4 maggio 2005    

Riforma della Costituzione: cosa cambia per le Regioni (di Luisa Lombardo)




Nuova configurazione nel sistema dei rapporti Stato-Regioni con la riforma della Costituzione approvata a maggioranza dal Senato, il 23 marzo scorso.
Devolution, superpremier, taglio dei parlamentari, Senato Federale, iter delle leggi: nell’elenco delle parole-chiave della riforma emerge con forza il nuovo ruolo che le Regioni andranno ad occupare nella futura architettura costituzionale.
Si chiude così il cerchio delle riforme della Carta costituzionale, avviate nel 2001 dal centrosinistra e la Casa delle Libertà oggi parla di ‘importante risultato’. Per il rodaggio delle nuove regole, bisognerà comunque attendere l’approvazione in seconda lettura.
A stabilirlo è la procedura ‘aggravata’ prevista per le leggi di revisione costituzionale. E sempre stando a tale procedura, non è da escludersi, anzi è quasi certa, l’eventualità di un referendum confermativo.
Cambia, dunque, la Costituzione (in ben 48 articoli). La riforma modifica in profondità il funzionamento dei massimi organi del potere politico e l’assetto dei loro rapporti, con un decisivo spostamento del ‘baricentro’ verso le Regioni.
Ma analizziamo nel dettaglio i contenuti della riforma che hanno una ripercussione immediata sulle competenze delle Regioni. Lo Stato centrale si spoglia di alcune sue prerogative e le trasferisce ai poteri periferici, accrescendo ruolo e responsabilità delle Regioni.
§ Federalismo: Si rafforza il processo di decentramento con l’attribuzione alle Regioni della legislazione ‘esclusiva’ in settori chiave: assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, definizione della parte dei programmi scolastici di interesse specifico della Regione; polizia amministrativa regionale e locale. E’ la cosiddetta devolution.
Ricordiamo che attualmente, invece, (in base al sistema voluto dal centrosinistra con la riforma del titolo V della Costituzione) le Regioni hanno potestà legislativa ‘in ogni materia non espressamente riservata allo Stato’. Esistono poi le materie di ‘legislazione concorrente’ in cui lo Stato detta i principi fondamentali e le Regioni legiferano (ad esempio: sicurezza del lavoro, tutela della salute, commercio estero).
§ L’interesse nazionale: entra in vigore la ‘clausola di interesse nazionale’. Ossia il Governo può bloccare una legge regionale se ritiene che pregiudichi l’interesse nazionale: invita la Regione a cancellarla ma se la risposta è negativa sottopone la questione al Parlamento in seduta comune, che ha 15 giorni di tempo per annullarla.
§ Senato Federale: (artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63 64, 65, 66, 67, 69) i senatori saranno eletti in ciascuna Regione contestualmente ai rispettivi Consigli. Ogni regione dovrà eleggere almeno sei senatori – per il Molise 2 e per la Val D’Aosta 1 -. Ai lavori del Senato, o ‘Camera alta’, partecipano, ma senza votare, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.
§ Durata della legislatura: la Camera è eletta per cinque anni, come avviene adesso. I senatori eletti in ciascuna Regione, invece, restano in carica fino alla data della proclamazione del nuovo Consiglio regionale.
§ Iter delle leggi: Attualmente, ogni legge per essere approvata deve ottenere il sì di entrambi i rami del Parlamento nella medesima formulazione, attraverso la cosiddetta navetta nell’ipotesi di emendamenti al testo.
Il nuovo art. 70, stravolge il procedimento di formazione delle leggi. Scompare il ‘bicameralismo perfetto’ che attribuisce a Camera e Senato identiche competenze. Salvo alcune materie, riservate al procedimento collettivo delle due Camere, il modello prevalente è quello dei procedimenti monocamerali, rispettivamente di competenza della Camera e del Senato federale sulla base delle materie trattate. In base a tale sistema, non è più richiesta una doppia approvazione di Camera e Senato sullo stesso testo. Il ramo del Parlamento che non ha poteri decisionali sulla singola materia potrà invece proporre modifiche sulle quali è chiamato ad esprimersi infine l’altro ramo. Sui progetti di competenza del Senato federale, il Governo, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, potrà dichiarare la c.d. ‘essenzialità’ delle modifiche ad un disegno di legge, in funzione della realizzazione del programma di governo o della tutela di specifiche finalità, al fine di ottenere il voto finale da parte della Camera dei deputati.
Gli iter legislativi diventano quattro.
Leggi della Camera: Montecitorio approva e ha l’ultima parola sulle leggi riguardanti materie riservate allo Stato come, ad esempio, la politica estera, la difesa, la giustizia.
In particolare, il Senato ha 30 giorni (25 se si tratta di decreti) per proporre modifiche, ma la parola definitiva spetta a Montecitorio.
Leggi del Senato: Palazzo Madama approva ed ha l’ultima parola sulle leggi che sanciscono i principi fondamentali nelle materie concorrenti.
Leggi su cui può intervenire il premier: Il premier (con l’autorizzazione del capo dello Stato) può demandare alla Camera un provvedimento all’esame del Senato se lo ritenga fondamentale per l’attuazione del programma di Governo. Alla Camera il provvedimento viene approvato con la maggioranza assoluta dei voti.
Leggi bicamerali: Senato e Camera legiferano alla pari solo su alcune questioni quali la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che riguardano i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Anche le leggi costituzionali e sul sistema elettorale vengono approvate da entrambe le Camere con parità di poteri e, in caso di dissenso fra le Camere, rimesse a una commissione paritetica bicamerale, che sottopone un testo unificato al solo voto finale delle assemblee.
Vengono quindi modificati gli artt. 70, 71, 72, 73, 74, 77, 76.
§ Viene rafforzato il ruolo delle Regioni speciali nel procedimento di approvazione dei rispettivi Statuti.
§ La riforma sviluppa i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà nei rapporti tra i diversi livelli di governo, anche attraverso il potenziamento delle forme di coordinamento tra Stato e Regioni e mediante la previsione, nel testo costituzionale, del sistema delle Conferenze.


Tempi di attuazione della riforma

Se al referendum vinceranno i sì, scatteranno per primi Devolution e interesse nazionale

Dal 2011 e quindi nella legislatura successiva entreranno in vigore: Senato federale e nuovo iter di formazione delle leggi.

Nel 2016, il Senato Federale sarà eletto contestualmente ai Consigli regionali.


 segnala pagina ad un amico
 CHIUDI