Premesso:

·         che la Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recependo i principi di economicità ed efficienza, ispiratori del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, ha avviato la razionalizzazione del sistema del trasporto pubblico calabrese finalizzata al miglioramento dell'offerta dei servizi sotto il profilo quantitativo e qualitativo;

·         che l'art. 27 della citata L. R. 23/99 incentiva la riduzione del numero delle aziende concessionarie, particolarmente elevato, tramite un contributo straordinario a favore delle imprese che rinunzino alle concessioni;

·         che, l'art. 2 comma, 4 della Legge regionale 13 agosto 2001, n. 18, modificando l'art. 27 della L. R. 23/1999, originariamente stabiliva:

1.       Il termine del 31 ottobre 2001 per l'esercizio della facoltà di rinunzia alle concessioni;

2.       La facoltà di proseguire nell'esercizio tramite forme di aggregazione aziendale in modo da realizzare un'unicità di gestione di servizi superiore a 600.000 Km annui;

3.       La conformità degli assetti e i dei programmi operativi aziendali "agli obiettivi contenuti nell'atto d'indirizzo i cui principi sono da definirsi con successivo atto normativo ";

·         che, con delibera n. 877 del 16 ottobre 2001, la Giunta Regionale emanava il prescritto atto d'indirizzo, che è stato impugnato dinanzi al TAR Calabria da molte Aziende appartenenti alla fascia di produzione chilometrica inferiore a 600.000 Bus x Km annui;

·         che, con sentenze nn. 1378 e 1379 del 19 aprile 2002, il TAR Calabria accoglieva i ricorsi e annullava la delibera di Giunta Regionale n.. 877 del 16 ottobre 2001, motivando l'illegittimità dell'atto impugnato nella mancata emanazione di un atto normativo contenente i principi ispiratori propedeutici all'atto d'indirizzo;

 

Preso atto:

·         che il Legislatore regionale, sulla base delle motivazioni delle citate sentenze non appellate, è intervenuto con modifiche alla legislazione vigente per adeguarla alle necessità oggettivamente urgenti di realizzare la riforma del trasporto pubblico locale, allo scopo di superare lo stato di blocco amministrativo susseguente ai provvedimenti giurisdizionali;

·         che, con Legge regionale 7 agosto 2002, n. 33, è stato modificato l'art. 27, comma 5 della L. R. 7 agosto 1999, n. 23, così come sostituito dall'art. 2, comma 4, della L. R. 13 agosto 2001, n. 18;

·         che, la sopra citata legge regionale ha apportato le seguenti modifiche e integrazioni:

a) la riapertura dei termini, oggettivamente ristretti nella precedente formulazione, per manifestare da parte delle aziende l'intenzione di rinunziare alle concessioni, fissandone la scadenza a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'atto d'indirizzo;


b) l'attribuzione alla Giunta regionale della facoltà di emanare immediatamente l'atto d'indirizzo previsto dall'art. 2 della Legge regionale 18/2001;

c) la preventiva sottoposizione dell'atto d'indirizzo al parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi nel termine di trenta giorni, decorsi inutilmente i quali il parere si intende favorevolmente acquisito;

·         che con deliberazione di Giunta Regionale n. 855 del 24 settembre 2002 è stato emanato 1' "Atto d'indirizzo in materia di razionalizzazione del trasporto pubblico locale. Legge regionale 13 agosto 2001, n. 18 ";

·         che, in esecuzione dell'art. 1 della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 33, che ha modificato l'art. 2 della Legge regionale 13 agosto 2001, n. 18, la citata deliberazione è stata sottoposta al parere della Commissione Consiliare competente;

·         che, con nota prot. n. 491 del 6 novembre 2002, la Commissione consigliare permanente “Politica istituzionale” ha restituito la deliberazione contenente l'atto d'indirizzo, approvato con sostanzialimodifiche;

Esaminato il testo per come modificato dalla Commissione consiliare e considerato che:

