Relazione alla proposta di legge regionale denominata “A.R.S. - Agenzia regionale sanitaria” ad iniziativa del gruppo regionale della Margherita.
Dal 1992 ad oggi vi sono stati, nel Servizio Sanitario Nazionale e in quello regionale una serie di cambiamenti normativi che hanno ridisegnato l’organizzazione e riorientato gli obiettivi generali verso efficienza, efficacia, economicità, qualità e partecipazione dei cittadini.
Il recente decentramento dei poteri dello Stato alle regioni sta assumendo l’aspetto di una reale rifondazione del sistema politico istituzionale e amministrativo. Il decentramento fa parte da tempo degli obiettivi della sanità italiana ed era già presente fra le linee ispiratrici della Legge 23.12.1978 n. 833, istitutiva del SSN, come del riordino degli anni 90, nell’ambito del quale veniva riconosciuto alla regione un ruolo fondamentale nella programmazione, organizzazione e gestione dei servi sanitari.
Successivamente la Legge Costituzionale recante “Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione”, varata dal Parlamento l’8 marzo 2001 e approvata in sede di referendum confermativo il 7 ottobre 2001, ha introdotto i principi della potestà di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni e della potestà regolamentare delle regioni in materia di sanità.
Inoltre il novellato titolo V della Costituzione, ha affidato alle regioni nuove competenze in materia comunitaria, sia nella fase ascendente di formazione degli atti normativi comunitari, sia nell’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea.
Tali principi sono stati di fatto ulteriormente approvati dall’esito dell’ultimo referendum confermativo costituzionale che ha bocciato anche le modifiche che il precedente governo di centro destra avrebbe voluto introdurre.
I principi fondamentali del riordino definiti dalle norme nazionali sono stati:
1) LA REGIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO
Ogni Regione è responsabile della tipologia e della qualità di assistenza fornita alla propria popolazione e delle risorse utilizzate
2)L’IDENTIFICAZIONE DI LIVELLI UNIFORMI DI ASSISTENZA
Vengono elencati i servizi e le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale deve garantire ai cittadini
3) LA PROMOZIONE E DEFINIZIONE DI STANDARD DI QUALITA’
Vengono definiti i criteri generali per la verifica della qualità delle prestazioni erogate e per la definizione delle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private
4)L'AZIENDALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE
Attraverso impianti organizzativi aziendali in cui siano definiti obiettivi chiari e soprattutto le responsabilità, anche attraverso la revisione dell’inquadramento della dirigenza medica e amministrativa.
Alla luce degli accadimenti di questi ultimi mesi, appare necessario dare il largo ad una azione politica che abbia ben chiara la distinzione tra i compiti dell’esecutivo e quelli di controllo, tra i compiti politici e quelli di gestione, in modo tale da non creare sovrapposizioni e sconfinamenti.
L'Agenzia regionale per la sanità è un indispensabile strumento di programmazione e controllo delle procedure, della spesa, della qualità del Servizio sanitario regionale. Essa funziona ormai nella quasi totalità delle regioni italiane.
Questi principi prevedono un aumento dei compiti e del ruolo della Regione ed un cambiamento delle modalità di gestione delle A.S.L. e dei presidi ospedalieri.
Ogni Regione, in questo scenario ha scelto la propria autonomia sulla “via” ritenuta più consona a soddisfare le aspettative e le esigenze della propria comunità.
La via della regione Calabria vuole essere quella di migliorare con una specifica proposta normativa, il servizio sanitario regionale nel supremo interesse dei cittadini, così come riconosciuto dalla Carta costituzionale e come richiesto dalla legislazione nazionale.
