10 febbraio 2007    

Il testo integrale della proposta di legge Ds


Proposta di legge 178

 

Proponente: B. CENSORE, A. ACRI, C. FRASCÀ, F. PACENZA, F. SULLA

Depositato presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale in data 29/1/2007

Assegnato  in data 30/1/2007 alle seguenti Commissioni:

I per l'esame di merito, ed alla II, per il parere

 

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1

(Oggetto e finalità)


 

    1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono intese a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.

    2. La Regione tutela e valorizza i terreni di uso civico e le proprietà collettive, quali elementi di sviluppo economico delle popolazioni locali assicurandone le potenzialità produttive.

    3. I terreni di uso civico e le proprietà collettive sono altresì strumenti per la salvaguardia ambientale e culturale e per la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale della Calabria.


    4. La Regione assicura la partecipazione dei Comuni e delle Comunità Montane alla programmazione ed al controllo dell'uso del territorio ai fini della tutela delle esigenze comuni delle popolazioni locali.

    5. La legge, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e degli artt. 2 lett. E), e 46 dello Statuto regionale, opera il conferimento ai Comuni di tutte le funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali nella materia degli usi civici, ove non sussista un interesse sovracomunale.







Art. 2

 

    1. Ai fini della presente legge, gli usi civici sono intesi:Palazzo Tommaso Campanella sede del Consiglio regionale della Calabria

- diritti di uso civico su terre di proprietà privata, quali diritti spettanti a una collettività locale su terreni e loro pertinenze e accessioni, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, coesistenti con il diritto di proprietà privata;

- diritti di uso civico su terre del demanio comunale, quali diritti spettanti a una collettività locale, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, su terreni appartenente al comune, frazione o associazione;

    2. Si intendono altresì:

    A) liquidazione degli usi civici, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di liberazione del bene privato dal gravame consistente nel diritto di uso civico;

    B) verifica demaniale, il procedimento amministrativo volto alla ricognizione delle terre appartenenti al comune, frazione o associazione, al fine di accertare l'esercizio e il titolo di occupazioni da parte di singoli, che abbiano sottratto le terre del demanio civico al godimento collettivo;

    C) legittimazione, il procedimento volto all'adozione dei provvedimento amministrativo di sanatoria dell'occupazione abusiva da parte di privati su terre di uso civico appartenenti al comune, frazione o associazione e all'imposizione di un canone enfiteutico;


    D) reintegrazione, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo, liberandolo dell'occupazione abusiva da parte di privati;

    E) affrancazione, l'atto con cui un terreno viene liberato dei canone enfiteutico.

 

Art. 3

(Regime giuridico)


 

1.      Gli usi civici costituiscono diritto inalienabile, imprescrittibile e inusucapibile della comunità locale alla quale appartengono.

2.      I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti speciali a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

3.      Ai beni di uso civico e ai diritti di uso civico su terre private, sono applicabili, rispettivamente, le norme previste per i beni demaniali dello Stato e della Regione e per i diritti demaniali su beni altrui disciplinati dall'art. 825 del codice civile, in quanto applicabili e in quanto non derogate dalle norme della presente legge.

4.      I diritti di uso civico sono insensibili alle vicende amministrative del comune o della frazione, quali soppressioni, fusioni o aggregazioni, che, pertanto, non cagionano l'estinzione degli usi civici.

5.      I terreni soggetti a usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dagli articoli 131 e seguenti del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

Art. 4

(Regolamento regionale)


1.      Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, sono adottate le norme di attuazione della presente legge.

2.      Sino all'approvazione del regolamento regionale, continuano ad applicarsi le norme del R.D. 26.2.1928 n. 332, in quanto compatibili con le disposizioni della

presente legge.


 

Art. 5

 (Regolamenti locali)


1.      I comuni nella cui circoscrizione esistono terreni di uso civico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale e nel rispetto dello stesso, emanano ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34 il regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite e per la gestione delle terre di uso civico ovvero adeguano quello vigente, ove necessario, alle disposizioni della presente legge.

