7 aprile 2009    

Il testo della legge approvato in Commissione


Proposta di legge n. 372 /8^

 Lo scrittore calabrese Saverio Strati
Articolo 1
Oggetto e finalità


    1. La Regione promuove l'istituzione di un assegno vitalizio da attribuire a uomini e donne, cittadini calabresi, che si siano particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle arti, dell'economia e del lavoro, dello sport e spettacolo, nel disimpegno di attività a fini sociali ed umanitari e che versano in condizioni di grave disagio economico.


Articolo 2
Assegno vitalizio


    1. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, concede, secondo le procedure di cui ai successivi articoli della presente legge, un assegno vitalizio nella misura massima di E. 20.000,00 a cittadini calabresi che hanno saputo offrire alti insegnamenti e modelli esemplari con le loro virtù umane, civili e professionali, su proposta indirizzata al Presidente della Regione da singoli cittadini, Associazioni non profit, Enti Locali, consiglieri regionali.
    2. La concessione del beneficio può essere revocata:
 
a) Quando è accertata la cessazione dello stato di indigenza;
b) Nel caso di condanna penale passata in giudicato, esclusi i reati di mafia, per i quali la cessazione scatta al momento del rinvio a giudizio.
    3. L'assegno vitalizio è reversibile, nella misura del sessanta per cento, in caso di morte del beneficiario a favore della moglie superstite o di figli conviventi invalidi al cento per cento.


Articolo 3
Commissione di valutazione


    l. Il Presidente della Regione, con proprio decreto e previa deliberazione della Giunta regionale, nomina, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, una Commissione di valutazione, composta di tre membri, scelti tra cittadini riconosciuti particolarmente virtuosi nei campi di attività di cui al precedente articolo 1.
    2. La Commissione ha sede presso il Dipartimento Presidenza e si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta pervengano proposte di attribuzione di assegno vitalizio da parte di uno dei soggetti indicati al precedente articolo 2, comma 1.
    3. Le decisioni motivate della Commissione sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale che ne dispone l'eventuale erogazione.
    4. Ai componenti della Commissione residenti fuori dalla Città di Catanzaro spetta il rimborso delle spese di trasporto per la partecipazione ad ogni seduta.
 


Articolo 4
Compito della Commissione 


    1. Alla Commissione spetta il compito di istruttoria e valutazione delle proposte di riconoscimento con particolare riferimento ai meriti acquisiti nel campo delle attività di cui al precedente articolo 1 commisurati al lustro apportato alla Calabria.
    2. Ogni decisione del comitato, anche se negativa, deve essere comunicata ai proponenti entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta.
 


Articolo 5
Formulazione delle prooposte


    1. Le proposte elaborate per il riconoscimento dell'assegno vitalizio devono contenere, oltre ai dati anagrafici del soggetto individuato , ogni probante documentazione idonea a dimostrare l'eccellenza del valore del loro impegno e della creatività, tali da lasciarne traccia indelebile nella società calabrese.


Articolo 6
Norma transtoria


    1. In sede di prima applicazione ed in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, la Giunta regionale provvede ad erogare allo scrittore Saverio Strati un assegno vitalizio di E. 20.000,00 annui da erogare con rate mensili uguali anticipate.
    2. Successivamente all'eventuale riconoscimento dei benefici di cui alla c.d. "Legge Bacchelli" da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) Se l'assegno liquidato è pari o superiore all'importo di cui al comma 1, cessa l'onere della Regione;
b) Se è di importo inferiore, la Regione corrisponderà la differenza fino al raggiungimento della misura di cui comma l del presente articolo.
    3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assume a proprio carico la pubblicazione di almeno uno dei romanzi rimasti inediti e ne cura la più ampia diffusione.


Articolo 7
Norma finanziaria


    l. E' istituito nel bilancio della Regione il " Fondo di solidarietà per cittadini illustri che versano in stato di disagio economico".
    2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in Euro 200.000,00, si provvede mediante imputazione al "Fondo Globale" del bilancio 2009.
    3. Per gli anni successivi si provvede con la legge annuale di bilancio.


Articolo 8
Dichiarazione di urgenza


    1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


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