30 giugno 2009    

Il testo della proposta di legge per l'istituzione delle ''Primarie''


Proposta di Legge n. 387 / 8°

 

Proposta di legge Regionale

“Norme per lo svolgimento di elezioni primarie obbligatorie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta Regionale”

LOIERO – BOVA

Relazione

I1 metodo di selezionare i candidati alle cariche pubbliche o di partito attraverso le elezioni "primarie" sta attirando sempre di più l'attenzione di studiosi e politici. Le primarie possono infatti essere l'antidoto al persistente deficit di democraticità interna dei partiti e un mezzo per assicurare la partecipazione dei cittadini alla loro vita interna e, di conseguenza, alla politica. In definitiva le primarie costituiscono un sistema democratico di raccordo tra società civile, istituzioni e sistema dei partiti. Quasi tutte le esperienze italiane di primarie sono state private o di partito.

L'unica legge che disciplina il fenomeno è una legge regionale (1.r. Toscana, n. 70 del 2004) che prevede elezioni primarie facoltative e non vincolanti per entrambe le cariche regionali, consiglieri e presidente. La finalità che si propone la presente proposta di legge è quella di recepire e di andare anche più avanti dell' esperienza della Toscana, delineando un modello di primarie obbligatorie e tendenzialmente vincolanti. 

Preliminarmente occorre valutare la legittimità costituzionale di una disciplina regionale delle elezioni primarie. Le norme di riferimento sono gli artt. 49 e 122 della Costituzione.

L'art. 49 Cost. stabilisce il diritto dei cittadini di associarsi in partiti politici quali strumenti per concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale. La tesi prevalente tende a riconoscere ai partiti politici una piena autonomia organizzativa, quali associazioni di carattere privatistico, anche se rilevanti per il diritto pubblico. Tuttavia questa tesi, anche se diffusa, non impedisce la legittimità di regolazioni positive delle funzioni pubbliche svolte dai partiti politici, tra le quali sicuramente la selezione delle candidature alle elezioni.

In particolare, è proprio valorizzando la distinzione tra organizzazione di  partito (lasciata alla loro disponibilità) e funzioni pubbliche del partito (come la selezione delle candidature per l'elezione di assemblee politiche) che è possibile fondare la legittimità di una legge (anche regionale) delle elezioni primarie, anche di carattere obbligatorio.

L'obbligatorietà delle elezioni primarie non viola nessun principio costituzionale. L'art. 49 Cost. non stabilisce infatti né diritti costituzionali del partito (ma solo un diritto dei cittadini di associarsi in partiti), né funzioni costituzionali proprie del partito in quanto tale. Spetta infatti alla legge individuare le attribuzioni dei partiti politici e i criteri in base ai quali essi possono partecipare alla competizione elettorale.

Questo assunto trova ora conforto anche nella giurisprudenza costituzionale. Nella decisione n. 79 del 2006 la Corte costituzionale ha tra l'altro stabilito che le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di eleggere le assemblee - quali la 'presentazione di alternative elettorali' e la 'selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche' - non consentono di desumere l'esistenza di attribuzioni costituzionali, ma costituiscono il modo in cui il legislatore ordinario ha ritenuto di raccordare il diritto, costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di associarsi in una pluralità di partiti con la rappresentanza politica, necessaria per concorrere nell'ambito del procedimento elettorale, e trovano solo un fondamento nello stesso art. 49 Cost. Per la Corte, infatti, i partiti rilevano "come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come poteri dello stato".

Vale la pena di aggiungere che il principio costituzionale in base al quale i partiti "concorrono con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale" non solo non tutela un diritto del partito a partecipare comunque alle elezioni, presentando candidati scelti autonomamente, ma sembra piuttosto permettere alla legge di stabilire proprio regole e condizioni per assicurare quel principio, purché si tratti di norme generali, valevoli per tutti coloro che vogliono partecipare alla formazione degli organi rappresentativi.