2.      Il regolamento locale per l'uso dei terreni di uso civico disciplina inoltre:

    - l'esercizio collettivo degli usi civici da parte della comunità locale relativamente al contenuto, ai limiti e all'eventuale corrispettivo a carico degli utenti; - le eventuali modalità, forme e condizioni di concessione onerosa per uso esclusivo delle terre civiche, a fini di sfruttamento produttivo; - le modalità di imposizione e riscossione di canoni e corrispettivi nell'ambito della regolamentazione regionale, finalizzate a consentire la copertura finanziaria delle funzioni amministrative in capo agli Enti;

    - le modalità di esercizio, della potestà di vigilanza e sanzionatoria, in relazione alla corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare.


 

CAPO SECONDO

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E PROGRAMMAZIONE


Art. 6

(Funzioni della Regione)


 

1.      La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo, nonché i compiti espressamente riservati dalla presente legge.

2.      Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge.

3.      La Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi di accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico, secondo le norme del regolamento regionale.

 

Art. 7

(Funzioni delle Province)I banchi della Presidenza in Consiglio regionale


 

Nelle materia disciplinate dalla presente legge, le Province esercitano le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale ed in tale ambito:

A)    promuovono e coordinano attività in collaborazione con i Comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;

B)     realizzano iniziative di rilevante interesse provinciale nel settore della valorizzazione produttiva e ambientale delle terre di uso civico;

C)    raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione della Regione;

D)    forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano, con particolare riferimento ai procedimenti di vigilanza;

E)     realizzano iniziative divulgative per lo studio e la valorizzazione delle terre di uso civico.

 

Art. 8

(Ricognizione e inventario delle terre civiche)


 

La Regione provvede alla ricognizione generale degli usi civici e alla formazione di un inventario generale delle terre di uso civico, mediante l'adozione di piani di intervento, da approvarsi con deliberazioni della Giunta regionale aventi natura non regolamentare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 9

(Ricognizione generale delle terre civiche)


 

    1. La Regione, d'intesa con i Comuni e le Comunità Montane, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale, mediante un piano straordinario di accertamento.

    2. A tal fine, con la deliberazione prevista all'articolo precedente, la Giunta adotta il piano, che dovrà contenere:


a)      l'individuazione dei criteri per la identificazione da parte dei Comuni e delle Comunità Montane dei diritti di uso civico su terre private e dei beni del demanio civico comunale, nonché di ogni altro diritto analogo;

b)      modalità e tempi con cui i Comuni e le Comunità Montane dovranno trasmettere le informazioni, i dati e i documenti in loro possesso circa le terre di uso civico ricadenti nell'ambito del territorio di competenza;

c)      la distinzione delle terre di uso civico, secondo la loro destinazione agricola, forestale e pastorale, in relazione alle potenzialità produttive o alla valenza paesaggistica e ambientale dei terreni.

 

Art. 10

(Inventario generale delle terre civiche)


 

    1. La Regione, d'intesa con i Comuni e le Comunità Montane, provvede a formare l'inventario generale delle terre civiche.

    2. L'inventario, tenuto dalla Regione, costituisce il documento ufficiale per la programmazione degli interventi di utilizzazione recupero e valorizzazione dei terreni di uso civico.

    3. Il piano per la redazione dell'inventario delle terre civiche, comprende:

a)      le modalità per la redazione e l'aggiornamento dell'inventario generale, da formarsi mediante descrizione tecnico-catastale e cartografica dei beni e mediante supporto informatico;

b)      la struttura regionale competente alla tenuta dell'inventario e le modalità di accesso alla documentazione costituente l'inventario;

c)      le modalità di raccolta di dati, informazioni e documenti, dai Comuni, dalle Comunità Montane e dal Ministero, per quest' ultimo relativamente alla fase precedente al trasferimento di funzioni alle Regioni.

 

Art. 11

(Realizzazione della ricognizione e dell'inventario generale)


 

Il piano di ricognizione delle terre di uso civico e di redazione dell'inventario, prevedono preferibilmente l'utilizzazione di personale precario ovvero personale addetto alla manutenzione idraulico-forestale; i piani stessi prevedono l'inserimento organico nella programmazione dei fondi europei per il periodo 2007-2013.

Art. 12

(Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche)


 

    1. I Comuni, d'intesa con le Comunità Montane, predispongono e approvano con deliberazione consiliare il piano di valorizzazione e di recupero delle terre di uso civico ricadenti nelle rispettive circoscrizioni.

