30 giugno 2009    

La proposta di legge relativa all'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale


PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge LOIERO-BOVA

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante

"Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale".

 

Relazione

a. Questo testo è stato redatto con l'obiettivo di adattare l'applicazione delle leggi statali 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43, ad una elezione del Consiglio regionale della Calabria che preveda la soppressione delle liste regionali (il cosiddetto 'listino') e l'assegnazione dei seggi della quota maggioritaria a candidati delle liste circoscrizionali, non già proclamati dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai seggi della quota proporzionale.

b. Seconda determinante è stata considerata la conservazione della disciplina dei seggi in sovrannumero introdotta dalla legge n. 43 del 1995. Quella disciplina è resa inapplicabile - si deve ritenere - dalla attribuzione allo statuto regionale della competenza a determinare la composizione numerica del Consiglio regionale. Si assume cioè che qualora lo Statuto regionale abbia determinato il numero dei consiglieri regionali, questo non possa essere aumentato dalla legge elettorale regionale (né dal 'richiamo' della legge n. 43/1995 nell'ordinamento regionale), derogando per questa via al numero 'ficco' stabilito dallo Statuto. Si esclude, inoltre, che - in assenza di una disposizione statutaria che la preveda - quella 'deroga' possa essere legittimata come attuazione del principio disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 2 luglio 2004, n. 165, «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione», principio che richiede alla legge regionale 'adozione di «un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale ....*.

c. Si è assunto di NON dover introdurre altre modificazioni al sistema di elezione disegnato dalla legislazione nazionale e di conservare, pertanto, il sistema di assegnazione dei seggi, il sistema delle liste e delle coalizioni, il metodo di votazione ed il voto disgiunto, il criterio ed il numero delle preferenze, le quote di maggioranza stabilite dalla legislazione nazionale vigente. Restano ferme le diverse disposizioni e le modifiche già introdotte dalla legge regionale n. 1/2005 nel testo vigente. Per queste - soglia, sottoscrizione delle liste, alternanza dei generi nelle candidature, disciplina dei contrassegni – si è assunto di non dover proporre nuove disposizioni per la loro integrazione nel testo delle leggi nazionali. Vale per esse il criterio di non tornare a deliberare su disposizioni comunque in vigore e applicabili senza problemi di interpretazione.

d. Da tali assunzioni consegue che l'articolo 15 dello Statuto della Regione Calabria dovrebbe essere integrato da una disposizione che preveda l 'aumento del numero dei Consiglieri assegnato alla Regione, qualora lo richieda un sistema elettorale adottato per 'agevolare la formazione di maggioranze stabili'.

e. Il testo della proposta di legge è stato redatto con l'intento di integrare la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, in modo da non 'affollare' la normativa elettorale regionale con la sovrapposizione di leggi tra loro non convergenti.

f. Un secondo 'obiettivo è stato quello di utilizzare al massimo il testo delle leggi statali, in modo da sottoporre alla deliberazione del Consiglio il minor numero possibile di parole evitando di deliberare nuovamente su disposizioni già esistenti nelle due leggi nazionali.

g. Queste due 'scelte' hanno comportato però qualche 'acrobazia' e qualche 'arditezza' nella tecnica di redazione. Di conseguenza, non si sono potuti evitare i classici 'equivoci' sistematici in cui si incorre "novellando" con una legge regionale parte del testo di una legge statale la quale, ovviamente, resta in vigore con il suo testo originario nell’ordinamento nazionale e, Dio sa come, negli ordinamenti delle altre regioni che, eventualmente, abbiano proceduto con la medesima tecnica. Per chiarezza e coerenza formale sarebbe stato opportuno sottoporre a nuova deliberazione almeno l'intero testo degli articoli cui si vogliono apportare modificazioni, evitando di fare 'spezzatini' ordinamentali, Si è detto però che si è ritenuto opportuno 'restringere' al massimo il testo da sottoporre a deliberazione consiliare.