In sintesi, la Regione attraverso l’ A.R.S., vuole indicare "che cosa fare" per la promozione e la tutela della salute, e le Aziende ed i Presidi ospedalieri, coordinati, verificati e supportati dall'Agenzia decidono "come fare" e che strumenti (strutture, organizzazione, risorse ecc.) utilizzare, uniformando le condotte secondo principi di efficienza ed economicità, in modo tale da salvaguardare ed ottimizzare la capacità di spesa della Regione Calabria in un settore, quello sanitario, da troppo tempo centro di costo assorbente una fetta notevolissima del bilancio regionale. Nella PL è prevista anche la SUA Stazione unica appaltante, forse l’unico strumento possibile per salvaguardare e promuovere il buon andamento e l’efficacia della spesa sanitaria regionale.
Attraverso l'Agenzia il Consiglio regionale vuole concretizzare le scelte di pianificazione sanitaria e verificarne la loro realizzazione.
Proposta di legge regionale ad iniziativa dell’on. Demetrio Naccari Carlizzi
“AGENZIA REGIONALE PER LA SANITA’ – A.R.S.”
Art. 1
(Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Sanità – A.R.S.)
E’ istituita nella Regione Calabria l’Agenzia regionale per la sanità.
Art. 2
(Natura giuridica dell’Agenzia regionale per la sanità)
1. L’A.R.S. è ente strumentale della Regione Calabria, dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, ed ha la sede legale presso il Consiglio Regionale della Calabria.
Art. 3
(Compiti e attribuzioni)
1. L’A.R.S. svolge funzioni di supporto e consulenza tecnico scientifica al Consiglio ed alla Giunta regionale in materia di organizzazione e programmazione sanitaria. In particolare provvede a:
a) effettuare studi preparatori per gli atti di programmazione regionale;
b) definire gli indicatori dello stato di salute della popolazione e sui risultati delle attività del Servizio sanitario regionale;
c) definire e sviluppare strumenti per l’analisi dei bisogni sanitari e della domanda di prestazioni;
d) elaborare strumenti per la promozione e l’educazione alla salute al fine del miglioramento del quadro epidemiologico;
e) svolgere analisi e individuare strumenti per verificare la qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, in funzione dell’attuazione del processo di accreditamento delle strutture sanitarie;
f) analizzare l’impatto economico conseguente alla realizzazione degli obiettivi programmatici regionali e alle dinamiche dei servizi;
g) analizzare l’evoluzione dei modelli organizzativi e gestionali a carattere innovativo, ai fini della piena attuazione del processo di aziendalizzazione e del suo sviluppo a sistema;
h) assicurare la circolazione delle conoscenze e dei risultati di cui alle precedenti lettere;
i) determinare le risorse finanziarie da attribuire alle Aziende sanitarie ed ai Presidi ospedalieri sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale con l’applicazione dei meccanismi di finanziamento previsti dalla legislazione vigente;
l) concorrere nella programmazione della formazione di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione del personale in servizio presso le Aziende ed i Presidi ospedalieri;
2. Al fine di espletare le funzioni di cui ai comma 1 e 2, l’A.R.S. può:
a) effettuare sopralluoghi, acquisire notizie e documentazioni;
b) procedere all’acquisizione di dati, attraverso la raccolta diretta e sistematica e l’accesso a banche dati, nonchè alla loro elaborazione, pubblicazione e diffusione nel rispetto della legge sulla privacy (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);
c) provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;
d) promuovere il coordinamento dei centri di eccellenza nei settori di interesse dell’A.R.S. all’interno del Servizio sanitario nazionale, individuando forme di collaborazione con analoghi istituti a livello nazionale.
4. Il Consiglio può affidare all’A.R.S. ulteriori specifici incarichi nell’ambito delle competenze ad essa attribuite.
5. Il Consiglio regionale sente l’A.R.S. in materia di programmazione e organizzazione sanitaria.
Art. 4
(Prestazioni a favore di terzi)
1. L’A.R.S., nell’ambito delle materie e compatibilmente con i compiti di cui all’art. 3, svolge attività di consulenza, studio e ricerca su committenza delle Aziende sanitarie e Presidi ospedalieri, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati.
