10 luglio 2006    

La relazione ed il testo del Progetto di Legge


Relazione alla proposta di legge regionale denominata “A.R.S. - Agenzia regionale  sanitaria” ad iniziativa del gruppo regionale della Margherita.
 
Dal 1992 ad oggi vi sono stati, nel Servizio Sanitario Nazionale e in quello regionale una serie di cambiamenti normativi che hanno ridisegnato l’organizzazione e riorientato gli obiettivi generali verso efficienza, efficacia, economicità, qualità e partecipazione dei cittadini. Palazzo Campanella
Il recente decentramento dei poteri dello Stato alle regioni sta assumendo l’aspetto di una reale rifondazione del sistema politico istituzionale e amministrativo. Il decentramento fa parte da tempo degli obiettivi della sanità italiana ed era già presente fra le linee ispiratrici della Legge 23.12.1978 n. 833, istitutiva del SSN, come del riordino degli anni 90, nell’ambito del quale veniva riconosciuto alla regione un ruolo fondamentale nella programmazione, organizzazione e gestione dei servi sanitari.
Successivamente la Legge Costituzionale recante “Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione”, varata dal Parlamento l’8 marzo 2001 e approvata in sede di referendum confermativo il 7 ottobre 2001, ha introdotto i principi della potestà di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni e della potestà regolamentare delle regioni in materia di sanità.
Inoltre il novellato titolo V della Costituzione, ha affidato alle regioni nuove competenze in materia comunitaria, sia nella fase ascendente di formazione degli atti normativi comunitari, sia nell’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea.
Tali principi sono stati di fatto ulteriormente approvati dall’esito dell’ultimo referendum confermativo costituzionale che ha bocciato anche le modifiche che il precedente governo di centro destra avrebbe voluto introdurre.
 
I principi fondamentali del riordino definiti dalle norme nazionali sono stati:

1) LA REGIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO
Ogni Regione è responsabile della tipologia e della qualità di assistenza fornita alla propria popolazione e delle risorse utilizzate
2)L’IDENTIFICAZIONE DI LIVELLI UNIFORMI DI ASSISTENZA 
Vengono elencati i servizi e le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale deve garantire ai cittadini
3) LA PROMOZIONE E DEFINIZIONE DI STANDARD DI QUALITA’ 
Vengono definiti i criteri generali per la verifica della qualità delle prestazioni erogate e per la definizione delle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private
4)L'AZIENDALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE

Attraverso impianti organizzativi aziendali in cui siano definiti obiettivi chiari e soprattutto le responsabilità, anche attraverso la revisione dell’inquadramento della dirigenza medica e amministrativa.
Alla luce degli accadimenti di questi ultimi mesi, appare necessario dare il largo ad una azione politica che abbia ben chiara la distinzione tra i compiti dell’esecutivo e quelli di controllo, tra i compiti politici e quelli di gestione, in modo tale da non creare sovrapposizioni e sconfinamenti.
L'Agenzia regionale per la sanità è un indispensabile strumento di programmazione e controllo delle procedure, della spesa, della qualità del Servizio sanitario regionale. Essa funziona ormai nella quasi totalità delle regioni italiane.
Questi principi prevedono un aumento dei compiti e del ruolo della Regione ed un cambiamento delle modalità di gestione delle A.S.L. e dei presidi ospedalieri.
Ogni Regione, in questo scenario ha scelto la propria autonomia sulla “via” ritenuta più consona a soddisfare le aspettative e le esigenze della propria comunità.
La via della regione Calabria vuole essere quella di migliorare con una specifica proposta normativa, il servizio sanitario regionale nel supremo interesse dei cittadini, così come riconosciuto dalla Carta costituzionale e come richiesto dalla legislazione nazionale.
In sintesi, la Regione attraverso l’ A.R.S., vuole indicare "che cosa fare" per la promozione e la tutela della salute, e le Aziende ed i Presidi ospedalieri, coordinati, verificati e supportati dall'Agenzia decidono "come fare" e che strumenti (strutture, organizzazione, risorse ecc.) utilizzare, uniformando le condotte secondo principi di efficienza ed economicità, in modo tale da salvaguardare ed ottimizzare la capacità di spesa della Regione Calabria in un settore, quello sanitario, da troppo tempo centro di costo assorbente una fetta notevolissima del bilancio regionale. Nella PL è prevista anche la SUA Stazione unica appaltante, forse l’unico strumento possibile per salvaguardare e promuovere il buon andamento e l’efficacia della spesa sanitaria regionale.
Attraverso l'Agenzia il Consiglio regionale vuole concretizzare le scelte di pianificazione sanitaria e verificarne la loro realizzazione.
 
