P.P.A. N. 138/7^ LEGISLATURA

 

 

 

“APPROVAZIONE PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE CON REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STESSO E CON PARERE I.N.F.S.”

 

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la delibera n.3816 del 29/12/1999, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale da inviare al Consiglio Regionale per i successivi adempimenti;

CONSIDERATO che dalla data di approvazione della Delibera sopra citata e di invio della stessa al Consiglio Regionale, è trascorso oltre un anno;

CONSIDERATO che in virtù di quanto sopra, l’Assessorato Regionale all’Agricoltura Caccia e Pesca ha inteso rivedere il P.F.V.R. con nuove consultazioni con le Associazioni di categoria;

CONSIDERATO che per un ulteriore e definitiva valutazione tecnica del Piano, l’Assessorato Regionale all’Agricoltura ha ritenuto altresì inviare lo stesso all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica per un proprio autorevole parere;

CONSIDERATO che tale parere è stato richiesto dall’Assessorato Regionale alla Caccia con nota n.23231 del 05.09.2001;

CONSIDERATO che l’I.N.F.S. ha provveduto ad inviare il proprio parere con nota n.5876/T/A/49 del 25.09.2001;

CONSIDERATO che il Servizio Regionale Caccia e Pesca ha attentamente vagliato tale parere, recependolo, avendo individuato nello stesso riscontri obiettivi;

PREMESSO quanto sopra, si ritiene, pertanto, valido e necessario approvare il nuovo piano, in sostituzione del precedente, approvato con la Delibera n. 3816 del 29.12.1999;

CONSIDERATO che si ritiene, altresì, necessario per l’approvazione del P.F.V.R. inviare la presente deliberazione, con allegata copia del piano, parte integrante della stessa, al Consiglio Regionale, in quanto trattasi di potestà regolamentari da esso esercitate ai sensi dell’art.121 della Costituzione e dell’Art.16 dello Statuto.  

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi della Legge n. 127/92;

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE REGIONALE ALL’AGRICOLTURA CACCIA E PESCA, PROF. MARIO LUCIFERO, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente del Servizio competente;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA

 

 

 

Di approvare il nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale con i regolamenti previsti dallo stesso, alla luce del parere dell’l.N.F.S., in sostituzione di quello inviato in precedenza con Delibera della Giunta regionale n.3816 del 29.12.99, secondo l’allegato, parte integrante della presente deliberazione;

 

Di inviare la presente deliberazione, con il relativo allegato, parte integrante della stessa, al Consiglio Regionale, per i successivi adempimenti di competenza;

 

Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della Legge n.127/92;

 

In ordine all’oggetto la Giunta Regionale ha approvato l’allegato Piano Faunistico Venatorio Regionale con regolamenti previsti dallo stesso, decidendo di rimetterlo al Consiglio Regionale, avvalendosi dei poteri di iniziativa previsti dall’art.31 dello statuto .

 

IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE

In attuazione dell’art. 10 della Legge 11 FEBBRAIO 1992 n0 157, avente per oggetto “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, e dell’art 5 della Legge Regionale 17/05/96 n. 9, l’Assessorato all’Agricoltura Foreste Caccia e Pesca ha definito il Piano Faunistico Venatorio Regionale, attraverso il coordinamento dei Piani Faunistici -Venatori Provinciali approvati dai rispettivi Consigli Provinciali.

I Piani Faunistici -Venatori Provinciali attentamente vagliati dall’ Assessorato Regionale alla Caccia, sono stati recepiti nelle parti non in contrasto con le direttive contenute nel Piano Faunistico -Venatorio Regionale di indirizzo generale, pubblicato sul B.U.R. del 19.09.1996, nella Legge 157/92 e nella L.R. 9/96.

Nel Piano Regionale sono contenuti i principi d’intervento, gli obiettivi, la metodologia, i destinatari ed i regolamenti di competenza regionale previsti dalla Legge 157/92 e dalla L.R. 9/96.

 

 

 

INTRODUZIONE

 

I Piani Faunistici Venatori Provinciali sono stati finalizzati a dare risposte non solo al mondo venatorio ed ambientalista, ma anche a quello degli operatori agricoli e turistici che, nell’ambito dei vari settori economici, puntano ancora alla realizzazione di redditi soddisfacenti e/o di soluzioni alternative alla crisi delle loro imprese che si trovano in uno stato di marginalità economica e produttiva nonché a coloro che sono sottoccupati, disoccupati o in attesa di prima occupazione.

Il comparto caccia - ambiente ha notevoli potenzialità e le particolari condizioni geografiche e pedoclimatiche della Calabria possono essere meglio utilizzate con interventi specifici e mirati, mediante il coinvolgimento, nelle attività produttive e nei servizi di categoria, di produttori, agricoltori, cacciatori, ambientalisti, giovani ed anziani.

Le Province hanno individuato le potenzialità ambientali dei territori montani, collinari e delle pianure sui quali sono dislocati gli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.).

L’analisi contenuta nei P.F.V.P. individua, sia in modo qualitativo che quantitativo, anche attraverso adeguata cartografia, la situazione territoriale delle singole Province con particolare riferimento:

a)      alle coltivazioni agrarie più rappresentative esistenti;

b)       ai boschi (essenze arboree, arbustive e del sottobosco);

c)      alle specie di fauna presente, autoctona o di passo, svernante od estivante;

d)      all’individuazione degli habitat e delle specie protette e non protette sul territorio.

          Con i P.F.V.P. é stata aggiornata la situazione territoriale in funzione delle superfici urbanizzate delle aree a vincolo ambientale e delle aree a gestione privata della caccia, al fine di determinare la superficie agro-silvo-pastorale per ogni A.T.C.

          L’analisi é stata estesa alle realtà socioeconomiche quali la popolazione residente, le componenti venatorie e quelle faunistiche.

          In particolare le componenti venatorie (cacciatori residenti) sono state attentamente analizzate per determinare la densità venatoria in rapporto al territorio disponibile.

Il numero complessivo dei cacciatori calabresi, rispetto alla superficie agro-silvo-pastorale disponibile, rientra nei limiti della densità venatoria limite.

Nei P.F.V.P. sono state individuate le specie selvatiche di interesse naturalistico e venatorio. presenti nel territorio in forma permanente o transitoria.

Particolare interesse é stato rivolto al recupero ed al potenziamento faunistico della Lepre comune e della Coturnice (alectoris graeca graeca) data la loro peculiarità nella tradizione venatoria calabrese.

L’iniziativa privata nel settore produttivo della fauna selvatica, sino a qualche anno fa assente quale attività aziendale, ha ora presenze di un certo rilievo anche se ancora insufficienti a far fronte ai bisogni di interesse venatorio.

 

 

 

COORDINAMENTO DEI PIANI FAUNISTICI VENATORI PROVINCIALI.

 

Pur nel rispetto degli orientamenti generali delle singole Province contenuti nei rispettivi piani faunistici, l’Assessorato Regionale alla Caccia ha individuato, non recependole, alcune delle scelte in contrasto con le direttive contenute nel Piano Faunistico Venatorio Regionale di indirizzo generale, pubblicato sul B.U.R. del 19.09.1996, nella Legge 157/92 e nella L.R. 9/96.

 

PROVINCIA DI COSENZA.

 

IL P.F.V.P.si intende approvato con le seguenti prescrizioni:

a)        abrogazione del punto 2.1. Aree meritevoli di tutela in quanto è stata già superata la percentuale del 24% di territorio destinato a strutture di protezione (L.R. n. 9/96, art. 5. lettera a); al riguardo si precisa che l’istituzione di zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di allevamento della fauna selvatica possono essere realizzati solo all’interno delle aree già protette, mentre è sospesa l’istituzione di fondi chiusi, di oasi di protezione e di ogni altra struttura di protezione, dove sia comunque vietata la caccia, sino all’ eventuale riperimetrazione delle aree già protette.

b)        abrogazione del Capitolo 4 - Individuazione e delimitazione degli ambiti territoriali di

caccia,  in quanto in contrasto con la ripartizione del territorio provinciale avvenuta con delibera di C.R. n. 133 del 30.07.1996, pubblicata sul B.U.R. del 19.09.1996, che ha riconfermato quanto previsto dalla L.R. n.9/96, art. 13, comma 1; si rileva, altresì, che il contenuto del Capitolo 4 è in contrasto anche con quanto riportato all’ art. l del regolamento di attuazione degli ambiti proposto nello stesso piano.

 

PROVINCIA DI CROTONE.

 

IL P.F.V.P. si intende approvato con le seguenti osservazioni:

a) gli incentivi previsti nella Parte IV^ - Sez. A Piani di miglioramento ambientale e criteri per il ripristino degli habitat, devono essere contenuti nei limiti stabiliti dai parametri CEE e dal Ministero delle Politiche Agricole;

b)   per quanto attiene ai metodi di ripopolamento, alle catture, alla mobilità ed alla residenza venatoria, fare riferimento a quanto stabilito nel presente piano.

 

        - PROVINCIA DI CATANZARO.

 

IL P.F.V.P. si intende approvato con le seguenti osservazioni:

a) si approva la modifica ai confini degli ambiti attraverso lo spostamento dei Comuni di Borgia e San Floro dell’A.T.C. CZ1 all’A.T.C. CZ2;

b) gli incentivi previsti nel Regolamento per la corresponsione degli incentivi per miglioramenti ambientali e del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio, devono essere contenuti nei limiti stabiliti dai parametri CEE e dal Ministero delle Politiche Agricole.

 

-        PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

 

Il P. F. V. P. si intende approvato con le seguenti osservazioni:

a) per quanto attiene ai metodi di ripopolamento ed alle catture, fare riferimento a quanto stabilito nel presente piano.

 

 

 

- PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

IL P. F. V. P.  si intende approvato con le seguenti osservazioni:

a) considerato che è stata superata la percentuale del 24% di territorio destinato a strutture di protezione (L.R. n. 9/96, art. 5, lettera a), si precisa che l’istituzione di zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di allevamento della fauna selvatica possono essere realizzati solo all’interno delle aree già protette, mentre é sospesa l’istituzione di fondi chiusi,  di oasi di protezione e di ogni altra struttura di protezione, dove sia comunque vietata la caccia, sino all’ eventuale riperimetrazione delle aree già protette.

b) si prende atto dell’indice di densità venatoria superiore ai limiti massimi consentiti dal piano faunistico regionale in quanto la deroga, nel caso specifico, é prevista dal regolamento di attuazione (art.4 comma 4), anche in considerazione del fatto che la legge l 57 stabilisce che ogni cacciatore “ha diritto all’accesso in un ambito territoriale di caccia”; l’indice così proposto non determina comunque, rapporti di squilibrio nell’intera Regione.

I Comitati di Gestione eventualmente nominati dalle Province dopo l’approvazione del P.F.V.R. provvisorio decadranno con l’approvazione del presente Piano Faunistico di Coordinamento; le stesse Province dovranno provvedere ad una nuova nomina dei componenti con le procedure già adottate in precedenza

 

NORME GENERALI

 

DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO.

Nell’ attuazione dei Piani Faunistici Venatori Provinciali, le Province, nel proporre e/o istituire strutture di protezione e venatorie, debbono, comunque, verificare il rispetto delle percentuali di seguito riportate:

.     quota non superiore al 24% del territorio A.S.P. destinato alla protezione della Fauna;

.      quota non superiore al 15% del territorio A.S.P. destinato ad ambiti privati di caccia:

.      quota non superiore al 61% del territorio A. S .P. destinato agli ambiti territoriali di caccia.

La situazione attuale nelle cinque Province è la seguente:

A) AREE PROTETTE

 

Provincia

A.T.C.

S.A.S.P

in ettari

AREE PROTETTE

in ettari

%

CATANZARO

CZ1

155.223

29.053

18,72

CZ2

62.075

6.292

10,14

COSENZA*

 

 

CS1

250.653

109.253

43,59

CS2

217.420

30.824

14,18

CS3

186.364

28.514

15,30

CROTONE

KR1

56.105

11.259

20,07

KR2

63.072

14.139

22,42

REGGIO CAL.*

 

RC1

191.654

56.730

29,60

RC2

115.054

37.463

32,56

VIBO VAL.*

VV1

51.285

15.139

29,52

VV2

54.380

18.265

33,59

                       TOTALI

1.403.285

356.931

25,44

        *  dati aggiornati

Nel computo totale della superficie protetta occorre tener conto di aree di proprietà di Enti locali e di privati gestite dalle Aziende Regionali e dai Consorzi di Bonifica e diffuse sul territorio regionale per un totale di circa 135.821 ettari così ripartiti: A.FO.R.: Cosenza 59.000, Catanzaro 24.000, Reggio Calabria 7.300, Vibo Val. 6.400, Crotone 4.100; CONSORZI DI BONIFICA: Catanzaro e Crotone 12.000, Reggio Calabria 16.773, Cosenza 6.248.

I valichi montani di cui all’art. 21, comma 3, della legge n. 157/92 ricadono in aree già oggetto di tutela (Parchi del Pollino, Aspromonte e Sila) ove vige il divieto di attività venatoria.

 

La situazione definitiva è, pertanto la seguente:       

S.A.S.P. (in ettari)

Sup. protetta

% di protezione

1.403.285

492.752

35,11

 

B)    STRUTTURE A GESTIONE PRIVATA

           

Provincia

A.T.C.

S.A.S.P

in ettari

SUP. A GESTIONE

PRIVATA in ettari

% AREE

PRIVATE

 

 

CATANZARO

CZ1

155.223

86

0,06

 

CZ2

62.075

160

0,26

 

COSENZA

CS1

250.653

773

0,31

 

CS2

217.420

988

0,45

 

CS3

186.364

3.611

1,94

 

CROTONE

KR1

56.105

1.511

2,69

 

KR2

63.072

2.619

4,15

 

REGGIO CAL.

RC1

191.654

100

0,05

 

RC2

115.054

0

0,00

 

VIBO VAL.

VV1

51.285

1.220

2,38

 

VV2

54.380

0

0,00

 

                         TOTALI

1.403.285

11.068

0,79

 

 

C)     AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Provincia

A.T.C.

S.A.S.P

in ettari

SUP.A.T.C.

in ettari

%

 

 

 

CATANZARO

CZ1

155.223

126.084

81,23

 

 

 

CZ2

62.075

55.623

89,61

 

 

COSENZA*

CS1

250.653

146.443

58,42

 

 

 

CS2

217.420

186.769

85,90

 

 

 

CS3

186.364

149.118

80,01

 

 

CROTONE

KR1

56.105

43.335

77,24

 

 

 

KR2

63.072

46.314

73,43

 

 

REGGIO CAL.*

RC1

191.654

134.923

70,40

 

 

 

RC2

115.054

77.590

67,44

 

 

VIBO VAL.*

VV1

51.285

34.926

68,10

 

 

 

VV2

54.380

36.115

66,41

 

 

a detrarre **

 

 

-135.821

 

 

 

                     TOTALI

1.403.285    

901.419 

64,24

*     dati aggiornati

** aree di proprietà di Enti locali e di privati gestite dalle Aziende Regionali (vedi punto A).

I dati relativi alle estensioni delle S.A.S.P., delle aree protette, delle strutture a gestione privata e degli ambiti territoriali di caccia sono state estrapolate dai piani faunistici provinciali; in particolare i dati delle Province di Cosenza, Vibo Valentia e Reggio Calabria sono stati aggiornati con fasce di rispetto stradali e ferroviarie che in base alla sentenza di Corte Costituzionale n. 448 del 30.12.97 sono considerate aree a divieto di caccia (come sancito dall’art.21, comma 1, lett.e, della legge l57/92).

Le superfici riportate nei piani faunistici provinciali risultano compatibili con quelle censite nel Piano Faunistico Venatorio Regionale di indirizzo generale, pubblicato sul B.U.R. del 19.09.1996, nella Legge 157/92 e nella L.R. 9/96.

