31 maggio 2006    

Come disciplinarlo: la proposta di Censore e Pacenza


RELAZIONE


La Regione Calabria è dotata di un proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare che gestisce secondo la disciplina dettata dalla L.R. n. 15 del 26 agosto 1992 e dal regolamento n. 2 del 29.12.1994.
Annualmente l'Ufficio Regionale del Patrimonio predispone la redazione di un quadro sinottico e di una relazione analitica sullo stato del patrimonio che presenta puntualmente evidenti lacune, che ha più volte evidenziato nelle relazioni annuali la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare si registrano carenze in ordine all'aggiornamento dei dati ed è sistematicamente disattesa la disposizione del regolamento che disciplina l'aggiornamento degli inventari ed il carico e scarico dei beni. Franco Pacenza (Ds)

Peraltro, la conoscenza concreta del patrimonio è sempre stata un'operazione complessa a causa della lentezza della trasmissione dei dati, nonché per le ripetute inadempienze dei Settori che hanno omesso di trasmettere all'ufficio del Patrimonio le necessarie comunicazioni. In particolare, il più recente aggiornamento degli inventari è relativo a 36 Settori su 55, corrispondenti al 65% del totale, mancando i dati riguardanti le Strutture Speciali dei Dipartimenti e gli Uffici delle Segreterie Politiche degli Assessori.
I dati in possesso, oltretutto, non sono coerenti in quanto, da un lato, non sono state effettuate le detrazioni connesse al carattere obsoleto e vetusto di alcuni beni e, dall'altro lato, non sono stati introdotti gli aggiornamenti derivati dalle nuove acquisizioni di beni. Altrettanto indisponibili sono le informazioni riguardanti le collezioni di libri, le pubblicazioni e le altre analoghe opere. Ne deriva che dall'elenco dei beni mobili patrimoniali di uso durevole mancano molti beni il cui valore si aggira a parecchi milioni di euro.
Ancora più oscura e difficoltosa è la situazione conoscitiva concernente il patrimonio immobiliare, in quanto finora ci si è limitati all'aggiornamento delle nuove acquisizioni intervenute a seguito dei trasferimenti di alcuni beni dello Stato alla Regione Calabria, ma nessuna catalogazione è intervenuta con riferimento agli immobili di vecchia proprietà regionale. Risultano inventariati 166 edifici sparsi nelle cinque province del territorio regionale e provenienti dal Demanio dello Stato, dall'EPT, dal F.A.P.L., dalla. Gioventù Italiana, ecc. destinati ad attività di cui, in molti casi, non si ha precisa cognizione. Bruno Censore (Ds) Del tutto assenti sono inoltre le informazioni inerenti il valore catastale, la classificazione, la composizione dei vani ed la rendita. Si aggiungono alla lista 15 appezzamenti di terreno di cui non si hanno notizie certe in ordine alla loro destinazione.
Il valore accertato dell'intero patrimonio immobiliare regionale è stimato in euro 51.293.048,42; nell'anno 2003 ha prodotto una rendita annua per fitti attivi di appena 116.069,00 euro, mentre nel 2004 ha prodotto una rendita annua di 38.189,49 con la chiara conseguenza che la relativa redditività è assolutamente irrisoria.
È importante, del resto, chiarire che non esiste un regolamento che disciplina la gestione del patrimonio immobiliare regionale, né l'Ufficio Patrimonio ha mai potuto esercitare alcun adeguato controllo sull'aggiornamento dei contratti di locazione o sulla destinazione degli immobili a causa delle carenze di organico. Con la presente proposta di legge si vuole perciò riempire questo vuoto normativo, allineando la regione Calabria alle altre regioni italiane che si sono da tempo dotate di una compiuta disciplina in materia.
Le analisi fin qui riportate fanno percepire chiaramente la ratio della presente proposta di legge, che mira a modificare il riscontrato atteggiamento di negligenza sul controllo del patrimonio mobiliare ed immobiliare, attribuendo al Comitato Regionale di Controllo Contabile istituito presso il Consiglio Regionale funzioni delicatissime riguardanti la gestione del patrimonio. Si propone dunque la costituzione presso il citato Comitato Regionale di Controllo Contabile di un Dipartimento dotato di un'adeguata struttura burocratica e con compiti di gestione di tutto il patrimonio regionale. L'attività di indirizzo e controllo su tale gestione verrebbe invece esercitata dal Comitato Regionale di Controllo Contabile, che, al contempo, si raccorderebbe costantemente con la sezione di Controllo della Corte dei Conti.