    2. Il piano contiene le indicazioni programmatiche sulla gestione, l'utilizzo e la destinazione dei beni e diritti di uso civico, finalizzate allo sviluppo socio-economico delle comunità interessate e allo sfruttamento conforme al pubblico interesse, alla tutela e valorizzazione ambientale e alla preservazione degli equilibri idro-geologici.


    3. Il piano contiene altresì le disposizioni generali sulla destinazione delle terre di uso civico secondo la loro vocazione naturale in considerazione dell'ubicazione, della qualità e della produttività, e sulle eventuali diverse destinazioni.

    4. Nel regolamento regionale sono previste forme di partecipazione al procedimento di approvazione dei piano, volte a consentire la proposizione, nella fase endoprocedimentale, da parte di cittadini, Enti o Associazioni, di osservazioni, deduzioni e documenti.

 

Art. 13

(Albo regionale degli Istruttori e periti demaniali)


 

    1. E' istituito l'albo regionale degli Istruttori e Periti demaniali in materia di usi civici.

    2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina la formazione, la tenuta e l'accesso all'albo, che sarà diviso in due sezioni:


    - sezione a), in cui sono iscritti gli Istruttori demaniali, figure professionali che espletano la fase di accertamento delle aree del soggette a usi civici, sotto il profilo storico, tecnico e giuridico, al fine di verificare gli ambiti territoriali appartenenti ai demani civici e soggetti a diritti di uso civico;

    - sezione b), in cui sono iscritti i Periti demaniali, figure tecniche, che operano la fase di verifica dello stato di fatto delle terre e la conseguente successiva sistemazione, quale legittimazione, reintegra, affrancazione.


    3. Presso il Dipartimento regionale competente e istituita la Commissione per la vigilanza sull'albo, formata da un dirigente regionale, da un docente universitario, da un esperto in materie tecniche e da un esperto in materie giuridiche.

    4. Il regolamento disciplina la nomina dei membri, la costituzione della Commissione, il funzionamento, nonché i rimborsi e le indennità ai membri della stessa.

    5. La Giunta regionale promuove la organizzazione di appositi corsi di formazione e/o qualificazione professionale per i periti e istruttori demaniali, anche tramite la stipula di convenzioni con Università od Ordini professionali.


 

CAPO TERZO

Il Consigliere regionale Ds Antonio AcriPROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI USI CIVICI


Art. 14

(Conferimento di funzioni ai Comuni)


 

1.      Le funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico, sono conferite ai Comuni.

2.      Se le terre oggetto di usi civici siano comprese nel territorio di più Comuni, la funzione amministrativa compete alla Comunità Montana o, in mancanza, all'Amministrazione provinciale.

3.      I Comuni, nell'esercizio delle funzioni conferite, adottano le eventuali forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, per la migliore efficienza dei compiti amministrativi affidati.

 

Art. 15

(Procedimento)


 

    1. Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale, e sempre previo parere dell'organo di governo della Comunità Montana, in esito all'istruttoria affidata al perito o all'istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

    2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo della Giunta regionale, che esercita l'esame di legittimità e la valutazione di merito sul provvedimento, previa istruttoria del Dipartimento competente.

    3. La Giunta regionale esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che devono essere trasmessi alla Regione completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di 90 giorni dalla ricezione, decorsi i quali il provvedimento comunale e tacitamente approvato.

    4. La Giunta o il Dipartimento possono chiedere, per una sola volta, chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il termine e interrotto e riprende a decorrere per intero dalla ricezione degli atti richiesti.


    5. Ove l'Amministrazione regionale ritenga illegittimo il provvedimento comunale, ricusa il visto e restituisce gli atti al Comune per le ulteriori determinazioni.

    6. Ove la Giunta regionale valuti nel merito inefficaci o insufficienti o inopportune le scelte dell'Amministrazione comunale, restituisce gli atti al Comune imponendo le prescrizioni necessarie ovvero disponendo la rinnovazione del procedimento e dell'istruttoria sui punti non approvati.

    7. Il controllo previsto dai commi precedenti si applica a tutti i procedimenti di competenza degli Enti locali in materia di usi civici.