L’istituzione di nuove strutture è vincolata alla verifica delle percentuali limite imposte dalla legge regionale; qualora dette percentuali dovessero essere disponibili solo per alcune Province, la percentuale interessata dovrà essere verificata anche a livello regionale; il mancato rispetto dei citati limiti a livello regionale comporta, comunque, l’impossibilità di istituire nuove strutture. siano esse di protezione. venatorie o a struttura privata, anche in quelle Province con disponibilità di territorio.

Per l’istituzione di nuove strutture di protezione e/o di gestione privata della caccia diventa vincolante il parere dell’Ufficio Regionale Caccia che verifica i limiti delle già citate percentuali su tutto il territorio regionale.

L’eventuale mancanza di disponibilità territoriale presuppone la riperimetrazione delle strutture già esistenti, da attuarsi con il contributo degli enti e/o dei privati interessati alla loro gestione.

 

- INDICE DI DENSITA’ VENATORIA.

 

Si definisce indice di densità venatoria territoriale (I.D.V.T.) il rapporto fra il numero di cacciatori e la superficie agro-silvo-pastorale disponibile, derivata dalla differenza tra l’intero territorio di riferimento e le superfici urbanizzate ricadenti sullo stesso territorio.

Si definisce indice di densità venatoria effettiva (I.D.V.E.) il rapporto fra il numero di cacciatori e la superficie agro-silvo-pastorale destinata a gestione programmata della caccia derivata dalla differenza tra la superficie agro-silvo-pastorale disponibile e le superfici a gestione privata ed a strutture di protezione.

Il numero dei cacciatori censito dalle province nei rispettivi Piani Faunistici é il seguente:

Provincia

A.T.C.

Numero Cacciatori

residenti

Numero Cacciatori

ammessi

CATANZARO

CZ1

2.700

186

CZ2

950

100

COSENZA

CS1

3.272

170

 

CS2

3.521

170

CS3

4.172

170

CROTONE

KR1

843

112

KR2

728

112

REGGIO CAL.

RC1

14.703

120

RC2

4.096

60

VIBO VAL.

VV1

1.151

150

VV2

1.257

150

TOTALE

37.393

1.500

           

L’indice di densità venatoria massima per ogni ambito territoriale di caccia e’ fissato in 1:19 (un cacciatore ogni 19 ettari di -superficie agro-silvo-pastorale effettiva); la Giunta Regionale periodicamente provvede all’eventuale adeguamento del rapporto.

 

 

La situazione per ogni singola Provincia é la seguente:

Provincia

A.T.C.

Densità ven.

Limite

Ettarixcacciatore

Densità ven. imposta

dalle Province

Ettarixcacciatore

D.V.E.

 

Ettarixcacciatore

D.V.T.

 

Ettarixcacciatore

CATANZARO

CZ1

CZ2

19

30

43,70

53,78

19

30

52,97

59,12

COSENZA

CS1

CS2

CS3

19

19

42,55

72,82

19

19

50,60

58,91

19

19

34,34

42,92

CROTONE

KR1

KR2

19

30

45, 38

58,75

19

30

55,14

75,09

REGGIO CAL.

RC1

RC2

19

19

9,10

12,93

19

19

18,67

27,68

VIBO VAL.

VV1

VV2

19

19

26,85

39,42

19

19

25,67

38,65

                       

Si confermano gli indici di densità venatoria indicati dalle singole Provincie nei rispettivi piani faunistici in quanto contenuti nel predetto limite: fa eccezione la Provincia di Reggio Calabria per la quale valgono le norme in deroga stabilite nel regolamento di attuazione (art. 4. comma 4) allegato al presente piano.

Allo stato attuale, l’istituto della mobilità che coinvolge gli ambiti della Provincia di Reggio, può attuarsi solo attraverso le quote di interscambio tra Provincie e/o Regioni.

 

La situazione a livello regionale é la seguente:

Territorio disponibile per l’attività venatoria (A.T.C.)

Ettari

Numero Cacciatori      residenti

Numero cacciatori non residenti ammessi

Densità venatoria effettiva

Ettari x cacciatore

887.240

37.393

1.500

22,81

 

La densità venatoria regionale rispetta il limite imposto di 19 ettari per ogni cacciatore.

 

-      APPLICAZIONE DELL’ART. 22, COMMA 1, LETT. F, DELLA L.R. N. 9/96.

 

Le Amministrazioni Provinciali possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale per le operazioni di ripopolamento, vigilanza, prevenzione incendi ed educazione venatoria-ambientale.

La collaborazione con le Associazioni Venatorie, se realizzata, deve essere regolamentata da norme emanate dalle Province ed eventualmente sancita da apposite convenzioni.

E’ fatto obbligo alle Amministrazioni Provinciali trasmettere, annualmente, all’Ufficio Regionale Caccia e Pesca l’attestazione dell’avvenuta collaborazione, per le operazioni su indicate, prestata da ogni singola Associazione, ai fini dell’erogazione del contributo regionale previsto dall’art. 22, comma 1, lett. F. della L.R. n. 9/96.

-   SELVAGGINA DA RIPOPOLAMENTO.

 

Le specie ammesse ad attività di ripopolamento sul territorio della Regione Calabria destinato alla

 

gestione programmata della caccia, sono: Coturnice, Fagiano, Starna. Lepre. Cinghiale. Capriolo. Muflone.

 

·         Coturnice: e ammesso l’utilizzo di animali allevati o di cattura appartenenti alla specie Aleectoris graeca graeca, presente in Italia in tre sottospecie.

·         Starna: e ammesso l’utilizzo di animali allevati o di cattura appartenenti alla specie Perdix Perdix.

·         Fagiano: é ammesso l’utilizzo di animali allevati o di cattura appartenenti alla specie Phanianus colchicus e relative sottospecie.

·         Lepre: e ammesso l’utilizzo per immissioni a scopo venatorio di animali appartenenti alla specie Lepus europaeus. Questa Regione, così come sostenuto dall’I.N.F.S., ha accertato in alcune zone del proprio territorio la presenza di popolazioni di lepre italica (lepus corsicanus); in dette aree, al fine di tutelare la specie autoctona, sarà vietato immettere specie appartenenti. alla lepre europea. Non è necessario ad oggi provvedere ad altre misure di conservazione in quanto il maggior numero di presenze della suddetta specie italica è stata riscontrata in aree già soggette a tutela;

·         Capriolo: le immissioni dovranno riguardare capi esclusivamente appartenenti alla varietà italica Capreolus capreolus italicus;

·         Cinghiale: é ammesso l’utilizzo di animali allevati o di cattura appartenenti alla varietà Sus scrofa, presente in Italia in tre sottospecie. Le immissioni dovranno essere limitate o addirittura vietate in quelle aree della Regione dove maggiori si riscontrano i danni provocati dalla specie.

·         Muflone (Ovis musimon): le immissioni non sono finalizzate, in via esclusiva. all’attività venatoria né, in particolare, al recupero della specie; esse sono esclusivamente da collegare ai progetti di reintroduzione della Coturnice (anche se la motivazione non è ad oggi supportata da studi scientifici specifici), la cui scomparsa è anche da mettere in relazione con la progressiva diminuzione dell’ attività pastorale negli areali tipici della specie; 1’ eventuale prelievo venatorio sarà autorizzato solo per il mantenimento della specie in numero adeguato attraverso la caccia di selezione.

Nelle aziende agro-turistico-venatorie, nelle zone di addestramento cani e nei centri privati di allevamento (con l’esclusione delle sole aziende faunistico-venatorie) è ammessa anche l’immissione delle seguenti specie: Germano Reale (Anas platyrhynchos), Daino (Dama dama), Quaglia, (Coturnix japonica), Cervo (Cervus elaphus).

Le specie indicate sono quelle che, in relazione agli habitat naturali esistenti nel territorio regionale ed a quelli creati nelle zone a gestione privata, hanno la maggior probabilità di ambientamento e sopravvivenza.

 

 METODOLOGIE DI RIPOPOLAMENTO.

 

L’esperienza di questi anni ha dimostrato che le immissioni di piccoli quantitativi di selvaggina in tutti i Comuni della Regione non è sufficiente a garantire una elevata sopravvivenza degli animali provenienti da allevamento.

Le cause sono molteplici:

·         gli animali provengono nella maggior parte dei casi da allevamenti dov’e è l’uomo a provvedere alla loro sopravvivenza;

·         appena in stato di libertà l’animale deve provvedere da solo alla ricerca di cibo, pratica per lui completamente sconosciuta;

·         nei primi giorni di libertà gli animali sono facilmente predabili anche perché in allevamento non conoscono i potenziali predatori e quindi si lasciano avvicinare più facilmente;

·     il cambio di alimentazione comporta la comparsa di patologie molto spesso con conseguenze

 

 

          letali.

Pertanto è necessario individuare altre metodologie che possano facilitare l’attecchimento degli animali sul territorio.

La tecnica di ripopolamento sinora utilizzata prevede la semplice messa in libertà di animali provenienti da allevamento; i risultati ottenuti con questa metodologia sono stati solo occasionalmente sufficienti per lepre e fagiano, mentre per il cinghiale possono definirsi interessanti, essendosi la specie insediata stabilmente in molte aree della Regione; per le altre specie i risultati sono stati scarsi o nulli.

Considerati i buoni risultati ottenuti per il Cinghiale, si potrà continuare a gestire le reintroduzioni con il sistema sinora praticato che potrà altresì applicarsi per le immissioni del Capriolo e del Muflone. .

Per quanto riguarda le specie Coturnice, Starna, Fagiano e Lepre, si propongono alla valutazione delle Amministrazioni Provinciali, oltre a quelle tradizionali, nuove metodologie di immissione attraverso il rispetto delle seguenti indicazioni:

·         identificazione di habitat idonei alla vita libera dei selvatici anche, eventualmente, in territorio protetto;

·         localizzazione di punti di immissione in aree non frequentemente disturbate;

·         installazione e utilizzo di strutture mobili (recinzioni e voliere) di adeguate dimensioni

·     periodo di ambientamento variabile tra i 5 e 30 gg in funzione della stagione di ambientamento e del comportamento sociale degli individui;

·         dopo il rilascio, mantenere le attrezzature destinate all’ alimentazione dei capi fino a loro necessità.

La metodologia che prevede l’uso di strutture mobili per l’ambientamento e l’alimentazione, può essere utilizzata in maniera “combinata” con il sistema tradizionale.

       Valgono per tutte le metodologie i seguenti indirizzi generali:

·         utilizzare per le reintroduzioni possibilmente giovani dell’anno;        

·         garantire la purezza della specie;

·         individuare allevamenti all’interno dei quali gli animali possano fruire di idonee aree di pre-ambientamento;

·         introdurre consistenti quantità di animali in vaste aree;

·     individuare habitat idonei;

·         intervenire con miglioramenti ambientali;

·         tenere bene in considerazione l’incompatibilità” tra specie (es. il Fagiano con le altre specie di Galliformi);

·         privilegiare, alle stesse condizioni economiche e qualitative, gli allevamenti presentì sul territorio regionale

La metodologia alternativa al ripopolamento tradizionale mira alla riduzione delle cause di mortalità determinate dal brusco passaggio “allevamento-terreno libero”; è necessario, altresì, procedere al controllo del numero di predatori con le modalità da prevedere in appositi regolamenti provinciali.

 

 

 

-  CONTROLLO DELLE SPECIE POTENZIALMENTE DANNOSE.

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7, della L.R. n. 9/96, le Province devono provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica.

Il controllo selettivo viene praticato di norma con metodi ecologici su parere dell’I.N.F.S.; la dimostrata inefficacia dei metodi ecologici può indurre le Province a promuovere ed attuare, attraverso propri regolamenti, piani di abbattimento selettivi.

 

    Le spese ammesse a controllo selettivo sono tutte quelle considerate cacciabili ai sensi della legge 157/92, art. 18, con particolare riferimento a: Volpe, Gazza, Cornacchia grigia, Ghiandaia.

    Prima della stesura dei piani di abbattimento le Province ed i Comitati di Gestione sono obbligati ad organizzare operazioni di censimento per stabilire la consistenza delle specie soggette a controllo.

 

ATTIVITA’ VENATORIA IN DEROGA

        La Regione, ai sensi dell’art.9 della direttiva 79/409/CEE e degli articoli 18, 19 e 19 bis della Legge 157/92, può modificare i termini di inizio dell’attività venatoria per determinate specie, a condizione che vengano predisposti adeguati Piani Faunistici.

In fase di coordinamento dei Piani Faunistici-Venatori Provinciali, si evidenzia la possibilità che tale deroga possa essere applicata esclusivamente per le sottoelencate specie, secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale annuale:

·                                 Colombaccio, Quaglia e Tortora: dal 1° settembre di ogni anno;

·                               Gazza, Ghiandaia, Cornacchia Grigia, Volpe: dal 1° settembre di ogni anno al 28 febbraio successivo, e dal 1° marzo al 31 agosto di ogni anno solo in presenza di piani di abbattimento selettivi e di regolamento attuativo che, ogni provincia, dovrà provvedere a redigere.

La Regione, al fine di ridurre i gravi danni causati alle colture agricole dalle specie “passero e storno”, e per consentire il prelievo di piccole quantità della specie fringuello, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a e c. della Dir. 79/409/CEE e successive modifiche, ne consente il prelievo in deroga secondo le modalità, tempi e luoghi appresso indicati:

·                     E’ consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Calabria, per un massimo di 20 capi giornalieri complessivamente ripartiti per specie e quantità secondo la tabella allegata alla presente, e con l’uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, o a ripetizione semi automatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore a 12;

·                     Il prelievo è consentito, ad esclusione del territorio sottoposto a divieto di caccia, per la specie storno dal 10 ottobre di ogni anno al 31 gennaio successivo; per la specie passero dal 10 ottobre di ogni anno al 31 dicembre successivo e per la specie fringuello dal 10 ottobre di ogni anno al 15 dicembre successivo, per tutte le altre specie consentite, l’attività venatoria si chiude il 28 febbraio.

 

RIPARTIZIONE DELLA SPECIE E QUANTITA’ PRELEVABILI

_______________________________________________________________________________

      SPECIE                                             N. CAPI   PER                                      N. CAPI  PER

GIORNATA                                              ANNATA

VENATORIA                                           VENATORIA

 STORNO                               20                                                    100

PASSERO                              10                                                     60

FRINGUELLO                         5                                                      40

   Dal 15 marzo al 30 aprile, è consentita la caccia alla Volpe.  E’ consentito altresì il prelievo di specie anatidi non protetti, limitatamente a 5 capi per giornata venatoria e per complessivi 30 capi.

La vigilanza sull’applicazione della presente è affidata agli agenti e alle guardie di cui all’art. 19 della Legge regionale N° 9/96.

Il prelievo è consentito solo ai cacciatori residenti in Calabria, con un versamento aggiuntivo di € 50,00 il cui importo complessivo va ripartito alle Filiazioni di Associazioni Ambientali Nazionali, riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza e controllo venatorio, di prevenzione incendi, di educazione venatoria-ambientale.

Le somme assegnate, vengono ripartite, in ragione del 30% in ugual misura tra le associazioni esistenti nelle singole 5 Province, e il rimanente 70% in proporzione alla loro documentata consistenza associativa in ciascuna Provincia”.

Nel periodo compreso tra il 1° settembre e la 3° domenica di settembre la situazione ripartita per Province, è la seguente:

 

Provincia

 

Presenze Colombaccio

Presenze Quaglia

Presenze Tortora

Presenze Storno

Presenze Passero

Presenze Fringuello

Catanzaro

discreta

buona

buona/discr.

buona

Bassa

media

Cosenza

buona

buona

media

buona

Media

buona

Crotone

media

buona

buona

media

Media

bassa

Reggio Cal.

buona

buona

media

buona

Buona

buona

Vibo Val.

bassa

bassa

media

bassa

Media

media

 

   La deroga potrà, altresì, applicarsi, in caso di provata esigenza, anche per la caccia di selezione agli ungulati, a far tempo dal 1° agosto e nel rispetto dell’arco temporale massimo consentito dalla 157/92.