Non sussistono ostacoli in tal senso neppure dalle regole sul riparto di competenze costituzionali in materia elettorale regionale. In particolare, l'art. 122 Cost., nel ripartire la competenza in materia di sistema elettorale tra legge regionale e principi fondamentali statali, non impone alcun limite particolare alla competenza regionale in questa materia; né la legge statale di attuazione (legge n.165 del 2004) ha stabilito, in proposito, principi che precludono la piena espressione della competenza regionale anche in questo ambito.

Le alternative, in definitiva, di una disciplina regionale riguardano essenzialmente i seguenti punti: (1) elezioni primarie facoltative o obbligatorie (a seconda che partiti e soggetti politici sia liberi o tenuti a svolgere elezioni primarie per selezionare le candidature), (2) vincolanti o non vincolanti (a seconda che l'esito delle primarie vincoli o meno le scelte del partito), (3) per la selezione dei candidati alla elezione del Consiglio regionale e10 del Presidente della giunta regionale.

La scelta che si propone con la presente proposta di legge è, in primo luogo, quella di prevedere primarie solo per le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale poiché è 1' elezione a questa carica a determinare, in definitiva, maggioranza e opposizione nel Consiglio regionale e la guida dell' indirizzo politico regionale.

In secondo luogo, si è optato per una previsione di primarie obbligatorie per assicurare la più ampia applicazione del metodo di scelta dei candidati e porre sullo stesso piano tutti i partiti o le coalizioni nella competizione elettorale.

I1 punto più delicato di una disciplina regionale delle elezioni primarie, in termini sia politici sia costituzionali, è il carattere vincolante del loro esito. Una disciplina delle primarie vincolante in assoluto le scelte delle formazioni politiche finirebbe, forse, per incidere anche sulla libertà e l'autonomia politica del partito (e, quindi, sull'organizzazione stessa del partito); in secondo luogo, essa potrebbe travalicare la competenza regionale ai sensi dell'art. 122 Cost. (richiedendo probabilmente, in tal caso, una disciplina quadro nazionale, e non leggi regionali differenziate).

Ciò nonostante, questi ostacoli possono essere superati mediante una disciplina che incentivi le forze politiche che hanno svolto elezioni primarie a rispettarne l'esito al momento della composizione delle liste da presentare alle elezioni. Ciò, essenzialmente, mediante strumenti di carattere economico, come la previsione, solo per queste ultime forze politiche, di un rimborso spese a carico del bilancio regionale. In questo modo il partito o la formazione politica subirà una penalizzazione se non rispetta 1' esito delle primarie, ma non si troverà del tutto privato della sua libertà di scelta del candidato Presidente. Tenuto conto di queste considerazioni, viene qui proposta una disciplina che introduca l'obbligatorietà delle elezioni primarie per 1' individuazione dei candidati alla presidenza della Regione e che detti norme per incentivarne il rispetto, sotto forma di rimborso delle spese sostenute dai partiti e della formazioni politiche che, svolte le primarie, ne rispettino l'esito all'atto di comporre le liste elettorali.

I1 testo qui proposto tiene conto e riproduce talune delle disposizioni della legge regionale Toscana 17 dicembre 2004, n. 70, {Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.», come modificata dalla legge regionale Toscana 27 gennaio 2005, n. 16.

«Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale).»

La differenza di fondo, già evidenziata, è nella previsione delle primarie solo per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le caratteristiche del procedimento sono le seguenti:

1. le elezioni primarie sono organizzate dalla regione nell'ambito di un unico procedimento che si collega alle elezioni regionali; il Presidente della Giunta provvede a indire le elezioni, e gli uffici regionali provvedono alla stampa delle schede e alla organizzazione delle sezioni di voto;

2. è consentito ai soggetti richiedenti di effettuare votazioni primarie'di coalizione' per la indicazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Con questo obiettivo è data facoltà ai soggetti richiedenti di proporre candidature comuni, sia uniche che plurime. Qualora siano proposte 'primarie di coalizione' la scheda proposta all'elettore reca la successione dei contrassegni delle liste circoscrizionali dei soggetti proponenti e, senza attribuzione  diretta ad alcuno di essi, il nome, o i nomi in successione, del candidato o dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;

