13 maggio 2008    

La legge della Regione Lombardia 19 Giugno 2007


Lo Stemma della Regione LombardiaREGIONE LOMBARDIA
FEDERALISMO FISCALE



In data 19 giugno 2007 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva la propria proposta di legge sul “federalismo fiscale” recante:


“Nuove norme per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”



Il provvedimento è approdato a metà settembre al Parlamento nazionale, dove è stato assegnato all’esame delle Commissioni riunite V e VI (Bilancio e Finanze) di Camera e Senato.
La proposta di legge è stata approvata in Consiglio regionale con i voti di Forza Italia, Lega Nord, Alleanza Nazionale, Per la Lombardia e Gruppo Misto. Ds, Margherita, Verdi, Ulivo e Unione si sono invece astenuti, mentre Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani hanno votato contro1.
Quarantuno sono stati gli emendamenti presentati e durante la discussione ne sono stati accolti nove: sette presentati da Ds e Margherita (a firma Giuseppe Benigni, Guido Galperti e Carlo Porcari), uno dalla Commissione Bilancio (a firma Rosi Mauro, Margherita Peroni e Carlo Porcari) e uno della Lega Nord (Rosi Mauro).
Tra gli emendamenti accolti, quelli a firma Benigni, Galperti e Porcari hanno previsto:
- l’istituzione di una “Cabina di regia” composta da rappresentanti del Governo, della Conferenza delle Regioni e delle Autonomie locali, per la concertazione dei contenuti dei decreti legislativi oggetto della delega;
- il rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati e accordi internazionali;
- la possibilità per Comuni, Province e Città metropolitane, nell’esercizio della propria autonomia, di istituire tributi locali, introdurre variazione alle aliquote e agevolazioni;
- la possibilità che Regioni, Province, Città metropolitane ed i Comuni partecipino alla gestione delle Agenzie regionali delle Entrate, che
divengono Centri unitari di servizio tributario.
L’emendamento presentato da Mauro, Peroni e Porcari ha assegnato alle Regioni il gettito dell’imposta che i residenti pagano in qualità di iscritti a fondi pensione complementare su base regionale, mentre l’altro emendamento a firma Mauro ha stabilito che i bilanci di Stato, Regioni ed enti locali “comunque per un periodo non superiore ai cinque anni” possano eventualmente prevedere oneri aggiuntivi per esigenze legate alla perequazione.
La proposta della Regione Lombardia in materia di federalismo fiscale si fonda essenzialmente su tre pilastri:
- il riconoscimento di una maggiore autonomia di entrata per Regioni ed enti locali;
- la previsione di un sistema di perequazione equo ed efficiente;
- la previsione di nuove regole di coordinamento della finanza pubblica.
Il progetto prevede, in particolare, di trattenere l’80% dell’IVA, il 15% dell’IRPEF statale e l’intero gettito delle accise sulla benzina, dell’imposta sui tabacchi e quella sui giochi.
Trattasi di un “pacchetto” di risorse aggiuntive per Regione Lombardia stimabile, per quanto riguarda solo IVA e i IRPEF, in quasi 15 miliardi di euro (circa 30 mila miliardi delle vecchie lire).
Il progetto prevede inoltre la possibilità per gli Enti locali di tassare autonomamente i redditi fondiari e la revisione dell’impostazione del Fondo di solidarietà nazionale, mentre un’altra norma innovativa riguarda il versamento dei tributi regionali, la cui erogazione dovrebbe avvenire direttamente in capo alle Regioni competenti, superando così il sistema della tesoreria unica.
Congegnato anche un sistema che andrà a premiare le Regioni più virtuose, mentre, per quelle che non lo saranno, sono previste norme sanzionatorie come, ad esempio, il divieto di procedere alla copertura dei posti di ruolo vacanti e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali.
Prima della votazione finale in Consiglio regionale è stato approvato un ordine del giorno del centrosinistra sul federalismo fiscale. Il testo è stato votato per parti separate. La prima, che richiama l'intesa interistituzionale sottoscritta dalla Regione con l'Associazione dei Comuni, l'Unione delle Province e delle Comunità montane, ha avuto il via libera con il voto contrario della Lega e l'astensione del resto della maggioranza, mentre è stata bocciata una seconda parte sui principi che dovranno essere alla base dell'attuazione del federalismo fiscale. Questa seconda parte (che ha avuto il sostegno di tutta l'Unione ma il voto contrario della maggioranza) riprendeva una mozione presentata al Parlamento da 60 deputati dell'Ulivo.
La proposta di legge in esame segue un’altra importantissima iniziativa del Consiglio regionale lombardo, ossia la Deliberazione n. VIII/367 del 3 aprile 20072, che ha impegnato il Presidente della Regione ad avviare il confronto con il Governo per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, in ordine alla devoluzione alla Regione di quelle “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” sancite dal dettato costituzionale stesso, il che indurrebbe alla creazione di un sistema costituzionale ad “autonomia differenziata” (o “a geometria variabile”), similmente al modello delle Comunità Autonome spagnole3.
2 Il testo della Deliberazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 17, serie ordinaria del 23 aprile 2007 (si veda l’allegato A al documento “Regione Lombardia – devoluzione di competenze legislative”, nella sezione “Approfondimenti” del sito www.parlamentodelnord.biz.).
3 Sul tema si veda il precedente documento “Regione Lombardia - devoluzione di competenze” nella sezione “Approfondimenti” del sito www.parlamentodelnord.biz.
L’attuazione del federalismo fiscale, pertanto, deve tenere necessariamente  conto delle competenze legislative assunte dalle singole Regioni in applicazione del dettato costituzionale.
Di seguito una scheda illustrativa reca lo stato dell’arte e le norme principali del provvedimento.
SCHEDA ILLUSTRATIVA
Titolo del provvedimento Nuove norme per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione
Tipologia Proposta di legge
Iniziativa legislativa Consiglio regionale Lombardia
Iter legislativo Approvata dal Consiglio regionale in data 19 giugno 2007.
Assegnata all’esame delle Commissioni riunite V e VI di Camera e Senato (Atto Camera 2844 - Atto Senato 1676) rispettivamente in data 10 settembre 2007 e 13 settembre 2007
Numero di articoli 5