                A far data dall’entrata in vigore della presente legge, sono vietati incentivi in denaro o sotto altra forma, per l’abbattimento di animali di qualsiasi genere e specie.

 

STRUTTURE PER LA GESTIONE PRIVATA DELLA CACCIA

Lo studio dei piani faunistici provinciali ha messo in evidenza la disponibilità di territorio per la realizzazione di strutture per la gestione privata della caccia previste dalla legge 157/92; aziende faunistico-venatorie, agro-turistico-venetorie, zone di addestramento cani e centri privati di produzione di fauna selvatica.

In particolare, in attesa della costituzione delle Z.A.C., le Province, possono autorizzare gare cinofile su terreno libero ed in periodo di sospensione dell’attività venatoria osservando le seguenti prescrizioni:

·                                       Disponibilità del terreno da parte del proprietario o conduttore del fondo;

·                                       Assenza di colture in atto, fatto salvo l’assenso del proprietario o conduttore;

·                                       Aree non soggette ad immissione di selvaggina;

·                                       Divieto di abbattimento del selvatico.

 

 

ALLEGATI.

Costituiscono parte integrante del presente Piano Faunistico Venatorio Regionale i seguenti documenti:

 

·                                       P.F.V.R. di indirizzo generale;

·                                       P.F.V. della Provincia di Catanzaro;

·                                       P.F.V. della Provincia di Cosenza;

·                                       P.F.V. della Provincia di Crotone;

·                                       P.F.V. della Provincia di Regio Calabria;

·                                       P.F.V. della Provincia di Vibo Valentia;

 

REGOLAMENTI

 

Sono parte integrante del presente P.F.V.R. i sottoelencati regolamenti di competenza regionale:

·          Regolamento di attuazione degli ambiti territoriali di caccia e statuto tipo degli organi di gestione;

·          Regolamento per l’istituzione e la gestione delle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie;

·          Regolamento per costituzione e la gestione dei centri pubblici e privati per la produzione della fauna selvatica, l’allevamento, la detenzione, ed il recupero della fauna selvatica, la detenzione e l’allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di forma ornitica selvatica non oggetto di caccia;

·                     Regolamento per il funzionamento della Consulta Faunistico-Venatoria Regionale;

·                     Regolamento per il funzionamento della Commissione di esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio;

I suddetti regolamenti, eventualmente predisposti dalle Amministrazioni Provinciali nell’ambito dei rispettivi piani faunistici, si intendono sostituiti da quelli allegati nel presente piano.

 

NORMA FINALE:

 

           Per tutto quanto non previsto dalla presente Legge, valgono le disposizioni vigenti in materia, salvo quelle incompatibili che si intendono abrogate”.

                                       La Giunta Regionale nell’attivazione di accordi interregionali sulla mobilità determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

La presente Legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

REGOLAMENTO DI ATTUZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E

STATUTO TIPO DEGLI ORGANI DI GESTIONE

 

PARTE I^

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI AMBITI

TERRITORIALI DI CACCIA.

 

ART. 1

Definizione di ambito territoriale di caccia.

 

1. Un ambito territoriale di caccia (A.T.C.) è rappresentato dalla porzione di territorio agro-silvo-pastorale residuo dedotta la percentuale di territorio destinato a strutture di protezione della fauna e quella destinata a forme di gestione privata dell’attività venatoria, come definiti all’art. 10 della legge L 157/92.

2. Le Province determinano in via definitiva, nei piani faunistici provinciali la delimitazione degli A.T.C. tenendo conto, in ordine di importanza, di:

a)  confini comunali;

b)  confini naturali;

c)  confini provinciali.

3.    Ai fini della delimitazione degli ambiti, le strade statali, provinciali e comunali possono essere assimilate a confini naturali.

4. I territori comunali, in linea di massima, non si potranno frazionare; nel caso che un confine naturale posto tra due ambiti divida uno o più territori comunali, le porzioni risultanti potranno essere annesse in ambiti diversi a patto che la porzione minore non superi il 20% dell’intero territorio comunale in questione.

5. Uno stesso ambito può contenere territori appartenenti a Province diverse; in tal caso il Consiglio Regionale nel coordinare i piani faunistici provinciali assegna alla Provincia maggiormente interessata la competenza della gestione.

6. L’A.T.C.  è struttura associativa di diritto privato senza fini di lucro che persegue scopi di gestione della fauna selvatica e di programmazione dell’attività venatoria.

 

ART. 2

Organi di gestione degli A.T.C. e loro composizione

 

1. Sono organi di gestione degli A.T. C . il Presidente, il Comitato di Gestione, l’Assemblea dei Soci, il Collegio dei Revisori dei Conti.

2.                      I1 Presidente è nominato all’interno del Comitato di gestione con le modalità previste nello statuto tipo.

3. L’organo direttivo degli A.T.C. è il Comitato di gestione che è composto da venti membri, di cui:

a)      due rappresentanti della Provincia esperti in materia di caccia;

b)      due rappresentanti dei Comuni compresi nell’A.T.C.;

c)      sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole  maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;

d)      sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;

e)      quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente.

4. I membri del Comitato di cui al comma precedente sono scelti tra la generalità dei cacciatori iscritti, tra proprietari e conduttori dei fondi inclusi, fra gli ambientalisti residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito e vengono designati all’interno delle relative organizzazioni ed associazioni; in caso di impossibilità di nomina di tutti i venti componenti, il Comitato si intende validamente insediato con la nomina di almeno undici membri.

5. I Comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia in cui ricadono gli AT.C.. su designazione degli enti locali, delle organizzazioni agricole, delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute. All’ atto della designazione 1’ organismo designante invia curriculum del designato e una dichiarazione autografa dell’interessato che non ricorrono le condizioni ostative alla sua nomina di cui ai successivi punti 10 e 11.

6.  I Comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell’attività venatoria nel territorio di competenza.

7.   L’assemblea dei soci é composta dai cacciatori iscritti e dai legali rappresentanti della associazioni agricole presenti nelle rispettive Province, in ragione di uno per ogni associazione: essa viene riunita almeno una volta all’anno per la valutazione dell’andamento della gestione. L’assemblea dei soci, entro un anno dalla nomina del Comitato di Gestione, provvede, inoltre all’approvazione dello Statuto tipo dell’A.T.C. previsto come allegato nel presente regolamento di attuazione.

8.      Il Collegio dei revisori dei conti è composto da  tre membri effettivi e due supplenti, di cui un effettivo ed un supplente nominato dal Comitato di gestione e due effettivi ed un supplente dall’assemblea dei soci, con le modalità indicate all’ art. 5 dello statuto tipo allegato.

9.                   Il funzionamento degli organi di gestione avviene secondo le modalità dello statuto tipo allegato.

10.              Non possono essere nominati negli organismi di gestione persone che:

a)        siano state condannate con sentenza passata in giudicato per reati penali, salvo che non sia decorso almeno un biennio dall’avvenuta riabilitazione;

b)        abbiano riportato condanne o sanzioni amministrative e/o penali per gravi violazioni delle leggi sulla caccia;

c)        abbiano in. corso procedimenti penali per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648/ter C.P.);

d)        abbiano in corso procedimenti penali per associazione mafiosa (art. 416/bis C.P.);

e)        abbiano in corso procedimenti penali per riciclaggio di denaro di provenienza illecita (art. 648 bis C. P.),

11. Non possono altresì essere nominati i Sindaci dei Comuni, i Presidenti di Provincie, i Presidenti della Giunta Regionale, gli assessori comunali, provinciali e regionali, consiglieri provinciali e regionali. Qualora durante il mandato nell’A.T.C. assumano tali cariche decadono immediatamente dal Comitato di Gestione dell’A.T.C. . Il Presidente della Provincia, prima della nomina del Comitato di gestione, verifica attraverso opportuna documentazione l’esistenza delle suddette limitazioni.

 

 

ART. 3

Gestione provvisoria degli ambiti

 

1.                   Fino alla prima costituzione degli organi di gestione ed al loro insediamento, gli A.T.C. sono retti dalle Province competenti per territorio.

 

 

ART. 4

Indici di densità venatoria

 

1. Si definisce indice di densità venatoria territoriale (I.D.V.T.) il rapporto fra il numero di cacciatori e la superficie agro-silvo-pastorale disponibile; si definisce indice di densità venatoria effettiva (I.D.V.E.) il rapporto fra il numero di cacciatori e la superficie agro- silvo-pastorale disponibile per la gestione programmata della caccia, con esclusione della superficie destinata a gestione privata ed a strutture di protezione.

2. L’indice massimo di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia e’ fissato in 1/19 (un cacciatore ogni 19 ettari di superficie agro-silvo-pastorale disponibile); la Giunta Regionale periodicamente provvede all’eventuale adeguamento del rapporto. Le Province, nell’ambito dei piani faunistici, possono provvedere all’ adeguamento del rapporto solo in senso restrittivo, fatte salve le deroghe previste nella legge l57/92 .

3. L’accesso in ogni A.T.C. è garantito a tutti i cacciatori sulla base del parametro di cui al comma precedente e nel rispetto delle norme del presente regolamento.

4. I cacciatori residenti nei Comuni compresi in un ATC sono comunque iscritti, salvo che per espressa rinuncia, anche se il rapporto  cacciatore/territorio supera il limite di cui al comma 2.

5. Nel rispetto di quanto previsto all’art. 11 del presente regolamento, è altresì consentito il superamento dell’indice massimo di densità venatoria per l’accesso dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell’A.T.C.

6. Gli organi direttivi degli A.T.C., possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore di quello risultante dall’I.D.V., purché si siano accertare, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica (legge n. l57/92 art. 14 comma 8) e siano stati stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l’ammissibilità dei cacciatori in soprannumero (L.R.n.9/96 art. 13 comma 6,lett. e).

 

ART. 5

Residenza venatoria

 

1. Si intende per residenza venatoria la collocazione di ogni cacciatore all’interno di un A.T.C. per lo svolgimento dell’attività venatoria.

2. La residenza venatoria di un cacciatore non coincide necessariamente con la sua residenza anagrafica, in quanto l’A.T.C. di diritto può essere diverso dall’A.T.C. nel quale ricade il suo Comune di residenza.

3. Ad ogni cacciatore spetta di diritto una sola residenza venatoria, fatte salve le norme sulla mobilità tra ambiti previste nel presente regolamento.

4. La residenza venatoria, per gli anni successivi a quella di prima assegnazione, si intende tacitamente rassegnata di anno in anno salvo esplicita rinuncia e presentazione di domanda di riammissione in altro ATC da parte dell’interessato.

 

ART. 6

Tesserino venatorio

 

1. Il tesserino regionale viene distribuito dall’Amministrazione Provinciale e rilasciato in bollo gratuitamente dal Comune di residenza al richiedenti previa consegna di fotocopia della ricevuta di versamento della tassa venatoria di concessione regionale, fotocopia della tassa di accesso all’A.T.C. ed esibizione delle licenza i porto di fucile in corso di validità.

2. I Comuni sono gli unici enti delegati al rilascio del tesserino venatorio e quindi non possono delegare nessun altro ente a tale scopo; essi, inoltre, esercitano forme di controllo per accertare che non vi siano duplicazioni nel rilascio dei tesserini.

3. Sul tesserino venatorio regionale dovranno essere registrati, a cura del Comune, il tipo di caccia prescelto in via esclusiva e la residenza venatoria del cacciatore titolare del tesserino stesso; nel caso di accettazione in ATC diverso da quello di residenza anagrafica, il tesserino viene rilasciato dalla Provincia. in cui ricade l’ ambito prescelto; la Provincia provvede ad annotare il nominativo del richiedente in apposito registro nonché a comunicare alla Provincia ed al Comune, nei quali ricade ha residenza anagrafica del richiedente. l’avvenuto cambio di residenza venatoria .

4. Il cacciatore, oltre alla giornata di caccia ed alle specie e numero di capi abbattuti, dovrà annotare sul tesserino venatorio il numero di ambito in cui si svolge l’attività venatoria giornaliera; nel caso di mobilità durante la stessa giornata di caccia, il cacciatore dovrà riannotare il numero dell’ambito solo nel caso in cui questo sia diverso dal primo.

5. I  tesserini venatori regionali vanno restituiti entro la fine di febbraio di ogni anno al Comune che li ha rilasciati che, a sua volta, entro i successivi 15 giorni, li consegnerà alla Provincia di competenza, allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all’annata venatoria di riferimento.

6. Le Province provvedono a predisporne e trasmettere ai Comuni i tesserini venatori, per la stagione venatoria successiva, in forma nominativa. I cacciatori che non hanno provveduto a restituire il tesserino ai Comuni entro i termini previsti dovranno provvedere alla restituzione presso il competente ufficio caccia provinciale; la mancata restituzione del tesserino venatorio costituisce esplicita rinuncia all’esercizio dell’attività venatorio nel successivo anno. Le Provincie, inoltre, provvedono al rilascio del tesserino al cacciatori che svolgono l’attività venatoria per il primo annuo.

7. Le Provincie, in collaborazione con il competente ufficio regionale alla caccia, possono provvedere alla gestione computerizzata dei tesserini venatori.

 

 

 

 

 

 

ART. 7

Ammissione nell’ambito di diritto

per lo svolgimento dell’attività venatoria

 

1. I Comitati di gestione degli AT.C. regolano l’ammissione agli A.T.C. e stabiliscono la residenza venatoria dei singoli cacciatori in base ai seguenti criteri:

a)         i cacciatori residenti nei Comuni ricadenti nell’A.T.C. sono ammessi di diritto e non dovranno presentare alcuna richiesta di accettazione;

b)         i cacciatori proprietari o conduttori di fondi inclusi in un ambito, diverso da quello in cui godono dei diritti di cui al punto a), sono equiparati al residenti, ma dovranno comunicare alla Provincia di competenza, mediante dichiarazione in carta libera debitamente firmata, allegando documento di identità in corso di validità, nel quale sì dovrà indicare la superficie ed il titolo di godimento. Contemporaneamente dovrà comunicare alla Provincia la rinuncia dell’ambito di diritto, nel rispetto della norma relativa all’unicità della residenza venatoria. Il fondo incluso nell’ambito dovrà risultare, per ciascun cacciatore proprietario o conduttore, di superficie non inferiore a 5 ettari. Il cacciatore proprietario o conduttore di fondi é tenuto a comunicare le variazioni intervenute circa il suo titolo di godimento.

c)          i cacciatori i quali, per espressa volontà. intendano assumere la residen.za venatoria in un A.T.C. diverso da quello di cui godono dei diritti di cui al punto a) dovranno presentare domanda di accettazione al Comitato di Gestione dell’A.T.C. di competenza e, ad accettazione avvenuta, comunicare la scelta alla Provincia nella quale ricade l’A.T.C. di diritto.

d)      i cacciatori che svolgono attività lavorativa in un Comune diverso da quello di residenza, possono assumere la residenza venatoria nell’A.T.C. interessato facendo richiesta al Comitato di Gestione dell’A.T.C. interessato con le modalità previste al punto c).

2. La richiesta, a firma dell’interessato, di cui ai punti b), c) e d) dovrà essere corredata da:

a)    i dati anagrafici e codice fiscale;

b)    i dati relativi al porto d’anni per uso caccia;

c)    l’ATC richiesto come residenza venatoria;

d)    motivazione della richiesta;

e)    recapito telefonico.

Tale richiesta dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al Comitato di Gestione dell’A.T.C. competente  per territorio, entro il mese di marzo di ogni anno, da far valere per la successiva annata venatoria. L’incompletezza della domanda è motivo di diniego . Per i casi rientranti nel precedente comma 1, lettera d), la richiesta, formulata a seguito di trasferimento dei posto di lavoro, non è vincolata ai termini di cui al presente comma.

3.     I Comitati di Gestione, in caso di esclusione. comunicano all’interessato, a mezzo raccomandata, entro il successivo 31 maggio, la decisione motivandola dettagliatamente; trascorso tale termine senza nessuna comunicazione la richiesta dell’interessato si intende tacitamente accolta.