2. La stipula di convenzioni o contratti per le prestazioni di cui al comma 1, e’ subordinata al pieno assolvimento dei compiti attribuiti all’A.R.S. dalla presente legge.
Art. 5
(Organi)
1. Sono organi dell’A.R.S.:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
Art. 6
(Regolamento)
1. Il regolamento dell’A.R.S. e’ adottato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente;
2. Il regolamento e’ inviato alla Giunta regionale che lo trasmette al Consiglio regionale con proprie eventuali osservazioni entro 30 giorni. Il regolamento e’ approvato dal Consiglio regionale nei 30 giorni successivi.
3. Il regolamento, nell’ambito dei principi fissati dalla presente legge, disciplina l’organizzazione, il funzionamento degli organi, la funzione della Stazione unica appaltante di cui all’art. 22, la pubblicità degli atti, la partecipazione e comunicazione all’utenza nonché le modalità di accesso dei terzi ai dati ed alle informazioni in possesso dell’A.R.S., i compiti del segretario amministrativo, l’organizzazione del lavoro, la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale.
Art. 7
(Consiglio di amministrazione. Composizione e funzionamento)
1. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di parità, e’ nominato dal Consiglio regionale ed e’ così composto:
a) dal Presidente;
b) da cinque membri;
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio regionale che lo ha nominato ed esercita le proprie funzioni fino al rinnovo;
3. Il consiglio di amministrazione e’ convocato dal presidente e si riunisce almeno mensilmente. La convocazione avviene anche su richiesta di tre consiglieri;
4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri e ad esse partecipano, senza diritto di voto, i coordinatori degli osservatori e il segretario dell’A.R.S. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei consiglieri presenti salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lettere b)e g).
Art. 8
(Consiglio di amministrazione. Competenze)
1. Il consiglio di amministrazione:
a) elegge nel suo seno il vice presidente;
b) nomina il segretario amministrativo;
c) delibera il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio;
d) delibera il programma annuale e pluriennale, su proposta del presidente;
e) approva la relazione annuale del presidente;
f) determina le risorse finanziarie da attribuire alle Aziende sanitarie secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lett. i;
g) delibera, a maggioranza assoluta, il regolamento dell’A.R.S.;
2. Il bilancio preventivo annuale ed il bilancio pluriennale sono deliberati entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento; il bilancio di esercizio e’ deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
3. Il consiglio di amministrazione può nominare, in relazione alla dimensione e alla complessità delle attività dell’A.R.S., un comitato scientifico ed un suo coordinatore.
4. Il comitato scientifico e’ costituito da non più di sette studiosi ed esperti nelle materie oggetto dell’attività dell’A.R.S. Il regolamento di cui all’art. 5 individua, altresì, i compiti del comitato scientifico medesimo.
Art. 9
(Presidente)
1. Il presidente:
a) rappresenta legalmente l’A.R.S.;
b) convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione e ne stabilisce l’ordine del giorno;
c) cura i rapporti con gli organi della Regione;
d) presenta annualmente al Consiglio regionale, una relazione sull’attività svolta dall’A.R.S.;
e) svolge altri compiti previsti dal regolamento;
2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 10
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il collegio dei revisori dei conti e’ composto da tre membri effettivi e da due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Il collegio dei revisori e’ nominato con deliberazione del Consiglio regionale, contestualmente alla elezione del consiglio di amministrazione.
3. Il presidente del collegio e’ individuato dal Consiglio regionale tra i membri del collegio stesso nominati ai sensi del comma 2.
4. Il presidente del collegio partecipa, su richiesta del presidente dell’A.R.S., alle sedute del Consiglio di amministrazione.
5. Il collegio cessa dalla carica con lo scadere del consiglio di amministrazione.
6. Il trattamento economico dei componenti il collegio e’ quello previsto per il collegio sindacale delle Aziende sanitarie locali.
