza triennale, che tenga conto della tradizione teatrale nazionale e regionale;

c) produzione teatrale ispirata alla ricerca ed alla innovazione del linguaggio teatrale;

d) promozione di eventuali testi elaborati da autori contemporanei operanti nell'ambito regionale;

e) assenza di ogni fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli eventuali utili conseguiti;

f) creazione di rapporti stabili con scuole e Università per la realizzazione di specifici progetti di accrescimento della cultura teatrale;

g) realizzazione di progetti finalizzati alla riscoperta ed alla valorizzazione della cultura regionale, con particolare riferimento all'ambito culturale del luogo di insediamento, alla salvaguardia delle tradizioni delle minoranze etniche di antico insediamento, del multiculturalismo di recente,formazione;

h) sostegno a progetti di valorizzazione del turismo culturale;

i)  per ogni anno del triennio dovranno garantire la stabilità del nucleo artistico, pari ad almeno il 30°,10 dell'intero organico artistico e stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico;

j) per ogni anno del triennio, svolgimento di non meno di quattromila giornate lavorative e cento giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50% rappresentati in sede;

l) direzione artistica con comprovate capacità professionali., autonoma ed esclusiva.

 

2. I soggetti cosi individuati devono essere dotati di uno statuto che determina le forme della partecipazione della Regione e degli Enti locali interessati agli organi amministrativi e di controllo.

 

Art. 7

 (Organismi Riconosciuti)

 

1. Nell'ambito della prima, programmazione di cui alla presente legge, la Regione, sostenendone l'attività, riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione dell'attività teatrale svolte dai seguenti organismi:

 

a) Teatro Alfonso Rendano di Cosenza ‑ Teatro di Tradizione, riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art.9 D.M. n° 47/2002;

 

• Teatro Stabile di Calabria con sede in Crotone ‑ Teatro Stabile Privato di interesse Pubblico, riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art. 14 D.M. n° 470/1999;

• fondazione Teatro Politeama con sede in Catanzaro ‑ Adesione e Sostegno da parte della Regine Calabria;

• Accademia d'Arte drammatica della Calabria con sede in Palmi ‑ Associazione Culturale riconosciuta e sostenuta dalla Regione Calabria con L.R. n°5/90;

• Centro RAT ‑‑ Ricerche audiovisive e teatrali di Cosenza ‑ Teatro .Stabile di Innovazione, riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art. 15 D.M. n° 470/1999;

 

• Associazione Scena Verticale di Castrovillari ‑ Impresa di Produzione Teatrale, riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art. 17 D.M.  n° 470/1999 ;

• CTM ‑ Rizziconi (RC) ‑ Impresa di Produzione Teatrale, riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art.17 D.M. n° 470/1999;

 

TITOLO III

CONCORSO FRA REGIONE .ED ENTI LOCALI

 

Art. 8

 (Funzioni di Province e Comuni)

 

1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione;

a) promuovono la cultura teatrale nel pubblico e l'attività teatrale;

b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili operanti nel settore teatrale;

c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale sul territorio;

d) promuovono la diffusione delle attività teatrali nelle scuole, e sostengono la cultura e la presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti,

2. Le Province e i Comuni concorrono altresì alla definizione dei programmi regionali in materia di teatro.

 

Art. 9

 (Interventi in concorso con enti locali)

 

1. La Regione concorre finanziariamente con gli Enti locali, nell'ambito del programma triennale, all'espletamento dei compiti di questi ultimi in materia di teatro.

 

Art. 10

 (Sistema delle residenze)

 

1. La Regione in accordo con i Comuni interessati e con il concorso delle province di riferimento, e nell'ambito della programmazione regionale triennale, definisce il sistema delle residenze teatrali sulla base delle risorse disponibili.

 

2. La Regione, nella localizzazione delle residenze tiene conto, oltre che degli apporti finanziari dei Comuni proponenti e delle Province interessate, delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità. di riequilibrio dell'offerta teatrale, nonché del particolare valore culturale dei progetti presentati da compagnie teatrali legalmente riconosciute e con comprovata attività. svolta in Calabria almeno tre anni precedenti all'istanza .