 Il Consiglio regionale
 

Proposta di legge regionale ad iniziativa dell’on. Demetrio Naccari Carlizzi

“AGENZIA REGIONALE PER LA SANITA’ – A.R.S.”
 

Art. 1

(Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Sanità – A.R.S.)
E’ istituita nella Regione Calabria l’Agenzia regionale per la sanità.
 

Art. 2

(Natura giuridica dell’Agenzia regionale per la sanità)
 
1. L’A.R.S. è ente strumentale della Regione Calabria,  dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, ed ha la sede legale presso il Consiglio Regionale della Calabria.
 

Art. 3

(Compiti e attribuzioni)
 
1. L’A.R.S.  svolge funzioni  di supporto  e  consulenza  tecnico scientifica al  Consiglio ed alla Giunta regionale in materia di organizzazione  e programmazione  sanitaria. In   particolare provvede a:
 
a) effettuare  studi preparatori  per gli  atti di programmazione regionale;
b) definire gli    indicatori  dello  stato  di  salute  della popolazione e  sui  risultati  delle  attività del Servizio sanitario regionale;
c) definire  e sviluppare  strumenti per  l’analisi  dei  bisogni sanitari e della domanda di prestazioni;
d) elaborare strumenti per  la promozione e l’educazione  alla salute al fine del miglioramento del quadro epidemiologico;
e) svolgere  analisi e  individuare strumenti  per verificare  la qualità  dei   servizi  e  delle  prestazioni  sanitarie,  in funzione dell’attuazione del processo di accreditamento delle strutture sanitarie;
f) analizzare  l’impatto economico conseguente alla realizzazione degli obiettivi  programmatici regionali  e alle dinamiche dei servizi;
g) analizzare l’evoluzione dei modelli organizzativi e gestionali a carattere  innovativo, ai  fini della  piena attuazione del processo di aziendalizzazione e del suo sviluppo a sistema;
h) assicurare la circolazione delle conoscenze e dei risultati di cui alle precedenti lettere;
i) determinare le risorse finanziarie da attribuire alle Aziende sanitarie ed ai Presidi ospedalieri sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale con l’applicazione dei meccanismi di finanziamento previsti dalla legislazione vigente;
l) concorrere nella programmazione della formazione di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione del personale in servizio presso le Aziende ed i Presidi ospedalieri;
 
 
2. Al  fine di  espletare le  funzioni di  cui ai  comma 1  e  2, l’A.R.S. può:
 
a) effettuare sopralluoghi, acquisire notizie e documentazioni;
b) procedere  all’acquisizione di  dati, attraverso  la  raccolta diretta e  sistematica e l’accesso a banche dati, nonchè alla loro elaborazione,  pubblicazione e  diffusione  nel  rispetto della legge sulla privacy (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);
c) provvedere  alla gestione  di reti  di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;
d) promuovere  il coordinamento  dei  centri  di  eccellenza  nei settori di  interesse  dell’A.R.S.  all’interno  del  Servizio sanitario nazionale,  individuando forme di collaborazione con analoghi istituti a livello nazionale.
4. Il Consiglio può affidare all’A.R.S. ulteriori specifici  incarichi nell’ambito  delle  competenze  ad essa attribuite.
5. Il Consiglio regionale sente l’A.R.S. in materia di programmazione e organizzazione sanitaria.
 

Art. 4

(Prestazioni a favore di terzi)
 
1.  L’A.R.S., nell’ambito delle  materie e  compatibilmente con i compiti di cui all’art. 3, svolge attività di consulenza, studio e ricerca  su committenza  delle Aziende  sanitarie e Presidi ospedalieri, degli  Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati.
2. La  stipula di  convenzioni o  contratti per le prestazioni di cui al  comma 1, e’ subordinata al pieno assolvimento dei compiti attribuiti all’A.R.S. dalla presente legge.
 