1. la previsione di limitare la razionalizzazione alle sole imprese private, oltre a creare incertezza interpretativa sui destinatari interessati, con particolare riferimento alle aziende ex municipalizzate trasformate in Spa con quota sociale ancora in proprietà dei comuni, appare in contrasto con il principio di imparzialità della pubblica amministrazione dal momento che non vi è una convincente motivazione a sostegno;

2. la previsione di escludere dall'applicazione dell'Atto di indirizzo gli autoservizi in concessione regionale eserciti -delle Ferrovie della Calabria Srl, incidendo come futura scelta sul trasferimento gratuito delle quote sociali dallo Stato alla Regione, è un oggettivo limite all'implementazione delle autolinee della Società nella rete regionale;

3. la cancellazione tra gli obiettivi della razionalizzazione del punto d), che testualmente prevedeva " Eliminazione dei servizi a bassissimo contenuto di traffico, che non siano funzionali all'efficacia e all'efficienza della rete ", rappresenta un potenziale pregiudizio per la riforma regionale che ha come obiettivo proprio di accertare la sussistenza di un seppur minimo contenuto di traffico e quindi di un pubblico interesse nel mantenimento delle concessioni e di eliminare quelle situazioni soggettive accumulatesi nel tempo e non improntate alla tutela degli interessi generali. Questa soppressione è peraltro in contrasto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 580 dell'8 luglio 2002, con cui è stato varato un programma di monitoraggio e autorizzata la verifica e soppressione di corse prive di apprezzabile validità sotto il profilo del contenuto di traffico, e la cui prima esecuzione ha già prodotto elementi di risanamento economico e funzionale della rete regionale;

4. La soppressione della norma, che prevedeva la validità delle domande di rinunzia alle concessioni, già presentate in esecuzione di precedenti provvedimenti, si presenta potenzialmente come obbligo aggravante del procedimento amministrativo, in quanto elimina una norma di salvataggio che aveva funzione di semplificazione amministrativa.

5. L'introduzione del punto 6., con cui sono sottoposte alla disciplina dell'atto d'indirizzo anche le istanze .di ,cessione di azienda prodotte ai sensi della L. R. 15/86, appare innovativa della normativa di cui alla L. R. 18/2001, che non prevede l'istituto della cessione ma solo quello della fusione o dell'Associazione temporanea di impresa.

 

Sottolineata la necessità di dover emanare con urgenza l'atto d'indirizzo per i seguenti motivi:

                     L'attuale situazione, dopo i provvedimenti del Giudice amministrativo, è caratterizzata dal blocco delle procedure per la completa attuazione della riforma del trasporto pubblico locale;

II°                    Le aziende, che hanno già manifestato l'intenzione di rinunziare alle concessioni, sono costrette, loro malgrado, alla prosecuzione nell'esercizio dei servizi che non possono, in caso di dismissione del concessionario, essere affidati al altro concessionario per mancanza di criteri informativi;

III°                   Alcune Aziende hanno diffidato la Regione Calabria ad accettare immediatamente la loro rinunzia, minacciando l'abbandono dei medesimi servizi e ipotizzando ipotesi di danno per l'antieconomicità di un servizio a cui sono costretti dal vincolo concessorio;

IV°       Le Aziende, che hanno manifestato l'intenzione di aggregarsi per la formazione di soggetti con maggiore capacità produttiva, hanno sollecitato la definizione delle loro istanze, oggettivamente non valutabili in assenza dei criteri d'indirizzo;

 

Evidenziato:

·       che l'ambito soggettivo del presente atto d'indirizzo riguarda:

1) Le imprese che sviluppano una percorrenza annua inferiore ai 600.000 Bus x Km annui e che entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto d'indirizzo, fanno pervenire alla Regione la dichiarazione di abbandono dell'esercizio con rinunzia alla concessione;

