7 giugno 2005    

I punti “forti “ del nuovo Regolamento (di Luisa Lombardo)


 


 


27 maggio 2005. Fumata bianca per il nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria. Con l’approvazione delle nuove disposizioni si è posto così il tassello mancante al mosaico delle riforme disegnato nella scorsa legislatura. 


Licenziato a maggioranza, il testo reca in calce la firma del presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Bova. 

Si snoda in 137 articoli l’articolato che disciplina organizzazione e funzionamento della massima Assemblea elettiva calabrese.  “Il testo del Regolamento – spiega il presidente dell’Assise regionale – si coordina con il nuovo Statuto, completando l’architettura dell’ordinamento regionale e soddisfa le esigenze che nascono dall’ampliamento delle funzioni dei Consigli regionali in seguito alla modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione”. 
“Snellimento delle procedure, riqualificazione dei lavori consiliari e  programmazione delle attività dell’Assemblea” sono gli obiettivi del provvedimento richiamati nella relazione esplicativa di Antonio Borrello. 
Ma come cambiano le regole dell’Aula?
Aspetti innovativi si rintracciano innanzitutto nel procedimento di formazione delle leggi, che rende comprimari, organismi di recente istituzione.
Nasce il “Comitato di valutazione sulla qualità e la fattibilità delle leggi”, una sorta di filtro tecnico-politico sui testi normativi, concepito sulla falsariga della proposta attualmente in discussione in Parlamento. Tale strumento – spiega il presidente del Consiglio - “agevolerà la scrematura dei progetti di legge ed impedirà di inflazionare inutilmente l’attività dell’Aula".
Secondo quanto precisato nella relazione, le procedimentalità previste dal testo regolamentare “scongiurano possibili tentativi di ricorrere al Comitato per interrompere il procedimento e dilazionare così oltre misura i tempi di approvazione delle leggi”.
Novità di rilievo è l’istituzione di una corsia preferenziale per quattro progetti di legge al mese – tre di maggioranza ed uno dell’opposizione – su materie ritenute di grande rilievo per la vita della nostra Regione. Dal percorso preferenziale, tuttavia, non possono passare i provvedimenti di bilancio, la legge finanziaria, il rendiconto generale e le leggi relative all’assetto e all’utilizzazione del territorio.
Accennata al capo VII con riferimento alla programmazione dei lavori, la fattispecie trova poi la sua completa disciplina nell’art. 67 al capo XII. 
La ratio sottesa al provvedimento è quella di “assicurare speditezza ai lavori dell’Aula e tempi certi nell’approvazione dei provvedimenti”.
Per quanto attiene il procedimento di formazione delle leggi, “si è ritenuto opportuno – è fatto osservare nella relazione - distinguere le diverse fasi tra le sedi delle Commissioni permanenti e l’Assemblea, sia per il differente meccanismo di calcolo dei voti, sia per l’intervento nello stesso procedimento, ed in tempi diversi, di altri soggetti (Consiglio delle Autonomie, Comitato per la qualità delle leggi, Consulta Statutaria), sia ancora per dare organicità alle norme e maggiore facilità di consultazione”.
Disciplinate inoltre le funzioni consultive del Consiglio delle Autonomie locali nonchè l’intervento dei nuovi organismi (Consulta Statutaria e CREL) nel procedimento di formazione delle leggi.
Si è stabilito che presentazione e discussione degli emendamenti avvenga normalmente in Commissione e comunque per la presentazione è fissato il termine perentorio delle 24 ore prima della seduta del Consiglio, mentre sono inammissibili gli emendamenti che prevedono maggiori spese o minori entrate per la Regione se non sono corredate da un relazione tecnico-finanziaria che ne illustra la copertura, ferma restando la possibilità per l’Assemblea di decidere in ultima istanza sull’ammissibilità della proposta. 
Gli organismi consiliari permanenti dell’Assise regionale saranno sette. Alle attuali sei Commissioni permanenti, infatti se ne andrà ad aggiungere una settima speciale: la Commissione sul fenomeno della mafia, disciplinata dall’art. 33.
Sulla composizione delle Commissioni il regolamento riproduce la ripartizione proporzionale prevista dalla legge elettorale (il 60% alla maggioranza ed il 40% alla minoranza). La traduzione numerica è: 9 componenti di maggioranza e 6 di minoranza.
E’ affidato alla Commissione per l’Autoriforma, confermata – come detto prima organismo permanente - l’esame delle proposte di modifica ed integrazione del Regolamento, funzione prima affidata alla Giunta per il Regolamento.
Per “ragioni di economia di tempi”, è stata generalmente ridotta la durata degli interventi anche in adesione agli orientamenti prevalenti nelle Assemblee legislative, compreso il Parlamento Europeo.
Fissate nuove regole anche per la costituzione dei gruppi consiliari espressione di gruppi parlamentari nazionali. Il gruppo consiliare segue le sorti del corrispondente a livello parlamentare. L’obiettivo è quello “di scongiurare il rischio di una indiscriminata proliferazione”.
“La ratio sottesa all’approvazione del Regolamento consiste inoltre nella fruibilità pubblica dei lavori, come lo stesso presidente sottolinea: “Ogni mese ci sarà la convocazione di una seduta consiliare riservata alle risposte alle interrogazioni. Si tratta di un’idea modellata sui lavori parlamentari: in quella sede le riunioni del Consiglio saranno trasmesse in diretta televisiva per garantire ai cittadini il pieno diritto d’informazione sull’attività del legislatore”.

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