20 luglio 2009    

L'Ufficio stampa: «Le Primarie a garanzia della partecipazione»


Dopo l’approvazione del progetto di legge per lo svolgimento di elezioni primarie al fine di selezionare i candidati alla presidenza della Regione, che lo scorso 14 luglio  ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo e della Commissione per le Riforme, appare utile un intervento che chiarisca il contenuto e l’esatta portata politico – istituzionale di tale provvedimento.Una riunione della Conferenza dei Capigruppo a Palazzo Campanella
Corre l’obbligo, innanzitutto, di sgombrare il campo dalla confusione e dagli equivoci determinati da chi gioca sui termini e parla con disinvoltura di “primarie obbligatorie”, “facoltative” o “vincolanti”.
Il progetto di legge 387/9^ inizialmente riportava nel titolo la dizione “primarie obbligatorie”. Un’espressione forte, nella quale però – com’era ovvio – il concetto di obbligatorietà era inteso in senso politico e non strettamente giuridico. Se così fosse stato, infatti, sarebbe emersa un’apparente incostituzionalità per una supposta violazione dell’art. 122 della nostra Carta fondamentale. Ad ogni buon conto, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e la Commissione per le Riforme, riunite in seduta congiunta, hanno ritenuto di cassare dalla rubrica della legge la parola “obbligatorie”, considerata ultronea e potenziale fonte di equivoci.
Nel merito dell’articolato, depositato a doppia firma Loiero – Bova, va evidenziato come il testo non sia stato modificato di una virgola nel corso dei lavori di martedì. Sin dall’inizio, infatti, era evidente a tutti la conformità della proposta di legge regionale al dettato costituzionale, così come confermato dagli autorevolissimi giuristi che sono stati sollecitati ad esprimere un parere nella fase dell’istruttoria del progetto di legge.
E veniamo allo spirito con cui il legislatore calabrese si accinge ad approvare questa normativa, nell’ambito di un più ampio pacchetto di riforme che consenta anche di correggere e migliorare alcuni aspetti dello Statuto e della legge elettorale.
La finalità della legge sulle primarie consiste nel restituire sovranità ai cittadini, favorendone la partecipazione nei processi di selezione dei gruppi dirigenti e dando vita ad una vera democrazia partecipativa, che in molti predicano a parole ma quasi nessuno attua con i fatti. Oggi, in Italia, stiamo vivendo un momento storico in cui le elezioni per il Parlamento della Repubblica sono regolamentate da una normativa, il cosiddetto “Porcellum” (sic!), che in molti hanno definito “legge truffa”: deputati e senatori vengono di fatto nominati dalle oligarchie romane dei partiti ed i cittadini – elettori sono stati spogliati delle loro prerogative stabilite dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione e dalla legislazione ordinaria.
L’obiettivo prefissato è dunque quello di garantire ai cittadini calabresi un “di più” di partecipazione democratica e popolare. Non era infatti ammesso dalla Costituzione di far gravare, sulle coalizioni di partiti, l’obbligo giuridico di candidare alla presidenza della Regione il vincitore delle primarie. Né era concesso di prevedere delle sanzioni a carico di quelle coalizioni o di quei partiti che decidano eventualmente di non accettare il risultato delle stesse consultazioni primarie. Ma c’è un deterrente ben più importante dal punto di vista politico: è il giudizio dell’opinione pubblica e dell’elettorato. E’ da ritenere infatti che un cittadino non possa certo giudicare soddisfacente l’operato di quella parte politica che non accetta di sottoporsi al vaglio democratico delle primarie o che ne disattende l’esito.
“L’obbligo” di cui la legge parla è quello che grava sulla Regione di indire le primarie, organizzarle ed assicurarne il trasparente e regolare svolgimento. Per il resto, ciascuna formazione politica o coalizione di partiti sarà libera di parteciparvi o meno ed eventualmente di non attenersi al risultato del voto, formalizzando la candidatura alla presidenza della Regione di un soggetto diverso da quello risultato vittorioso alle primarie. In tale ultimo caso, la coalizione perderebbe la cauzione in denaro versata nelle casse della Regione e non percepirebbe più la “quota” di premialità prevista fino ad un massimo di centomila euro. E sempre sul piano finanziario, va sottolineato come la legge stabilisca un tetto massimo, assolutamente invalicabile, di 600 mila euro che però è solo potenziale: è infatti possibile che la spesa si attesti su un valore finale molto più basso.

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