Art. 5

(Organi)
 
1. Sono organi dell’A.R.S.:
 
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
 

Art. 6

(Regolamento)
 
1. Il  regolamento  dell’A.R.S.  e’  adottato  dal  consiglio  di amministrazione   su   proposta   del   presidente;
2. Il regolamento e’ inviato alla Giunta regionale  che lo  trasmette al  Consiglio  regionale  con proprie eventuali osservazioni entro 30 giorni. Il regolamento e’ approvato dal Consiglio regionale nei 30 giorni successivi.
3.  Il   regolamento,  nell’ambito  dei  principi  fissati  dalla presente legge,  disciplina l’organizzazione,  il  funzionamento degli organi, la funzione della Stazione unica appaltante di cui all’art. 22, la pubblicità degli atti, la partecipazione e comunicazione all’utenza nonché le modalità di accesso dei terzi ai dati ed alle informazioni in possesso dell’A.R.S., i compiti  del   segretario  amministrativo,  l’organizzazione  del lavoro, la  dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale.
 

Art. 7

(Consiglio di amministrazione. Composizione e funzionamento)
 
1. Il  consiglio di  amministrazione, nel rispetto del principio di parità, e’  nominato  dal  Consiglio regionale ed e’ così composto:
a) dal Presidente;
b) da  cinque membri;
2. Il  consiglio di  amministrazione dura  in  carica  quanto  il Consiglio regionale  che lo  ha nominato  ed esercita  le proprie funzioni fino al rinnovo;
3. Il  consiglio di amministrazione e’ convocato dal presidente e si riunisce  almeno mensilmente. La convocazione avviene anche su richiesta di tre consiglieri;
4. Le  sedute sono  valide con  la presenza della maggioranza dei consiglieri e ad esse partecipano, senza diritto di voto, i coordinatori degli  osservatori e il segretario dell’A.R.S. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei consiglieri presenti salvo  quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lettere b)e g).
 

Art. 8

(Consiglio di amministrazione. Competenze)
 
1. Il consiglio di amministrazione:
 
a) elegge nel suo seno il vice presidente;
b) nomina il segretario amministrativo;
c) delibera  il bilancio  preventivo annuale  e pluriennale  e il bilancio di esercizio;
d) delibera  il programma  annuale e pluriennale, su proposta del presidente;
e) approva la relazione annuale del presidente;
f) determina le risorse finanziarie da attribuire alle Aziende sanitarie secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lett. i;
g) delibera, a maggioranza assoluta, il regolamento dell’A.R.S.;
 
2. Il bilancio preventivo annuale ed il bilancio pluriennale sono deliberati entro  il 31  ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento; il  bilancio di  esercizio e’ deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
 
3. Il  consiglio di  amministrazione può  nominare, in relazione alla dimensione  e alla complessità delle attività dell’A.R.S., un comitato scientifico ed un suo coordinatore.
4. Il  comitato scientifico  e’ costituito  da non  più di sette studiosi  ed   esperti  nelle   materie  oggetto   dell’attività dell’A.R.S.  Il   regolamento  di   cui  all’art.  5  individua, altresì, i compiti del comitato scientifico medesimo.
 

Art. 9

(Presidente)
 
1. Il presidente:
 
a) rappresenta legalmente l’A.R.S.;
b) convoca  e presiede le sedute del consiglio di amministrazione e ne stabilisce l’ordine del giorno;
c) cura i rapporti con gli organi della Regione;
d) presenta  annualmente al Consiglio  regionale, una  relazione sull’attività svolta dall’A.R.S.;
e) svolge altri compiti previsti dal regolamento;
 
2. Il  vice presidente  sostituisce  il  presidente  in  caso  di assenza o impedimento.
 

Art. 10

(Collegio dei revisori dei conti)
 
1. Il  collegio dei  revisori dei conti e’ composto da tre membri effettivi e  da due  supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili.
 
2.  Il   collegio  dei  revisori  e’  nominato  con deliberazione del Consiglio regionale, contestualmente alla elezione del consiglio di amministrazione.
 
3. Il  presidente  del  collegio  e’  individuato  dal  Consiglio regionale tra  i membri del collegio stesso nominati ai sensi del comma 2.
 
4.  Il  presidente  del  collegio  partecipa,  su  richiesta  del presidente   dell’A.R.S.,    alle   sedute   del   Consiglio   di amministrazione.
 
5.  Il   collegio  cessa dalla carica con  lo   scadere  del consiglio di amministrazione.
 
6. Il  trattamento economico dei componenti il collegio e’ quello previsto per il collegio sindacale delle Aziende sanitarie locali.
 

Art. 11

(Competenze del collegio dei revisori dei conti)
 
1. Il collegio dei revisori dei conti:
 
a) controlla    la    regolarità    amministrativa  e  contabile dell’A.R.S., con  diritto di  accesso, agli  atti e  documenti dell’A.R.S.;
b) relazione  sulla conformità  del  bilancio  preventivo  e  di esercizio alle  norme di  legge; la  relazione e’  allegata ai predetti atti;
c) presenta  semestralmente al Consiglio regionale una relazione  sull’andamento della  gestione amministrativa e finanziaria dell’A.R.S.
 