2) Le Imprese, di pari tipologia del punto 1), che si associano con altre imprese, esercenti autolinee finitime, in una delle forme di Società di capitale previste dal Codice Civile, anche come Associazione Temporanea di Imprese, realizzando una unicità di gestione dei servizi con una produzione annua bus x km. superiore a 600.000 chilometri;

3) Le Imprese che sviluppano una percorrenza annua inferiore ai 600.000 chilometri che non rientrano nei casi di cui ai punti 1) e 2);

4) Le Imprese esercenti autolinee di concessione regionale, di dimensione superiore alla soglia minima dei 600.000 Km, interessate all'assunzione dei servizi rinunziati;

·       che l'ambito oggettivo del presente atto d'indirizzo riguarda:

a) I servizi di trasporto pubblico locale, interessati al processo di razionalizzazione, sono individuati in tutti gli autoservizi di concessione regionale eserciti da imprese con percorrenza annua fino a 600.000 km e non si applica agli autoservizi di concessione comunale e agli autoservizi affidati alla Società delle Ferrovie

'de11a Ca-1úúria Srl, -in esecuzione  dell'accordo di programma Stato - Regione sottoscritto in data 11 febbraio 2000.

b) L'assegnazione dei servizi rinunziati ad altra impresa, esercente autolinee di concessione regionale, che abbia in gestione servizi dello stesso comprensorio limitrofi e finitimi;

c) La realizzazione di una unicità di gestione per le imprese che si aggregano in soggetti a maggiore capacità produttiva;

d) La necessità di razionalizzare i servizi da affidare ad altra impresa o al soggetto aggregato sia sotto il profilo economico sia gestionale;

·       che gli obiettivi di razionalizzazione del sistema consistono:

a) Eliminazione della frammentazione aziendale con riduzione del numero dei vettori, costituzione di soggetti a maggiore capacità produttiva e salvaguardia del personale dipendente inerente i servizi;

b) Raggiungimento della maggiore integrazione possibile tra le diverse modalità di trasporto, conseguendo migliori risultati di efficacia e di efficienza, cui rispondenti alle esigenze della collettività;

c) Eliminazione dalla rete delle sovrapposizioni, dei parallelismi e delle concorrenzialità tra i diversi vettori, ovvero tra i diversi servizi eserciti dalle singole imprese, che determinano diseconomie, congestione ed ingiustificato inquinamento ambientale;

d) Eliminazione dei servizi a bassissimo contenuto di traffico, che non siano funzionali all'efficacia e all'efficienza della rete;

e) Contenimento dell'ammontare dei contributi da erogare alle singole aziende in funzione della razionalizzazione dei servizi stessi;

 

Ritenuto:

·         di dover riapprovare il nuovo testo tenendo conto delle osservazioni sopra evidenziate in ordine alle modifiche apportate dalla Commissione consiliare;

·       Sentite le Associazioni dei Concessionari regionali ANAV, FITTEL, ASSTRA e le organizzazioni sindacali di categoria;

 

Visto:

·       la L. R. 14 aprile 1986,.n.15;

·           il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/06/1999;

·       la L. R. n. 23 del 7 agosto 1999 modificata dalla L. R. n. 24 del 7 agosto 1999;

·       la L. R. 28 agosto 2000, n.14;

·       la L. R. 2 maggio 2001, n. 7;

·       la L. R. 13 agosto 2001, n, 18;

·       la L. R. 7 agosto 2002, n, 33;

 

Su proposta dell'Assessore delegato ai Trasporti, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto alla competente struttura;

 

a voti unanimi,

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA

 

A) Di richiamare e approvare preambolo, narrativa e motivazioni come parte integrante del presente atto;

B) Di adottare, ai sensi di legge regionale 13 agosto 2001, n. 18 modificata dalla Legge regionale 7 agosto 2002, n. 33 il seguente

 

Atto d'indirizzo in materia di razionalizzazione del trasporto pubblico locale

 

1. Le imprese, che sviluppano una percorrenza annua inferiore a 600.000 Km, possono esercitare la facoltà di abbandono dell'esercizio facendo pervenire alla Regione Calabria - entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto deliberativo dopo l'acquisizione del parere della Commissione Consiliare competente, ovvero del decorso infruttuoso del termine - la dichiarazione con la quale manifestino l'intenzione di abbandonare l'esercizio del servizio. Sono fatte salve le domande acquisite dalla Regione Calabria in esecuzione di provvedimenti precedentemente emessi.