4. I cacciatori iscritti in un A.T.C., sia che essi ne abbiano diritto o che siano stati ammessi, confermano la loro residenza venatoria attraverso un versamento annuale, a favore dello stesso À.T.C . nella misura, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Comitato di gestione, nel rispetto della normativa regionale e dei piani faunistici provinciali.

5. Nei casi previsti al comma l lett. b) e c), il versamento deve essere esibito per il rilascio dell’autorizzazione da parte dei Comitati di Gestione; in tutti i casi, comunque, il versamento dovrà accompagnare la stessa autorizzazione per tutta l’annata venatoria.

6. La conferma della residenza venatoria successivamente alla data di scadenza stabilita dal Comitato di gestione e, comunque, entro un mese dalla stessa, può avvenire con un versamento pari al doppio di quello dovuto inizialmente; dopo il primo mese di ritardo il versamento non ha più efficacia e si perde il diritto alla residenza venatoria.

7. Restano esclusi dalla agevolazione di cui al comma l , lett b), i proprietari o conduttori che abbiano sottratto i fondi all’esercizio dell’attività venatoria ad eccezione dei fondi destinati a zone di addestramento cani,. zone di ripopolamento e cattura,. aziende faunuistico-venatorie, agri-turistico- venatorie e centri privati di produzione della fauna.

8. E’ ammessa la possibilità di inoltrare più di una richiesta, salvo il fatto che, in caso di più accettazione, il richiedente deve optare, in ogni caso, per una sola residenza venatoria. In caso di mancato accoglimento il cacciatore ha comunque diritto ad essere iscritto all’A.T.C. di residenza.

9. I cacciatori che non hanno ha residenza anagrafica in Calabria possono usufruire della residenza venatoria in uno degli A.T.C. ricadenti nella Regione, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e con le priorità stabilite nell’ apposita sezione del piano faunistico-venatorio regionale.

10. I cacciatori non ammessi alla residenza venatoria in uno degli ambiti della Regione, possono usufruire della mobilità venatoria secondo le regole stabilite al successivo art.11.

11. Sono escluse dal cambio di residenza venatoria negli ambiti territoriali di caccia della Regione i cacciatori e le squadre di cacciatori che praticano la caccia al cinghiale in battuta.

 

Art. 8

Compiti delle Province

 

1. Le Province istituiscono un archivio degli iscritti negli .ATC ricadenti nel proprio territorio di competenza ed effettuano il controllo dei dati dei tesserini venatori. Gli elenchi degli iscritti e i dati raccolti dovranno essere messi a disposizione dei Comitati di Gestione.

2. Le Province, in collaborazione tra esse, esercitano forme di controllo per accettare che non vi siano duplicazioni nell’attribuzione della residenza venatoria.

3. L’accertamento di due o più residenze venatorie da parte di un singolo cacciatore comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali contenute nella legge 157/92, artt. 29 e 30 e nella L.R. n. 9/96, art. 20; in particolare nel caso di rilascio di false dichiarazioni per l’ ottenimento di più di una residenza venatoria o nel caso in cui ne venga accertata l’esistenza, le Province, in collaborazione con i Comitati di Gestione, provvedono alla revoca di tutte le residenze venatorie ottenute e la residenza venatoria di diritto. nell’ ambito della Provincia interessata, viene sospesa per almeno un anno. Nel caso di reiterazione della violazione, oltre alla revoca della residenza venatoria di diritto, gli Uffici Caccia provinciali possono sospendere il rilascio del tesserino venatorio da un minimo di un anno sino a tre anni.

 

ART. 9

Cacciatori non residenti nella Regione Calabria

 

1. I cacciatori che non hanno la residenza anagrafica in Calabria possono usufruire della residenza venatoria in uno degli ambiti ricadenti nella Regione con le modalità stabilite nell’ art. 7 del presente regolamento.

2. lI numero di cacciatori non residenti contemporaneamente ammissibile nella Regione Calabria rimane stabilito in millecinquecento e viene cosi ripartito per ATC:

- ambiti CSl, CS2 e CS3: n. 170 ciascuno

- ambiti KRl e KR2: n. 112 ciascuno;
- ambito CZl: n. 186;
- ambito CZ2: n. l00;
- ambiti VV1 E VV2: n. 150 ciascuno;
- ambito RCI: n. 110;
- ambito RC2: n. 50.

3. I Comitati di gestione possono, in accordo tra di loro, proporre modifiche alla suddetta ripartizione, fatto salvo il numero massimo di cui al comma 2 del presente articolo e il rispetto dei limiti stabiliti al comma 2 dell’art. ll .

4. lI numero di cacciatori non residenti e la loro ripartizione tra i vari A.T.C. può essere variata annualmente dalla Giunta Regionale. sentite le Province ed i Comitati di Gestione degli A.T.C., anche per ottemperare ad accordi interregionali sulla immobilità.

 

 

ART. 10

Definizione di pacchetto di giornate di caccia

 

1. Si definisce “pacchetto di giornate di caccia” un numero di giornate da dedicare all’attività venatoria nel rispetto delle disposizioni contenute nel calendario venatorio.

2. Un pacchetto può essere composto da:

a)      una giornata di caccia;

b)      due giornate di caccia nell’arco della stessa settimana;

c)      tre giornate di caccia nell’arco della stessa settimana;

d)      sei giornate di caccia nell’arco di due settimane consecutive (tre per settimana)

3. I Comitati di Gestione, in collaborazione con le Province. stabiliscono le relative quote di accesso.

 

ART. 11

Modalità per la mobilità venatoria

 

1. Ogni cacciatore potrà usufruire, per l’esercizio venatorio nella Regione Calabria, di un ATC diverso da quello nel quale ha stabilito la sua residenza venatoria attraverso l’utilizzo di pacchetti di giornate di caccia.

2. Il numero di cacciatori ammesso alla mobilità in un generico ATC si determina dalla differenza tra il numero massimo di cacciatori compatibile con l’indice minimo di densità venatoria effettiva ed il numero di cacciatori che hanno la residenza venatoria nello stesso ambito. Di questo numero, la porzione indicata al comma 2 dell’art 9 è destinata ai cacciatori non residenti nella Regione Calabria, il resto ai cacciatori residenti.

3. I Comitati di Gestione regolano la mobilità negli ATC attraverso la concessione di pacchetti di giornate di caccia, entro i limiti stabiliti al comma 2, e con le priorità stabilite dall’ordine di arrivo delle domande.

4. La richiesta del pacchetto di giornate, a firma dell’interessato, dovrà essere corredata di:

a)      dati anagrafici e codice fiscale,

b)      dati relativi ai documenti necessari allo svolgimento dell’attività venatoria (porto d’armi, tesserino venatorio, polizza assicurativa, versamenti);

c)      l’ATC richiesto;

d)      ATC nel quale è stabilita la residenza venatoria;

e)      tipo di pacchetto di giornate di caccia prescelto e relativo periodo;

f)        tipo di attività venatoria prescelta;

g)      recapito telefonico.

Tale richiesta dovrà essere presentata o inviata al Comitato di Gestione dell’A.T.C. interessato, anche durate il corso della stagione venatoria; essa dovrà pervenire all’ufficio preposto almeno quindici giorni prima dell’inizio del periodo di attività venatoria richiesto. L’incompletezza della domanda è motivo di diniego.

5. I Comitati di Gestione comunicano entro otto giorni dal ricevimento della domanda l’accettazione della richiesta o il suo motivato diniego. Trascorso tale termine senza nessuna comunicazione la richiesta dell’interessato su intende tacitamente accolta.

6. La validità dell’autorizzazione, alla quale sarà attribuito un codice di identificazione, è subordinata al versamento a favore dell’A.T.C. interessato, di una quota pari a quella stabilita dai Comitati di Gestione, in collaborazione con le Province, per ogni pacchetto di giornate. Il versamento deve chiaramente indicare sulla causale il periodo autorizzato ed il numero del codice di identificazione dell’autorizzazione.

7. Sono esclusi dagli obblighi dei commi precedenti. con possibilità quindi di svolgere l’attività venatoria negli altri A.T.C. della Regione oltre a quello di residenza venatoria, i cacciatori residenti nella Regione Calabria che svolgono attività venatoria alla sola selvaggina migratoria sino ad un numero di giornate di caccia in base a quanto previsto annualmente nel calendario venatorio. Il superamento del numero di giornate eventualmente concesse gratuitamente obbliga i cacciatori ad adeguarsi alle regole sulla inabilità previste nel presente articolo.

8. Ai fini dell’applicazione del comma precedente si stabilisce che il colombaccio e’ da assimilare a selvaggina stanziale, mi quanto stabilmente presente sul territorio regionale.

 

 

ART. 12

Norme finanziarie

 

1. Il fondo di dotazione finanziaria dei Comitati di Gestione e composto da:

a)      quote versate dai cacciatori con residenza venatoria nell’ambito;

b)      quote versate dal cacciatori ammessi alla mobilità nell’ambito;

c)      finanziamenti erogati dalle Province di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione;

d)      finanziamenti erogati dalle Province in proporzione al numero dei cacciatori iscritti quale contributo all’acquisto di fauna selvatica per ripopolamento.

2.    In assenza del definitivo assetto delle iscrizioni all’ATC, per il primo anno di funzionamento del Comitato. il finanziamento di cui al precedente comma lett. d) è calcolato in proporzione alla superficie di territorio agro-silvo-pastorale del relativo ambito.

3. Le spese per il funzionamento e la gestione dell’ATC vengono classificate secondo le seguenti categorie:

a)      spese relative al personale eventualmente assunto;

b)      spese per il funzionamento organizzativo relativi a locazione della sede, telefono, luce, riscaldamento, acqua;

c)      spese di gestione quali gettoni di presenza, rimborsi spese autoveicoli, strumenti e mezzi tecnici;

d)      spese per consulenze tecnico-amministrative, legali, fiscali, ecc.;

e)      spese finalizzate all’immissione di fauna da allevamento a fini di ripopolamento;

f)       spese finalizzate al recupero di fauna selvatica;

g)      spese per attribuzione incentivi economici al proprietari e conduttori dei fondi per le attività di cui al  successivo quinto comma;

h)      spese per acquisto beni;

i)           spese per la vigilanza venatoria e per la gestione della fauna immessa.

4. I progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale, di cui all’art. l3 comma 6, lett. B) della L.R. 9/96, devono essere presentati alla Provincia entro il 30 settembre dell’anno antecedente a quello relativo all’intervento;  entro i successivi novanta giorni la Provincia esamina ed eventualmente approva i progetti stabilendone il relativo contributo.

5.    Gli incentivi ai conduttori dei fondi sono dovuti per attività relative alla ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio, alle coltivazioni per l’alimentazione naturale di mammiferi e uccelli al ripristino di zone umide e fossati. alla coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla nidificazione,alla tutela dei nidi,dei nuovi nati e dei riproduttori,alla collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, alla manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

6. I1 Comitato di gestione dell’ATC provvede, con apposita decisione, ad integrare con fondi del proprio bilancio , gli eventuali  importi dei progetti eccedenti quelli autorizzati.

7. Nel caso risultassero necessarie forniture e prestazioni non previste nell’anno in corso, il Comitato di Gestione provvederà a determinare la quantità e la qualità dei beni occorrenti ricercando la relativa copertura nell’ambito del bilancio  in corso apportando  ad esso le opportune modifiche con motivata delibera di Comitato; se ciò non fosse possibile la relativa copertura finanziaria sarà da ricercare nell’ambito del successivo bilancio di previsione ripartendo la spesa occorrente fra i capitoli di bilancio.

 

Art. 13

Procedure relative alle forniture e prestazioni

 

1. Per le forniture e le prestazioni di importo inferiore a lire 3.000.000, il Presidente del Comitato di gestione provvede a contattare una o più ditte di fiducia richiedendo il preventivo della fornitura o della prestazione; il preventivo viene sottoposto dal Presidente all’esame del Comitato per la definitiva autorizzazione all’acquisto o alla prestazione. In caso di urgenza il Presidente procede alla fornitura o alla prestazione, salvo ratifica della decisione nella prima seduta utile del Comitato.

2.                   Nel caso di forniture o prestazioni di importo superiore a quello stabilito nel precedente comma, il Presidente del Comitato di gestione provvede ad inviare lettera di invito ad almeno tre ditte, preferibilmente scelte tra quelle inserite nell’albo dei fornitori delle Provincia eventualmente integrate dalle ditte specializzate nei settori di intervento del Comitato, specificando la natura e le modalità della fornitura o prestazione, l’importo massimo della stessa. I1 termine per l’inoltro dell’offerta e quello di consegna della fornitura o della prestazione. penale per ritardata consegna.

3. Le offerte dovranno pervenire in buste chiuse e sigillate contenenti all’esterno l’oggetto dell’offerta.

4. L’apertura delle buste dovrà avvenire alla presenza del Presidente, di uno dei membri del Collegio dei revisori e due componenti del Comitato di gestione.

5. Delle offerte pervenute dovrà essere stilata apposita graduatoria che tenga conto dell’offerta più vantaggiosa e dei tempi di consegna; è motivo di esclusione dalla suddetta graduatoria l’incompletezza dell’offerta rispetto a quanto richiesto nell’avviso di gara.

6. L’aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta complessivamente più vantaggiosa, purché la stessa sia inferiore al prezzo massimo indicato nell’invito di gara, e nel rispetto dei tempi di consegna.

7. Nel caso di offerte tutte in aumento rispetto al prezzo massimo indicato nell’invito di gara,  si potrà dar luogo alla aggiudicazione previa valutazione del Comitato di gestione.

8. Della procedura di aggiudicazione e della graduatoria viene redatto apposito verbale nel quale si darà atto del rispetto delle procedure; detto verbale sarà sottoscritto dai membri intervenuti all’apertura delle buste e sarà conservato agli atti dell’ATC.

9. Ad aggiudicazione avvenuta il Presidente darà comunicazione alla ditta aggiudicataria richiedendo contestualmente polizza fideiussoria dell’importo aggiudicato aumentato dei 5%.

 

 

Art. 14

Liquidazione delle fatture

 

1.  Il Presidente o altro membro del Comitato da lui delegato provvederà a verificare la rispondenza della fornitura o prestazione al bando di gara.

2. Nel caso che vengano riscontate irregolarità,  difetti qualitativi o differenze quantitative, esse verranno immediatamente contestate per iscritto al fornitore ed all’Ente assicurativo che ha emesso la polizza fideiussoria, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della fornitura. Trascorso tale termine dovranno essere attivate da parte del Presidente tutte le procedure per il risarcimento del danno, oltre al non pagamento di quanto fornito.

3. Qualora non siano riscontrate irregolarità, il Presidente, previa apposizione di visto sulla fattura, dispone il pagamento della stessa, l’annotazione di essa nelle scritture contabili e lo svincolo della polizza fideiussoria.

 

Art. 15

Rendicontazione

 

1. Il Comitato di gestione svolge la propria attività finanziaria nell’arco dell’anno solare e cioè dal l° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato di gestione provvede ad approvare e trasmettere alla Provincia il bilancio consuntivo, la relazione di accompagnamento, la nota integrativa e la relazione contabile del Collegio dei revisori, trasmette, inoltre, il bilancio di previsione approvato con le stesse modalità, corredato di tutti i documenti di cui al capoverso precedente.

3. In caso di inadempienza la Provincia invita a presentare, entro i successivi 15 giorni, i rendiconti; scaduto tale termine la Provincia dispone la sospensione dell’erogazione dei finanziamenti in corso nonché il rimborso di quelli già erogati fatte salve le eventuali altre azioni per la tutela dell’interesse dell’Amministrazione. Trascorsi 30 giorni dall’adozione dei suddetti provvedimenti senza che il Comitato di gestione abbia adempiuto ai propri compiti,il Presidente della Provincia, con proprio decreto ed ai sensi della L.R. 39/95, dichiara decaduto il Comitato di gestione inadempiente e provvede alla nomina di un Commissario straordinario, con poteri limitati nel tempo ai sensi della Legge 444/94, per la redazione del bilancio dell’anno di riferimento e l’attivazione delle procedure per la nomina del nuovo Comitato di gestione .