Art. 11
(Competenze del collegio dei revisori dei conti)
1. Il collegio dei revisori dei conti:
a) controlla la regolarità amministrativa e contabile dell’A.R.S., con diritto di accesso, agli atti e documenti dell’A.R.S.;
b) relazione sulla conformità del bilancio preventivo e di esercizio alle norme di legge; la relazione e’ allegata ai predetti atti;
c) presenta semestralmente al Consiglio regionale una relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell’A.R.S.
Art. 12
(Controllo sugli atti)
1. Sono sottoposti ad approvazione del Consiglio regionale i seguenti atti dell’A.R.S.
a) bilancio preventivo annuale e pluriennale;
b) bilancio di esercizio.
2. Al bilancio trasmesso per la sua approvazione sono allegati i programmi pluriennale e annuale di attività.
4. Il Consiglio regionale esercita la funzione di indirizzo e controllo strategico sulla attività dell’A.R.S.
Art. 13
(Scioglimento e decadenza del consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta, nei casi di inattività, violazione di legge, gravi inadempienze nell’attuazione del programma.
2. Lo scioglimento e’ disposto con deliberazione approvata a maggioranza assoluta ed e’ preceduto da formale diffida deliberata dal Consiglio regionale.
3. La riduzione per qualsiasi motivo del numero dei consiglieri a meno della metà comporta di diritto lo scioglimento del consiglio di amministrazione.
4. In caso di scioglimento o decadenza, il Consiglio regionale nomina un commissario e provvede, entro i 90 giorni successivi, alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.
Art. 14
(Indennità e rimborso spese)
1. Al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione, al coordinatore e ai componenti del comitato scientifico, ove costituito, e’ corrisposta un’indennità mensile di carica nella misura definita con deliberazione del Consiglio regionale, in analogia con quanto previsto per organismi simili operanti nella Regione.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta il rimborso spese nella misura stabilita per i dirigenti regionali.
Art. 15
(Programma di attività)
1. Il programma pluriennale e annuale di attività indica le linee generali della attività dell’A.R.S. e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato.
2. Il Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale, entro il 31 luglio di ciascun anno, formula proposte ai fini della predisposizione del programma dell’A.R.S.
3. Le proposte di cui al comma 2, costituiscono parte essenziale e prioritaria del programma di attività dell’A.R.S. Lo svolgimento di ulteriori attività e’ subordinato al loro pieno assolvimento.
Art. 16
(Personale)
1. L’A.R.S., per lo svolgimento della propria attività, può:
a) avvalersi di personale a rapporto privato;
b) avvalersi di personale comandato e/o trasferito da altre PPAA, nonchè del personale trasferito dal ruolo del Consiglio regionale per funzioni tecnico amministrative;
c) stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati aventi medesime finalità.
2. La Giunta regionale, su proposta vincolante del Consiglio Regionale, con propria deliberazione provvede a dotare l’A.R.S. delle risorse necessarie per espletamento delle funzioni ad essa attribuite, mediante l’attribuzione dei beni mobili, immobili e delle attrezzature necessarie.
3. I dipendenti di pubbliche amministrazioni chiamati ad assumere incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato presso l’A.R.S., sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento della anzianità di servizio, ai sensi della vigente normativa.
Art. 18
(Articolazioni di funzioni e struttura operativa)
1. L’A.R.S. articola le proprie funzioni attraverso osservatori corrispondenti a distinte strutture operative, a ciascuno dei quali e’ preposto un coordinatore nominato dal consiglio regionale tra persone di provata esperienza nella materia, in possesso del diploma di laurea e master universitario. All’individuazione dei coordinatori degli osservatori si procede previa selezione
pubblica.
2. Il rapporto di lavoro dei coordinatori di cui al comma 1, e’regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Ai medesimi e’ corrisposto un trattamento economico nella misura non superiore a quello attribuito ai direttori sanitari delle Aziende sanitarie locali.
3. Sono istituiti tre osservatori così denominati:
a) osservatorio di epidemiologia;
b) osservatorio per la qualità;
c) osservatorio di economia sanitaria.