 

2.   Entro lo stesso termine, le Imprese, di pari tipologia del punto 1), che si associano con altre imprese, esercenti autolinee finitime, in una delle forme di Società di capitale previste dal Codice Civile, anche come Associazione Temporanea di Imprese, realizzando, tramite una unicità di gestione dei servizi, una produzione annua bus x km. non inferiore a 600.000 chilometri, devono presentare alla Regione Calabria, Dipartimento Trasporti, Via Milano, 28 - Catanzaro- i seguenti atti:

a)    Dichiarazione in bollo sottoscritta da tutte le aziende interessate al raggruppamento di prosecuzione nell'esercizio associato dei servizi e domanda di trasferimento del rapporto concessorio al nuovo soggetto.

b)     Schema dell'atto associativo, che costituirà in forma di atto pubblico e a conclusione favorevole dell'istruttoria regionale il nuovo soggetto concessionario. Nel caso di ATI la ragione sociale dovrà così essere indicata " Associazione Temporanea di Impresa _________tra l'Azienda_________capogruppo e mandataria le aziende__________________associate e mandanti". Sono fatte salve le costituzioni pubbliche di raggruppamento effettuate in esecuzione di provvedimenti regionali precedenti, purché non in contrasto con le prescrizioni del presente atto d'indirizzo. E' facoltà delle aziende che hanno già costituito ATI la modifica della ragione sociale per come sopra indicata. L'atto costitutivo dovrà esplicitamente indicare che l'Azienda Capogruppo assume la posizione di unica rappresentante, referente e responsabile nel rapporto concessorio con la Regione, anche per quanto riguarda gli effetti dei rapporti giuridici posti in essere singolarmente dalle Aziende associate.

c)      Piano d'impresa che realizzi l'unicità di gestione. Il piano dovrà contenere l'analisi delle risorse finanziarie, umane e materiali a disposizione del soggetto costituito e l'impiego proficuo in termini economici di dette risorse. Nell'ipotesi del 4° comma dell'art. 27 della L. R. 23/1999, il piano d'impresa dovrà specificatamente indicare il personale, inerente i servizi medesimi, rilevato con salvaguardia dei livelli occupazionali e contrattuali di categoria degli autoferrotranvieri di primo e di secondo livello e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e l'obbligo a rilevare le attrezzature ed il materiale mobile strumentale all'esercizio, fatte salve diverse pattuizioni tra le parti.

d)    Proposta del programma d'esercizio. Il programma di esercizio dovrà essere coerente con le prescrizioni normative e gli obiettivi indicati in premessa e specificatamente alle lettere a), b), c), d) ed e) del preambolo. La produzione annua del raggruppamento dovrà essere, dopo la fase di razionalizzazione, ottimizzazione e integrazione dei servizi, necessariamente superiore a 600.000 Bus x Km annui. La proposta dovrà essere accompagnata da un'idonea cartografa, che illustri comparativamente lo stato di fatto prima e dopo del processo di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi. La proposta sarà verificata, istruita e specificatamente definita dal Dipartimento Trasporti a conclusione del procedimento.

 

3. Qualora il procedimento amministrativo, istruttorio della domanda e dichiarazione di associazione, sia definito favorevolmente alle Aziende interessate sarà concesso un congruo termine per la presentazione dell'atto pubblico di costituzione, ove non già presentato, ed idoneo allo scopo.

