Premesso:
·
che la
Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recependo i principi di economicità ed efficienza, ispiratori del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, ha avviato la razionalizzazione del sistema del
trasporto pubblico calabrese finalizzata al
miglioramento dell'offerta dei servizi sotto
il profilo quantitativo e qualitativo;
·
che
l'art. 27 della citata L. R. 23/99 incentiva la
riduzione del numero delle
aziende concessionarie, particolarmente elevato, tramite un contributo straordinario a
favore delle imprese che rinunzino alle concessioni;
·
che, l'art. 2 comma, 4 della Legge regionale 13 agosto 2001, n.
18, modificando l'art. 27 della L. R. 23/1999,
originariamente stabiliva:
1.
Il termine del 31 ottobre 2001 per
l'esercizio della facoltà di rinunzia alle concessioni;
2. La facoltà di proseguire nell'esercizio tramite forme di aggregazione
aziendale in modo da realizzare un'unicità di gestione di servizi superiore a
600.000 Km annui;
3.
La
conformità degli assetti e i dei programmi operativi aziendali "agli
obiettivi contenuti nell'atto d'indirizzo i cui principi sono da definirsi con successivo
atto normativo ";
·
che,
con delibera n. 877 del 16 ottobre 2001, la Giunta Regionale emanava il prescritto atto d'indirizzo, che è stato impugnato
dinanzi al TAR Calabria da molte Aziende
appartenenti alla fascia di produzione chilometrica inferiore a 600.000
Bus x Km annui;
·
che,
con sentenze nn. 1378 e 1379 del 19 aprile 2002, il
TAR Calabria accoglieva i ricorsi e annullava la delibera di Giunta Regionale
n.. 877 del 16 ottobre
2001, motivando l'illegittimità dell'atto impugnato nella mancata emanazione di un atto
normativo contenente i principi ispiratori propedeutici all'atto d'indirizzo;
Preso atto:
·
che il Legislatore regionale, sulla base
delle motivazioni delle citate sentenze non
appellate, è intervenuto con modifiche alla legislazione vigente per adeguarla alle necessità
oggettivamente urgenti di realizzare
la riforma del trasporto pubblico locale, allo scopo di superare lo stato di blocco amministrativo susseguente ai provvedimenti
giurisdizionali;
·
che, con Legge
regionale 7 agosto 2002, n. 33, è stato modificato l'art. 27, comma 5 della L. R. 7 agosto 1999, n. 23, così
come sostituito dall'art. 2, comma 4, della L. R. 13 agosto 2001, n.
18;
·
che, la sopra citata
legge regionale ha apportato le seguenti modifiche e integrazioni:
a) la riapertura dei termini,
oggettivamente ristretti nella precedente formulazione, per manifestare da
parte delle aziende l'intenzione di rinunziare alle concessioni, fissandone la scadenza a
trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell'atto d'indirizzo;
b) l'attribuzione alla Giunta
regionale della facoltà di emanare immediatamente l'atto d'indirizzo previsto dall'art. 2
della Legge regionale
18/2001;
c) la preventiva sottoposizione dell'atto
d'indirizzo al parere della competente
Commissione consiliare, da esprimersi nel termine di trenta giorni, decorsi inutilmente i
quali il parere si intende favorevolmente acquisito;
·
che con
deliberazione di Giunta Regionale n. 855 del 24 settembre 2002 è stato emanato
1' "Atto d'indirizzo in materia di razionalizzazione
del trasporto pubblico locale. Legge regionale 13 agosto 2001, n. 18 ";
·
che, in
esecuzione dell'art. 1 della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 33, che ha modificato l'art. 2 della Legge
regionale 13 agosto 2001, n. 18, la
citata deliberazione è stata sottoposta al parere della Commissione Consiliare competente;
·
che, con nota prot. n. 491 del 6 novembre
2002, la Commissione consigliare permanente
“Politica istituzionale” ha restituito la deliberazione contenente l'atto
d'indirizzo, approvato con sostanzialimodifiche;
Esaminato il testo per come modificato
dalla Commissione consiliare e considerato
che:
1. la previsione di limitare la
razionalizzazione alle sole imprese private, oltre a creare incertezza interpretativa
sui destinatari interessati, con particolare
