23 febbraio 2007    

Una legge contro la violenza sulle donne (di Liliana Frascà*)


Il fenomeno ed il concetto di violenza verso le donne è stato considerato nel corso del tempo in modo differente, a seconda delle interconnessioni al contesto culturale, sociale e istituzionale di riferimento.
Il tipo di norme approvate contro la violenza alle donne e il loro modo di essere interpretate riflettono proprio questi processi sociali e culturali che fanno da sfondo al fenomeno.
In Italia è solo con l'approvazione del nuovo diritto di famiglia nel 1975, e a partire dalle pressioni esercitate dal movimento delle donne, che viene abolita l'autorità maritale cioè la liceità, da parte del coniuge di far uso di "mezzi di correzione" e disciplina nei confronti della propria moglie; e ancora, è solo nel 1981 che scompare dal nostro codice il "delitto d'onore" e il "matrimonio riparatore", il primo che permetteva ai mariti di godere di sensibili sconti di pena nel caso in cui avessero ucciso la propria moglie per infedeltà, il secondo che consentiva, a chi avesse commesso uno stupro, di vedere estinto il proprio reato qualora avesse contratto matrimonio con la propria vittima.La presidente della VI Commissione Liliana Fracà (Ds)
Nel 1996, con l'approvazione della nuova legge sulla violenza sessuale, Legge n. 66/96, si è operato un fondamentale cambiamento di prospettiva nella cultura giuridica dominante, attraverso una modifica sostanziale sul piano giuridico, cioè il cambiamento di rubricazione della violenza sessuale da "reato contro la morale e il buon costume" a "reato contro la persona e contro la libertà individuale".
Nel 1997 viene emessa una Direttiva del Presidente del Consiglio che, partendo dalle Piattaforma di Pechino, ha impegnato il Governo e le istituzioni italiane a prevenire e contrastare tutte le forme di violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne, dai maltrattamenti familiari al traffico di donne e minori a scopo di sfruttamento sessuale.

Infine, nel 2001 viene esitata la Legge 154 sull'allontanamento del familiare violento per via civile o penale, che prevede misure di protezione sociale per le donne che subiscono violenza e trafficate, per queste ultime con o senza collaborazione giudiziaria.
A partire dagli anni Ottanta in Italia un ruolo fondamentale è stato svolto dai Centri antiviolenza e dalle Case di accoglienza per donne maltrattate o violate, che hanno dato visibilità alla violenza facendo emergere nella sua drammaticità l'entità della sua incidenza, rompendo quel patto d'innominabilità che per tanto tempo l'ha relegata nel regno del silenzio e del non detto.
La presente proposta di legge è finalizzata appunto a rafforzare, attraverso il sostegno e la promozione di questi centri,il sistema di tutela e di protezione delle donne vittime di violenza e si basa sul presupposto che la riuscita di qualsiasi iniziativa atta a contrastare il crescente fenomeno della violenza , di qualsiasi tipo (sessuale, psicologica, fisica ed economica) e grado ( maltrattamenti, molestie ricatti a sfondo sessuale) contro la donna dipende in larga parte anche dalle risorse, e dalle misure di sostegno, messe a disposizione delle donne che denunciano la loro situazione. In questo contesto si ritiene indispensabile garantire a tutte le donne, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, vittime di violenza, non solo l'opportunità di accedere ai Centri Antiviolenza, alle case di accoglienza, a percorsi terapeutici specifici ma , in particolare, è necessario offrire loro la possibilità di accedere a percorsi di qualificazione professionale ed inserimento lavorativo (borse-lavoro, corsi professionali) e di fruire di opportune misure alloggiative laddove vi sia l'allontanamento dalla casa in cui abitano.

La proposta è strutturata in 19 articoli. Nel primo articolo, facendo esplicito riferimento alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella G.U. n. 116 del 21 maggio 1997 emanata in attuazione degli obiettivi strategici indicati nella dichiarazione e nel programma di azione della quarta conferenza mondiale sulle donne, viene esplicitamente riconosciuto che qualsiasi tipo e grado di violenza contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà.
Tra le finalità, indicate all'articolo 2, che la seguente proposta di legge si pone vi è la promozione di iniziative atte a contrastare il fenomeno della violenza contro le donne;il riconoscimento e la valorizzazione dei modelli culturali della solidarietà e l'ospitalità autonoma e autogestita basata sulle relazioni tra donne, nonché le esperienze e le competenze di enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che operano nel settore da almeno tre anni;la promozione di interventi di rete con tutti i soggetti che operano nel settore per offrire le differenti risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza.
All'articolo 3 si individua quale strumento regionale per l'attuazione delle finalità la concessione di contributi per finanziare progetti che prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione di "centri antiviolenza" e "case di accoglienza". I progetti possono essere presentati da enti locali singoli o associati; associazioni operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di tutela delle donne vittime di violenza ; di concerto, da enti locali, singoli o associati e associazioni femminili operanti in regione. E' prevista la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli enti locali, singoli o associati, e le associazioni (articolo 10).
Gli articoli 4 e 5 danno una definizione puntuale delle competenze e dei servizi offerti dai centri antiviolenza e dalle case di accoglienza. I centri antiviolenza sono strutture di primo intervento che forniscono alla donna servizi di ascolto e di assistenza, anche legale. Sono in costante collegamento con le case di accoglienza in regione e fuori regione, nonché con le altre strutture di assistenza socio-sanitarie, di pubblica sicurezza, di educazione e di inserimento al lavoro. Il testo prevede l'erogazione a titolo gratuito dei sopra menzionati servizi. Le case di accoglienza, segrete, anonime e sicure, sono strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessità e di emergenza. L'accesso ai servizi previsti avviene di norma tramite i centri antiviolenza di cui all'articolo 4. Il testo prevede anche per le case di accoglienza la gratuità delle prestazioni per i primi tre mesi, eventualmente rinnovabili. In entrambe le strutture opera personale con specifiche competenze professionali in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.
All'articolo 6 viene esplicitato chiaramente che le prestazioni e i servizi delle strutture possono essere usufruite da tutte le donne indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza.
Gli articoli 7,8 e 9 individuano alcune efficaci misure di sostegno alle donne vittime di violenza (riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica, borselavoro, corsi professionali). Sono previsti inoltre all'articolo 11 contributi ai Comuni che intendono ristrutturare beni immobili confiscati alla criminalità organizzata da destinare alla realizzazione di Centri antiviolenza e case di accoglienza.
L'articolo 12 stabilisce il principio della cumulabilità dei finanziamenti previsti nella presente legge con le altre normative comunitarie, statali o regionali.

Gli articoli 13 e 14 dettano disposizioni in ordine a modalità, termini e criteri (sono indicati analiticamente i criteri prioritari ai quali la Giunta deve attenersi) per la concessione dei contributi diretti al finanziamento dei progetti. In sede di prima applicazione i termini per la presentazione di domande di concessione dei contributi sono fissati in trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge (articolo 18).
Annualmente, i soggetti destinatari dei finanziamenti presentano una relazione alla Giunta che, sulla base delle informazioni recepite, rendiconta alla Commissione consiliare competente (articolo 15).
L'inserimento dell'articolo 16 si è reso necessario per coordinare i servizi di "assistenza alloggiativa garantita" previsti dall'articolo 7 con le disposizioni contenute nella legge regionale 25 novembre 1996, n. 32. L'articolo 17, infine, detta le necessarie disposizioni finanziarie di copertura degli oneri della presente legge.


* Consigliere regionale Ds - Presidente della VI Commissione

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