3. in ciascuna delle sezioni sarà possibile votare per tutte le liste presentate; gli elettori ritireranno la scheda della lista per la quale intendono votare ed esprimeranno la loro preferenza scrivendo il nome del candidato alla presidenza della Giunta. Le schede delle  diverse liste saranno deposte in urne distinte ciascuna per lista e lo scrutinio sarà operato da ((scrutatori aggiunti» (vale a dire NON da componenti il seggio elettorale, nominati dalla Regione, ma indicati dalle rispettive liste));

4. è consentito ai soggetti richiedenti di effettuare votazioni primarie  'di coalizione' per la indicazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Con questo obiettivo è data facoltà ai soggetti richiedenti di proporre candidature comuni, sia uniche che plurime. Qualora siano proposte 'primarie di coalizione' la scheda proposta all'elettore reca la successione dei contrassegni delle liste circoscrizionali dei soggetti proponenti e, senza attribuzione diretta ad alcuno di essi, il nome, o i nomi in successione, del candidato o dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;

5. la regolarità delle operazioni elettorali sarà garantita dai componenti dl seggio nominati dalla Regione;

6. è previsto il versamento di una cauzione al momento della presentazione delle liste onde garantire la serietà della partecipazione alle primarie;

7. sono previsti dei rimborsi forfettari per le spese sostenute dalle liste che partecipano alle primarie. L'entità di tali rimborsi è stata calcolata in modo da non gravare in maniera eccessiva sul bilancio della Regione;

8. la sanzione per i partiti e i gruppi politici che non rispettano l'esito delle primarie nel presentare le liste alle elezioni regionali consiste nella mancata restituzione della cauzione e nella esclusione dai rimborsi;

9. è prevista inoltre la nomina di un Collegio regionale di garanzia, la cui composizione e le cui funzioni sono mutuate dalla legge toscana. I1 Collegio di garanzia decide della regolarità delle operazioni elettorali in caso di contestazione.

 

Capo I - Norme generali

Art. 1

Oggetto e finalità.

 

l. La presente legge, nel quadro della competenza regionale in materia elettorale, intende promuovere e favorire la partecipazione democratica dei cittadini al processo di selezione dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale. A questo fine essa disciplina le «elezioni primarie» quale modalità di partecipazione degli elettori alla selezione delle candidature presentate dai partiti e dai gruppi politici organizzati.

2. Le elezioni primarie per la selezione delle candidature alla Presidenza della Giunta regionale si svolgono in ambito regionale mediante organizzazione delle relative procedure in tutti i comuni della Regione.

3. Alla determinazione, organizzazione e funzionamento delle sedi di votazione, alle operazioni relative al procedimento elettorale e alla verifica dell'esito della votazione provvedono l’Amministrazione regionale e le amministrazioni comunali secondo le disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di cui all’articolo 14.

 

Art. 2

Elezioni primarie ed elezioni regionali.

l I partiti ed i gruppi politici che intendono presentare liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo l della legge 22 febbraio 1995, n. 43, come integrate e modificate dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, e successive integrazioni e modificazioni, partecipano alle elezioni primarie e, a pena della esclusione dal rimborso di cui all'articolo  15, alle elezioni regionali candidano alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato della rispettiva lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella elezione primaria.

 

Art. 3

Elettorato attivo e passivo.

l. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

2. Possono essere candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

 

Art. 4

Candidature e liste.

l. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2 presenta una lista contenente uno o più candidati.

2. Qualora più soggetti intendano effettuare collegamento, fra le rispettive liste elettorali ai sensi dell'articolo l, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario», essi, conservando ciascuno il proprio contrassegno, presentano anche alle elezioni primarie candidature comuni alla carica di Presidente della Giunta regionale. Resta fermo, cumulativamente, il numero delle sottoscrizioni richiesto dall'articolo 6.