4. Se l’attuazione dei progetti finalizzati riguarda più esercizi finanziari, le attività relative dovranno essere rendicontate per la parte di spesa relativa all’anno di riferimento.

5.  Il bilancio di esercizio degli A.T.C. é un bilancio civilistico che é sottoposto alle procedure del Codice Civile per le società di persone senza scopi di lucro di cui al Titolo 5, libro quinto, del medesimo Codice Civile.

 

 

PARTE II

 

STATUTO TIPO DEGLI ORGANI DI GESTIONE A.T.C.

 

Art. l

Costituzione

 

1. Il Comitato di gestione (C.d.G.) dell’Ambito Territoriale di Caccia”_____________“è costituito ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n.9/96, con provvedimento del Presidente della Provincia n.______del _________ ed ha autonomia tecnica-organizzativa e di gestione sotto la vigilanza della Provincia territorialmente competente.

2. Il C.d.G. ha sede in_________________ ed ha lo scopo di gestire ed organizzare l’attività venatoria territorio senza fini di lucro.

3. I1 C.d.G. e’ un organo direttivo apartitico dell’A.T.C., insieme al Presidente, all’Assemblea dei Soci ed al Collegio dei Revisori dei Conti, ed ha personalità giuridica di diritto privato.

4. Il comitato resta in carica per quatto anni dalla nomina, fatto salvo quanto previsto all’art. l 5 comma 3 del Regolamento di attuazione, e continua a svolgere le sue funzioni sino alla nomina del nuovo comitato la cui      ricostituzione avviene con la medesima procedura.

5. I  componenti il comitato di gestione possono essere eletti per non più di due volte consecutive.

6. Sono eleggibili tutti coloro che non ricadono nei casi di incompatibilità di cui all’art. 2. commi 10 e 11 del Regolamento Regionale di attuazione.

 

 

Art.2

Compiti del Comitato di gestione

 

l . I Comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione  dell’attività venatoria  nei territorio di competenza; più dettagliatamente:

a)      programmano gli interventi per migliorare l’habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

b)      provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche ed i prelievi venatori, la tutela della.fauna selvatica, l’incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

c)      predispongono, nell’ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell’ammissibilità è effettuato dalla Provincia con i fondi provenienti dalle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative che annualmente la Regione ripartisce a favore delle stesse;

d)      predispongono l’attribuzione di incentivi  economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l’alimentazione naturale della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l’impianto di siepi, cespugli ed alberi adatti alla nidificazione, , per la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori, nonché per l’attuazione di ogni altro intervento  rivolto all’incremento e salvaguardia della fauna selvatica;

e)      decidono in ordine all’accesso all’ambito di competenza dei cacciatori richiedenti ai sensi del regolamento di attuazione;

f)       determinano la consistenza faunistica dell’ambito, mediante adeguati censimenti;

g)      determinano il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni nel prelievo venatorio;

h)          esprimono parere sul piano faunistico venatorio provinciale, avanzando richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso.

2. Per l’espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell’A.T.C. e rivolgersi a strutture esterne, pubbliche e private, per consultazioni specialistiche.

3.  I Comitati di gestione trasmettono alla Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli atti da essi predisposti nell’anno precedente; la Provincia provvede a raccoglierli in volumi che rimangono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

4.      I Comitati di gestione adottano un libro dei verbali del Comitato e un libro dei verbali dell’Assemblea nei quali sono  raccolte in forma sintetica tutte le decisioni assunte .Analogo libro dei verbali é adottato dal Collegio dei Revisori. I libri sociali sono a disposizione di tutti  gli iscritti all’A.T.C..

 

 

Art. 3

Funzionamento del Comitato di gestione

 

l. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente, due Vice-Presidenti, un Segretario con funzioni di verbalizzazione delle decisioni e due membri del Collegio dei Revisori, uno effettivo ed un supplente, con votazione a scrutinio segreto.

2.  Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri insediati; i componenti il Comitato di Gestione decadono dalla carica quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive o siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell’ arco dell’ anno . Il Presidente è altresì obbligato a convocare le riunioni del Comitato quando ne facciano motivata richiesta almeno la metà dei componenti o su richiesta unanime dell’intero Collegio dei Revisori.

3. Le decisioni  sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto. del Presidente. I voti nulli, le astensioni e le assenze durante le operazioni di voto non influenzano il risultato delle votazioni.

4. Delle decisioni assunte viene redatto apposito verbale dal Segretario nominato con la procedura di cui al precedente punto l .

5. In caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente ne da comunicazione alla Provincia e alle organizzazioni e associazioni interessate per i provvedimenti conseguenti.

6.    La partecipazione agli organi di gestione ed alle cariche sociali dell’A.T.C. è gratuita. Viene riconosciuto ai partecipanti al C.d.G. un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni. Il gettone di presenza è fissato annualmente dall’Assemblea nella misura massima equivalente a quanto percepito dai consiglieri provinciali.

 

 

Art.4

Presidente del C.d.G.

 

1. Il Presidente deve essere eletto fra i componenti il comitato di gestione, con le modalità di cui al comma l del precedente art. 3.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ambito territoriale di caccia e ne firma gli atti.

3.                    Convoca e presiede il Comitato, provvede, sentito il Comitato di Gestione, alla redazione dell’ordine del giorno delle sedute, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e cura l’attuazione dei provvedimenti adottati.

4.                     Nel caso di assenza  o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente più anziano; nell’ipotesi di assenza o impedimento definitivo od anche di dimissioni, il Vice Presidente convoca il C.d.G. per l’elezione di un nuovo Presidente.

5. Il Presidente può delegare gli altri membri del Comitato a rappresentarlo nelle sedi opportune.

6. Oltre ai casi di incompatibilità previsti per i componenti del Comitato di gestione, non possono essere eletti alla carica di Presidente coloro i quali ricoprono la stessa carica, a livello provinciale, regionale e nazionale, nelle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nel Comitato di gestione.

 

 

Art. 5

Revisori dei Conti

 

l . Il Collegio dei Revisori dei Conti e’ composto da tre membri elettivi e due supplenti, di cui un effettivo ed un supplente nell’ambito dei componenti il comitato di gestione e da esso eletti; i restanti membri sono eletti dall’Assemblea dei Soci e possono essere scelti anche fuori dall’ambito della stessa Assemblea,

2. Il Collegio elegge. nel proprio ambito, il Presidente nella prima riunione utile; il Presidente convoca le riunioni del Collegio.

3. lI Collegio rimane in carica per un quadriennio e continua a svolgere le proprie funzioni sino all’insediamento del nuovo Collegio; esso non decade qualora per qualsiasi motivo si debba provvedere a rinominare il Comitato di Gestione prima della sua scadenza naturale.

4. Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità nei rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; di ogni verifica contabile viene redatto apposito verbale sul  libro verbali, a firma dei componenti che hanno partecipato al controllo.

5. Il Collegio dei Revisori stabilisce, a suo insindacabile giudizio, la periodicità dei controlli. previa comunicazione al Presidente del C.d.G.

6. I revisori partecipano di diritto alle riunioni del C.d.G. e dell’Assemblea dei Soci. senza diritto al voto.

7. Non possono essere eletti a revisori dei conti persone che abbiano motivi di esclusione analoghi a quelli previsti per i componenti dei Comitati di gestione (art. 2 commi 10 e 11 del Regolamento Regionale di attuazione degli A.T.C.)

8. Il Comitato di gestione verifica attraverso il currucula e l’autodichiarazione l’esistenza dei requisiti e l’inesistenza dei suddetti motivi di esclusione.

 

 

Art. 6

Soci

 

l.    Sono soci dell’A.T.C., con diritto di partecipazione e di voto all’assemblea tutti i cacciatori iscritti ed i legali rappresentanti delle associazioni agricole, presenti nelle singole Provincie, in ragione di una per ogni associazione in rappresentanza dei proprietari o conduttori dei fondi inclusi nell’A.T.C.

2. Si intendono per iscritti tutti i cacciatori che abbiano stabilito ha propria residenza venatoria nell’AT. C . secondo le modalità previste all’art. 7 del Regolamento di Attuazione e siano in regola con il pagamento della quota annuale di cui al comma 4 dello stesso articolo.

3. Non sono da considerarsi soci i proprietari o conduttori che abbiano sottratto i fondi ricadenti nell’A.T.C., all’esercizio dell’attività venatoria, ad eccezione dei fondi destinati a zone di addestramento  e cattura, Aziende agro-turistico-venatorie e Aziende faunistico-venatorie.

 

 

ART. 7

Assemblea dei Soci

 

1. L’Assemblea dei Soci è composta dai cacciatori iscritti e dai legali rappresentanti delle associazioni agricole, presenti nelle singole Provincie, in ragione di uno per ogni associazione.

2. Partecipano. altresì, all’assemblea, senza diritto di voto i Revisori dei Conti.

3. L’assemblea dei soci e’ convocata dal Presidente del C.d.G. una volta all’anno, in via ordinaria entro il 30 aprile, per l’esame del bilancio e della relazione sulla gestione annuale; l’avviso di convocazione dovrà essere preferibilmente divulgato attraverso uno dei maggiori quotidiani a tiratura locale o in altre forme ritenute più opportune e, comunque, affisso all’Albo della Provincia territorialmente competente almeno quindici giorni prima della riunione assembleare.

4. Il Presidente del C.d.G. convoca l’Assemblea in via straordinaria, con analogo preavviso, quando lo ritenga necessario ovvero quando ne faccia motivata richiesta la metà più uno dei componenti il Comitato di gestione.

5.     L’assemblea ordinaria deve essere sempre fissata in prima ed in seconda convocazione: in prima convocazione  è validamente costituita se sono presenti la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo della prima e almeno un’ora dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

6. L’assemblea è presieduta dal Presidente dei Comitato di gestione. In caso di votazione l’ Assemblea elegge tre membri della commissione elettorale per le operazioni di voto.

7. L’assemblea delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno predisposto dal Comitato di gestione e su altri che le fossero sottoposti purché urgenti e indefferibili.

8. Di norma le votazioni su argomenti di ordine generale avvengono per alzata di mano; nel caso le votazioni riguardino persone fisiche esse avvengono a scrutinio segreto.

9.  Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando riportino l’approvazione della maggioranza dei votanti; in caso di parità l’argomento viene rimandato al C.d.G. per la decisione finale che dovrà, comunque, essere ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile. I voti nulli, le astensioni e le assenze  durante le operazioni di voto non influenzano il risultato delle votazioni.

10. L’assemblea ha l’obbligo di provvedere, nella prima riunione utile e dopo l’insediamento del C.d.G.. all’approvazione dello Statuto tipo, per alzata di mano, e all’elezione di due membri effettivi ed uno supplente del  Collegio dei Revisioni dei Conti a scrutinio segreto.

11. La commissione elettorale, composta da tre membri svolge funzione di controllo sulla ammissibilità delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse.

12.    Per la migliore gestione dell’A.T.C. l’Assemblea su proposta del Comitato di gestione può prevedere la suddivisione del territorio in comprensori che coincidano con il territorio di uno o più comuni, con la costituzione per ogni comprensorio di un comitato referente, di massimo 5 membri, soci dell’ A.T.C. interessato, che ha funzioni propositive e non decisionali. Ai membri del comitato referente, per la partecipazione alle riunioni del Comitato di Gestione e solo se convocati dal Presidente dello stesso Comitato, può essere riconosciuto un gettone di presenza analogo a quello di cui al comma 6 dell’ art. 3 del presente statuto.

 

 

Art. 8

Provvedimenti disciplinari

 

l . Il Presidente della Provincia, per gravi fatti di ordine morale ovvero per le violazioni del presente statuto, delle leggi e dei regolamenti in materia di caccia e di tutela del patrimonio faunistico commessi da qualsiasi componente gli organi di gestione dell’A.T.C., eroga provvedimenti disciplinari che vanno dal semplice richiamo scritto alla sospensione sino ad un massimo di quattro anni o all’espulsione definitiva dalla partecipazione alla gestione degli ambiti e la perdita della residenza venatoria per gli iscritti all’ambito nel caso le violazioni siano reiterate.

2. L’assemblea dei Soci, su proposta del C.d.G., delibera l’erogazione di provvedimenti disciplinari a carico dei soci e dei componenti del collegio dei revisori da essa eletti.

3. L’erogazione di provvedimenti disciplinari a carico di componenti il comitato di gestione, nominati dal Presidente della Provincia, sono da esso assunti su proposta dello stesso C.d.G. o per autonoma iniziativa.

4. Nei caso di inadempienza da parte del C.d.G., qualsiasi socio può adottare poteri sostitutivi comunicando i fatti al Presidente della Provincia che dovrà adottare i provvedimenti del caso.

5. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione dell’addebito all’interessato; a tal fine deve essere concesso un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni

6. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati ed adottati a maggioranza dei votanti e comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

7. Dal momento dell’adozione dei provvedimenti disciplinari, l’interessato dovrà considerarsi sospeso da qualsiasi attività, ivi compresa la partecipazione all’assemblea dei soci.

8. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all’Assessore Regionale Agricoltura, Caccia e Pesca che, con decreto assessorile, potrà confermare o modificare i provvedimenti che, a quel punto, diventano definitivi.

9. In ogni grado del giudizio, il ricorrente ha diritto di essere sentito personalmente, ove lo richieda, o di essere assistito da persona o legale di sua fiducia.

10.  La comunicazione di tutti gli atti deve avvenire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento.

 

Art. 9

Modifica dello statuto

 

l . Il presente statuto tipo dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Soci al sensi dell’art. l 3 della L.R. n. 9/96 e con le modalità previste al precedente art. 7.

2. Le modifiche allo Statuto devono essere proposte dall’Assemblea dei Soci e sottoposte dal C.d.G. all’attenzione del Consiglio Regionale che provvederà alla loro approvazione se le stesse saranno ritenute migliorative e risolutive ai fini di un migliore funzionamento degli organi di gestione dell’A.T.C., fatta salva la compatibilità con leggi e regolamenti vigenti.

3. Il presente statuto ed il regolamento di attuazione, di cui è parte integrante, entrano in vigore il giorno successivo all’esecutività della delibera di Consiglio Regionale.

 

 

 

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AZIENDE

FAUNISTICO-VENATORIE ED AGRO-TURISTICO-VENATORIE

 

PARTE I^

 

ART. 1

Finalità

 

l.. Le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche.

2. Esse sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.

3.  L’istituto delle A.F.V. ha il compito di mantenere e migliorare le caratteristiche ambientali, l’incremento delle specie selvatiche per le quali è rilasciata l’autorizzazione, nonché il loro irradiamento nei territori circostanti.

 

 

ART.2

Richiesta di autorizzazione

 

l. Le aziende faunistico-venatorie sono autorizzate dalla Giunta Regionale nel rispetto, per ogni Provincia, del limite massimo del l5% della superficie agro-silvo-pastorale previsto dalla L.R. n. 9/96 e richiamato dal P.F.V.R.; le A.F.V. sono altresì vincolate al rispetto delle previsioni dei rispettivi piani faunistici provinciali.

2. L’estensione complessiva delle A.F.V. distribuite su ogni Provincia non deve essere superiore al 20% della superficie disponibile per strutture a gestione privata della caccia. L’estensione massima di ogni azienda è determinata dalle specie e dal numero di capi che si intendono immettere e dai rispettivi piani di abbattimento; l’estensione minima delle A.F.V. deve risultare pari almeno a 100 ettari.

3.                   La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata all’Assessorato Regionale alla Caccia che, tramite i propri uffici, la istruisce e la sottopone all’approvazione della Giunta Regionale.