Nuove disposizioni sui beni di proprietà della regione


Capo I
Principi

Art. 1
Oggetto


La Regione Calabria gestisce ed amministra i propri beni secondo la disciplina recata dalla legge regionale n. 15 del 26 agosto 1992 e, per quanto riguarda i beni mobili, dal regolamento n. 2 del 29 dicembre 2004, con le deroghe, le modifiche e le aggiunte introdotte con la presente legge.


Art. 2
Comitato regionale di controllo contabile


II Comitato Regionale di Controllo Contabile istituito presso il Consiglio Regionale dura in carica per l'intera legislatura ed è composto da tre consiglieri regionali di cui uno con funzioni di Presidente. Ad esso si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.


Art. 3
Attività del Comitato



II Comitato Regionale di Controllo Contabile esercita le funzioni di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei beni di proprietà della Regione.ì
Il Comitato si riunisce una volta al mese per esercitare i propri poteri di indirizzo e controllo e per prendere conoscenza delle risultanze della gestione; relaziona al Consiglio sulle attività di gestione dei beni della Regione e ne verifica la sua destinazione a scadenza annuale; riferisce sul rispetto del bilancio di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali e sul rendiconto generale regionale. Attiva forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed esamina le relazioni inviate da quest'ultima al Consiglio Regionale.
Il Comitato è supportato nella propria attività, ove ritenuto opportuno, dall'Avvocatura Regionale e si avvale di un Dipartimento cui sono assegnati i dipendenti regionali che attualmente gestiscono il patrimonio ed i dipendenti regionali assunti ai sensi dell'art. 10bis della 1. r. n. 8 del 13.5.1996 come inserito dall'art. 4 della 1. r. n. 25 del 29 ottobre 2001.
 


Art. 4
Dipartimento Gestione dei beni Regionali



Spettano al Dipartimento tutti i compiti di gestione dei beni di proprietà della Regione. Esso, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
a. istituisce e tiene l'inventario del patrimonio della Regione;
b. esegue ricognizioni periodiche e l'aggiornamento dei beni mobili;
c. controlla che la valutazione dei beni immobili sia effettuata nel rispetto delle norme della legge e dei prezzi di mercato;
d. stipula i contratti che riguardano i beni regionali tenendo conto dei valori di mercato, la cui stima è aggiornata a scadenza quinquennale;
e. promuove le metodologie di determinazione dei valori immobiliari, di analisi economiche e mobiliare del patrimonio regionale, di sostenibilità e fattibilità dei progetti di trasformazione.


Art. 5
Utilizzo delle entrate



Le somme ricavate dalla gestione dei beni di proprietà della Regione sono destinate all'istituzione di un Fondo da utilizzare per le seguenti finalità:
a. per la riqualificazione e ristrutturazione dei beni regionali;
b. per il miglioramento dei sistemi di informatizzazione del controllo patrimoniale e per la classificazione e l'archiviazione dei dati;
c. per le attività del Consiglio Regionale.

 


Art. 6
Modifiche alla L.R. n. 15 del 26 agosto 1992


 
Alla legge regionale n. 15 del 26 agosto 1992 sono apportate le seguenti modifiche:
a) agli articoli 2, 9, 10, 13, 14 e 22 ogni riferimento alla "Giunta regionale" deve essere sostituito con il riferimento al "Dirigente del Dipartimento Gestione dei Beni Regionali";
b) il comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente: "i beni della Regione sono amministrati dal Dipartimento Gestione dei Beni Regionali ed iscritti in appositi inventari tenuti ed aggiornati secondo le norme contenute nei successivi articoli"';
c) il comma 2 dell'art. 3 è soppresso;
d) al comma 3 dell'art. 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti ed organismi
riferiscono annualmente al Dipartimento Gestione dei Beni Regionali"';