    8. Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati alle norme del regolamento regionale, che disciplina altresì l'eventuale imposizione di tasse per diritti di segreteria.

    9. I procedimenti in materia di usi civici possono essere definiti per mezzo delle conferenza di servizi disciplinata dalla legge L. 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 in quanto applicabili.


Art. 16

(Poteri sostitutivi)Il consigliere regionale Ds Brubo Censore tra i firmatari della proposta sugli Usi civici


 

    1. In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti.

    2. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente il termine di novanta giorni per provvedere.

    3. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale, dispone l'intervento sostitutivo con un commissario ad actus, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che provvede entro novanta giorni, ovvero avoca all'amministrazione regionale il procedimento, impartendo le opportune disposizioni per la sua definizione.


    4. Gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'ente inadempiente.

 

Art. 17

(Liquidazione)


 

1.      I comuni esercitano la funzione amministrativa concernente la liquidazione degli usi civici nei rispetto della legge e del regolamento regionale.

2.      Il procedimento e intrapreso su istanza del privato proprietario o d'iniziativa dei Comune o della Comunità Montana.

3.      Il regolamento regionale detta norme di attuazione volte a individuare con certezza il diritto di proprietà privata, a semplificare il procedimento e a consentirne la rapida definizione, favorendo la chiarificazione delle situazioni di gravami solo formali e la piena esplicazione del diritto di proprietà privata.

4.      Possono essere altresì dettate norme volte a consentire in via semplificata la liquidazione di usi civici nel caso in cui il bene ricada in zone urbanizzate tali da non avere più in alcun modo la destinazione e la funzione di uso collettivo.

5.      Nel caso previsto dal comma precedente, e in ogni altro caso in cui appaia prevalente la definizione del procedimento mediante liberazione dei terreni contro il pagamento al Comune di un compenso una tantum, il regolamento regionale consente il versamento delle somme e ne disciplina la quantificazione.     6. E' comunque ammessa, su opzione del proprietario privato, la liquidazione degli usi civici mediante cessione al Comune di una porzione dei terreno, ovvero mediante instaurazione del rapporto enfiteutico, in base agli articoli 5, 6 e 7 della L. 16.6.1927 n. 1766 e secondo le norme dei regolamento regionale.

 

Art. 18

(Verifica demaniale)


1.      La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici e esercitata dal Comune, in esecuzione degli atti di accertamento adottati dall'Amministrazione regionale e dell'inventario generale.

2.      A tali fini il Comune, d'ufficio o su impulso di privati, Enti o Associazioni,chi procede alla ricognizione delle terre di uso civico, procede alla individuazione dei confini, accerta le eventuali occupazioni abusive, verifica lo stato dei terreni e gli eventuali danneggiamenti al patrimonio boschivo, agricolo, fluviale e all'equilibrio idro-geologico.

3.      La verifica e conclusa con provvedimento dichiarativo della situazione di fatto e di diritto riscontrata, e con le conseguenti proposte per la sistemazione dei terreni.

4.      Ove ne sussistano i presupposti, il Comune esercita le necessarie azioni giudiziarie a tutela del demanio civico, ivi compresa l'azione di danno ambientale prevista dall'art. 18 della L. 8.7.1986 n. 349.

Art. 19

(Legittimazione)


 

    1. L'occupatore abusivo di terre del demanio civico comunale può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo, ove ricorrano congiuntamente

le seguenti condizioni:


a) abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo e/o forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica;

b) la zona usurpata non interrompa la continuità del demanio civico;

c) l'occupazione duri da oltre dieci anni;

d) la zona non sia stata oggetto di abuso edilizio.

    2. Il regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone enfiteutico, tenendo presente le migliorie apportate, il sacrificio imposto alla comunità locale, la qualità del terreno e la copertura finanziaria delle funzioni amministrative comunali, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi.

    3. Alla domanda di legittimazione deve essere allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile.

    4. La qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per la legittimazione.

5.      Al rapporto enfiteutico scaturente dalla legittimazione si applicano le norme dei codice civile e delle leggi speciali in materia, in quanto compatibili.

