5 gennaio 2007    

«Cambiare il Presidenzialismo» (di Antonio Borrello*)


“Gli evidenti squilibri creatisi nell’assetto dei poteri regionali dall’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale hanno messo in forte discussione il ruolo del Consiglio regionale, letteralmente svuotato, se non succube, del cosiddetto «Presidenzialismo»”.


Queste le considerazioni che hanno portato il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Antonio Borrello a depositare un progetto di legge di modifica statutaria “aperta alla valutazione dell’intera Assemblea legislativa ed al contributo di tutti i gruppi e forze politiche della Regione”. Il vice presidente del Consiglio regionale Antonio Borrello (Udeur)


Il progetto di legge è stato sottoscritto anche dai consiglieri regionali del Campanile, Domenico Tallini e Giulio Serra.


“L’esperienza maturata sin dall’entrata in vigore della legge costituzionale - afferma Borrello - ha realmente evidenziato che la nuova architettura istituzionale ha determinato in maniera diffusa un eccessivo livello di tensione tra Giunta e Consiglio a causa del lento e progressivo depotenziamento dell’attività assembleare”.


Secondo l’esponente dei Popolari-Udeur “nonostante il rafforzamento quantitativo e qualitativo delle potestà legislative delle Regioni (conseguente alla legge costituzionale n. 3 del 2001), il ruolo del Consiglio - emarginato dalle relazioni intergovernative Giunta-Governo-Commissione europea - è risultato ridimensionato nella determinazione delle politiche regionali”.


“A fronte della progressiva riduzione dell’attività deliberativa complessivamente considerata – continua Borrello - il Consiglio si é impegnato in vari modi per contribuire all'indirizzo politico regionale e controllare l'operato della Giunta, ma il principio del simul stabunt simul cadent ha finito per annichilire la responsabilità politica del Presidente direttamente eletto nei confronti dell'Assemblea, dentro un quadro in cui gli spazi a disposizione del Consiglio per attenuare, se non eludere, quella clausola «vessatoria» si sono dimostrati piuttosto angusti”.


“Alla enfatizzazione della centralità politica del presidente non è però corrisposta – sostiene Borrello - l’efficacia della funzione di governo, riservata alla Giunta con il Presidente, né nuove e significative funzioni di controllo sull’amministrazione regionale e sull’attuazione delle leggi da parte del massimo organo di rappresentanza politica che è l’Assemblea consiliare”.


L’idea di cui si fa portatore Borrello si concretizza in una proposta di modifica dello Statuto finalizzata ad istituire una diversa forma di governo “che non tralasci l’esigenza di ampliare la potestà partecipativa dei cittadini, oltre che attribuire funzioni al candidato secondo classificato nella competizione elettorale che viene identificato nel «Capo dell’opposizione»”.


L’articolo 12 bis ipotizza la “revoca del Consiglio regionale” che può essere promossa da un quarto degli elettori non prima di 24 mesi dall’inizio della legislatura e fino ad un anno prima dalla sua conclusione.


L’articolo 23 bis introduce l’istituto del decreto delegato e del provvedimento urgente della Giunta con forza di legge da convertire da parte del Consiglio entro 30 giorni e senza possibilità di essere reiterato.


Lato ingresso principale di Palazzo CampanellaLa elezione del Presidente della Giunta è disciplinata da un nuovo articolo 33 interamente sostitutivo di quello attualmente in vigore.


L’elezione a Presidente del candidato indicato che nella consultazione elettorale ha ottenuto il maggior numero di voti avviene in Consiglio, in una seduta da tenersi entro i 10 giorni successivi alla elezioni dell’Ufficio di Presidenza , mentre il secondo candidato indicato assume le funzioni di capo dell’opposizione.


La nomina degli assessori è effettuata dal Presidente della Giunta, da scegliere solo tra i consiglieri regionali.


Il Presidente, inoltre, può chiedere lo scioglimento del Consiglio regionale in ogni momento previa discussione in Giunta e preventiva comunicazione al Capo dell’opposizione per approdare, infine in Consiglio, che si determina a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Non è possibile richiedere lo scioglimento se è stata presentata una mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Giunta; in questo caso il Consiglio può eleggere un nuovo Presidente, sempre nell’ambito della coalizione uscita vincitrice dalla competizione elettorale; l’ipotesi della sfiducia può essere utilizzata per una sola volta nel corso dell’intera legislatura.


* Vice presidente del Consiglio regionale della Calabria
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