4. Il Consiglio regionale può deliberare, anche su proposta della Giunta regionale, sentito il consiglio di amministrazione, la costituzione di ulteriori osservatori, definendone le finalità e le funzioni nel rispetto dei criteri e con le modalità contenute nel presente articolo.
5. La struttura degli osservatori e’ proposta dai coordinatori di cui al comma 1.
6. Gli osservatori sono dotati di adeguati strumenti di calcolo in rete con i sistemi informativi regionali e si raccordano a livello locale con i sistemi informativi delle Province, dei Comuni e delle Aziende sanitarie. Si avvalgono, altresì, di
collegamenti per la ricerca bibliografica informatizzata.
7. Gli osservatori, nell’ambito delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, rispondono con la loro attività alle esigenze di programmazione del Consiglio e della Giunta regionale.
Art. 18
(Osservatorio di epidemiologia. Funzioni)
1. L’osservatorio di epidemiologia ha il compito di:
a) produrre dati descrittivi sulla salute della popolazione calabrese, individuando indicatori utili a identificare i problemi emergenti;
b) studiare e sperimentare metodi adeguati per la previsione di scenari epidemiologici conseguenti alle diverse azioni sanitarie;
c) individuare e sperimentare indicatori di qualità dei servizi sanitari a livello regionale;
d) produrre ricerche, documenti preparatori per la relazione sanitaria regionale;
e) valutare l’impatto epidemiologico dei diversi piani attuativi;
f) analizzare, monitorare e quando opportuno, svolgere progetti di ricerca sanitaria finalizzata di interesse regionale.
2. Le attività di cui al comma 1, sono rivolte all’ambito preventivo, diagnostico e terapeutico del Servizio sanitario regionale.
Art. 19
(Osservatorio per la qualità. Funzioni)
1. L’osservatorio per la qualità ha il compito di:
a) predisporre criteri operativi in merito alla concessione di crediti di qualità;
b) elaborare linee-guida relative alla qualità dei servizi;
c) individuare requisiti specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private;
d) curare la compilazione di appositi manuali per l’adesione all’accreditamento;
e) fornire indicatori di processo e di esito, rilevabili nell’ambito dei flussi informativi attivati, per la verifica dei requisiti di qualità e della permanenza dei requisiti di accreditamento compreso quello di eccellenza.
Art. 20
(Osservatorio di economia sanitaria. Funzioni)
1. L’osservatorio di economia sanitaria ha il compito di:
a) elaborare modelli econometrici da applicare al settore sanitario e analizzare l’impatto sul tessuto economico regionale della spesa sanitaria;
b) effettuare analisi comparate dei costi e dell’efficacia di modelli organizzativi e tipologie di soggetti produttori;
c) effettuare analisi dei costi e valutazioni di efficacia di programmi e progetti di riordino del Servizio sanitario regionale;
d) elaborare procedure di gestione aziendale.
Art. 21
(Organizzazione, attività e rapporto degli osservatori con le strutture tecniche regionali)
1. Gli osservatori possono produrre elaborati in proprio od avvalersi di collaborazioni esterne. Ai fini predetti essi hanno accesso immediato, con potere di richiederne copia integrale, a tutti i flussi di dati attinenti alla salute a carattere regionale dovunque collocati, ed in particolare:
a) scheda di dimissione ospedaliera;
b) interruzioni volontarie di gravidanza;
c) archivio malattie infettive;
d) archivio regionale AIDS;
e) registro malformazioni;
f) archivio regionale di mortalità;
g) registro tumori calabrese ed altri eventuali attinenti;
h) servizi di elaborazione dati e verifica di qualità delle Aziende sanitarie e strutture private.
Gli uffici interessati in merito ai dati suddetti, evadono le richieste dell’ARS con priorità assoluta.
