31 maggio 2006    

La Legge sul Patrimonio firmata da Roberto Occhiuto


NORME PER FACILITARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE CALABRESI MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE

 RELAZIONE

Valorizzare una risorsa inutilizzata come il patrimonio immobiliare della Regione Calabria per promuovere l'accesso al credito agevolato delle imprese calabresi: è questo l'obbiettivo della presente legge. L'idea nasce dalla necessità di investire meglio le risorse, potenzialmente assai ingenti, derivanti dalla corretta gestione dei beni immobili della Regione. Negli anni passati, a giudizio del proponente, è mancata una politica strategica nella direzione di massimizzare i proventi conseguenti dalla gestione degli immobili regionali. Solo da qualche anno è stato redatto l'inventario del patrimonio della Regione, che - in verità - si limita ad essere un elenco delle proprietà immobiliari dell'Ente, senza un'approfondita valutazione del valore e dei cespiti relativi. Una inesistente manutenzione dei fitti attivi è la causa di una situazione per la quale, ad esempio, immobili di pregio sono fittati a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato o affidati in comodato a terzi. Il disegno di legge si propone - mediante l'istituzione di un'Authority - di realizzare un percorso per valorizzare il patrimonio immobiliare della Regione attraverso processi di censimento, concentrazione gestionale ed ottimizzazione manageriale ed amministrativa. I proventi della gestione sono destinati alla costituzione di un fondo per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese calabresi. Proprio, la difficoltà per le imprese calabresi di autofinanziarsi attraverso il sistema bancario, alle stesse condizioni praticate nel resto del paese costituisce un problema strutturale del sistema economico calabrese. Palazzo Campanella Sede del Consiglio regionale della CalabriaInoltre, gli accordi di Basilea sui criteri che gli istituti di credito devono adottare in ordine ai loro impieghi sembrano delineare una prospettiva ancora più preoccupante per le PMI calabresi. In verità, i consorzi e le cooperative di garanzia fidi operanti in Calabria stanno svolgendo una funzione importantissima nella direzione di assistere le imprese nell'accesso al credito agevolato, ma occorre una forte ed incisiva azione della Regione al loro fianco. Per questo nella proposta di legge si prevede che siano proprio i confidi calabresi a gestire le risorse del Fondo. Nel testo proposto, all'articolo 1 si fissano gli obiettivi e le finalità dell'intervento, all'articolo 2 si istituisce l'Authority per il Patrimonio. L'articolo 3 definisce i compiti dell'Athority, che - attraverso le strutture dei dipartimenti della Regione - compila l'inventano dei beni della Regione e si occupa di valorizzarli anche attraverso l'affidamento della gestione a società specializzate. All'articolo 4 si istituisce, invece, il "Fondo per le l'accesso al credito delle piccole e medie imprese calabresi", alimentato con i ricavi della gestione immobiliare dei beni della Regione. Il Fondo è utilizzato per assegnare, secondo lo schema proposto all'art. 5, contributi ai Confidi finalizzati a garantire i finanziamenti a medio e lungo termine alle pmi calabresi. Infine, all'art. 7 si prevede che, con i proventi derivanti dalla gestione immobiliare si faccia fronte agli oneri che scaturiscono dalla presente legge.


Art. 1

(Premesse e finalità)


            1.  La Regione Calabria, nell'ambito delle previsioni dell'art. 117 della Costituzione e per effetto delle specifiche competenze affidate alle Regioni dalla legge, con l'obiettivo primario di stimolare la capacità di crescita delle imprese, favorisce l'accesso al credito delle aziende operanti nel proprio territorio attraverso la migliore utilizzazione del patrimonio immobiliare della Regione.

            2.  Ai fini di cui al comma precedente - e per promuovere la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, attraverso processi di censimento, concentrazione gestíonale ed ottimizzazione manageriale ed amministrativa - la Regione istituisce l'Authority per il Patrimonio Immobiliare della Regione Calabria, di seguito denominata "AUTHORITY per il Patrimonio".

            3.  I proventi derivati dalla gestione del patrimonio immobiliare sono destinati alla costituzione del "Fondo per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese calabresi", utilizzato per l'erogazione di contributi a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi e di seguito denominato "Fondo per le PMI".


Art. 2

(Costituzione dell'Authority per il Patrimonio)


            1.   L'Authority per il Patrimonio è organo collegiale costituito da quattro membri nominati due dalla Giunta e due dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Essi eleggono nel loro ambito un Presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie che riguardano l'attività dell'Authority stessa.