 

Capo II - Adempimenti procedurali e sezioni elettorali

Art. 5

Indizione e svolgimento delle elezioni primarie.

l. Le elezioni primarie sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale per una data non successiva alla seconda domenica antecedente l'inizio del termine stabilito dall'articolo 9, comma l, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per la presentazione delle liste e delle candidature.

2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni primarie.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale il decreto di indizione delle elezioni primarie è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il quindicesimo giorno successivo allo scioglimento e le elezioni primarie si svolgono non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature

 

Art. 6

Presentazione delle liste di candidati.

l. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano alla Regione una dichiarazione corredata dalla seguente documentazione:

a) il contrassegno con cui intendono concorrere alle elezioni primarie;

b) la lista dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a tremila (0,16%) e non  superiore a quattromila (0,22%). Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;

c) a pena di inammissibilità della candidatura, la dichiarazione di accettazione sottoscritta da ciascun candidato; nessuno può essere candidato in più di una delle liste che partecipano alla elezione primaria;

e) l’ordine della successione dei candidati nella lista e, quando più soggetti presentano la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l’ordine di successione dei contrassegni di lista nella scheda per l'elezione primaria dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale;

f) un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese; tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni;

g) l'indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle elezioni primarie, un'eventuale esclusione dalla candidatura alle elezioni regionali;

i) l'attestazione del versamento di una cauzione di euro diecimila, secondo le modalità disciplinate dal regolamento regionale.

2. Le modalità di presentazione alla Regione della documentazione prevista al comma l sono disciplinate dal regolamento regionale.

3. All'atto della presentazione delle liste i soggetti di cui all'articolo 2 nominano un proprio rappresentante presso l'ufficio elettorale della Regione, abilitato a presenziare a tutte le operazioni, ad inserire osservazioni a verbale e a designare gli scrutatori aggiunti che eseguono lo spoglio delle schede espresse in favore dei candidati della propria lista.

 

Art. 7

Pubblicità.

l. Il Presidente della Giunta regionale assicura la più ampia pubblicità sulla data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante appositi avvisi su almeno due organi di stampa diffusi a livello regionale e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

2. I comuni informano gli elettori sulle sedi di svolgimento delle elezioni primarie.

 

Art. 8

Sezioni elettorali.

l. Ciascun comune provvede alla individuazione delle sezioni elettorali per le elezioni primarie e alla individuazione delle relative sedi, secondo i criteri di cui al comma 2 e nei tempi stabiliti dal regolamento.

2. I comuni individuano le sezioni elettorali per le elezioni primarie, unificando in una o sedi le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali; a tal fine, i comuni operano sulla base dei seguenti criteri:

a) istituiscono almeno una sezione elettorale in ogni comune, aumentandone il numero sino a sei, in ragione del numero degli abitanti risultante dall'ultima rilevazione dell’Istituto nazionale di statistica, secondo i seguenti scaglioni:

- una sezione nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti;

- due sezioni nei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

- tre sezioni nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;

- da sei a quindici sezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

b) individuano le sedi delle sezioni elettorali in luoghi pubblici a disposizione dell'amministrazione comunale, della Regione o di alti-i enti pubblici; la scelta delle sedi avviene avendo cura di non intralciare le normali attività che in esse si svolgono;

c) predispongono le urne per la conservazione delle schede votate in numero pari a quello delle liste presentate; ciascuna urna è identificata dal medesimo colore della 'scheda che deve esservi inserita;

d) in ciascuna sezione elettorale sono predisposti appositi spazi per l'effettuazione dello scrutinio da parte degli scrutatori aggiunti ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

3. Il presidente di ciascuna sezione elettorale è nominato dal comune mediante sorteggio tra gli idonei all'ufficio di presidente  di sezione elettorale iscritti nell'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza nel regolamento elettorale).

4. All'atto dell'insediamento della sezione elettorale, per ciascuna delle liste o delle coalizioni che hanno presentato liste di candidati, il presidente della sezione elettorale nomina, secondo le modalità previste dal regolamento, da due a quattro scrutatori aggiunti, che prestano la loro opera a titolo gratuito, scelti all'interno di un elenco fornito dai rappresentanti di cui all'articolo 6, comma 3.

