20 marzo 2006    

«Una legge per l’integrazione degli immigrati» di Guagliardi * e De Gaetano* (di Damiano Gagliardi* e Antonino De Gaetano**)


Integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati
Un progetto di legge a firma di Guagliardi e De Gaetano (Rifondazione Comunista)
 
“La storia della Calabria e la formazione antropologica della sua popolazione sono caratterizzateDamiano Guagliardi da processi di migrazione di popoli che hanno raggiunto le coste della nostra regione e qui vi hanno fondato proprie comunità e sviluppato nuove culture. Testimonianze di questi processi non sono soltanto i documenti archeologici e monumentali conservati, ma anche l’esistenza di comunità linguistiche storiche (albanesi, grecaniche, occitane e rom) riconosciute dal nuovo Statuto della Regione Calabria e per la gran parte disciplinate con la recente L.R. n. 20 del 2003.
Le modificazioni economiche e statuali derivanti dal crollo del sistema sovietico alla fine degli anni ottanta, i selvaggi e aggressivi  processi di globalizzazione dell’economia, le politiche imperialistiche di spoliazione delle risorse economiche e primarie dei popoli del terzo mondo, causa di povertà e miseria, le guerre di dominio delle società capitalistiche, le crudeli e sanguinarie guerre regionali interetniche nell’Africa e nell’Asia, hanno determinato un doloroso processo migratorio verso le terre ricche dell’Europa comunitaria.
Attorno a questo esodo biblico di uomini disperati alla ricerca di una speranza per l’esistenza delle proprie famiglie, le organizzazioni criminali hanno costruito un vero e proprio mercato della disperazione investendo le loro attività illecite nel trasporto dei migranti e organizzando il ripugnante traffico dei clandestini, soprattutto verso le regioni meridionali e del basso Adriatico.
Antonino de GaetanoLa nostra regione sin dalla fine degli anni ottanta è soggetta a consistenti arrivi di popolazione migrante proveniente dall’Albania, dalle zone sconvolte dalle politiche di odio determinate con le guerre fratricide dell’ex Jugoslavia e da migranti dell’ex Unione sovietica, africani ed asiatici che si sono sovrapposti alle recenti immigrazioni di popolazione magrebina.
Un recente dossier statistico Immigrazione del 2003, elaborato dalla Caritas, dà una quadro complesso ed articolato dello stato dell’immigrazione in Calabria. In effetti, seppure la nostra regione non spicca per la consistenza numerica, lo studio sui dati ufficiali determina due fenomeni oggetto di particolare attenzione:
il nostro contesto regionale si caratterizza per l’esistenza di una consistente presenza sommersa di immigrati, molto al di sopra della media nazionale rispetto alle istanze di regolarizzazione;
particolarmente elevato è il numero di immigrati richiedenti asilo e rifugiati in una regione tradizionalmente di transito per chi fugge da guerre civili, persecuzioni politiche o altre traversie legate non all’economia, ma alle condizioni politiche e democratiche degli stati di provenienza.
Questi due elementi di peculiarità del processo di immigrazione, molto probabilmente sono condizionati dal fenomeno degli sbarchi e dal conseguente riconoscimento del permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico che di fatto influenza anche l’inserimento lavorativo.L'Aula consiliare di Palazzo Campanella
Le provenienze degli immigrati regolarmente soggiornati sono così ripartite: 44,7% dall’Africa, 28,8% dall’Europa, 20,6% dall’Asia, 6,1% dall’Oceania. Africa settentrionale ed Europa centro-orientale superano la metà dei soggiornanti (32,4%+23,8%). La prima comunità straniera è costituita da quella marocchina (27,7%), presente nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro, seguita da quella albanese (7,3%), filippina (7%), polacca (5,3%). La metà della comunità albanese di recente immigrazione è distribuita nella provincia di Cosenza, grazie alla accoglienza e alla integrazione nelle comunità arbëreshë (italo-albanesi) nate tra il XV e XVI secolo.
