30 giugno 2009    

Il testo della proposta di modifica dello Statuto


Proposta di Legge Statutaria

n. 10/8^ del 24.06.2009

 Proposta di Legge regionale recante «Modifiche allo Statuto della Regione Calabria»


 Proposta di legge regionale


Modifiche allo Statuto della Regione Calabria

La presente proposta di legge regionale introduce nello Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, alcune modificazioni necessarie per rendere la disciplina attuale corrispondente alle esigenze manifestatesi nel quinquennio intercorso. In particolare le modifiche proposte sono dirette ad una ricognizione ed attualizzazione dei profili fondamentali, alla semplificazione degli organi di carattere amministrativo, eliminando strutture superate e di dubbia utilità pratica, ed alla razionalizzazione delle forme di governo regionale: le modifiche sono, poi, determinate da ragioni in parte diverse, attinenti, ora ad ora, all'adeguamento dello Statuto ai principi della giurisprudenza costituzionale, al contenimento dei costi di gestione dell'amministrazione regionale e alla migliore organizzazione dei rapporti tra maggioranza e minoranza.


Venendo alla sintetica indicazione delle modifiche proposte si segnalano, in particolare:

a) per quanto attiene ai principi fondamentali si sono introdotti principi nuovi in tema di efficace azione di contrasto alle organizzazioni mafiose, protezione dell'ambiente e salvaguardia del territorio, rispetto dei diritti inviolabili delle persone e in particolare degli immigrati, promozione di politiche di federalismo fiscale nel rispetto del principio della solidarietà ed in funzione dello sviluppo e della modernizzazione dei territori della Calabria;

b) per quanto attiene alla semplificazione degli organi di carattere amministrativo si segnalano l'abolizione del CNEL regionale (art. 56), della Consulta dell'ambiente (art. 7), in considerazione del basco rendimento di tali strutture, peraltro mai istituite, che inciderebbero notevolmente sul complesso della spesa;

C) per quanto attiene alla semplificazione delle forme di governo regionale si segnalano la modifica dell'art. 15 relativo al numero dei consiglieri regionali e flessibilità del numero (qualora lo richieda il sistema elettorale per agevolare la formazione di maggioranze stabili), la modifica dell’art. 35 relativo al numero degli Assessori esterni, che passano da due a quattro, la previsione della sostituzione dell'Assessore componente del Consiglio Regionale con un supplente (ad invarianza di spesa) e l’istituzione della figura del Sottosegretario (ad invarianza di spesa).

*  *  *

Articolo l

 All'articolo 2 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004,  n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

l . Inserire la lettera seguente:

"la realizzazione delle condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazione di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata",

2. Sostituire la lettera r) con la seguente:

“r) la protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, la salvaguardia dell'assedio del territorio e la valorizzazione della sua vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea e internazionale”;

 

3. Sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) il pieno rispetto  dei diritti inviolabili nelle persone umane e I'effettivo riconoscimento dei diritti civili, sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, anche al fine di assicurare il loro pieno inserimento nelle comunità della Regione Calabria e la loro partecipazione alla gestione della politica regionale”;

4. Aggiungere la seguente lettera:

"…) la promozione delle politiche di federalismo fiscale nel rispetto del principio di solidarietà e in funzione dello sviluppo e della modernizzazione dei territori della Regione Calabria”

Articolo 2


Sono abrogati i seguenti articoli dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25:


-        art. 7, relativo alla Consulta dell'ambiente;


-        art. 56, relativo al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Articolo 3

L'art. 15 dello Statuto, approvato con legge regionale 10 ottobre 2004, n. 25, è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio regionale è  composto di 50 membri, salvo quanto stabilito dalla legge elettorale per assicurare la formazione di maggioranze stabili".


Articolo 4


All'art. 35 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:


1) Nel comma n. 4 sostituire la frase: “Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore a due unità" con la seguente:

"Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore a quattro unità''

 2) Aggiungere il seguente comma: "4 bis) La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio Regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale”.

 3) Aggiungere il seguente comma: "Il Presidente può nominare fino a due Sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I Sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte. La legge regionale ne fissa le indennità.


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