Art. 12

(Controllo sugli atti)
 
1. Sono  sottoposti ad  approvazione del  Consiglio regionale i seguenti atti dell’A.R.S.
 
a) bilancio preventivo annuale e pluriennale;
b) bilancio di esercizio.
 
2. Al bilancio trasmesso per la sua approvazione sono allegati i programmi pluriennale e annuale di attività.
 
4. Il Consiglio regionale  esercita  la funzione di indirizzo e controllo strategico  sulla attività dell’A.R.S.
 

Art. 13

(Scioglimento e decadenza del consiglio di amministrazione)
 
1. Il  consiglio  di  amministrazione  può  essere  sciolto  dal Consiglio regionale, anche su  proposta  della  Giunta,  nei  casi  di inattività,   violazione    di   legge,    gravi    inadempienze nell’attuazione del programma.
 
2. Lo  scioglimento e’  disposto con  deliberazione  approvata  a maggioranza  assoluta   ed  e’   preceduto  da  formale  diffida deliberata dal Consiglio regionale.
 
3. La riduzione per qualsiasi motivo del numero dei consiglieri a meno  della   metà  comporta  di  diritto  lo  scioglimento  del consiglio di amministrazione.
 
4. In  caso di  scioglimento o  decadenza, il Consiglio regionale nomina un  commissario e  provvede, entro i 90 giorni successivi, alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.
 

Art. 14

(Indennità e rimborso spese)
 
1. Al  presidente ed  ai membri del consiglio di amministrazione, al coordinatore  e ai  componenti del  comitato scientifico, ove costituito, e’  corrisposta un’indennità mensile di carica nella misura definita  con deliberazione  del Consiglio regionale,  in analogia con  quanto previsto per organismi simili operanti nella Regione.
2. Ai  soggetti di  cui al comma 1 spetta il rimborso spese nella misura stabilita per i dirigenti regionali.
 

Art. 15

(Programma di attività)
 
1. Il  programma pluriennale  e annuale  di attività indica le linee generali della attività dell’A.R.S. e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato.
 
2. Il  Consiglio regionale, sentita la  Giunta  regionale, entro il  31 luglio  di ciascun  anno, formula proposte ai fini della predisposizione del programma dell’A.R.S.
 
3. Le  proposte di cui al comma 2, costituiscono parte essenziale e  prioritaria   del  programma   di  attività dell’A.R.S.  Lo svolgimento di  ulteriori attività  e’ subordinato al loro pieno assolvimento.
 

Art. 16

(Personale)
 
1. L’A.R.S., per lo svolgimento della propria attività, può:
 
a) avvalersi di personale a rapporto privato;
b) avvalersi  di personale  comandato e/o trasferito da altre PPAA, nonchè del personale trasferito dal ruolo del Consiglio regionale per funzioni tecnico amministrative;
c) stipulare  convenzioni con  Enti  pubblici  o  privati  aventi medesime finalità.
2. La  Giunta regionale, su proposta vincolante del Consiglio Regionale, con propria  deliberazione provvede  a dotare l’A.R.S.  delle risorse  necessarie per espletamento delle funzioni ad essa attribuite, mediante l’attribuzione dei beni mobili, immobili e delle attrezzature   necessarie.  
3. I   dipendenti   di   pubbliche amministrazioni chiamati  ad assumere  incarichi dirigenziali con contratto a  tempo determinato presso l’A.R.S., sono collocati in aspettativa senza  assegni con riconoscimento della anzianità di servizio, ai  sensi della vigente normativa.
 

Art. 18

(Articolazioni di funzioni e struttura operativa)
 
1. L’A.R.S.  articola le  proprie funzioni attraverso osservatori corrispondenti a  distinte strutture  operative, a  ciascuno  dei quali e’  preposto un  coordinatore  nominato  dal  consiglio  regionale tra  persone di provata esperienza nella materia, in  possesso   del  diploma  di  laurea e master universitario. All’individuazione  dei coordinatori  degli osservatori  si  procede  previa  selezione
pubblica.
 
2. Il  rapporto di  lavoro dei coordinatori di cui al comma 1, e’regolato da  contratto di diritto privato di durata non superiore a  cinque   anni.  Ai  medesimi  e’  corrisposto  un  trattamento economico nella  misura non  superiore  a  quello  attribuito  ai direttori sanitari delle Aziende sanitarie locali.
 