 

3. L'accordo di cui al comma 1 attribuisce a compagnie teatrali che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento d'attuazione, la permanenza triennale in un teatro municipale, sulla base di un progetto che prevede

 

a) attività di produzione e formazione;

b) un numero predefinito di rappresentazioni;

c) un periodo minimo di apertura della sede teatrale;

d) un cartellone improntato alla multidisciplinarietà ‑ con spettacoli di teatro, danza e musica ‑ definito in collaborazione con altre realtà del territorio operanti in quei settori.

 

4. I criteri che regolano le attività relative ai punti a), b), c) e d) del precedente comma 3 sono definiti nel regolamento di attuazione.

 

5. La permanenza di cui al comma 3 su proposta del Comune interessato, può essere rinnovata, fermo restando il perseguimento dei risultati previsti dal progetto iniziale.

 

TITOLO VI

PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENT1

 

Art. 11

(Programma Regionale)

 

1. Il Consiglio Regionale approva su proposta della Giunta il programma triennale in materia di teatro. La Giunta, nella predisposizione della proposta tiene conto delle indicazioni fornite dal Comitato di Esperti di cui all'Art.2.

 

2. 11 programma di cui al comma 1, ferini i principi e limiti dettati dalla presente legge, determina:

 

a) le finalità generali, le priorità tra le diverse tipologie d'intervento e le modalità d'intervento;

b) i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari;

c) il sistema delle residenze teatrali;

d) i criteri per la definizione degli accordi di cui all'articolo 8 ; e) la programmazione generale e coordinamento delle attività dei soggetti stabili.

 

Art. 12

(Misura delle sovvenzioni regionali)

 

1. Nel primo triennio la Regione garantisce agli organismi già operanti con criteri di stabilità nel proprio ambito territoriale, nonché a quelli comunque ammessi a finanziamento in virtù della presente legge, contributi annui non interiori al 30% delle uscite di bilancio consuntivo per i primi e 500.000,00; del 15% per i successivi E 500.000,00 e del 10% per gli importi ulteriori. La valutazione dei costi in bilancio per la determinazione dei contributi, terrà prevalentemente conto delle spese effettuate con riferimento al numero di lavoratori impiegati e quindi agli oneri previdenziali e assistenziali versati da ogni singolo organismo. Dette percentuali vengono proporzionalmente ridotte qualora non trovino capienza nello stanziamento previsto nel bilancio regionale.

 

2. La Regione Calabria stabilisce quindi che il finanziamento potrà essere aumentato o diminuito di non più del 25% in base alla valutazione artistica e di non più del 5%  in base alla valutazione quantitativa (numero di giornate recitative, lavorative e numero di lavoratori impiegati), fatta dal Comitato di Esperti in sede di programmazione triennale.

 

3. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 comma 2, eroga finanziamenti nella misura massima del 50% dell'intero importo dell'intervento.

 

4. L'impegno finanziario della Regione a sostegno delle nuove iniziative di cui all'articolo 5 noti può superare il 10°/a delle risorse complessivamente disponibili, nel triennio considerato, per il settore teatro. Qualora i fondi rimanessero inutilizzati saranno comunque investiti per le attività previste dalla presente legge.

 

5. Le erogazioni derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate aggiuntive a quelle eventualmente derivanti dalla legge n.163 del 30,4.1985 e dalla legge n.444 del 15.12.1998,

 

Art. 13

(Modalità di erogazione dei benefici)

 

i. Le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri e 1e priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi stessi sono determinati dal regolamento di attuazione.

 

2. 1 soggetti interessati presentano istanza di erogazione per l'anno di riferimento, accompagnata dal conto consuntivo dell'anno precedente, entro il 31 marzo di ogni anno, pena decadenza.

 

3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri indicati dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, e nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 11, tenendo conto altresì di indicatori di qualità, individua fra i richiedenti aventi i requisiti di legge, i soggetti beneficiari e l'entità del finanziamento, specificandone la destinazione.

 

4, La Giunta regionale eroga una anticipazione pari all'80 per cento del contributo ammesso e finanziato entro trenta giorni dal provvedimento di ammissione.

 

5. Il saldo viene erogato entro trenta giorni dalla presentazione del conto consuntivo dell'anno di riferimento, che dovrà. avvenire ‑ a pena di decadenza ‑ entro il 31 marzo dell'anno successivo.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI Dl ATTUAZIONE  FINALI

 

Art. 14

 (Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

 

Art, 15

(Disposizioni finali e transitorie)

 

1.Sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

 

 

Art. 16

(Dichiarazione d'urgenza)

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.