            2.  Il presidente e i membri durano in carica cinque anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il Presidente e i membri non possono ricoprire, a pena di decadenza, cariche elettive, né prestare attività professionale o di consulenza.

            3.  La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce l'ammontare delle indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Authority.


Art. 3

(Compiti dell'Authority per il Patrimonio)


            1.   L'Authority, attraverso le strutture dei Dipartimenti della Regione, ha il compito di:

                 a)   istituire e tenere l'inventario del patrimonio della Regione;

 il Vice presidente del Consiglio regionale della Calabria Roberto Occhiuto (Udc)                b)  controllare che la valutazione dei beni immobili sia effettuata nel rispetto delle norme di legge e dei prezzi di mercato;


                 c)  predisporre, per conto del Presidente della Giunta, gli atti per affidare, con procedura pubblica di selezione, la gestione del patrimonio immobiliare della Regione e l'ordinaria manutenzione dei canoni di locazione attivi a società specializzata nel comparto delle gestioni immobiliari;

                 d) svolgere, per conto della Regione, attività di consulenza per promuovere, anche attraverso operazioni finanziarie legate ai proventi del patrimonio immobiliare, la valorizzazione del patrimonio stesso.

            2.  L'Authority predispone annualmente una relazione sull'attività svolta, che è trasmessa al Consiglio Regionale e alla Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.


 

 

Art. 4

(Fondo per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese calabresi)


1.  E' istituito il "Fondo per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese calabresi", di seguito denominato "Fondo per le PMI", alimentato annualmente con i ricavi derivanti dalla gestione operativa e finanziaria del patrimonio immobiliare delle Regione.

2.  Il fondo è utilizzato per l'erogazione di contributi a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati "Confidi", che ne facciano richiesta entro il 30 giugno di ogni anno, che abbiano sede in Calabria e che siano iscritti nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993.

3. I contributi sono concessi ai confidi che intendano costituire speciali fondi di garanzia, distinti dai loro fondi rischi ordinari, finalizzati a garantire fino all' 80% i finanziamenti a medio lungo tennine delle banche e degli istituti di credito alle piccole e medie imprese calabresi. Le imprese beneficiarie degli interventi di garanzia devono avere sede legale ed operativa in Calabria ed essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI vigente.

4.  La garanzia del fondo speciale può essere deliberata dal Confidi a condizione che vi sia anche una garanzia a valere sul proprio fondo rischi ordinario per lo stesso finanziamento.

5.  I finanziamenti di cui al comma 3 devono essere erogati al tasso di mercato.


Art. 5

(Criteri di ripartizione del Fondo per le PMI)


1.  Per l'anno di prima applicazione della presente legge la ripartizione del Fondo ai confidi è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) il 25% dello stanziamento in parti uguali tra tutti i confidi che ne facciano richiesta;

b) il 30% in proporzione al numero di consorziati e/o soci;

c)  il 45% in proporzione al monte complessivo degli affidamenti attivati da ciascun confidi.

2.  Per gli anni successivi a quello di prima applicazione la ripartizione è effettuata in ragione del volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.


3.  Il volume di garanzie rilasciate di cui al comma precedente deve essere certificato nella relazione fumata dal legale rappresentante che ogni confidi al quale siano stati concessi i contributi deve inviare al Dipartimento delle Attività Produttive della Regione. La relazione deve essere inviata entro il 30 aprile e deve attestare, con riferimento all'anno precedente ed in maniera dettagliata, le attività svolte dal confidi nella gestione del fondo speciale costituito con i contributi della presente legge.

4.  Allo scopo di promuovere il raggiungimento di dimensioni critiche, utili ai fini della crescita delle condizioni di remuneratività e bancabilità delle operazioni di garanzia degli affidamenti, la Regione incoraggia, attraverso la ripartizione del Fondo ed in deroga al comma 2 del presente articolo, la costituzione di consorzi di secondo livello tra i Confidi già operanti in Calabria.

5.  Il contributo non impegnato per la concessione delle garanzie entro 124 mesi successivi all'erogazione da parte della Regione deve essere restituito unitamente agli interessi maturati.

Art. 6

("de minimis')


1.  Gli aiuti previsti dalla presente legge possono essere concessi secondo la regola comunitaria del "de minimis".

Art. 7

(Norma finanziaria)


1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le entrate conseguenti dall'attuazione della legge stessa.

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