3. Sono istituiti tre osservatori così denominati:
 
a) osservatorio di epidemiologia;
b) osservatorio per la qualità;
c) osservatorio di economia sanitaria.
 
4. Il  Consiglio regionale  può deliberare,  anche su  proposta  della Giunta regionale,  sentito il  consiglio di  amministrazione,  la costituzione di ulteriori osservatori, definendone le finalità e le funzioni nel rispetto dei criteri e con le modalità contenute nel presente articolo.
5. La struttura degli osservatori e’ proposta dai coordinatori di cui al comma 1.
 
6. Gli  osservatori sono  dotati di adeguati strumenti di calcolo in rete  con i  sistemi informativi  regionali e  si raccordano a livello locale  con i  sistemi informativi  delle  Province,  dei Comuni e  delle Aziende  sanitarie. Si  avvalgono,  altresì,  di
collegamenti per la ricerca bibliografica informatizzata.
 
7. Gli  osservatori, nell’ambito  delle direttive  impartite  dal consiglio di  amministrazione, rispondono  con la  loro attività alle esigenze  di programmazione  del Consiglio  e  della  Giunta regionale.
 

Art. 18

(Osservatorio di epidemiologia. Funzioni)

 
1. L’osservatorio di epidemiologia ha il compito di:
 
a) produrre  dati  descrittivi  sulla  salute  della  popolazione calabrese,  individuando   indicatori  utili  a  identificare  i problemi emergenti;
b) studiare  e sperimentare  metodi adeguati per la previsione di   scenari  epidemiologici   conseguenti  alle   diverse   azioni sanitarie;
c) individuare  e sperimentare indicatori di qualità dei servizi sanitari a livello regionale;
d) produrre  ricerche, documenti  preparatori  per  la  relazione sanitaria regionale;
e) valutare l’impatto epidemiologico dei diversi piani attuativi;
f) analizzare,  monitorare e  quando opportuno, svolgere progetti di ricerca sanitaria finalizzata di interesse regionale.
 
2. Le  attività di  cui al  comma  1,  sono  rivolte  all’ambito preventivo, diagnostico  e  terapeutico  del  Servizio  sanitario regionale.
 

Art. 19

(Osservatorio per la qualità. Funzioni)
 
1. L’osservatorio per la qualità ha il compito di:
 
a) predisporre  criteri operativi  in merito  alla concessione di crediti di qualità;
b) elaborare linee-guida relative alla qualità dei servizi;
c) individuare  requisiti specifici  per  l’accreditamento  delle strutture sanitarie pubbliche e private;
d) curare  la compilazione  di appositi  manuali  per  l’adesione all’accreditamento;
e) fornire    indicatori  di  processo  e  di  esito,  rilevabili nell’ambito dei  flussi informativi  attivati, per la verifica dei requisiti  di qualità e della permanenza dei requisiti di accreditamento compreso quello di eccellenza.
 

Art. 20

(Osservatorio di economia sanitaria. Funzioni)
 
1. L’osservatorio di economia sanitaria ha il compito di:
 
a) elaborare    modelli  econometrici  da  applicare  al  settore sanitario  e   analizzare  l’impatto   sul  tessuto  economico regionale della spesa sanitaria;
b) effettuare  analisi comparate  dei costi  e dell’efficacia  di modelli organizzativi e tipologie di soggetti produttori;
c) effettuare  analisi dei  costi e  valutazioni di  efficacia di programmi  e  progetti  di  riordino  del  Servizio  sanitario regionale;
d) elaborare procedure di gestione aziendale.
 

Art. 21

(Organizzazione, attività  e rapporto  degli osservatori  con le strutture tecniche regionali)
 
1. Gli  osservatori possono  produrre  elaborati  in  proprio  od avvalersi di  collaborazioni esterne.  Ai fini predetti essi hanno accesso immediato, con potere di richiederne copia integrale, a tutti  i flussi di dati attinenti alla salute a carattere  regionale   dovunque  collocati, ed in particolare:
 
a) scheda di dimissione ospedaliera;
b) interruzioni volontarie di gravidanza;
c) archivio malattie infettive;
d) archivio regionale AIDS;
e) registro malformazioni;
f) archivio regionale di mortalità;
g) registro tumori calabrese ed altri eventuali attinenti;
h) servizi  di elaborazione  dati e  verifica di  qualità  delle Aziende sanitarie e strutture private.
Gli uffici interessati in merito ai dati suddetti, evadono le richieste dell’ARS con priorità assoluta.
 