5. 11 presidente della sezione elettorale di cui al comma 4, riceve lo stesso compenso stabilito per le elezioni regionali.

 

Capo III - Operazioni elettorali

Art. 9

Scheda elettorale ed operazioni elettorali.

l. Ciascun elettore esprime il proprio voto scegliendo la scheda della lista, o della coalizione di liste, per la quale intende votare.

Le schede, di colore diverso per ciascuna delle liste presentate, sono predisposte dalla Regione secondo il modello allegato al regolamento regionale. L'elettore esprime un solo voto, per una sola delle liste presentate.

2. Nella scheda è riprodotto il contrassegno della lista nella dimensione di quattro centimetri di diametro ed accanto a questo una linea di colore nero sulla quale l'elettore scrive il nome del candidato della lista per il quale egli esprime il voto. Qualora più soggetti abbiano presentato la medesima o le medesime candidature ai sensi dell’articolo 4, comma 5, la scheda reca il contrassegno presentato da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2, disposti secondo l'ordine di cui all’articolo 6, comma l, lettera e). Qualora i contrassegni riprodotti siano più di due, la linea nera per l'indicazione del nome del candidato prescelto è posta nello spazio sottostante la linea dei contrassegni. Prima della votazione le schede sono vidimate dal Presidente e dal segretario della sezione elettorale.

3. I 1 presidente ovvero il vicepresidente della sezione ammette al voto l’elettore previa esibizione di un documento di identità valido e, ove ne sia in possesso, della tessera elettorale di cui al D. P. R. 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma del l'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

4. I 1 presidente ovvero il vicepresidente della sezione:

a) consegna la scheda della lista richiesta dall'elettore; ciascun elettore può esprimere il voto per una sola lista di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

b) deposita ciascuna scheda restituita dall’elettore  dopo l'espressione del voto nell'urna riservata alle schede della lista per la quale l'elettore ha espresso il voto;

5. Lo scrutatore:

a) verifica l’iscrizione dell’elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione;

b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore;

6. E' vietata qualsiasi registrazione o annotazione della scheda richiesta dall'elettore.

 

Art. 10

Espressione del voto.

l. Il voto è espresso scrivendo nello spazio sovrastante il rigo nero posto accanto al contrassegno della lista il cognome, ovvero il cognome ed il nome del candidato prescelto.

2. L'elettore esprime il proprio voto per uno solo dei candidati presenti nella lista da lui prescelta.

3. Le cause di nullità del voto sono disciplinate dal regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione della volontà dell'elettore. E' nullo il voto espresso per un candidato non appartenente alla lista della scheda votata.

 

Art. 11

Scrutinio.

1. Lo scrutinio delle schede votate è effettuato per ciascuna lista dagli scrutatori aggiunti di cui all'articolo 8, comma 5.

2. Trascorso il termine stabilito per la votazione il Presidente e gli scrutatori procedono alla ricognizione del numero degli elettori ammessi a votare, delle schede consegnate per la votazione e delle schede non utilizzate. Queste ultime sono immediatamente chiuse in un plico sigillato per essere restituite all'amministrazione regionale. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale.

3. Il presidente della sezione elettorale consegna agli scrutatori aggiunti di ciascuna lista l'urna contenente le schede votate per la rispettiva lista. Questi effettuano lo scrutinio nei locali adibiti a sede della sezione elettorale e redigono il relativo verbale nel quale, oltre il computo dei voti ottenuti da ciascun candidato, sono riportate le eventuali contestazioni insorte e la notizia di ogni altra decisione assunta in relazione alle operazioni di scrutinio. Al termine delle operazioni le schede scrutinate ed il verbale di scrutinio sono consegnati al Presidente della sezione elettorale.

4. Per ogni altro aspetto, lo scrutinio e le relative modalità di verbalizzazione sono disciplinate dal regolamento nel rispetto della libertà e segretezza del voto.