4.    Ai fini dell’acquisizione del parere della Provincia interessata. la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti a firma di un tecnico abilitato:

a)    planimetria catastale con l’indicazione dei dati necessari ad una facile identificazione del terreno.

b)   planimetria in scala non inferiore 1:25.000;

c)    relazione descrittiva;

d)   piani di abbattimento;

e)    assenso del proprietario e/o conduttore del fondo, nel caso in cui il richiedente è diversa

Nella relazione descrittiva devono essere indicate le caratteristiche vegetazionali, orografiche, idriche, le produzioni agricole, zootecniche e/o ittiche, le specie faunistiche stanziali e migratorie eventualmente presenti sul territorio interessato e le specie di selvaggina per le quali si intende esercitare l’attività venatoria.

5. Le aziende possono, altresì, proporre eventuali interventi, anche sperimentali, necessari al reinserimento di specie autoctone storicamente presenti, le immissioni e/o le integrazioni, anche per singole specie eventualmente prodotte dall’azienda.

6. La Giunta Regionale, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica sulla validità degli ambienti, dei piani di abbattimento e di assestamento faunistico, sentita la Provincia interessata sulla conformità della richiesta al P.F.V.P., rilascia 1’autorizzazione ed informa la Provincia per l’aggiornamento delle superfici disponibili da desinare a gestione privata della caccia.

7. Tutti gli oneri e le tasse, derivanti dal rilascio dell’ autorizzazione e stabilite con legge finanziaria regionale , dovranno essere versati al momento del ritiro dell’autorizzazione stessa da parte dell’interessato.

8. In caso di rifiuto dell’autorizzazione, l’Ufficio Caccia Regionale dovrà darne comunicazione all’interessato, specificandone le motivazioni; avverso al provvedimento, è ammesso il ricorso alla Regione.

9. Le autorizzazioni di azienda faunistico-venatoria sono rilasciate periodicamente, ai proprietari e/o conduttori dei fondi singoli o associati; in quest’ultimo caso, deve essere indicata la persona abilitata a chiedere la concessione.

10.   La Regione, attraverso il proprio Ufficio Caccia, verifica periodicamente il programma di conservazione ambientale dell’azienda faunistico-venatoria; qualora l’azienda non persegua più finalità naturalistiche e faunistiche, si procede alla revoca dell’autorizzazione o alla trasformazione, se richiesta, dell’azienda faunistico-venanoria in azienda agri-turistico-venatoria.

 

 

ART.3

Strutture produttive

 

l . Il concessionario della azienda faunistico-venatoria, avuto riguardo delle caratteristiche morfologico-ambientali del territorio aziendale, in osservanza alle sole finalità previste dalla legge e secondo le necessità della fauna presente, può costituire strutture produttive naturali ed artificiali, quali: piccoli appezzamenti di terreno, destinati a colture a perdere, mangiatoie e beverini artificiali, anche con appositi parchetti da richiamo; incubatrici e madri, artificiali: voliere e locali di isolamento, recinti di ambientamento, di prelievo e simili per interventi integrativi, di assestamento, di emergenza e sanitari, invasi e laghetti artificiali per facilitare la sosta della fauna migratoria.

2. Tali strutture, destinate alla valorizzazione ambientale, se non previste nella richiesta di autorizzazione, dovranno essere comunicate dal concessionario all’Amministrazione Provinciale Competente e ed alla Regione Calabria.

3. E’ vietato apportare cambiamenti e/o modificazioni degli apprestamenti naturali, vegetazionali e/o paesaggistici, necessari a mantenere inalterato l’equilibrio naturale aziendale; eventuali opere di edilizia rurale sono consentite sempre che non comportino modificazioni ambientali e paesaggistiche e fante salve le autorizzazioni previste in materia di edilizia privata; è vietato, altresì, realizzare la recinzione totale o parziale dell’intera azienda.

4. Le opere di miglioramento sono a carico del concessionario e devono essere eseguite d’intesa con i proprietari e/o conduttori dei fondi.

5. La Regione, attraverso il proprio Ufficio Caccia, accerta la regolarità delle strutture; in caso di inadempienza alle norme del presente articolo, dispone la rimozione di quelle in contrasto; nei casi più gravi propone alla Giunta Regionale la revoca dell’ autorizzazione.

 

 

ART.4

Attività e controllo

 

l . Il controllo dell’attività dell’azienda, dei piani di abbattimento e delle specie presenti potrà essere effettuato dalla Regione, attraverso il proprio Ufficio Caccia.

2. La Regione, ai fini della stima della consistenza delle specie presenti, potrà avvalersi, oltre che di personale proprio, anche della collaborazione del personale specializzato dell’azienda e della collaborazione di strutture esterne, pubbliche e private, di provata esperienza in materia venatoria ed ambientale.

3. Al terzo anno dall’ inizio dell’ attività ed a fine stagione venatoria. la densità delle specie presenti dovrà risultare pari o superiore, per ogni 100 Ha, ai seguenti minimi: Cinghiale: 5. Muflone: 7; Capriolo: 3; Lepre: 10; Starna: 10; Coturnice:10; Fagiano: 20.

4. I concessionari delle aziende sono tenuti alla tutela ambientale e, tramite la vigilanza venatoria dell’azienda medesima, al controllo dell’attività venatoria; in caso di accertamento di violazioni devono essere informate le autorità preposte che disporranno le relative sanzioni nei confronti dei trasgressori.

5.   In caso di accertamento di una o più violazioni da parte del concessionario alle norme del presente articolo, l’Ufficio Caccia regionale, può proporre alla Giunta Regionale la revoca dell’autorizzazione.

6.   Le operazioni di ripopolamento,di abbattimento selettivo, cattura e caccia effettuate nell’azienda, sono annotate su apposito registro faunistico a disposizione dell’Amministrazione Regionale che può disporne il controllo con proprio personale qualificato.

7.     Il piano di prelievo venatorio può essere aggiornano, anche annualmente, dal concessionario con interventi aggiuntivi e con emissioni e/o integrazioni di specie presenti nell’azienda, dandone preventiva comunicazione alla Regione che può incaricare personale tecnico dipendente di assistere.

8.   Le specie selvatiche devono essere accompagnate da certificato sanitario di provenienza rilasciato dal veterinario della unità sanitaria locale e, nel caso di fauna importata dall’estero, da quello del veterinario di confine addetto al controllo sanitario.

 

 

ART. 5

Trasferimento dell’autorizzazione

 

1. Il trasferimento dell’autorizzazione di azienda faunistico-venatoria é ammesso in tutti i casi in cui, per decesso o per rinuncia del titolare, ne fanno richiesta gli eredi.

2. Il trasferimento é anche consentito con il consenso del concessionario che indica, nominativamente., la persona designata a succedergli e le motivazioni della sua rinuncia alla concessione.

 

 

ART. 6

Attività venatoria e cinofila

 

l. L’esercizio dell’attività venatoria nelle aziende è consentito nel rispetto delle norme contenute nel calendario venatorio, fatte salve le deroghe di cui al comma  2, secondo il piano di prelievo venatorio, approvato in sede di rilascio della concessione .

2. L’esercizio dell’ attività venatoria nelle aziende non è soggetto:

a)     al rispetto dei limiti imposti dai Comitati di Gestione degli A.T.C . ai fini della mobilità   venatoria;

b)    all’ottenimento della residenza venatoria nell’A.T.C. interessato;

c)     all’opzione di caccia ai sensi dell’art. 12 della legge l57/92 e dell’art. 10 della L.R. n. 9/96;

d)    al rispetto del numero dei capi da abbattere;

e)     al possesso dei tesserino venatorio;

f)      al rispetto del limite di tre giorni di caccia a settimana.

3. Nelle aziende e’ consentito l’addestramento dei cani, per l’educazione cinofila e venatoria del cacciatore, con le seguenti prescrizioni:

a)  su selvaggina riprodottasi allo stato naturale, con esclusione del periodo di formazione dei nidi e della riproduzione;

b) su selvaggina riprodotta un cattività e/o di allevamento, per tutto l’arco dell’anno.

4.                   Le aree destinate all’addestramento dei cani,previste dal presente articolo non devono superare il 20% della superficie dell’azienda.

5. Nelle aree di addestramento cani, previste dal presente articolo, nelle quali possono essere svolte anche gare cinofile, è fatto divieto di abbattimento di qualsiasi specie di fauna selvatica naturale, fatta eccezione per quella riprodotta in cattività e/o di allevamento.

6. Il concessionario deve fare specifica menzione nella richiesta di concessione dell’intenzione di costituire un’area di addestramento cani, con o senza abbattimento, all’interno dell’azienda ed individuarne l’ubicazione nelle planimetrie allegate.

 

 

ART. 7

Danni alle produzioni agricole

 

l. I danni causati alle produzioni agricole, all’interno delle aziende faunistico-venatorie, dalla fauna selvatica cacciabile, al sensi della legge 157/92, sono risarciti dal concessionario.

2. L’accertamento di tali danni viene effettuato dal personale incaricato dal concessionario, d’intesa con il proprietario e/o conduttore del fondo; in caso di disaccordo nell’accertamento della quantità dei danni, interviene la stazione locale della Guardia Forestale che svolge le funzioni di arbitrato.

 

ART. 8

Finanziamenti pubblici

 

1. I concessionari di aziende faunistico-venatorie possono accedere, in conformità alle disposizioni vigenti, ai finanziamenti pubblici ed a quelli previsti dalle direttive CEE, per la realizzazione delle opere di miglioramento ambientale e di incremento delle specie faunistiche presenti.

2. Nelle aziende faunistico-venatorie, site nelle zone umide o vallive e palustri, la cui maggioranza della superficie è costituita prevalentemente da acquitrini, il concessionario, per mantenere inalterato l’ambiente, può ‘accedere ai finanziamenti previsti dal precedente comma.

 

 

ART. 9

Controllo delle popolazioni faunistiche

 

l. Nelle aziende faunistico-venatorie, le Amministrazioni provinciali competenti per territorio autorizzano l’abbattimento selettivo di soggetti malformati, soggetti in eccesso, soggetto al termine della capacità riproduttiva e di  predatori nel rispetto delle norme contenute nell’ apposito regolamento sul controllo della fauna selvatica.

2.  L’Amministrazione provinciale autorizza, inoltre, nel caso di necessità, la bonifica del territorio da cani randagi e gatti rinselvatichiti con abbattimenti controllati.

3.  I1 controllo delle popolazioni dei predatori, viene esercitato in tutti i casi un cui gli indici di presenza, nelle aziende faunistico-venatorie, superino quelli medi nazionali ottimali indicati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

4. Il concessionario trasmette all’amministrazione provinciale un programma specifico, elaborato allo scopo da personale specializzato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2^

 

AZIENDE AGRO-TURISTICO-VENATORIE

 

 

ART. 10

Finalità

 

l.    Le aziende agro-turistico venatorie sono costituite principalmente per il recupero e la valorizzazione delle imprese agricole situate in aree svantaggiate attraverso l’organizzazione del prelievo venatorio.

2.    Esse devono preferibilmente essere collocate in territori di scarso rilievo faunistico e coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata ovvero dichiarate marginali ai sensi di interventi comunitari.

 

 

ART. 11

Richiesta di autorizzazione

 

l. Le aziende agro-turistico-venatorie sono autorizzate dalla Giunta Regionale nel rispetto, per ogni Provincia, del limite massimo del l5% della superficie agro-silvo-pastorale previsto dalla L.R. n. 9/96 e richiamato dal P.F.V.R.; le A.A.T.V. sono altresì vincolate al rispetto delle previsioni dei rispettivi piani faunistici provinciali.

2.    L’estensione complessiva delle A.A.T.V. distribuite su ogni Provincia non deve essere superiore al 60% della superficie disponibile per strutture a gestione privata della caccia. L’estensione di ogni azienda é determinata dalle specie e dal numero di capi che si intendono immettere; l’estensione minima delle A.A.T.V. deve risultare pari almeno a 50 ettari.

3.  La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata all’Assessorato Regionale alla Caccia che, tramite i propri uffici, la istruisce e la sottopone all’approvazione della Giunta Regionale.

4.    Ai fini dell’acquisizione del parere provinciale, la domanda, presentata dai proprietari e conduttori dei fondi rustici anche un forma associata, dovrà essere corredata dai seguenti documenti a firma di un tecnico abilitato:

a)      planimetria catastale con l’indicazione dei dati necessari ad una facile identificazione del terreno;

b)     planimetria in scala non inferiore l :25.000;

c)     relazione descrittiva,

Nella relazione descrittiva devono essere indicate le caratteristiche vegetazionali, orografiche, idriche, le produzioni, agricole,zootecniche e/o ittiche, le specie faunistiche stanziali e migratorie eventualmente presenti  sul territorio interessato e le specie di selvaggina per le quali si intende esercitare l’attività venatoria.

5. La Giunta Regionale , sentita la Provincia interessata sulla conformità della richiesta al P.F.V.P. rilascia l’autorizzazione ed informa la Provincia per l’aggiornamento delle superfici disponibili da destinare a gestione privata della caccia.

6. Tutti gli oneri e le tasse, derivanti dal rilascio dell’autorizzazione e stabilite con legge finanziaria regionale, dovranno essere versati al momento del ritiro dell’autorizzazione stessa da parte dell’interessato.

7.   In caso di rifiuto dell’autorizzazione, l’Ufficio Caccia Regionale dovrà darne comunicazione all’interessato, specificandone le motivazioni; avverso al provvedimento, è ammesso il ricorso alla Regione.

8.  Le autorizzazioni di azienda agro-turistico-venatoria sono rilasciate prioritariamente. ai proprietari e/o conduttori dei fondi singoli o associati; in quest’ultimo caso, deve essere indicata la persona abilitata a chiedere l’autorizzazione.

9.    La Regione, attraverso il proprio Ufficio Caccia, verifica periodicamente il programma di recupero e valorizzazione dell’azienda agro-turistico-venatoria; qualora 1’ azienda non persegua più finalità preposte, si procede alla revoca dell’autorizzazione.

 

 

ART. 12

Programmi ed obiettivi

 

l. Le aziende agri-turistico-venatorio predispongono programmi nei quali,oltre a rilevare le caratteristiche agro-silvo-pastorali,orografiche ed idriche,le produzioni agricole, zootecniche ed ittiche, le specie presenti sul territorio dell’azienda, indichino gli obiettivi strategici che il concessionario intende perseguire anche ai fini dello sviluppo agro-turustico e venatorio.

2. Tali aziende devono essere situate nelle zone previste dalla L.R. n. 9/96 art. 8. comma 2. lettere a) e b); in particolare le aziende agro-turistico-venatorie nelle zone umide vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali non inferiori a dieci ettari ed utilizzano per l’attività venatoria fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni  internazionali.

 

 

ART. 13

Strutture produttive

 

l. Le aziende agri-turistico-venatorie, per consentire il conseguimento dei fini disposti dalla normativa vigente possono prevedere la realizzazione di strutture produttive per l’allevamento della selvaggina in cattività, da immettere ed utilizzare all’interno dell’azienda medesima; possono, altresì. realizzare, a tali fini, strutture produttive ausiliarie, qual recinzioni e voliere di ambientamento nei quali è vietato il prelievo venatorio; é consentito. altresì, realizzare la recinzione totale o parziale dell’intera azienda.

2. Eventuali opere di edilizia rurale sono consentite semprechè non comportino modificazioni ambientali e paesaggistiche e fatte salve le autorizzazione previste in materia di edilizia privata.

3. Le opere di miglioramento ambientale sono a carico con i proprietari e/o conduttori dei fondi.

4. La Regione, attraverso il proprio Ufficio Caccia, accerta la regolarità delle strutture; in caso di inadempienza alle norme del presente articolo, dispone la rimozione di quelle in contrasto; nei casi più gravi propone alla Giunta Regionale la revoca dell’autorizzazione.

 

 

ART. 14

Finanziamenti pubblici

 

l.   I concessionari di aziende agro-turistico-venatorie possono accedere, in conformità alle disposizioni vigenti, ai finanziamenti pubblici ed a quelli previsti dalle direttive CEE, per la realizzazione delle opere di miglioramento ambientale e di incremento delle specie fauistiche presenti.