2. L’accesso  ai flussi  di dati  di cui al comma 1, comprende la possibilità di   trattamento  dei   dati  sensibili  a  livello individuale   nominativo o comunque   identificabile.   Detto trattamento avviene  sotto la  responsabilità  dei  coordinatori degli  osservatori,  d’intesa  con  il  responsabile  di  ciascun flusso, nel rispetto delle leggi sul trattamento dei dati personali.
 
3. Le  collaborazioni esterne  avvengono su  progetti specifici e sono finalizzate  ad ottimizzare  le  competenze  presenti  nella regione nei  campi di  interesse. Gli osservatori si avvalgono di una rete di strutture competenti, della quale promuovono anche il coordinamento,  avuto   riguardo  ai   progetti   specifici   che coinvolgono le diverse pluriarticolazioni della rete.
4. Gli osservatori collaborano altresì su specifici progetti con le Università  calabresi, il  Consiglio Nazionale  delle Ricerche, gli enti di ricerca e le società scientifiche di settore.
 
5.  Gli   osservatori  promuovono   un  permanente   contatto e collaborazione con  le Aziende  sanitarie e  gli istituti privati che partecipano  con le  proprie attività alla individuazione, fattibilità e realizzazione dei progetti  di  lavoro  degli osservatori.
 
6. I  rapporti operativi fra gli osservatori e le strutture delle Aziende  sanitarie   interessate  sono  regolamentati  attraverso specifici accordi convenzionali fra le rispettive amministrazioni.
 

Art. 22
(Stazione unica appaltante - SUA)


 
1. L’Agenzia, attraverso un Direttore Generale, nominato dal Consiglio Regionale tra persone di provata esperienza in strutture ospedaliere e sanitarie pubbliche, è stazione unica appaltante per tutte le ASL  e le strutture ospedaliere della Calabria, per importi superiori a 100.000/00 €.
2. Il Direttore Generale predispone e cura, di concerto con il Direttore Generale dell’Azienda o Struttura ospedaliera richiedente in qualità di committente, la predisposizione di ogni atto e/o documento amministrativo e/o tecnico.
3. Il Direttore Generale, di cui al comma 1, adotta ogni provvedimento e/o atto amministrativo e/o tecnico per l’indizione e la completa gestione della procedura di acquisizione di beni e/o servizi, provvedendo altresì ad ogni correlato adempimento che la legge e i regolamenti pongono in capo al gestore della procedura di gara in qualità di stazione appaltante.
4. La verifica e l’attestazione della regolarità, anche intermedia, della fornitura del bene e/o servizio, rimane in capo al committente per come disciplinato dalla normativa di settore cui afferisce l’indizione della gara.
 
 

Art. 23

(Finanziamento)

 
1. Il finanziamento dell'Agenzia avviene mediante:
a) una quota, fissata annualmente dalla Regione Calabria in coerenza con il piano di attività e spesa dell’Agenzia medesima, a valere sull'accantonamento del fondo sanitario con un capitolo di bilancio specifico                                                                                                                                                  b) contributi e trasferimenti di enti pubblici e privati;
c) ricavi e proventi per servizi resi a pubbliche amministrazioni ed a privati;
d) ricavi e rendite derivanti da lasciti, donazioni nonché rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;
e) eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni nonché entrate derivanti dall'attività istituzionale.
2. La quota prevista al comma 1, lettera a) e' stabilita nel rispetto dei vincoli complessivi della spesa sanitaria disposti dalla normativa nazionale vigente. La quota viene iscritta annualmente su apposito capitolo di spesa istituito nel bilancio della Regione Calabria a decorrere dall'esercizio 2006 e denominato "Erogazione all'Agenzia regionale per i servizi sanitari della quota annuale di finanziamento".

 

Art. 24

(Regime transitorio e regolamento)
1. L’ARS, per il periodo di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, utilizzerà il personale di ruolo del Dipartimento della Sanità. Alle strutture operative degli Osservatori di cui all’art. 16 sono preposte tre figure Dirigenziali dello stesso Dipartimento.
 
2. Nello stesso termine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, dovrà approvare il Regolamento di funzionamento e contabile dell’ARS. 
 
On. Demetrio Naccari Carlizzi
On. Mario Maiolo
On. Pietro Giamborrino
On. Enzo Sculco


 segnala pagina ad un amico
 CHIUDI