Amministrazione Trasparente
Emolumenti Consiglieri regionali
Art. 2
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1996 n. 3
«Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti
alla carica di consigliere regionale»)
1. L'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
«Art. 1
(Emolumenti dei Consiglieri regionali)
1. A decorrere dall’1 gennaio 2013 ai Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, nella seguente misura:
|
Indennità di carica al lordo |
Indennità di funzione al lordo |
Spese di esercizio del mandato |
Totale |
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale |
€ 5.100,00 |
€ 2.700,00 |
€ 6.000,00 |
€ 13.800,00 |
Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori |
€ 5.100,00 |
€ 2.000,00 |
€ 6.000,00 |
€ 13.100,00 |
Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare |
€ 5.100,00 |
€ 1.500,00 |
€ 6.000,00 |
€ 12.600,00 |
Consigliere regionale |
€ 5.100,00 |
€ 0,00 |
€ 6.000,00 |
€ 11.100,00 |
2. I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale copertura assicurativa non fa parte del trattamento economico.
3. Le spese per il noleggio e l'esercizio di autovetture sono ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell’anno 2009, ne hanno diritto i Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, i Vice-Presidenti, gli assessori e i componenti dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza disciplina le modalità di attuazione della presente disposizione.
4. È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzioni o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.
5. La partecipazione dei Consiglieri regionali alle commissioni permanenti e speciali, è gratuita, con esclusione anche dì diarie, indennità di presenza e rimborsi dì spese comunque denominati.
6. Il trattamento economico dei Consiglieri regionali è commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale. La mancata partecipazione è disciplinata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.».
Data pubblicazione: 10.04.2013 - Ultimo aggiornamento: 10.04.2013