riferimento alle aziende
ex municipalizzate trasformate in Spa con quota
sociale ancora in proprietà dei comuni, appare in contrasto con il principio di
imparzialità della pubblica
amministrazione dal momento che non vi
è una convincente motivazione a sostegno;
2. la previsione di escludere
dall'applicazione dell'Atto di indirizzo gli autoservizi in concessione regionale
eserciti -delle Ferrovie della Calabria Srl, incidendo
come futura scelta sul trasferimento gratuito delle quote sociali dallo Stato alla Regione, è un oggettivo limite all'implementazione
delle autolinee della Società nella
rete regionale;
3. la cancellazione tra gli obiettivi della razionalizzazione
del punto d), che testualmente prevedeva "
Eliminazione
dei servizi a bassissimo contenuto di
traffico, che non siano funzionali all'efficacia
e all'efficienza della rete ", rappresenta un potenziale pregiudizio per la riforma regionale che ha
come obiettivo proprio di accertare
la sussistenza di un seppur minimo contenuto di traffico e quindi di un
pubblico interesse nel mantenimento delle concessioni e di eliminare
quelle situazioni soggettive accumulatesi nel tempo e non improntate alla
tutela degli interessi generali.
Questa soppressione è peraltro in contrasto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 580 dell'8
luglio 2002, con cui è stato varato
un programma di monitoraggio e autorizzata la verifica e soppressione di
corse prive di apprezzabile validità sotto il profilo del contenuto di
traffico, e la cui prima esecuzione ha già
prodotto elementi di risanamento economico e funzionale della rete regionale;
4. La soppressione della norma, che
prevedeva la validità delle domande
di rinunzia alle concessioni, già presentate in esecuzione di precedenti provvedimenti, si presenta
potenzialmente come obbligo
aggravante del procedimento amministrativo, in quanto elimina una norma di salvataggio che
aveva funzione di semplificazione
amministrativa.
5.
L'introduzione del punto 6., con cui sono sottoposte alla disciplina dell'atto d'indirizzo anche le istanze .di ,cessione di azienda prodotte ai
sensi della L. R. 15/86, appare
innovativa della normativa di cui alla
L. R. 18/2001, che non prevede l'istituto della cessione ma solo quello della fusione o dell'Associazione temporanea di impresa.
Sottolineata
la necessità di dover
emanare con urgenza l'atto d'indirizzo per i seguenti motivi:
I° L'attuale situazione, dopo i
provvedimenti del Giudice amministrativo,
è caratterizzata dal blocco delle procedure per la completa attuazione della riforma del
trasporto pubblico locale;
II° Le
aziende, che hanno già manifestato l'intenzione di rinunziare alle concessioni, sono costrette, loro malgrado,
alla prosecuzione nell'esercizio dei
servizi che non possono, in caso di dismissione del concessionario, essere affidati al altro
concessionario per mancanza di criteri informativi;
III° Alcune Aziende hanno
diffidato la Regione Calabria ad accettare immediatamente
la loro rinunzia, minacciando l'abbandono dei medesimi servizi e
ipotizzando ipotesi di danno per l'antieconomicità di un servizio a cui sono costretti dal vincolo concessorio;
IV° Le
Aziende, che hanno manifestato l'intenzione di aggregarsi per la formazione di soggetti con maggiore
capacità produttiva, hanno sollecitato
la definizione delle loro istanze, oggettivamente non valutabili in assenza dei criteri
d'indirizzo;
Evidenziato:
·
che l'ambito soggettivo del
presente atto d'indirizzo riguarda:
1) Le
imprese che sviluppano una percorrenza annua inferiore ai 600.000 Bus x Km annui e che entro 30
giorni dalla pubblicazione dell'atto
d'indirizzo, fanno pervenire alla Regione la dichiarazione di abbandono
dell'esercizio con rinunzia alla concessione;
2) Le Imprese, di pari tipologia del punto 1), che si associano con altre imprese, esercenti autolinee
finitime, in una delle forme di Società di capitale previste dal Codice Civile, anche come Associazione Temporanea di Imprese, realizzando una unicità di
gestione dei servizi con