2.   Nelle aziende. site nelle zone umide o vallive e palustri, la cui maggioranza della superficie è costituita prevalentemente da acquitrini, il concessionario. per mantenere inalterato l’ambiente, può accedere ai finanziamenti previsti dal precedente comma.

 

ART. 15

Immissioni e prelievi

 

l. Nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce attività venatoria il prelievo di selvaggina allevata in cattività e/o proveniente da allevamento; pertanto è consentito immettere e prelevare, durante tutto l’anno, detta selvaggina purché appartenente alle specie cacciabili indicate nel P.F.V.R .

2. La selvaggina immessa deve essere completamente recuperata, anche ai fini di evitare possibili inquinamenti delle specie naturali presenti sia all’interno dell’azienda, che nei territori circostanti.

3. La selvaggina deve essere, prima dell’immissione, inanellata con il nome specifico dell’azienda.

4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie di prelievo di selvaggina allevata in cattività e/o proveniente da allevamento, è consentito, al concessionario ed alle persone da esso autorizzate per tutto l’arco dell’anno.

5. Il prelievo venatorio nelle aziende agro-turistico-venatorie non è soggetto:

a)      al rispetto dei limiti imposti dai Comitati di Gestione degli A.T.C. ai fini della mobilita venatoria,

b)     all’ottenimento della residenza venatoria nell’A.T.C. interessato;

c)      all’opzione di caccia ai sensi dell’art. 12 della legge l57/92 e dell’art. 10 della L.R. n. 9/96;

d)     al rispetto del numero dei capi da abbattere;

e)     al possesso del tesserino venatorio;

f)      al rispetto del limite di tre giorni di caccia a settimana.

6. Le operazioni di immissione e di abbattimento della selvaggina di allevamento, devono essere annotate su apposito registro vidimato, a disposizione delle Amministrazioni regionale che può dispone controlli con personale dipendente.

 

 

ART. 16

Attività cinofila

 

1. Nelle aziende e’ consentito, per tutto l’arco dell’anno, l’addestramento dei cani e/o lo svolgimento di gare cinofile, con o senza abbattimento del selvatico, per l’educazione cinofila e venatoria del cacciatore, esclusivamente su selvaggina riprodotta in cattività e/o di allevamento.

2. Il concessionario deve fare specifica menzione nella richiesta di autorizzazione dell’intenzione di svolgere attività cinofila all’intero dell’azienda.

 

 

ART. 17

Danni produzioni agricole

 

l. I danni causati alle produzioni agricole, all’interno delle aziende agri-turistico-venatorie, dalla fauna cacciabile, ai sensi della legge l57/92, sono a carico dei proprietari e/o conduttori dell’azienda.

 

PARTE 3^

 

NORME GENERALI

 

ART.18

Vigilanza venatoria

 

1. La vigilanza nelle aziende è affidata alle Guardie Giurate Venatorie dell’ azienda e/o a quelle Volontarie appositamente comandate dal concessionario d’intesa con le associazioni venatorie, agricole e ambientali di appartenenza.

2. Il suddetto personale, in base alle disposizioni vigenti, esercita la vigilanza sul territorio, sulla fauna tutelata presente, sull’esercizio e sul prelievo venatorio nell’ azienda.

3. Le associazioni venatorie, le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e le associazioni di protezione ambientale, previste dall’art.27 lettera b) della legge n. 157/92, realizzano il coordinamento dell’attività di vigilanza al fine di poter disporre, in collaborazione con il concessionario, eventuali controlli sul regolare svolgimento dell’esercizio venatorio nelle aziende.

4. Il concessionario, in caso di necessità, può chiedere all’Amministrazione provinciale l’intervento delle guardie venatorie provinciali per le attività di controllo all’interno dell’azienda.

 

 

ART. 19

Tabellazione e recinzioni

 

l. Le aziende sono segnalate con tabelle recanti il nome dell’azienda e la seguente dicitura:

 

 

Azienda Faunistico-Venatoria

(o Azienda Agro-Turistico Venatoria)

L.R. N. 9/96 - Aut. n. ___ del ____

Caccia consentita ai soli autorizzati

 

 

2. Le tabelle devono essere collocate lungo tutto il perimetro dell’azienda, su pali o alberi, ad un’altezza tra i 2 e i 4 metri da terra e ad una distanza di circa 100 metri l’una dall’ altra e comunque in modo che le tabelle siano visibili.

3.  La responsabilità della conservazione e della manutenzione della tabellazione, è affidata al concessionario.

4.  Le aziende faunistico-venatorie non possono avere recinzioni che impediscano il libero transito della selvaggina, ad eccezione di quelle per le quali è necessario il contenimento della fauna ungulata; possono essere recintate, in tutto o in parte le aziende agro-turistico-venatorie.

5.    La Regione può, per il raggiungimento delle finalità proprie dell’azienda, autorizzare il concessionario alla istituzione di strutture recintate, distanti almeno 150 metri dai confini, con superficie minima di un ettaro per la produzione, secondo metodi naturali, di selvaggina destinata al ripopolamento dell’azienda.

6.  Possono, altresì, essere autorizzati al concessionario recinti di ampiezza non inferiore ai 50 ettari e non superiore al 30 per cento della superficie dell’ azienda, destinati alla caccia degli ungulati, all’interno dei quali, fatta eccezione per la volpe, ogni altra forma di caccia è vietata nel periodo di utilizzazione.

7. Per tutte le altre recinzioni, non compatibili con il presente articolo, l’Amministrazione Regionale, tramite il proprio Ufficio Caccia, ne dispone la rimozione.

 

ART. 20

Divieti

 

l. Nelle aziende non è consentito circolare e sostare con qualsiasi mezzo di locomozione nelle zone boschive, di pascolo e sulle strade sterrate. ad eccezione di quelle comunali, provinciali e statali; è consentito l’uso dei mezzi di servizio e di quelli autorizzati dall’azienda, nonchè dei mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti d’istituto e dei mezzi connessi con l’esercizio delle attività agricole.

2. Non è consentito a nessuno nelle aziende faunistico-venatorie, la raccolta dei prodotti del sottobosco, fatta eccezione per i proprietari e/o conduttori dei fondi.

3. Sono fatti salvi tutti i divieti contenuti nella legge 157/92, nella L.R. n. 9/96 e nel calendario venatorio regionale.

 

 

ART. 21

Sanzioni amministrative

 

l.  Per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente disciplina, compiute dal concessionario e/o da altri soggetti si applicano le seguenti sanzioni amministrative, oltre a quelle amministrative e penali previste nelle altre leggi in materia:

a)  sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 per la irregolare tenuta dei registri;

b) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per grave trascuratezza della tabellazione segnaletica dell’azienda;

c)  sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per immissione di selvaggina in periodi non consentiti;

d) sanzione amministrativa da lire 200 000. a lire.1.200.000 per il mancato inanellamento della selvaggina immessa;

e)  sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per l’abbattimento di selvaggina migratoria nel periodo di sospensione dell’attività venatoria;

f)   sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire l.800.000 per l’immissione di fauna non prevista nel P.F.V.R.;

g)  sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire l .800.000 per il controllo dei predatori effettuato non in conformità alla presente disciplina;

h)    sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per i prelievi effettuati in recinti non ammessi dalla presente disciplina;

i)     sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire l.800.000 per prelievi effettuati su specie non consentite in recinti ammessi dalla presente disciplina;

2. In caso di recidiva per la stessa violazione, avuto riguardo alla gravità del fatto, la sanzione amministrativa è aumentata del 50 per cento.

3. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dall’art.30 della L.157/92.

 

 

ART. 22

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Per quanto non espressamente citato nel presente regolamento si rimanda a quanto riportato nella Legge 157/92 e nella L.R. n.9/96.

2. L’applicazione del presente regolamento viene affidata a tutti i soggetti giuridicamente autorizzati dalla Legge n.157/92 e dalla Legge Regionale n.9/96.

3. Il presente regolamento entra in vigore con 1’approvazione e pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale.

 

 

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E

GESTIONE DEI CENTRI PUBBLICI E PRIVATI DI PRODUZIONE DELLA FAUNA

SELVATICA, L’ALLEVAMENTO, LA DETENZIONE ED IL RECUPERO

DELLA FAUNA SELVATICA, LA DETENZIONE E L’ALLEVAMENTO A SCOPO

AMATORIALE E ORNAMENTALE DI FORMA ORNITICA SELVATICA

NON OGGETTO DI CACCIA

 

PARTE 1^

 

ALLEVAMENTO E DETENZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

 

Art. l

Tipologia

 

l. La Giunta Regionale, con il presente regolamento, emanato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 17 maggio 1996 n. 9, disciplina l’allevamento di fauna selvatica.

2. Gli allevamenti di selvaggina sono caratterizzati dall’utilizzazione di specifiche strutture ed impianti quali incubatrici, parchetti, voliere , ecc.

3. Essi sono destinati alla produzione di animali per i seguenti scopi:

a)     ripopolamento e/o reintroduzione in natura;

b)    alimentazione;

c)     detenzione a scopo amatoriale e ornamentale.

4.   Negli impianti nei quali si esercitano diverse tipologie di allevamento (alimentare, ripopolamento, ornamentale) le aree destinate ad ogni tipologia devono essere nettamente distinte e separate da idonee recinzioni.

5.   E’, altresì, ammesso il recupero, la detenzione e la cura di fauna selvatica in difficoltà per la sua reintroduzione in natura.

 

 

Art. 2

Costituzione degli allevamenti a scopo alimentare e per ripopolamenti

 

1.   L’autorizzazione per l’allevamento e/o detenzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e alimentare è rilasciata dalla Giunta Regionale.

2. I richiedenti devono inoltrare domanda in bollo all’Amministrazione Regionale, Ufficio Caccia, specificando le proprie generalità, la residenza, la località ed il tipo di allevamento con l’indicazione delle singole specie che si intendono produrre.

3. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’allevamento a scopo ripopolamento ed alimentare dovrà essere corredata dalla seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia e salvo altra richiesta degli uffici competenti:

a)     titolo di proprietà dell’area o documento equivalente;

b)       corografia del territorio scala l :25.000 con l’individuazione della zona;

c)     estratto mappa catastale in scala l :2000 con indicati foglio e particelle interessate;

d)    planimetria in scala 1:100 o 1:200 con l’ubicazione degli impianti;

e)     relazione tecnica;

f)      nulla-osta della A.S.L competente (solo per allevamenti a scopo alimentare);

4. La Giunta Regionale, sentita la Provincia interessata sulla conformità della richiesta al P.F.V.P. , rilascia l’ autorizzazione ed informa la Provincia per l’ aggiornamento delle superfici disponibili da destinare a gestione privata della caccia.

5. Tutti gli oneri e le tasse, derivanti dal rilascio dell’ autorizzazione e stabilite con legge finanziaria regionale, dovranno essere versati al momento del ritiro dell’ autorizzazione stessa da parte dell’ interessato.

6. L’autorizzazione, previo pagamento delle eventuali tasse annuali dovute, ha durata illimitata nel tempo, salvo rinuncia da parte del richiedente o revoca da parte dell’Ufficio concedente.

 

 

Art. 3

Densità dei selvatici per il ripopolamento

 

1. Negli allevamenti di selvaggina da ripopolamento deve essere mantenuta una densità secondo i rapporti minimi di seguito indicati per le specie cacciabili:

a)  fagiano e germano reale: dai 30 ai 60 giorni, 0,5 mq per capo; oltre i 60 giorni, 1mq per capo;

b) starne e coturnici dai 30 ai 60 giorni, 0.25 mq per capo; oltre i 60 giorni, 0.5 per capo;

c)  lepri allevate in recinto, 10 mq per capo;

d) ungulati (cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone), 500 mq di superficie recintata a capo.

Per le altre specie eventualmente allevate le Province daranno indicazione della densità minima da rispettare.

2.  I selvatici allevati per fini di ripopolamento ed appartenenti a specie cacciabili stanziali devono essere autoctoni e mantenuti in purezza;la Provincia si riserva l’eventuale verifica, tramite l’I.N.F.S., la purezza delle specie allevate, attraverso prelievi a campione degli animali presenti nella struttura.

3. I recinti e le voliere per l’accrescimento dei soggetti da ripopolamento devono contenere al loro interno appropriata vegetazione cespugliata e/o colture seminative per facilitare l’ ambientamento degli animali nel territorio oggetto del ripopolamento ed evitare il fenomeno di cannibalismo tra specie stesse.

 

 

Art. 4

Costituzione di allevamenti per fini ornamentali ed amatoriali

 

l. L’autorizzazione per l’allevamento e/o detenzione di fauna selvatica a scopo ornamentale e/o amatoriale è rilascia dalla Provincia competente per territorio.

2. Gli interessati all’allevamento di selvatici per fini ornamentali ed amatoriali di fauna selvatica devono inoltrare domanda in bollo alle Amministrazione Provinciale competente per territorio specificando le proprie generalità, la residenza. la località ed il tipo di allevamento con l’indicazione delle singole specie che si intendono detenere e/o produrre .

3.    La domanda per il rilascio dell’autorizzazione firma dell’interessato, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, salvo altra richiesta degli uffici competenti:

a)     titolo di proprietà dell’area o documento equivalente;

b)    estratto mappa catastale in scala 1:2000 con indicati foglio di  particelle interessate:

4.   A tale scopo possono essere detenuti e/o allevati esemplari di specie e  numero di capi sottoindicati:

a) starna: non superiore a trenta capi;

b) coturnice: non superiore a trenta capi;

d) fagiano e germano reale: non superiore a trenta capi

d) quaglia: non superiore a cinquanta capi;

e) lepre: non superiore a cinque capi;

e) ungulati (cinghiale, capriolo,daino, cervo e muflone): non superiore a tre capi.

5.                    L’autorizzazione viene rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Caccia ed ha durata illimitata nel tempo, fatto salvo esplicita rinuncia del beneficiario o revoca da parte dell’ente concedente.

6.     I capi in sovrannumero nella fase riproduttiva possono essere utilizzati a scopo alimentare, previa comunicazione del responsabile dell’allevamento, all’Ufficio Caccia.

7.                    I beneficiari devono garantire una permanenza degli animali tale da eliminare qualsiasi tipo di sofferenza e/o maltrattamento

8.                   L’eventuale allevamento e/o detenzione a scopo ornamentale e/o amatoriale di qualsiasi altro tipo di selvaggina appartenente alle specie cacciabili é autorizzato dalle Province competenti con le modalità stabilite ai commi precedenti; nel caso in esame il numero massimo di capi da allevare e/o detenere non deve essere superiore a dieci.

 

 

Art. 5

Allevamenti gestiti da titolari di impresa agricola

 

1. Il titolare dell’azienda agricola che, all’interno di essa, alleva selvatici a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale ed ornamentale è tenuto a darne comunicazione agli Uffici Regionali e Provinciali della Caccia.

2. La comunicazione dovrà contenere le indicazioni delle specie di selvaggina allevate, nel quadro del rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella igienico-sanitaria, e dovrà essere corredata, salvo altra richiesta degli uffici competenti,. da:

a)     titolo di proprietà dell’ area o documento equivalente:

b)    corografia del territorio scala l:25.000 con l’individuazione della zona;

c)     estratto mappa catastale in scala 1:2000 con indicati foglio e particelle interessate;

d)    nulla-osta della A.S.L  competente (solo per allevamenti a scopo alimentare).

3.     Il  titolare dell’impresa dovrà altresì documentare il suo stato  giuridico di titolare di impresa agricola.

 

 

PARTE 2^

 

CENTRI PUBBLICI DI ALLE VAMENTO E RIPRODUZIONE Dl FAUNA

SELVATICA ALLO STATO NATURALE

 

ART.6

Definizione e Finalità

 

1.   I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica di cui all’art. 9 della L.R. n. 9/96 sono istituti di protezione destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone nonché allo studio e alla sperimentazione di metodi e tecniche di gestione con particolare riguardo alla riproduzione allo stato naturale di uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna stanziale.

2.    I capi appartenenti alle suddette popolazioni potranno essere prelevati per il ripopolamento ed immessi sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento.