 

Art. 12

Graduatorie dei candidati

l. La Regione riceve i dati dai comuni ed elabora le graduatorie complessive dei candidati, per ciascun soggetto politico, formandole in ordine decrescente rispetto ai suffragi riportati.

2. La Regione rende pubbliche le graduatorie mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Avverso le graduatorie, entro due giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, è esperibile ricorso al Collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 13, di seguito denominato "Collegio di garanzia", che decide entro due giorni dalla ricezione del ricorso.

4. Le graduatorie definitive sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale; la Regione diffonde i risultati attraverso almeno due organi di stampa diffusi nella Regione e ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Capo V - Collegio regionale di garanzia elettorale.

 

Art. 13

Collegio regionale di garanzia elettorale.

l. Entro quindici giorni dal decreto di indizione delle elezioni primarie, il Consiglio regionale elegge, con una maggioranza di due terzi dei votanti, il Collegio regionale di garanzia elettorale composto da tre membri di riconosciuta indipendenza, dotati di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche.

2. Il Collegio di garanzia elegge nel suo seno un presidente e cessa dalle sue funzioni con la conclusione delle operazioni previste al comma 3.

3. Il Collegio di garanzia:

a) esamina i ricorsi presentati avverso le graduatorie regionali di cui all'articolo 12 e rende note le graduatorie definitive;

b) restituisce la cauzione depositata ai sensi dell'articolo 6, comma l, lettera i), entro dieci giorni dalla presentazione delle candidature alle elezioni regionali, ai soggetti che abbiano candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni primarie;

4. Il Collegio di garanzia dà la più ampia pubblicità alle proprie decisioni.

5. Ai membri del Collegio di garanzia è attribuito un'indennità stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

 

Capo VI - Disposizioni attuative

Art. 14

Regolamento.

l. Con regolamento regionale sono stabilite:

a) le modalità di presentazione dei contrassegni di cui all'articolo 6, delle liste dei candidati di cui all'articolo 4, e delle comunicazioni, delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'articolo 6;

C) le modalità di nomina dei membri delle sezioni elettorali e dei rappresentanti di lista e delle relative comunicazioni ai sensi dell'articolo 8;

d) i modelli delle schede elettorali, ai sensi dell'articolo 9, commi l e 2;

e) le modalità di svolgimento delle procedure elettorali incluso lo scrutinio nonché le modalità di verbalizzazione di tutte le operazioni;

f) le fattispecie di nullità del voto, specificando la disciplina che si applica alle votazioni per. l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionali;

g) il dettaglio delle operazioni di competenza della Regione di cui all'articolo 6 e le relative modalità di verbalizzazione;

i) le modalità di notifica dei ricorsi di cui all'articolo 12, comma 3, nonché le modalità con le quali sono rese pubbliche le decisioni del Collegio di garanzia;

I) le modalità di versamento della cauzione di cui all'articolo 6, comma l, lettera i);

 

Art. 15

Rimborsi ai comuni e rimborso delle spese sostenute dai soggetti

che presentano candidature alle elezioni primarie.

l. Gli oneri sostenuti dai comuni sono rimborsati dalla Regione, a seguito di rendiconto da presentare entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie.

2. La regione riconosce ai soggetti di cui all'articolo 2 che abbiano partecipato alle elezioni primarie il rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura di Euro 0,05 per ciascun elettore iscritto nelle liste elettorali dei comuni della regione alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie, cui si aggiunge la somma di Euro 5,00 per ciascuna scheda votata in favore della rispettiva lista e comunque non oltre la somma di Euro 200.000 per ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. Dal rimborso delle spese sostenute sono escluse le liste cui il Collegio di garanzia nega la restituzione della cauzione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).

 

Art. 16

Disposizione finanziaria.

l. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati per il 2010 in euro si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito della Unità Previsionale di Base "elezioni regionali".

 

Art. 17

Entrata in vigore.

l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


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