23 febbraio 2007    

Dalla parte delle donne (di Luisa Lombardo)


Donne maltrattate, donne violate, vittime di soprusi e prevaricazioni. E’ la cronaca dei nostri giorni sulle prime pagine dei giornali. E sono sempre più spesso, episodi di violenza ‘gratuita’ e senza un movente, frutto di spinte emotive irrazionali ai danni dei soggetti più deboli e indifesi della società: donne, anziani e bambini. Ci sarebbe da chiedersi se un nuovo Medioevo è alle porteIl consigliere regionale Ds Liliana Frascà quando certe pagine buie della storia sembravano ormai definitivamente archiviate. E se la parola d’ordine per il legislatore è arginare il fenomeno della violenza, sempre più dilagante negli ultimi anni, tanto nelle metropoli come nei piccoli centri, anche a livello periferico, si assumono varie iniziative. Come la creazione di case di accoglienza e di assistenza alle donne vittime di violenza. In questo contesto, s’inquadra il progetto di legge del consigliere regionale Liliana Frascà (Ds), “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà”. Un’iniziativa di legge che va proprio nella direzione di “rafforzare - attraverso il sostegno e la promozione di questi centri - il sistema di tutela e di protezione delle donne vittime di violenza”.

Strutturata in 19 articoli, tale iniziativa di legge – spiega Liliana Frascà - si basa sul presupposto che il successo di ogni iniziativa atta a contrastare il fenomeno della violenza, di qualsiasi tipo (sessuale, psicologica, fisica ed economica) e grado (maltrattamenti, molestie ricatti a sfondo sessuale), dipenda, in larga parte, anche dalle risorse, e dalle misure di sostegno, messe a disposizione”.

Secondo Liliana Frascà “a tutte le donne vittime di violenza, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, è indispensabile garantire non solo l'opportunità di accedere ai Centri Antiviolenza, alle case di accoglienza, e a percorsi terapeutici ma offrire anche la possibilità di accedere a percorsi di qualificazione professionale ed inserimento lavorativo (borse lavoro e corsi professionali), nonché di fruire di opportune misure alloggiative laddove vi sia l'allontanamento dalla casa in cui abitano”.

Facendo esplicito riferimento alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, in attuazione degli obiettivi strategici indicati nella dichiarazione e nel programma di azione della quarta conferenza mondiale sulle donne, all’art. 1 viene esplicitamente riconosciuto che “qualsiasi tipo e grado di violenza contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà”.

Secondo Frascà “fondamentale è il riconoscimento e la valorizzazione dei modelli culturali della solidarietà e dell'ospitalità autonoma e autogestita basata sulle relazioni tra donne, nonché le esperienze e le competenze di enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che operano nel settore da almeno tre anni”.

Le azioni di sostegno hanno ancora più incidenza se inserite nell’ambito di una rete con tutti i soggetti che operano nel settore per offrire le differenti risposte alle diverse tipologie di violenza.

La legge individua nella concessione di contributi per finanziare progetti che prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione di "centri antiviolenza" e "case di accoglienza" lo strumento regionale per l'attuazione delle finalità. I progetti possono essere presentati da enti locali singoli o associati. Per quanto riguarda le associazioni, esse devono operare nella regione e aver maturato esperienze e competenze specifiche in materia di tutela delle donne vittime di violenza. E' prevista inoltre la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli enti locali, singoli o associati, e le associazioni


Ma quali sono le competenze e i servizi offerti dai centri antiviolenza e dalle case di accoglienza? Spiega Frascà: “I centri antiviolenza sono strutture di primo intervento che forniscono alla donna servizi di ascolto e di assistenza, anche legale. Sono in costante collegamento con le case di accoglienza in regione e fuori regione, nonché con le altre strutture di assistenza socio-sanitarie, di pubblica sicurezza, di educazione e di inserimento nel mondo del lavoro. Mentre, le case di accoglienza, segrete, anonime e sicure, sono strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessità e di emergenza. L'accesso ai servizi previsti avviene, di norma, tramite i centri antiviolenza”. “Anche per le case di accoglienza – spiega ancora Frascà - è prevista la gratuità delle prestazioni per i primi tre mesi, eventualmente rinnovabili. In entrambe le strutture opera personale con specifiche competenze professionali in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.

Sono previsti inoltre contributi ai Comuni che intendono ristrutturare beni immobili confiscati alla criminalità organizzata da destinare alla realizzazione di Centri antiviolenza e case di accoglienza”.

L'articolo 12 stabilisce il principio della cumulabilità dei finanziamenti previsti nella legge con le altre normative comunitarie, statali o regionali.


Sono indicati analiticamente i criteri prioritari ai quali la Giunta deve attenersi (modalità, termini e criteri) per la concessione dei contributi diretti al finanziamento dei progetti.

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