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LEGISLATURA
COMMISSIONE
AFFARI
ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI
N. 12
RESOCONTO
SOMMARIO
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SEDUTA Di lunedì 15 febbraio 2016
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCO SERGIO
Inizio lavori h. 12,20
Fine lavori h. 13,45
INDICE
BULOTTA Luigi, dirigente del
dipartimento organizzazione, risorse umane - controlli,*,*
CITRIGNO Carolina, avvocato
ufficio legale Aterp
MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico),*,*,*,*,*,*
MUSMANNO Roberto, assessore alle
infrastrutture,*,*,*,*,*,*
SCULCO Flora (Calabria in rete)
BATTAGLIA Domenico Donato (Partito
Democratico)
BULOTTA Luigi, dirigente
generale dipartimento risorse umane
ESPOSITO Sinibaldo (Nuovo Centro
Destra)
GRECO Orlandino (Oliverio
Presidente)
Approvato il verbale della seduta
precedente, dà avvio ai lavori della seduta.
Introduce la tematica oggetto del parere,
riguardante l’attuazione dell’articolo 7 della legge regionale numero 24 del
2013, ed in particolare lo Statuto dell’istituenda
ATERP, ricordato che il provvedimento era stato in precedenza già rinviato per
consentire la predisposizione di alcune osservazioni e prescrizioni, evidenziando
come si sia provveduto ad inserirle nel fascicolo di seduta.
Preannuncia che si soffermerà brevemente
sulle osservazioni e prescrizioni attinenti gli articoli 9 (Direttore amministrativo e direttore tecnico), 11 (Comitato tecnico e funzioni) e 16 (Organizzazione amministrativa dell’ATERP),
chiarendo, al contempo, che le nuove formulazioni prevedono una più puntuale
specificazione dal punto di vista normativo.
Dà lettura dell’articolo 9, così modificato,
in forza del quale è previsto: che il direttore amministrativo ed il direttore
tecnico siano individuati con deliberazione del direttore generale, previa
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente, con bando
aperto al personale appartenente ai ruoli dell’Aterp (anche presso le Aziende
provinciali soppresse) o di altre pubbliche amministrazioni in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 19 del decreto legislativo numero 165 del 2001;
che per l’affidamento degli incarichi di direttore amministrativo e di
direttore tecnico è necessario essere in possesso di particolare e comprovata
qualificazione professionale, con svolgimento di attività in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita
per almeno un quinquennio in materia edilizia residenziale pubblica; che gli
incarichi, nell’ottica del contenimento della spesa regionale, vengono
conferiti, prioritariamente, al personale dell’Aterp e che, solo in caso di
assoluta indisponibilità di figure dotate della particolare qualificazione ed
esperienza richiesta, potranno essere conferiti a personale di altre pubbliche
amministrazioni.
Concordando per grandi linee sulla
formulazione del testo dell’articolo, propone di modificare solo la parte
relativa all’eventuale conferimento dell’incarico a personale esterno, suggerendo
una formulazione del testo più aderente al dettato legislativo in materia ed in
particolare per quanto attiene all’accesso dall’esterno.
D’accordo con l’assessore, propone di eliminare
il periodo finale dell’articolo.
Proprio facendo pieno riferimento alla
normativa citata, dà lettura di una nuova ipotesi di formulazione
dell’articolo, in forza del quale il direttore amministrativo e il direttore
tecnico sono individuati, previo apposito avviso pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente, con riferimento ai soggetti che risultino in possesso
di una esperienza acquisita per almeno un quinquennio in materia di edilizia
residenziale pubblica. Evidenziato che gli incarichi sono conferiti
prioritariamente al personale di ruolo dell’Aterp, nell’ottica del contenimento
della spesa e che, solo in caso di assoluta indisponibilità di tali figure, gli
incarichi potranno essere conferiti ad altri soggetti di cui al predetto
avviso, sottolinea che il conferimento avviene con provvedimento del direttore
generale.
Indi, ravvisa che tra le osservazioni del
consigliere Mirabello e le sue non vi siano
differenze sostanziali poiché in entrambe è citata la normativa di riferimento
(art. 19, D.Lgs. 165 del 2001).
Concorda sulla versione proposta dall’assessore
e dà lettura delle sue osservazioni e prescrizioni all’articolo 11, relativo alla
composizione del Comitato tecnico, al quale sono attribuite funzioni consultive
ed il rilascio di pareri obbligatori su atti tecnici ed economici, congruità
economica dei programmi di intervento edilizia e richieste di autorizzazioni al
superamento di costo.
In riferimento all’articolo 9, ritiene che
la formulazione originaria sia maggiormente rispondente al dettato normativo.