h. L'articolo 1 modifica la numerazione dell'articolo unico (numerazione già 'sconsigliata' dal primo manuale OLI di tecnica redazionale) e riformula - integrandola - la disposizione già esistente sulla conservazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni sul 'sovrannumero' anche in presenza della riaffermazione del numero di 50 consiglieri, «fissato» dallo statuto. La riformulazione richiama quel metodo nella 'versione' che ne è data dalla stessa legge regionale n. 1/2005, come risulterà modificata dal testo che qui si propone.

i. L'articolo 2 disciplina la soppressione delle liste regionali. Modificando questa impostazione della legge n. 43/1995 si e scelto di eliminare il riferimento alle quote percentuali della composizione del Consiglio regionale stabilendo direttamente il numero dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni con il metodo proporzionale (quaranta) e nel collegio unico regionale con il metodo maggioritario (dieci). Questa seconda disposizione stabilisce, come principio della legge e prima delle disposizioni sulla assegnazione dei seggi, che i seggi della quota maggioritaria saranno assegnati a candidati presenti nelle liste circoscrizionali.

j. La formulazione della legge n. 43/1995 ha reso necessario - rectius:

tecnicamente conveniente - conservare la dizione “lista regionale”/“liste regionali” pur in presenza dello 'svuotamento' di quelle liste. Troppe disposizioni letteralmente e l'intera sistematica della legge fanno riferimento alla lista regionale per l'espressione del voto, per il computo del risultato della elezione e per l’assegnazione dei seggi. Qui si propone di risolvere l’antinomia definendo il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale quale candidato unico della lista regionale. Resta così possibile conservare la struttura della scheda elettorale, la facoltà di voto disgiunto il computo dei voti alla lista regionale come voti al candidato alla carica di Presidente della Giunta.

k. Una specifica disposizione accoglie il principio del collegamento di più gruppi di liste circoscrizionali con un'unica lista regionale e sopprime - in accordo con quanto chiesto per le elezioni primarie - la facoltà di presentare per questa un contrassegno unico. Va però considerato che questa disposizione fa si che nella scheda elettorale le liste regionali collegate con più di un gruppo di liste circoscrizionali saranno contrassegnate con una coppia di contrassegni identici per ciascuna lista collegata.

l. Il comma 2 dell'articolo 2 contiene una disposizione generale che riconduce alla modificazione introdotta tutte le occorrenze testuali in cui compare la lista regionale con riferimento a più candidature oltre quella del candidato alla Presidenza della Giunta regionale.

m. analogamente il comma 3 del medesimo articolo 2.

n. L'articolo 3 eleva da un terzo a due terzi il numero minime di candidati che devono essere presenti nelle liste circoscrizionali. L'innalzamento del numero è richiesto dall'aver 'caricato' su queste liste anche i seggi della quota maggioritaria. Verrebbero a mancare candidati alle liste ed i seggi rimasti non coperti dovrebbero essere assegnati a candida ti di altra lista.

o. L'articolo 4 disciplina l’assegnazione dei dieci seggi della quota maggioritaria e l’assegnazione dei seggi in sovrannumero. Nella prima parte si segue il criterio della indicazione del numero esatto dei seggi da computare e da assegnare. Le indicazioni in termini percentuali (55 e 60 per cento) restano inevitabili per l’impossibilità di indicare il numero esatto di seggi in sovrannumero con cui integrare il Consiglio regionale.

p. Maggioranze e numero di seggi restano quelli indicati dalla legge nazionale. I seggi assegnati ai gruppi e alle coalizioni di liste sono ripartiti fra queste e, all'interno di queste, fra le circoscrizioni con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti. Ciò sia per i seggi assegnati alla coalizione e alle liste vincenti (della quota maggioritaria e in sovrannumero), sia i cinque che eventualmente dovessero essere assegnati alle liste minoritarie quando la lista o coalizione vincente abbia già ottenuto nelle circoscrizioni 25, o più seggi.

q. Per tutti questi seggi la proclamazione dei candidati nelle liste circoscrizionali è effettuata dagli uffici centrali circoscrizionali, su indicazione dell'ufficio centrale regionale, assumendo i candidati - secondo la graduatoria delle cifre elettorali individuali (l'ordine decrescente delle preferenze) - tra quelli non già proclamati eletti nel computo di assegnazione dei seggi della quota proporzionale.

r. il resto segue la disciplina già in vigore.

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