Per quanto riguarda i motivi di soggiorno, il 42,9% degli immigrati ha un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il 28,8% per ricongiungimento famigliare, il 18,8% per richiesta di asilo o per asilo, il 2,4% per motivi religiosi. La forza lavoro immigrata è di 7.547 unità, pari al 43% dei soggiornanti. Di questa forza lavoro il 50% esercita un lavoro subordinato, il 31% esercita lavoro autonomo, mentre il 19% risulta essere senza lavoro.
Risalta in questo dato la grande presenza di lavoro autonomo; a Catanzaro si registrano 1.187 imprenditori immigrati, poco meno della metà delle restanti province; mentre risalta anche la notevole percentuale dei senza lavoro, 13% in più della media nazionale, ma questa tendenza trova una spiegazione nella diffusione della pratica del lavoro come è stato evidenziato dai livelli record registrati dalle domande di regolarizzazione.
Seppur lo Stato mantiene la competenza esclusiva della materia ‘immigrazione’, la Regione (sulla base delle competenze esclusive in materia di ‘servizi sociali’ affidati all’ordinamento regionale e dalla Legge quadro 328/2000 per la  realizzazione del sistema integrato di interventi sociali, che ha trovato applicazione nella LR n. 23 del 5 dicembre 2003, nonché in base al disposto dell’ art. 118, terzo comma, della Costituzione, che disciplina le forme di coordinamento tra Stato e Regioni), può approvare una legge regionale che stabilisca le ‘Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati’.
Un progetto di legge diretto a promuovere azioni per l’integrazione sociale della popolazione migrante che, animato da spirito di coordinamento nelle iniziative locali, opera nell’ottica di un sempre più effettivo protagonismo delle autonomie locali.Il pubblico assiste ai lavori del Consiglio regionale
La Regione è chiamata a svolgere in tale contesto funzioni fondamentali nell’ambito delle politiche d’immigrazione, prime fra tutte appunto le funzioni di ‘integrazione sociale’ che, nel caso specifico degli immigrati, si traducono in politiche d’accoglienza e accesso ai servizi.
Questo progetto di legge è ispirato a contrastare, sino alla sua abrogazione, la  legge nazionale sull’immigrazione, ormai nota come la legge Bossi-Fini, che di fatto è una legge contro l’immigrazione nel momento in cui rende più difficile l’ingresso di popolazione migrante, costringe alla clandestinità chi vive e lavora da tempo fra noi, limita i ricongiungimenti familiari.
E’ una legge che in questa regione, prima per tasso di disoccupazione e di lavoro precario e nero, favorisce ulteriormente cinici datori di lavoro, i quali grazie all’istituto del contratto di soggiorno creano un vero e proprio rapporto schiavistico sulla lavoratrice o sul lavoratore straniero che tende di fatto a produrre un ulteriore abbassamento dei già minimi livelli di garanzia contrattuali dei lavoratori calabresi. Una nuova guerra tra poveri che regola verso il basso le regole del mercato del lavoro, santifica la precarietà nel lavoro, ricatta lavoratori migranti e lavoratori locali in una competitività che abbassa le retribuzioni, allarga la fascia degli orari di lavoro e la discrezionalità dell’assunzione, istituzionalizza il ricatto antisindacale.
Ma questa proposta di legge tende anche a modificare profondamente la stessa legge nota come Turco-Napolitano, che, nata dal principio che ‘gli emigrati servono', considera l’immigrazione una risorsa economica da sfruttare più facilmente per un utilizzo di forza lavoro a costi più bassi, meno rivendicativa, perennemente sospesa fra l’assunzione più o meno regolare ed il lavoro nero.
In questa regione, terra d’approdo e di transito di tanti migranti è in materia di CPT,  diventati luoghi di detenzione, di abusi sulla dignità dell’essere umano, che si rende necessario un intervento proteso alla chiusura di queste strutture da sostituire con un migliore sistema di accoglienza e di integrazione del lavoratore straniero, che ne garantisca diritti e doveri.
