24 marzo 2009    

Un provvedimento legislativo a sostegno dello scrittore di S.Agata del Bianco


CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
“Norme a favore di cittadini calabresi illustri che versano in condizioni di disagio economico ”


Su iniziativa di Antonio Borrello


RELAZIONE


“Ho scritto una vita, ora vivo senza alcun reddito”. Sono le  parole,dure come pietre,  pronunciate da Saverio Strati, il più grandeLo scrittore calabrese Saverio Strati scrittore calabrese vivente, nella  lettera con la quale ha chiesto l’applicazione  della “Legge Riccardo  Bacchelli”.
Da qui, prende le mosse l’iniziativa dell’allegata proposta di legge finalizzata a riconoscere ai  corregionali che hanno dato lustro alla Calabria e che, purtroppo, sono costretti a vivere in condizioni di indigenza, un assegno vitalizio, quale testimonianza di somma gratitudine da parte della Calabria  nei loro  confronti. Nei confronti  di quanti hanno saputo offrire alti insegnamenti e modelli esemplari, con le loro virtù umane, civili e professionali, al punto da poter essere definiti semplicemente personalità  straordinarie.
La proposta di legge si prefigge l’obiettivo di istituire in bilancio un fondo di solidarietà da cui attingere, per attribuire un assegno vitalizio, nella misura massima di € 20.000,00 annui, da erogarsi in quote mensili anticipate di pari importo, a favore di uomini e donne calabresi che si siano particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle arti, dell’economia e del lavoro, dello sport e spettacolo, nel disimpegno di attività a fini sociali e umanitari e che, purtroppo, versano in stato di bisogno.
Le proposte per il riconoscimento, opportunamente documentate, possono essere promosse da singoli cittadini, associazioni, Enti Locali, consiglieri regionali e saranno vagliate da una “Commissione di valutazione, che sarà  nominato dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, e composto da tre   cittadini che si siano distinti negli stessi ambiti di attività, cui è demandata l’ istruttoria con conseguente decisione da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.
L’assegno vitalizio è soggetto a revoca in caso di condanna penale o in caso di accertata cessazione delle condizioni di bisogno; è, inoltre, reversibile a favore della moglie superstite o di figli conviventi,invalidi al 100/%.
Una norma transitoria ( articolo 6) attribuisce direttamente a Saverio Strati l’assegno vitalizio annuale di € 20.000,00.
La proposta è aperta al contributi dei gruppi consiliari e se ne chiede l’approvazione in via d’urgenza.

Articolo 1
Oggetto e finalità


1. La Regione promuove l’istituzione di un assegno vitalizio da attribuire a uomini e donne, cittadini calabresi, che si siano particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle arti, dell’economia e del lavoro, dello sport e spettacolo, nel disimpegno di attività a fini sociali ed umanitari e che versano in condizioni di grave disagio economico.


Articolo 2
Assegno vitalizio


1. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, concede, secondo le procedure di cui ai successivi articoli della presente legge,  un assegno vitalizio nella misura massima di E. 20.000,00 a cittadini calabresi che hanno saputo offrire alti insegnamenti e modelli esemplari con le loro virtù umane, civili e professionali, su proposta indirizzata al Presidente della Regione da singoli cittadini, Associazioni non profit, Enti Locali, consiglieri regionali.
2. La concessione del beneficio può essere revocata:
a) Quando è accertata la cessazione dello stato di indigenza;
b) Nel caso di condanna penale passata in giudicato, esclusi i reati di mafia, per i quali la cessazione scatta al momento del rinvio a giudizio.
3. L’assegno vitalizio è reversibile, nella misura del sessanta per cento, in caso di morte del beneficiario a favore della moglie superstite o di figli conviventi invalidi al cento per cento.

Articolo 3
Commissione di valutazione


1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto e previa deliberazione della Giunta regionale, nomina, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, una Commissione di valutazione, composta di tre membri, scelti tra cittadini riconosciuti particolarmente virtuosi nei campi di attività di cui al precedente articolo 1.
2. La Commissione ha sede presso il Dipartimento  Presidenza e si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta pervengano proposte di attribuzione di assegno vitalizio da parte di uno dei soggetti indicati al precedente articolo 2, comma 1.
3. Le decisioni motivate della Commissione sono sottoposte all’approvazione della Giunta regionale che ne dispone l’eventuale erogazione.
4. Ai componenti della Commissione residenti fuori dalla Città di Catanzaro spetta il rimborso delle spese di trasporto per la partecipazione ad ogni seduta.

Articolo 4
Compiti della Commissione


1. Alla Commissione spetta il compito di istruttoria e valutazione delle proposte di riconoscimento con particolare riferimento ai meriti acquisiti nel campo delle attività di cui al precedente articolo 1 commisurati al lustro apportato alla Calabria.
2. Ogni decisione del Comitato, anche se negativa, deve essere comunicata ai proponenti entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta.

Articolo 5
Formulazione delle proposte


1. Le proposte elaborate per il riconoscimento dell’assegno vitalizio devono contenere, oltre ai dati anagrafici del soggetto individuato , ogni probante documentazione idonea a dimostrare l’eccellenza del valore del loro impegno e della creatività, tali da lasciarne traccia indelebile nella società calabrese.

Articolo 6
Norma transitoria



1. In sede di prima applicazione ed in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, la Giunta regionale provvede ad erogare allo scrittore Saverio Strati un assegno vitalizio di € 20.000,00 annui da erogare con rate mensili uguali anticipate.
2. Successivamente all’eventuale riconoscimento dei benefici di cui alla c.d. “Legge Bacchelli” da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) Se l’assegno liquidato è pari o superiore all’importo di cui al comma 1, cessa l’onere della Regione;
b) Se è di importo  inferiore, la Regione corrisponderà la differenza fino al raggiungimento della misura di cui comma 1del presente articolo.
3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale  assume a proprio carico la pubblicazione di almeno uno dei romanzi rimasti inediti e ne cura la più ampia diffusione.

Articolo 7
Norma finanziaria


1. E’ istituito nel bilancio della Regione il “ Fondo di solidarietà per cittadini illustri che versano in stato di disagio economico”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati in Euro 200.000,00, si provvede mediante imputazione al “Fondo Globale” del bilancio 2009.
3. Per gli anni successivi si provvede con la legge annuale di bilancio.

Articolo 8
Dichiarazione di urgenza



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


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