Considerate le valutazioni del dottor
Bulotta, giudica, tuttavia, che la questione attenga più un problema di forma che di sostanza,
trattandosi, appunto, di due fasi distinte della procedura: una all’interno
delle Aterp, l’altra rivolta all’esterno.
Chiede di sapere se le osservazioni del consigliere Mirabello
e dell’assessore Musmanno siano tra loro compatibili.
Specifica come sia di assoluta rilevanza la distinzione tra le due fasi
procedurali per il conferimento degli incarichi.
Considera opportuno attivare un’unica
procedura per il conferimento degli incarichi e suggerisce mantenere la prima
stesura dell’articolo dello Statuto.
Propone una integrazione al testo.
Anche in considerazione delle diverse
sollecitazioni, ritiene corretto aderire al disposto dell’articolo rimodulato,
specificando di poter sempre far ricorso ad un avviso successivo al fine di
salvaguardare la doppia fase dell’avviso pubblico.
Concordando con quanto detto dall’avvocato
dell’Aterp, invita a considerare il rischio di eventuali ricorsi a carico
dell’amministrazione.
Propone di modificare l’articolo 9, eliminando
le parole “di cui al predetto avviso”, lasciando così la possibilità di
valutare, in una fase successiva, se fare un unico bando o due procedure
separate.
Ritira le sue osservazioni all’articolo 9,
aderendo all’ipotesi di una riformulazione dello stesso che tenga conto anche
delle osservazioni dell’assessore.
Riscontra il parere favorevole della
Commissione all’articolo 11, comprensiva delle osservazioni e prescrizioni
formalmente presentate dal consigliere Mirabello e
passa alla discussione delle osservazioni all’articolo 16, sempre del
consigliere Mirabello.
Accogliendo i suggerimenti avanzati dal
consigliere Battaglia che proponeva di eliminare la parte iniziale
dell’articolo, in quanto già contenuta nell’articolo 2, espone il contenuto
dell’articolo 16, in forza del quale è previsto che L’ATERP con propri
regolamenti di organizzazione disciplini le attribuzioni e i compiti spettanti
ai distretti territoriali, da emanarsi entro 60 giorni dall’adozione dello
Statuto, tenendo conto che ciascun distretto è articolato in due aree: tecnica
ed amministrativa, suddivise, a loro volta, in uffici.
Continuando nella lettura dell’articolo, si
apprende che i regolamenti di organizzazione disciplinano l’ATERP stessa,
ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività e che
dovranno lasciare in capo a ciascun distretto le seguenti attività tecnico-amministartive: la gestione amministrativa del
personale; la gestione delle attività di direzione lavori, sulla base della
competenza territoriale; la gestione delle attività manutentive ordinarie,
sulla base della competenza territoriale; la gestione amministrativa dei
rapporti locativi e del patrimonio immobiliare dell’Aterp i competenza
territoriale del distretto.
Ricorda la profonda innovazione che ha
portato alla istituzione dell’ATERP unica, nell’ottica di una condivisione di
processi, attività e problematiche.
Considera che la ratio dell’articolo 16 nel testo
riformulato è proprio quella relativa alla organizzazione amministrativa
dell’ente nella sua unità, nelle sue articolazioni, servizi ed uffici e non
nella divisione o contrapposizione tra distretti e centro; richiama, poi, i
principi di sussidiarietà e municipalismo, ritenendo che le modifiche proposte
all’articolo contemperino le esigenze di funzionalità dei distretti,
salvaguardandone le prerogative, senza, tuttavia, imporle dall’alto, demandando
le norme di dettaglio ai regolamenti a ciò predisposti.
Dà lettura dell’articolo 16 come ipotizzato
dalla Giunta, in base al quale si prevede che entro 60 giorni dall’adozione
dello Statuto, l’Aterp adotti propri regolamenti di organizzazione
disciplinanti le attribuzioni ed i compiti spettanti ai servizi, agli uffici ed
alle articolazioni, ispirandosi ai criteri di flessibilità, funzionalità e
operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle
esigenze di programmazione e coordinamento.
Sempre continuando nella lettura del testo
si apprende che i regolamenti di organizzazione dei distretti territoriali di
cui all’articolo 2 dovranno tenere conto del principio del municipalismo di
esecuzione nel disciplinare attribuzioni e compiti spettanti sulla base della
competenza territoriale e, infine, che il direttore generale, entro 60 giorni
dalla sua nomina, adotta gli atti di macro-organizzazione relativi all’Aterp e,
di conseguenza, il primo documento di programmazione annuale e triennale del
fabbisogno di personale.
Propone, infine, la modifica dell’articolo
6, comma 7, lettera k), in cui precisare la suddivisione dell’organizzazione
interna dell’Aterp.
MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico)
Sottolineata la volontà di condividere il testo in esame, evidenzia la
particolare esigenza di tutelare il ruolo dei distretti territoriali per evitarne
lo svuotamento. Prende atto, quindi, della rimodulazione presentata
dall’assessore, ribadendo la necessità che ai distretti territoriali rimangano
in capo le competenze.
Premesso che le ATERP nell’organizzazione interna prevedono i servizi,
gli uffici e le articolazioni, concorda nel sostituire queste ultime con il
termine distretti territoriali. Altresì, specifica che all’articolo 6, comma 9,
laddove si parla del termine di durata del contratto del Direttore generale lo
stesso vada previsto per tre anni e non per la durata dell’intera legislatura.
Dichiara di non avere osservazioni da formulare.
Pone in votazione il parere che è approvato con osservazioni e prescrizioni,
in particolare: l’articolo 6, comma 7, lettera k); articolo 6, comma 9, in cui
gli uffici hanno ravvisato un refuso inerente l’anno di approvazione della
Legge 241; l’articolo 9, con le modifiche suggerite dall’assessore; l’articolo
11 e l’articolo 16, nella formulazione proposta dall’assessore.
(La Commissione esprime parere
favorevole, con osservazioni e prescrizioni)
Riferisce che ai sensi del Regolamento interno, articolo 69, si è deciso
di procedere all’abbinamento dei testi.
Premesso che la Commissione ha già audito le parti interessate nelle
sedute precedenti di Commissione, ricorda che molte Regioni hanno già
legiferato in materia.
Sottolineato, poi, che la Regione Calabria è chiamata a procedere al
riordino delle funzioni in precedenza conferite alle Province, con la legge
regionale numero 34 del 2002, evidenzia come sia indispensabile, in attuazione
della “Legge Delrio”, procedere ad una rivisitazione
delle funzioni, accelerando i tempi dell’iter legislativo. A suo avviso, il
riordino delle funzioni amministrative dovrà garantire continuità
amministrativa e favorire e rafforzare la governance locale, di cui l’organizzazione degli enti locali è
componente fondamentale.
Riferisce, poi, che nel contesto del riordino della governance locale e
degli enti locali in particolare, la Regione dovrà supportare e sostenere i
processi di costituzione delle forme associative, in particolare delle Unioni e
fusioni di comuni, assicurando, per ogni processo associativo finalizzato alla
costituzione di un’Unione e nell’ipotesi di fusione, un concreto affiancamento
con incentivi economici, sostegno giuridico e progettuale in fase costitutiva.
Chiede se sia opportuno procedere, invece, alla predisposizione di un testo unificato delle due proposte.
Condivide il contenuto dei testo di legge in esame e riferisce che gli enti locali attendono una legislazione organica di riordino, che definisca diverse problematiche, di natura anche interpretativa, ancora non risolte e scaturite in sede di applicazione della legge numero 56 del 2014, a suo avviso lacunosa. Indi, con riferimento alla proposta di legge numero 99/10^, concordando con i rilievi effettuati dal Settore legislativo, ritiene opportuno definire precisamente sia gli ambiti territoriali ottimali sia l’ammontare delle risorse da destinare agli incentivi premiali.
Ritiene che l’istituzione della Città metropolitana necessiti l’approvazione di una legge che riordini le competenze e le funzioni tra enti territoriali, per poter avere un riferimento normativo per l’intera legislazione regionale successiva. Reputa la legge numero 56 del 2014 (Legge Delrio) rivoluzionaria sulla materia in questione, ma in parte lacunosa rispetto agli effetti prodotti sul territorio. Indi, sollecita un intervento da parte della Giunta perché produca una proposta organica.
Ritiene che l’approvazione di una legge organica possa costituire un valido punto di partenza per la legislazione futura e ritiene opportuno procedere con l’esame abbinato tra le proposte presentate; indi, rilevato come solo poche Regioni siano riuscite a legiferare secondo la tempistica prevista della “Legge Delrio”, reputa che ci siano le premesse perché il Consiglio regionale colmi il divario, dotandosi di una legge regionale organica. A suo giudizio, ciò consentirebbe di avviare una nuova organizzazione alla Regione, valorizzando il ruolo della Città metropolitana di Reggio Calabria, valutando positivamente un lavoro sinergico tra Commissione e Giunta.
Ringraziato il Segretario generale per la costante ed attenta presenza, dispone, ai sensi dell’articolo 69 del Regolamento interno che si procederà alla redazione di un testo unificato che tenga conto delle osservazioni tecniche rilevate dal Settore legislativo. Poi, ritirati gli emendamenti a sua firma, protocollo numero 3273, 3281 e 3748, si riserva di presentarne al testo unificato, indi toglie la seduta.
Il Dirigente
Area relazioni esterne Comunicazione e Legislativa
Dott. Maurizio Priolo