una produzione annua bus x km. superiore a 600.000 chilometri;
3) Le
Imprese che sviluppano una percorrenza annua inferiore ai 600.000 chilometri che non rientrano nei
casi di cui ai punti 1) e 2);
4) Le
Imprese esercenti autolinee di concessione regionale, di dimensione superiore alla soglia minima
dei 600.000 Km, interessate all'assunzione dei
servizi rinunziati;
·
che
l'ambito oggettivo del presente atto d'indirizzo riguarda:
a) I servizi di trasporto pubblico
locale, interessati al processo di razionalizzazione, sono individuati in tutti gli autoservizi
di concessione regionale
eserciti da imprese con percorrenza annua fino a 600.000 km e non si applica agli autoservizi di
concessione comunale e agli
autoservizi affidati alla Società delle Ferrovie
'de11a Ca-1úúria
Srl, -in esecuzione dell'accordo
di programma Stato - Regione sottoscritto in data 11 febbraio 2000.
b) L'assegnazione dei servizi rinunziati
ad altra impresa, esercente autolinee
di concessione regionale, che abbia in gestione servizi dello stesso comprensorio limitrofi e
finitimi;
c) La realizzazione di una unicità di
gestione per le imprese che si aggregano
in soggetti a maggiore capacità produttiva;
d) La necessità di razionalizzare i servizi da affidare ad
altra impresa o al soggetto aggregato sia sotto il profilo economico sia gestionale;
·
che gli
obiettivi di razionalizzazione del sistema consistono:
a) Eliminazione della frammentazione
aziendale con riduzione del numero
dei vettori, costituzione di soggetti a maggiore capacità produttiva e salvaguardia del personale dipendente inerente i servizi;
b) Raggiungimento della maggiore
integrazione possibile tra le diverse modalità di trasporto, conseguendo migliori risultati di
efficacia e di efficienza,
cui rispondenti alle esigenze della collettività;
c) Eliminazione dalla rete delle
sovrapposizioni, dei parallelismi e delle concorrenzialità tra i diversi vettori, ovvero tra i
diversi servizi eserciti dalle
singole imprese, che determinano diseconomie, congestione ed ingiustificato
inquinamento ambientale;
d) Eliminazione dei servizi a bassissimo
contenuto di traffico, che non siano
funzionali all'efficacia e all'efficienza della rete;
e) Contenimento dell'ammontare dei
contributi da erogare alle singole aziende in funzione della razionalizzazione dei servizi
stessi;
Ritenuto:
·
di
dover riapprovare il nuovo testo tenendo conto delle osservazioni sopra evidenziate in ordine alle modifiche apportate dalla Commissione
consiliare;
·
Sentite
le Associazioni dei Concessionari regionali ANAV, FITTEL, ASSTRA e le organizzazioni sindacali di categoria;
Visto:
·
la L. R. 14 aprile 1986,.n.15;
·
il
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/06/1999;
·
la L. R. n. 23 del 7 agosto 1999 modificata dalla L.
R. n. 24 del 7 agosto 1999;
·
la L.
R. 28 agosto 2000, n.14;
·
la L. R. 2 maggio 2001, n. 7;
·
la L. R. 13 agosto 2001, n, 18;
·
la L. R. 7 agosto 2002, n, 33;
Su
proposta dell'Assessore
delegato ai Trasporti, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata,
nonché dell'espressa dichiarazione
di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto alla competente struttura;
a voti unanimi,
A) Di richiamare e approvare preambolo, narrativa e motivazioni come parte integrante del presente atto;
B) Di adottare, ai sensi di legge regionale 13 agosto 2001, n. 18 modificata dalla Legge regionale 7 agosto
2002, n. 33 il seguente
1. Le imprese, che
sviluppano una percorrenza annua inferiore a 600.000 Km, possono esercitare la facoltà di abbandono dell'esercizio
facendo pervenire alla Regione Calabria - entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente atto deliberativo dopo l'acquisizione del parere della Commissione Consiliare competente,
ovvero del decorso infruttuoso del
termine - la dichiarazione con la quale manifestino l'intenzione di abbandonare l'esercizio del
servizio. Sono fatte salve le domande
acquisite dalla Regione Calabria in esecuzione
di provvedimenti precedentemente emessi.