Partendo dai principi generali costituzionali che hanno ispirato la filosofia della legge contro ogni forma di razzismo, di soppressione delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 3 della Costituzione), e per la valorizzazione dei principi di uguaglianza e libertà religiosa (art. 8, 19 e 20 della Costituzione), sintetizziamo gli elementi essenziali della legge utili a comprendere le potenzialità positive contenute nel testo.
Destinatari degli interventi della legge sono ‘i cittadini di Stati non appartenenti all’U.E., i rifugiati, gli apolidi regolarmente soggiornanti, residenti o domiciliati nel territorio della Regione Calabria, i richiedenti asilo, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 19 del Testo Unico - D. Lgs 286/1998’.
Il progetto di legge  è composto da cinque Capi e ventidue Articoli.
Le innovazioni più consistenti riguardano “l’istituzione dell’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio”, art. 4, comma 1, del “Centro regionale contro la discriminazione razziale, etnica, nazionale e religiosa”, art. 9 comma 2, e della “Consulta regionale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati” della cui composizione fanno parte anche 15 rappresentanti degli stranieri su 34 componenti della Consulta, art. 6 e 7, comma 1 lettera b.
L'ingresso dell'Aula dal Fondamentale è anche l’attivazione di sportelli integrativi per la semplificazione delle procedure amministrative per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno nonché l’agevolazione delle pratiche per i ricongiungimenti familiari da attivarsi in concertazione fra i comuni capoluoghi di provincia, le province e le questure per come previsto dal protocollo d’intesa siglato fra il Ministero dell’Interno l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in data 13/02/2006. Risulta altresì fondamentale l’attivazione di corsi di prima alfabetizzazione della lingua italiana, la realizzazione di centri interculturali, di centri di accoglienza, di alloggi sociali e di agenzie per la casa, nonché, ancora, la promozione di iniziative per ‘agevolare l’effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e di tutela legale’, art. 9, comma 4.
In particolare, nel quadro delle politiche abitative e delle politiche per l’inserimento lavorativo, la legge sostiene fortemente il diritto, per i cittadini stranieri che regolarmente soggiornano nella regione, di accedere, in condizioni di parità, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché di usufruire dei benefici per l’acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione art. 10 comma 3.
Inoltre promuove ‘l’inserimento lavorativo stabile’ (contro la precarietà) ‘anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione professionale’, art. 16, comma 1.
All’art. 16, comma 3, si stabilisce che ‘la Regione e le Province sostengono la realizzazione di programmi sperimentali di intervento sociale finalizzati ad affrontare congiuntamente il tema abitativo ed i percorsi di inserimento formativo e lavorativo’.
Quanto alla formazione ed istruzione professionale, la Regione opererà per la ‘valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti nei Paesi di provenienza’, art. 15, comma 3, in accordo con le Province ed i Comuni ‘promuoverà e favorirà iniziative di informazione, tirocinio e formazione continua’, art. 15 , comma 1 lettera a, e realizzerà ‘programmi per l’attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine’, art. 15, comma 1 lettera c.
All’assistenza sanitaria è dedicato invece l’art. 13 del Capo III della legge. Al primo comma, l’art. 13  stabilisce che ‘ai cittadini stranieri immigrati presenti nella Regione Calabria e che siano nelle condizioni previste agli art. 34 e 35 del D. lgs 286/1998, sono garantiti gli interventi riguardanti le attività sanitarie previste dai Livelli essenziali di assistenza’. Garantisce ‘alle donne immigrate parità di trattamento rispetto alle cittadine italiane e la tutela sociale ai sensi della legislazione sui consultori familiari, promuovendo e sostenendo servizi socio-sanitari attenti alle differenze culturali’, art. 13, comma 2, e ‘assicura ai cittadini stranieri immigrati, non in regola con il permesso di soggiorno, le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e gli interventi di medicina preventiva’, art. 13, comma 3”.


* Capogruppo di Rifondazione comunista **Assessore al lavoro
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