2. L’accesso ai flussi di dati di cui al comma 1, comprende la possibilità di trattamento dei dati sensibili a livello individuale nominativo o comunque identificabile. Detto trattamento avviene sotto la responsabilità dei coordinatori degli osservatori, d’intesa con il responsabile di ciascun flusso, nel rispetto delle leggi sul trattamento dei dati personali.
3. Le collaborazioni esterne avvengono su progetti specifici e sono finalizzate ad ottimizzare le competenze presenti nella regione nei campi di interesse. Gli osservatori si avvalgono di una rete di strutture competenti, della quale promuovono anche il coordinamento, avuto riguardo ai progetti specifici che coinvolgono le diverse pluriarticolazioni della rete.
4. Gli osservatori collaborano altresì su specifici progetti con le Università calabresi, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, gli enti di ricerca e le società scientifiche di settore.
5. Gli osservatori promuovono un permanente contatto e collaborazione con le Aziende sanitarie e gli istituti privati che partecipano con le proprie attività alla individuazione, fattibilità e realizzazione dei progetti di lavoro degli osservatori.
6. I rapporti operativi fra gli osservatori e le strutture delle Aziende sanitarie interessate sono regolamentati attraverso specifici accordi convenzionali fra le rispettive amministrazioni.
Art. 22
(Stazione unica appaltante - SUA)
1. L’Agenzia, attraverso un Direttore Generale, nominato dal Consiglio Regionale tra persone di provata esperienza in strutture ospedaliere e sanitarie pubbliche, è stazione unica appaltante per tutte le ASL e le strutture ospedaliere della Calabria, per importi superiori a 100.000/00 €.
2. Il Direttore Generale predispone e cura, di concerto con il Direttore Generale dell’Azienda o Struttura ospedaliera richiedente in qualità di committente, la predisposizione di ogni atto e/o documento amministrativo e/o tecnico.
3. Il Direttore Generale, di cui al comma 1, adotta ogni provvedimento e/o atto amministrativo e/o tecnico per l’indizione e la completa gestione della procedura di acquisizione di beni e/o servizi, provvedendo altresì ad ogni correlato adempimento che la legge e i regolamenti pongono in capo al gestore della procedura di gara in qualità di stazione appaltante.
4. La verifica e l’attestazione della regolarità, anche intermedia, della fornitura del bene e/o servizio, rimane in capo al committente per come disciplinato dalla normativa di settore cui afferisce l’indizione della gara.
Art. 23
(Finanziamento)
1. Il finanziamento dell'Agenzia avviene mediante:
a) una quota, fissata annualmente dalla Regione Calabria in coerenza con il piano di attività e spesa dell’Agenzia medesima, a valere sull'accantonamento del fondo sanitario con un capitolo di bilancio specifico b) contributi e trasferimenti di enti pubblici e privati;
c) ricavi e proventi per servizi resi a pubbliche amministrazioni ed a privati;
d) ricavi e rendite derivanti da lasciti, donazioni nonché rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;
e) eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni nonché entrate derivanti dall'attività istituzionale.
2. La quota prevista al comma 1, lettera a) e' stabilita nel rispetto dei vincoli complessivi della spesa sanitaria disposti dalla normativa nazionale vigente. La quota viene iscritta annualmente su apposito capitolo di spesa istituito nel bilancio della Regione Calabria a decorrere dall'esercizio 2006 e denominato "Erogazione all'Agenzia regionale per i servizi sanitari della quota annuale di finanziamento".
Art. 24
(Regime transitorio e regolamento)
1. L’ARS, per il periodo di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, utilizzerà il personale di ruolo del Dipartimento della Sanità. Alle strutture operative degli Osservatori di cui all’art. 16 sono preposte tre figure Dirigenziali dello stesso Dipartimento.
2. Nello stesso termine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, dovrà approvare il Regolamento di funzionamento e contabile dell’ARS.
On. Demetrio Naccari Carlizzi
On. Mario Maiolo
On. Pietro Giamborrino
On. Enzo Sculco