2. Entro lo stesso termine, le Imprese, di pari tipologia del punto
1), che si associano
con altre imprese, esercenti autolinee finitime, in una delle forme di Società
di capitale previste dal Codice Civile, anche come Associazione Temporanea di Imprese, realizzando,
tramite una unicità di
gestione dei servizi, una produzione annua bus x km. non inferiore a 600.000 chilometri, devono
presentare alla Regione Calabria, Dipartimento
Trasporti, Via Milano, 28 - Catanzaro- i seguenti
atti:
a) Dichiarazione in bollo sottoscritta da tutte le aziende
interessate al
raggruppamento di prosecuzione nell'esercizio associato dei servizi e domanda di trasferimento del
rapporto concessorio al nuovo soggetto.
b) Schema dell'atto associativo, che costituirà in forma di atto pubblico e a conclusione favorevole dell'istruttoria regionale il nuovo soggetto concessionario. Nel caso di ATI la ragione sociale dovrà così essere indicata " Associazione Temporanea di Impresa _________tra l'Azienda_________capogruppo e mandataria le aziende__________________associate e mandanti". Sono fatte salve le costituzioni pubbliche di raggruppamento effettuate in esecuzione di provvedimenti regionali precedenti, purché non in contrasto con le prescrizioni del presente atto d'indirizzo. E' facoltà delle aziende che hanno già costituito ATI la modifica della ragione sociale per come sopra indicata. L'atto costitutivo dovrà esplicitamente indicare che l'Azienda Capogruppo assume la posizione di unica rappresentante, referente e responsabile nel rapporto concessorio con la Regione, anche per quanto riguarda gli effetti dei rapporti giuridici posti in essere singolarmente dalle Aziende associate.
c) Piano d'impresa che realizzi l'unicità di gestione. Il
piano dovrà contenere
l'analisi delle risorse finanziarie, umane e materiali a disposizione del soggetto costituito e l'impiego proficuo in
termini economici di dette risorse.
Nell'ipotesi del 4° comma dell'art. 27 della
L. R. 23/1999, il piano d'impresa dovrà
specificatamente indicare il
personale, inerente i servizi medesimi, rilevato con salvaguardia dei livelli occupazionali e
contrattuali di categoria degli autoferrotranvieri di primo e di secondo livello e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata
e l'obbligo a rilevare le
attrezzature ed il materiale mobile strumentale all'esercizio, fatte salve diverse pattuizioni tra le parti.
d) Proposta del programma d'esercizio. Il programma di esercizio dovrà
essere coerente con le prescrizioni normative e gli obiettivi indicati in
premessa e specificatamente alle lettere a), b), c), d) ed e) del preambolo. La produzione annua del
raggruppamento dovrà essere, dopo la
fase di razionalizzazione, ottimizzazione e integrazione dei servizi, necessariamente superiore a 600.000 Bus x Km annui. La proposta dovrà essere accompagnata
da un'idonea cartografa, che illustri
comparativamente lo stato di fatto prima e dopo del processo di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi. La proposta sarà verificata, istruita e
specificatamente definita dal Dipartimento
Trasporti a conclusione del procedimento.
3. Qualora il procedimento
amministrativo, istruttorio della domanda e dichiarazione di associazione, sia definito favorevolmente
alle Aziende interessate sarà
concesso un congruo termine per la presentazione dell'atto pubblico di
costituzione, ove non già presentato,
ed idoneo allo scopo.