 

4.    Qualora il procedimento amministrativo, istruttorio della domanda e dichiarazione di associazione, sia definito negativamente le Aziende interessate saranno considerate, anche per gli effetti contributivi, rinunziatarie e verrà disposta la revoca dei servizi concessi.

 

5.     Le Aziende, che nel termine di. cui al punto 1. non manifestino la volontà di abbandonare i servizi né di dichiarare la volontà di associazione nelle forme previste dall'atto di indirizzo, saranno considerate rinunziatarie, ma senza alcun diritto contributivo, e verrà disposta la revoca dei servizi concessi.

 

6. La cessione di aziende con percorrenza annua fino a 600.000 km ad altre aziende con percorrenza annua superiore, per cui è stato previsto assenso da parte della Regione ai sensi della legge regionale n. 15/86, è possibile purchè siano rigorosamente rispettati gli obiettivi della razionalizzazione per come indicati alle lettere a), b), c), d), e) del preambolo ed espressamente richiamate ai fini del presente atto.

 

7. L'assegnazione degli autoservizi rinunziati o revocati per effetto dei precedenti punti 1, 4. e 5., avverrà, tramite provvedimento regionale che terrà conto degli obiettivi di razionalizzazione del sistema del trasporto pubblico locale, autonomamente o a seguito di esame delle proposte formulate dalle Aziende, che saranno individuate dalla Regione, sulla base dei principi oggettivi di assegnazione indicati dalla legge regionale n. 18/2002. Anche per l'assegnazione ad altre imprese degli autoservizi rinunziati o revocati sarà necessaria produrre la documentazione prevista alle lettere c) e d) del precedente punto 2. e si dovrà realizzare una razionalizzazione dei servizi per come previsto ai punti a), b), c), d) ed e) della premessa, tenendo conto dei seguenti elementi oggettivi:

·       la finitimità dei servizi gestiti dall'impresa subentrante con quelli da assegnare, con la precisazione che la finitimità va riferita non alla sola materiale connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza economica e funzionale, considerata nell'ambito dei servizi del bacino e dell'organizzazione delle linee per direttrici;

·       la maggiore integrazione possibile nei servizi gestiti dall'impresa subentrante di quelli da assegnare, allo scopo di garantire una effettiva razionalizzazione degli stessi servizi e, conseguentemente, la massima economia ed efficienza per fornire all'utenza una migliore offerta dei servizi sotto il profilo qualitativo e quantitativo ed ottenere una più razionale utilizzazione delle risorse.

 

 

8. In sede di prima applicazione dell'art. 27 della L. R. 7 agosto 1999, n. 23, modificata dalla L. R. 13 agosto 2001, n. 18, le aziende, che sono interessate alla facoltà di rinunzia o di associazione, perché con produzione chilometrica annua non superiore a 600.000 bus x anno, sono individuate facendo riferimento alla produzione complessiva determinata nel piano di riparto a preventivo per l'anno 2002, emanato in esecuzione della Legge regionale 13 agosto 2001, n. 18.

 

9. Le aziende non interessate in sede di prima applicazione al procedimento di abbandono delle concessioni, in quanto esercenti servizi con una produzione chilometrica annua superiore a 600.000, che, a seguito di modifiche dei rispettivi programmi di esercizio, dovessero trovarsi nei successivi programmi di esercizio, determinati a preventivo, con una produzione non superiore a 600.000, potranno, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della nuova produzione chilometrica, produrre all'Ente concedente domanda di prosecuzione nell'esercizio nelle forme previste dal presente atto d'indirizzo. Nell'ipotesi di scadenza infruttuosa del suddetto termine, ovvero di diniego della domanda presentata, verrà disposta la revoca delle concessioni e l'assegnazione dei servizi secondo la disciplina in vigore.

 

C. Di revocare la deliberazione di Giunta regionale n. 855 del 24 .settembre 2002.

Di rimettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale

 

IL SEGRETARIO                                                         IL PRESIDENTE