e) il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente: "L'inventario generale dei beni regionali è tenuto presso il Dipartimento Gestione dei Beni Regionali che provvede anche agli aggiornamenti";
f) al comma 4 dell'art. 4 le parole "ai competenti servizi del Provveditorato regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al Dipartimento Gestione dei Beni Regionali"';
g) al comma 5 dell'art. 4 le parole "dal servizio del Demanio" sono sostituite dalle seguenti:
"dal Dipartimento Gestione dei Beni Regionali";

h) al comma 6 dell'art. 4 le parole "dal Servizio Patrimonio" sono sostituite dalle seguenti:
"dal Dipartimento Gestione dei Beni Regionali";

i) al comma 7 dell'art. 4 le parole "dal Servizio Patrimonio" sono sostituite dalle seguenti:
"dal Dipartimento Gestione dei Beni Regionali";

j) il comma 8 dell'art. 4 è sostituito dal seguente: "L'inventario automezzi, veicoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri è tenuto ed aggiornato dal Dipartimento Gestione dei Beni Regionali sulla base delle informazioni dettagliatamente fornite dal Servizio Autoparco. Esso consiste in uno stato descrittivo e valutativo in coerenza con i rispettivi pubblici registri.";
k) al comma 1 dell'art. 15 le parole "con provvedimento della Giunta regionale adottato su proposta dell'assessore competente in materia di patrimonio" sono sostituite dalle seguenti "con provvedimento del Dirigente del Dipartimento Gestione dei Beni Regionali";

1) al comma 1 dell'art. 18 le parole "con deliberazione della Giunta regionale ratificata dal Consiglio Regionale" sono sostituite dalle seguenti "con provvedimento del Dirigente del Dipartimento Gestione dei Beni Regionali ratificato dal Comitato Regionale di Controllo Contabile".
 


Art. 7
Modifiche al regolamento n. 2 del 29 dicembre 1994


Nel regolamento n. 2 del 29 dicembre 1994 ogni riferimento alla Giunta Regionale ed al Servizio Patrimonio è sostituito dal riferimento al "Dipartimento Gestione dei Beni Regionali".
 


Capo II
- Norme particolari sui beni immobili -


Art. 8
Beni immobili


I beni immobili patrimoniali devono essere inventariati a cura del Dipartimento Gestione dei Beni Regionali in registri di consistenza in doppio originale con le indicazioni stabilite dall'art. 4, comma 6, della l. r. n. 15/1992. Tali registri devono pure indicare se i beni sono fruttiferi o infruttiferi.
I diritti e le servitù attive e passive connessi ai beni immobili sono annotati nei registri di consistenza. Il complesso di tali registri costituisce l'inventario generale dei beni immobili patrimoniali. Un riepilogo dell'inventario generale è trasmesso alla Ragioneria ed alla Corte dei Conti.


Art. 9
Variazione del Patrimonio


Gli aumenti, le diminuzioni e le trasformazioni del valore e della consistenza dei beni immobili patrimoniali, debbono essere registrati nell'inventario generale e nelle scritture contabili del Dipartimento, nonché in appositi inventari settoriali tenuti dalle singole amministrazioni che hanno in uso i beni. Un riepilogo di tali variazioni è comunicato alla Corte dei Conti.


Art. 10
Regolamenti


Le norme dettagliate per la custodia e la conservazione dei beni immobili sono stabilite con appositi regolamenti, che dettano altresì le norme per la tenuta dei cataloghi e delle altre scritture necessarie ai fini del controllo tecnico ed amministrativo della contabilità patrimoniale della Regione.


Art. 11
Inserimento nel Patrimonio Immobiliare


Sono acquisiti al patrimonio immobile della Regione tutti i beni pervenuti a seguito di:
- trasferimento ex legge;
- acquisto;
- costruzione;
- atto di liberalità;
- permuta.

 


Capo III
-Rinvio -


 

Art. 12
Norma di rinvio


Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dalle leggi e dai regolamenti regionali da essa richiamati, si applicano le norme dettate in materia di gestione, amministrazione e contabilità dei beni di proprietà dello Stato.
 
 


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