La bandiera del Federalismo in ItaliaARTICOLATO


Art. 1
Reca i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (materia di competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma Cost.) che dovranno essere recepiti dai successivi decreti di attuazione.
Si evidenziano in particolare i seguenti:
- la previsione di tributi propri delle Regioni e degli enti locali deve corrispondere alle loro competenze legislative e alle funzioni amministrative loro attribuite;
- l’attuazione del federalismo fiscale non deve comportare né aumenti della spesa pubblica, né inasprimenti dell’imposizione fiscale sui cittadini;
- l’esercizio dell’autonomia tributaria di Regioni ed enti locali deve assicurare la correlazione tra prelievo fiscale e qualità dei servizi offerti;
- l’attuazione del federalismo fiscale deve essere improntata alla semplificazione del sistema tributario e alla riduzione degli adempimenti a carico dei cittadini;
- l’attuazione del federalismo fiscale deve garantire la massima trasparenza ed efficienza, in modo tale da permettere il controllo da parte della collettività sulle politiche fiscali e di spesa;
- la perequazione deve ridurre ma non annullare le differenze di capacità fiscale, lasciando inalterata la graduatoria della capacità fiscale delle singole Regioni prima e dopo il processo di perequazione, premiando i comportamenti finanziari virtuosi e le Regioni con meno evasione fiscale.
Art. 2
Individua i tributi propri delle Regioni e degli enti locali e le compartecipazioni al gettito del tributi erariali e in particolare prevede l’attribuzione alle Regioni di una quota consistente dell’IRPEF (non meno del 15%) e di un’elevata compartecipazione al gettito dell’IVA (non meno dell’80%), nonché la devoluzione alle Regioni dell’intero gettito delle accise, dell’imposta sui tabacchi e di quella sui giochi.
Specifica che i tributi propri delle Regioni e degli enti locali devono consentire di finanziare quote rilevanti delle spese derivanti dall’esercizio delle funzioni previste dagli articoli 117 e 118 Cost., e che le compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali sia tale da consentire di finanziare quote rilevanti delle spese derivanti dall’esercizio delle funzioni nelle materie di competenza esclusiva e concorrente.
Prevede la possibilità che la legge regionale possa istituire tributi regionali e locali e determinare le materie nelle quali Comuni, Province e Città metropolitane possono istituire tributi locali e introdurre variazioni ad aliquote o agevolazioni.
Stabilisce tributi propri degli enti locali, ossia l’imposta locale sui redditi fondiari, oltre alla facoltà per le Regioni di istituire, a favore degli enti locali, compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali.
Prevede la partecipazione di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni alla gestione delle agenzie regionali delle entrate, la definizione di strumenti di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo, nonché il versamento dei tributi regionali direttamente in capo alle Regioni competenti, con superamento del sistema della tesoreria unica.
Art. 3
Disciplina il sistema perequativo. In particolare il sistema deve basarsi sui seguenti principi:
- considerazione del costo della vita in ciascuna Regione e dell’evasione fiscale ai fini della ripartizione del Fondo perequativo;
- alimentazione del Fondo perequativo di carattere orizzontale con quote del gettito dei tributi propri e delle compartecipazioni delle Regioni con maggiore capacità fiscale per abitante;
- assicurazione della trasparenza dei flussi delle risorse tra Regioni affluenti e Regioni traenti;
- ripartizione delle quote del fondo perequativo in modo da ridurre di non oltre il 50% le differenze di capacità fiscale per abitante;
- determinazione della capacità fiscale per abitante con applicazione di aliquote standard rapportata al costo della vita in ciascuna Regione;
- istituzione di un Fondo regionale per gli enti locali che abbiano minore capacità fiscale.
Il periodo transitorio non deve superare i 5 anni.
Art. 4
Detta regole di coordinamento e di disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, in particolare attraverso:
- la partecipazione di Regioni ed enti locali alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica e la definizione di sistemi di incentivi per il conseguimento di tali obiettivi e di sanzioni per il loro mancato conseguimento;
- l’introduzione a favore degli enti più virtuosi di un meccanismo premiale che prevede una maggiorazione di aliquota di un tributo erariale commisurata allo scostamento tra i risultati programmati e gli obiettivi realizzati;
- il divieto per gli enti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali (salvo il cofinanziamento regionale per le politiche comunitarie)
fino alla messa in atto di provvedimenti atti a raggiungere gli obiettivi;
- la previsione di meccanismi automatici di decadenza in caso di mancato rispetto degli equilibri economicofinanziari della gestione e degli obiettivi economicofinanziari assegnati dalla Regione.
Art. 5
Reca disposizioni transitorie e finali relative al periodo di transizione al nuovo regime di autonomia finanziaria, con la precisazione che l’attuazione delle suddette norme non deve co mportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. Cristina Cappellini (9 novembre 2007)


 segnala pagina ad un amico
 CHIUDI