4. Qualora
il procedimento amministrativo, istruttorio della domanda e dichiarazione di associazione, sia definito
negativamente le Aziende interessate
saranno considerate, anche per gli effetti contributivi, rinunziatarie e
verrà disposta la revoca dei servizi concessi.
5.
Le Aziende, che nel termine di. cui al punto 1. non
manifestino la volontà di
abbandonare i servizi né di dichiarare la volontà di associazione nelle forme previste
dall'atto di indirizzo, saranno considerate rinunziatarie, ma senza alcun diritto
contributivo, e verrà disposta
la revoca dei servizi concessi.
6. La cessione di aziende con percorrenza
annua fino a 600.000 km ad altre
aziende con percorrenza annua superiore, per cui è stato previsto assenso da parte della Regione ai sensi
della legge regionale n. 15/86, è possibile purchè siano
rigorosamente rispettati gli obiettivi della razionalizzazione per come
indicati alle lettere a), b), c), d), e) del preambolo ed espressamente richiamate ai fini del presente
atto.
7. L'assegnazione degli autoservizi
rinunziati o revocati per effetto dei precedenti punti
1, 4. e 5., avverrà, tramite provvedimento regionale che terrà conto degli
obiettivi di razionalizzazione del sistema del trasporto pubblico locale,
autonomamente o a seguito di esame delle proposte formulate dalle Aziende, che saranno individuate dalla Regione,
sulla base dei principi oggettivi di assegnazione indicati dalla legge regionale n. 18/2002. Anche per
l'assegnazione ad altre imprese degli autoservizi rinunziati o revocati sarà
necessaria produrre la documentazione prevista alle lettere c) e d) del
precedente punto 2. e si dovrà realizzare una
razionalizzazione dei servizi per come previsto ai punti a), b),
c), d) ed e) della premessa,
tenendo conto dei seguenti elementi
oggettivi:
· la finitimità
dei servizi gestiti dall'impresa subentrante con quelli da assegnare, con la
precisazione che la finitimità va riferita non alla
sola materiale connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza economica e funzionale, considerata nell'ambito dei servizi del bacino e dell'organizzazione delle linee per direttrici;
· la maggiore integrazione possibile nei
servizi gestiti dall'impresa subentrante
di quelli da assegnare, allo scopo di garantire una effettiva razionalizzazione degli stessi
servizi e, conseguentemente, la
massima economia ed efficienza per fornire all'utenza una migliore offerta dei servizi sotto il
profilo qualitativo e quantitativo ed ottenere una più razionale utilizzazione delle risorse.
8.
In sede di prima applicazione dell'art. 27 della L. R. 7 agosto 1999, n. 23, modificata dalla L. R. 13 agosto 2001, n. 18,
le aziende, che sono interessate alla facoltà di rinunzia o di
associazione, perché con produzione chilometrica annua non superiore a 600.000
bus x anno, sono individuate facendo
riferimento alla produzione complessiva determinata nel piano di riparto a
preventivo per l'anno 2002, emanato in esecuzione della Legge regionale 13
agosto 2001, n. 18.
9. Le aziende non interessate
in sede di prima applicazione al procedimento di abbandono delle concessioni, in quanto esercenti servizi con una
produzione chilometrica annua superiore a 600.000, che, a seguito di modifiche dei rispettivi programmi
di esercizio, dovessero trovarsi nei successivi programmi di
esercizio, determinati a preventivo,
con una produzione non superiore a 600.000, potranno, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della nuova produzione chilometrica, produrre all'Ente
concedente domanda di prosecuzione nell'esercizio nelle forme previste dal presente atto d'indirizzo. Nell'ipotesi di scadenza infruttuosa del suddetto termine, ovvero di diniego della domanda presentata, verrà
disposta la revoca delle concessioni e
l'assegnazione dei servizi secondo la disciplina in vigore.
C. Di revocare la deliberazione di Giunta regionale n.
855 del 24 .settembre 2002.
Di rimettere la presente deliberazione al Consiglio
Regionale
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE