11 aprile 2007    

Giamborino (Margherita): «Sculco si difenderà fino in fondo»


Questa Assemblea ha all’ordine del giorno un atto che riguarda  e coinvolge il consigliere regionale Vincenzo Sculco.

Esso è conseguenza di una sentenza di condanna, in primo grado, emessa dal Tribunale di Crotone per vicende che risalgono agli anni 2000-2001 e che, solo recentemente, sono venute a maturazione dopo ben oltre cinque anni di processo e, successivamente, alle elezioni regionali nelle quali il popolo crotonese ha tributato un consenso politico e personale all’onorevole Sculco che ha fatto primato nella storia dell’elezioni regionali calabresi.

Non voglio parlare di lui, dell’amico Enzo Sculco né rappresentare a voi, qui in questa circostanza, la sua personalità e le sue doti e qualità umane e politiche.

Sarebbe superfluo!

Sono certo otterrei un facile consenso.

Voglio però subito sottolineare che non intervengo per negare l’esistenza di una sentenza da cui ne consegue, “di diritto”, la cosiddetta “sospensione” del consigliere regionale, sia pure per un periodo temporalmente limitato.Il nuovo capogruppo della Margherita in Consiglio regionale Pietro Giamborino

Sono sicuro che questa è anche la valutazione e la volontà dell’onorevole Sculco.

Sono e siamo consapevoli che  non è questo il luogo né la sede per discutere gli aspetti e le questioni di merito e giudiziarie che hanno generato la sentenza di primo grado.

Siamo e sono del tutto convinto che la vera battaglia di verità e di giustizia si svolgerà in sede di appello.

E li che tornando ad analizzare fatti e circostanze si potrà esercitare il pieno diritto alla difesa e ottenere una serena valutazione delle vicende ed un equilibrato quanto giuridicamente fondato giudizio.

Naturalmente chiediamo e invochiamo una rapidità nei tempi di svolgimento del processo.

E questo può essere consentito allorquando il Tribunale di Crotone avrà emesso la propria sentenza per la quale si è riservato  il tempo lungo di 90 giorni.

Pertanto il nostro auspicio è che questo tempo sia pienamente rispettato per consentire l’avvio della fase di appello che potrà così svolgersi con la necessaria celerità.

Celerità che deve essere garantita a chiunque sia sottoposto al giudizio e alla valutazione della legge e, in particolar modo, in questo caso, nel quale si prevedono misure sospensive, gravemente lesive del diritto costituzionale, che afferma inequivocabilmente il principio della presunzione d’innocenza.

In questo senso  non  c’è un fatto personale che riguarda l’amico Enzo Sculco.

Quanto invece la necessità di ragionare e tutelare principi e regole che riguardano direttamente le prerogative formali e sostanziali di questa assemblea legislativa, come di tutti i livelli della rappresentanza istituzionale, legittimamente e democraticamente espressi.

A nessuno può sfuggire che non sono in gioco questioni di poco conto e magari solo ed unicamente di carattere personale.

Quanto invece, principi che toccano alla radice la stessa tutela  ed  essenza dell’espressione della sovranità popolare, che si è realizzata, in particolar modo  con  riferimento all’elezione di Enzo Sculco, nelle piene condizioni di garanzia e di legittimità democratica.

Per tutto questo ritengo che tale contesa giudiziaria si intreccia con questioni squisitamente e nettamente costituzionali che non possono né essere minimizzate né essere sottaciute.

Al contrario è una battaglia che l’onorevole Enzo Sculco ha deciso di intraprendere e che nello stesso tempo richiama e richiede anche l’esercizio della nostra responsabilità.

In questa filiera di questioni giuridiche e costituzionali aperte dalla sentenza ne conseguono aspetti amministrativi e procedurali che non possono essere separati o isolati ma sono, al pari delle prime,  punti su  cui per ragioni di coerenza deve essere esercitata fino in fondo la tutela di tutte le prerogative.

A questo proposito mi appare più evidente e chiara la volontà  più volte espressa dall’on. Sculco di volersi difendere fino in fondo e in tutte le sedi con le armi del diritto, distinguendo nettamente la politica dall’amministrazione della giustizia.

Ciò, penso per evitare che al danno si unisca anche la beffa!

Chi più di lui sa e conosce la verità!

Chi più di lui ha diritto ad esercitare pienamente e validamente la sua civile prerogativa alla difesa, che di per sé rappresenta un comportamento che non nega ma direttamente aiuta a realizzare pienamente l’esigenza di giustizia.

Sulla base di tali considerazioni mi permetto di esprimere molti dubbi e tante perplessità sull’insieme delle procedure e modalità amministrative adottate in sede nazionale e  su quelle  proposte all’esame di questo Consiglio.

Mi riferisco al fatto che al collega Sculco, in base alla legge 241/1990, sia stato negato il diritto d’accesso agli atti e allo stesso procedimento amministrativo, sia a Roma che a Reggio Calabria;

al fatto che sia stata ritenuta esaustiva, ai fini dell’efficacia dello stesso procedimento, unicamente la funzione di “accertamento” delle cause di sospensione, disposta con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, non invece, il completamento della stessa procedura attraverso un’apposita deliberazione del Consiglio Regionale, che è cosa ben diversa dall’atto che ci è stato proposto.

Palazzo Campanella, a Reggio, sede del Consiglio regionale della CalabriaA questo riguardo bisogna necessariamente fare riferimento alla Sentenza della Cassazione n.17020 del 12 novembre 2003 (emessa su ricorso avanzato dal consigliere regionale on.Aiello) che recita testualmente:

“la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale a seguito di sentenza di condanna non definitiva diviene efficace nei confronti del destinatario a seguito della delibera adottata dal Consiglio Regionale successivamente alla notifica del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri che accerta la sospensione; conseguentemente, l’interessato può proporre l’azione diretta a contestare le condizioni della sospensione, mediante impugnazione della succitata delibera entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione”.

Di conseguenza appare incomprensibile la mancata convocazione a questa seduta dell’on.Vincenzo Sculco.

Voglio infine sottolineare che i dubbi e le perplessità sulle procedure amministrative relative alla sospensione richiamano e si legano fortemente alla già sottolineata “questione costituzionale” che non interessa un singolo caso ma assume i caratteri e la rilevanza della generalità di diritto.

Conosciamo e sappiamo bene le prerogative di ognuno e dell’intero Consiglio e non intendiamo per nulla limitarle e nemmeno influenzarle.

Ciascuno sa come esprimersi e valutare in piena autonomia e nella più illimitata e completa libertà, come è sempre stato.

Per quanto  ci riguarda le questioni poste non sono, allo stato, risolvibili, ignorandole a tal punto da non consentire la nostra responsabile e consapevole partecipazione al voto.

 

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