6.      E' ammessa, ove ne sussistano i presupposti, la devoluzione del fondo enfiteutico in favore del Comune.

Art. 20

(Affrancazione)


 


  1. L'affrancazione del fondo enfiteutico e concessa dall'Ente concedente, su richiesta dell'enfiteuta, trascorsi almeno venti anni dall'instaurazione del rapporto di enfiteusi e dall'imposizione del canone.

  2. Per l'adozione dell'atto di affrancazione devono permanere i requisiti previsti dall'articolo precedente per la legittimazione.

  3. Il regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone di affrancazione in analogia a quanto previsto per la legittimazione, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi.

  4. Alla domanda di affrancazione deve essere comunque allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile.

  5. La qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per l'affrancazione.

  6. Per quanto non previsto o derogato, si applica la L. 22.7. 1966 n. 607, che disciplina altresì la fase processuale.

Art. 21

(Reintegrazione)


    1. Qualora il Comune accerti l'esistenza di occupazioni abusive di beni dei demanio civico non sanate e/o non sanabili, adotta il provvedimento di recupero dei bene oggetto di usi civici all'uso collettivo.

    2. In caso di occupazione, l'Amministrazione invita l'occupante al rilascio assegnando un termine, decorso il quale procede all'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 21 ter della L. 7 agosto 1990, n. 241.

    3. Nelle more del perfezionamento del controllo regionale, il Comune ha facolta di adottare in via d'urgenza le opportune misure di tipo cautelare e/o conservativo.


4.      Il Comune adotta inoltre nei confronti del responsabile dell'eventuale danno, l'ordina di esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione, secondo quanto previsto dall'art. 160 del Codice dei Beni culturali e dei paesaggio, approvato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle corrispondenti norme regionali.

5.      Il regolamento regionale detta le norme di dettaglio del procedimento.

 

Art. 22

(Vigilanza)


 

1.      Per i fini di vigilanza, accertamento e tutela delle terre di uso civico previsti negli articoli precedenti, i Comuni e le Comunità Montane si avvalgono del personale di polizia amministrativa delle Amministrazioni provinciali e del Corpo Forestale dello Stato.

2.      A tal fine la Giunta regionale promuove la conclusione di apposita convenzione con il Corpo Forestale ovvero procede alla integrazione degli accordi esistenti.

 

Art. 23

(Gestione dei beni di uso civico)


 

    1. Il Comune adotta ogni atto di gestione dei beni di uso civico, con il fine di conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni nel rispetto delle finalità previste dall'art. 1 della presente legge.

    2. L'Ente titolare del bene approva gli atti concernenti la variazione dell'uso in atto, nell'ambito della destinazione di utilizzazione collettiva. 3. Il Comune dispone altresì l'eventuale concessione in uso esclusivo o in affitto a privati o aziende, determinando la durata del contratto e l'ammontare del canone nell'ambito delle disposizioni del regolamento regionale.


 

Art. 24

(Cessazione dei diritti di uso civico - declassificazione - alienazione)


1.      La cessazione definitiva dei diritti di uso civico e disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, qualora i terreni abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o,pascolativi, secondo il piano di valorizzazione e di recupero previsto dall'art. 12.

2.      Il provvedimento consiliare opera la declassificazione dei beni del demanio civico e dispone in merito alla futura destinazione dei beni, in conformità allo strumento urbanistico e sulla base della valutazione dell'interesse collettivo e della convenienza economica per l'Ente.

3.      Allo stesso modo si provvede nel caso di alienazione o permuta dei beni del demanio civico comunale.

4.      Si applicano le forme di partecipazione al procedimento previste all'art. 12 - 4° comma.

 

CAPO QUARTO NORME FINALI

Art. 25

(Norma finanziaria)


 

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà per l'anno 2007 sulla UPB 8.1.01.01.01 (euro 200.000) per quanto attiene alle spese-d^ parte corrente e sulla UPB 8.1.01.02.01 (euro 250.000) per quanto attiene alle spese d'investimento; sarà poi determinato per ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la legge finanziaria.

 

Art. 26

(Norma transitoria)


1.      Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, cessano di diritto le competenze attualmente in capo alla Regione.

2.      I procedimenti amministrativi su istanza di parte privata, la cui domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge, sono definiti dall'Amministrazione regionale con l'applicazione delle nuove disposizioni.

 

 

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