3.  I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, oltre che per le finalità di cui al comma l, sono istituiti per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo sviluppo e la riproduzione allo stato naturale di soggetti appartenenti a fauna migratoria.

4. Nei centri pubblici di allevamento è esclusa qualsiasi forma di attività venatoria, fatte salve le norme per il controllo della fauna selvatica.

5.  Nei centri pubblici di allevamento possono essere, altresì, consentite le seguenti attività:

a)     gare cinofile di importanza nazionale e regionale;

b)    catture per inanellamenti e marchiature;

c)     attività di ripopolamento;

d)    catture per ripopolamento:

e)     censimenti.

6.   I capi prodotti nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale prima dell’immissione sul territorio devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento e delle certificazioni previste dalla norma di polizia veterinaria.

7.     L’attività del centro pubblico deve prevedere interventi diretti a costruire una sufficiente base alimentare e condizioni di sviluppo agevolato della fauna selvatica, tra i quali:

a)  semine di aree marginali con opportune miscele;

b)  allestimento di pozze alimentate con acque piovane e sorgive;

c)  esecuzioni di sfalci;

d)  formazioni ed adattamenti di luoghi per la rimessa di selvatici;

e)  messa in opera di impianti e attrezzature quali gabbie e palchetti per i riproduttori,voliere di parcheggio e di ambientamento di animali selvatici e mangiatoie  anche coperte.

8.    La Regione e le Province possono utilizzare la selvaggina che dovesse eccezionalmente risultare in esubero per scopi alimentati,per immissioni su terreno libero e per cessione a terzi su motivata richiesta.

9.    La densità degli animali all’interno dei centri pubblici di allevamento dovrà essere stabilita dalla Regione,sentito l’l.N.F S, in funzione del tipo di selvaggina da allevare.

 

 

Art. 7

Costituzione

 

l. L’istituzione di centri pubblici è deliberata dalla Giunta Regionale, su proposta degli Enti pubblici interessati,, nel rispetto della percentuale massima del 24% attribuita alle strutture di protezione della L.R. n. 9/96 e del piano faunistico-venatorio regionale.

2. I centri pubblici di allevamento sono costituiti preferibilmente su terreni demaniali; possono essere utilizzati anche terreni privati purché idonei e per i quali si sia ottenuto per almeno cinque anni l’assenso del proprietario o del conduttore del fondo che ne abbia titolo.

3. Gli Enti pubblici devono inoltrare la richiesta all’Assessorato Regionale alla Caccia, corredata dai seguenti documenti,in triplice copia,a firma di un tecnico abilitato:

a)     planimetria catastale con l’indicazione dei dati necessari ad una facile identificazione del terreno;

b)    planimetria in scala non inferiore1:25.000;

c)   relazione descrittiva con indicate le caratteristiche vegetazionali, orografiche, idriche, le produzioni agricole, zootecniche e/o ittiche ed il piano produttivo indicante la quantità e la qualità delle specie di selvaggina che si intendono produrre,nonché gli interventi di miglioramento e gestione ambientale e di eventuale contenimento di specie concorrenti;

d)  atti di assenso; qualora nel centro stesso siano compresi terreni di uno o più proprietari o conduttori; tali atti devono essere autenticati nelle forme di legge; il consenso è vincolante per tutta la durata dell’autorizzazione.

4.   La superficie minima necessaria per la costituzione di un centro pubblico di produzione di fauna selvatica allo stato naturale é di 100 Ha.

5.   L’Ufficio Regionale della Caccia, prima dell’inoltro alla Giunta Regionale, istruisce la pratica verificando che la superficie impegnata, insieme alle altre strutture di protezione già esistenti sul territorio, non comporti il superamento del limite del 24% previsto dalla L.R. n. 9/96 e richiamato dal P.F.V.R..

6.  L’estensione complessiva dei centri pubblici distribuiti su ogni Provincia non deve essere superiore al 20% della superficie disponibile per strutture di protezione.

7.  L’Ufficio Regionale della Caccia, in fase di rilascio dell’autorizzazione, provvederà ad assegnare ad ogni centro pubblico di allevamento un numero di codice, accompagnato dalla lettera R (ripopolamento),che dovrà essere riportato su contrassegno inamovibile, apposto durante le fasi di cattura o prima dell’immissione degli animali su terreno libero, insieme all’ eventuale numero di riconoscimento assegnato dagli Enti  pubblici concessionari.

8.  L’autorizzazione ha durata illimitata nel tempo, salvo rinuncia da parte richiedente o revoca da parte dell’Ufficio concedente.

 

 

PARTE 3^

 

CENTRI PRIVATI DI ALLEVAMENTO E RIPRODUZIONE Dl FAUNA

SELVATICA ALLO STATO NATURALE

 

ART. 8

Definizione e finalità

 

l. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica, di cui all’art. 9 della L.R. n. 9/96, sono istituti di gestione privata della caccia e sono destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone a fini venatori attraverso la riproduzione allo stato naturale di uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna stanziale.

2. I capi appartenenti alle suddette popolazioni potranno essere prelevati per il ripopolamento ed immessi sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento.

3. Nei centri privati di allevamento é esclusa qualsiasi forma di attività venatoria, fatte salve le norme per il controllo della fauna selvatica ed il prelievo di specie allevate allo scopo purché autorizzato dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 3., art. 9, della L.R. n 9/96.

4. Nei centri privati di allevamento possono essere, altresì, consentite dal gestore le seguenti attività:

a)       addestramento cani;

b)      gare cinofile di importanza nazionale;

c)       gare cinofile regionali e provinciali;

d)      catture per inanellamenti e marchiature;

e)       attività di ripopolamento;

f)        censimenti.

 

 

Art.9

Costituzione

 

1.    La Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. 17 maggio 1996 n. 9, autorizza la costituzione dei centri privati di allevamento allo stato naturale di fauna selvatica.

2.    I richiedenti devono inoltrare domanda in bollo all’Assessorato Regionale alla Caccia. specificando le proprie generalità, la residenza, la località ed il tipo di allevamento con l’indicazione delle singole specie che si intendono allevare.

3. Ai fini dell’acquisizione del parere della Provincia interessata, la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, in triplice copia, a firma di un tecnico abilitato:

a)      planimetria catastale con l’indicazione dei dati necessari ad una facile identificazione del terreno;

b)      planimetria in scala non inferiore l :25.000;

c)      relazione descrittiva con indicate le caratteristiche vegetazionali, orografiche, idriche, le produzioni agricole, zootecniche e/o ittiche ed il piano produttivo indicante la quantità e la qualità delle specie di selvaggina che si intendono produrre, nonché gli interventi di miglioramento e gestione ambientale e di eventuale contenimento di specie concorrenti;

d)      atti comprovanti il titolo di proprietà e conduzione dei terreni; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;

e)          atti di assenso, qualora nel centro stesso siano compresi terreni di uno o più proprietari o conduttori; tali atti devono essere autenticati nelle forme di legge;il consenso è vincolante per tutta la durata dell’autorizzazione.

4. La superficie minima necessaria per la costituzione di un centro privato di produzione di fauna selvatica allo stato naturale é di 100 Ha.

5. L’Ufficio Regionale della Caccia, prima dell’inoltro alla Giunta Regionale, istruisce la pratica verificando che la superficie impegnata, insieme alle altre strutture per la gestione privata della caccia già autorizzate, non comporti il superamento del limite del 15% previsto dalla L.R. n. 9/96 e richiamato dal P.F.V.R..

6. L’estensione complessiva dei centri privati distribuiti su ogni Provincia non deve essere superiore al 5% della superficie disponibile per strutture a gestione privata della caccia.

7. L’Ufficio Regionale della Caccia, in fase di rilascio dell’ autorizzazione. provvederà ad assegnare ad ogni centro privato di allevamento un numero di codice, accompagnato dalla lettera R (ripopolamento), che dovrà essere riportato su contrassegno inamovibile, apposto durante le fasi di cattura o prima dell’immissione su terreno libero, insieme all’ eventuale numero di riconoscimento assegnano dall’ allevatore .

8.     L’autorizzazione, previo pagamento delle eventuali tasse annuali dovute, ha durata illimitata nel tempo, salvo rinuncia da parte richiedente o revoca da parte dell’Ufficio concedente.

 

 

ART. 10

Produttività dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

 

l. Entro il 31 ottobre di ogni anno il titolare del centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è tenuto a presentare all’ufficio Caccia della Regione un piano contenente la stima del numero dei capi presenti prima della cattura e relativo piano di prelievo.

2. Ad iniziare dal terzo anno di attività dovranno essere perseguite le seguenti produzioni minime per 100 ettari di superficie: lepre 20 capi, fagiano 50 capi. starna e coturnice 100 capi, ungulati 10 capi.

3. Al fine di costituire all’interno del centro il necessario patrimonio di riproduttori è consentita l’immissione di soggetti appartenenti esclusivamente alle specie di indirizzo produttivo provenienti da centri di riproduzione allo stato naturale o da allevamenti presenti sul territorio nazionale specializzati in specie autoctone; l’immissione deve essere autorizzata dall’Ufficio Regionale della Caccia.

4. La Regione Calabria ha diritto di prelazione sull’acquisto dalla fauna selvatica prodotta nei centri privati.

5. I capi prodotti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale prima dell’immissione sul territorio devono essere muniti dei contrassegni di riconoscimento e delle certificazioni previste dalle norme di polizia veterinaria.

6.  I centri privati di produzione allo stato naturale sono tenuti alla registrazione di tutte le operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi in un apposito registro vidimato dall’ Ufficio Regionale alla Caccia.

 

PARTE 4^

DETENZIONE ED ALLEVAMENTO A SCOPO AMATORIALE E ORNAMENTALE Dl FORMA

ORNITICA SELVATICA NON OGGETTO DI CACCIA.

 

Art. 11

Ambito di applicazione

 

l.    La detenzione e l’allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di specie appartenenti alla fauna ornitica selvatica non oggetto di caccia, disposti dall’art. 9, comma l della legge regionale n. 9/96 vengono autorizzati a condizione che gli uccelli abbiano provenienza lecita e origine documentata.

 

 

Art. 12

Documentazione

 

l.  Al fini della dimostrazione della provenienza lecita e dell’origine documentata dai soggetti presenti in allevamento e/o detenuti, in caso di acquisto, fanno fede la fattura o la ricevuta fiscale con descrizione delle specie ornitiche, corredate da fotocopia del documento originale che legittima il possesso dei soggetti da parte del venditore. Il documento può essere rappresentato dalla autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente per territorio o da documento equivalente e dalla documentazione ufficiale accompagnataria per i soggetti importati dall’estero.

2.    Nel caso di cessione di soggetti senza scopo di lucro, considerato che la cessione non é soggetta all’ammissione di documento fiscale può essere ritenuta valida una specifica dichiarazione scritta con assunzione di responsabilità da parte del cedente, corredata dalla documentazione che ha consentito al cedente stesso di detenere i soggetti che s’intendono trasferire ad altre persone.

 

 

Art. 13

Procedure e adempimenti

 

1. Le persone interessate alla detenzione e allevamento di specie ornitiche di fauna selvatica non oggetto di caccia devono inoltrare istanza all’Amministrazione provinciale competente per territorio. La richiesta deve contenere anche l’indirizzo della sede d’allevamento, l’elenco delle specie da detenere e allevare e per ogni soggetto l’indicazione dei codici riportati sull’anello inamovibile fornito dall’ente che autorizza la detenzione.

2. Per gli iscritti alla Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) valgono le informazioni contenute sugli anelli inamovibili forniti dalla FOI stessa.

3. Gli esemplari appartenenti alle specie riportate nel Regolamento CEE n. 3626/82 e successive modifiche per i quali la normativa nazionale ha previsto l’obbligo di denuncia, devono essere previsti di regolari certificati CITES.

4. In caso di parere favorevole, che deve essere rilasciato dall’ente provinciale entro trenta giorni dalla richiesta, la persona interessata dovrà sottoporre a vidimazione il registro nel quale sono elencati i soggetti da detenere con i relativi codici.

5. La timbratura e la vidimazione del registro viene effettuata presso il competente Ufficio dell’Amministrazione provinciale.

6. La vidimazione del registro deve essere effettuata una volta non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

7. L’allevatore e’ obbligato ad annotare nel registro i trasferimenti e le immissioni dei soggetti indicando il nominativo della persona che trasferisce o riceve i soggetti stessi entro 15 giorni ed entro 45 giorni per i soggetti nati nel proprio allevamento con i relativi dati contenuti nell’anello inamovibili.

8. L’allevatore è obbligato a registrare anche i soggetti deceduti con l’indicazione dei relativi codici.

9. Tutte le operazioni di registrazione devono avvenire entro e non oltre la scadenza del 31 dicembre,  comunque prima della vidimazione annuale del registro .

10.   Gli allevatori sono assoggettati a controlli periodici da parte degli organismi di polizia o dai funzionari delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.

11.   Gli allevatori devono facilitare l’accesso nell’allevamento ai controllori che espletano le verifiche.

12.   Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento detengono uccelli rientranti nella categoria indicata all’art. 11 del Regolamento stesso, al fine di ottenere l’autorizzazione sono tenuti ad inoltrare istanza all’Amministrazione provinciale competente per territorio entro trenta giorni della data di pubblicazione del Regolamento .

13.   NeI caso ricorra la necessità di conformare il numero dei soggetti alle capacità logistiche e funzionali dell’allevamento, ogni allevatore potrà immettere in natura parte dei soggetti geneticamente puri e non mutati ottenuti in cattività.

14.  L’immissione deve essere effettuata sotto il controllo degli Organi di polizia e delle Guardie venatorie avendo cura di individuare gli habitat nei quali immettere in libertà i soggetti e di effettuarla nei periodi di stagionali più conformi ad un favorevole insediamento in natura dei soggetti immessi in libertà.

 

 

Art. 14

Specie ammesse

 

l.    E’ consentita la detenzione di sei esemplari di ogni specie di fauna ornitica selvatica non oggetto di caccia e nel complesso non oltre ottanta esemplari delle seguenti specie detenibili: Cardellino (Carduelis carduelis), Ciuffolotto (Pymila pyrnila), Fanello (Acanthis cannabina), Lucherino (Carduelis spinus), Ortolano (Emberiza hortulana),, Verdone (Carduelis Cloris), Zigolo Giallo (Emuberiza citrinella), Zigolo Nero (Emberiza cirlus) Zigolo Minore (Emberiza pusilla), Zigolo Muciatto (Emberiza cia).

 

 

Art. 15

Obblighi

 

l.  L’allevatore è obbligato a garantire agli uccelli in detenzione e in allevamento le migliori condizioni di vivibilità riguardo non solo alla funzionalità delle strutture che li ospitano ma anche alla conduzione sotto l’aspetto alimentare, igienico e sanitario tenendo conto delle esigenze specifiche di ogni singolo soggetto.

 

 

Art. 16

Partecipazione a mostre e manifestazioni

 

l.     Nelle manifestazioni ornitologiche o altre manifestazioni di uguale natura possono essere esposti esclusivamente uccelli inanellati discendenti da soggetti d’allevamento debitamente autorizzati alla detenzione.

2.    All’atto dell’ingabbio gli espositori devono esibire ai responsabili delle manifestazioni la documentazione attestante l’autorizzazione alla detenzione e all’allevamento.

3.  Allo scopo di prevenire abusi ed illeciti che possano provocare ripercussioni negative sul patrimonio faunistico è vietano l’ingabbio di uccelli sforniti di documentazione probatoria anche se provenienti da Regioni o stati nei quali non si prevedono o non siano ancora previsti sufficienti strumenti di controllo in materia.

 

 

Art. 17

Categorie escluse dalla normativa

 

1.   Gli uccelli ibridi e mutati purché fenotipicamente distinguibili dalle specie selvatiche, non sono assoggettati alle disposizioni del presente Regolamento.

2.   Questi uccelli non devono in alcun caso essere liberati in natura.

 

 

 

PARTE 5^

 

NORME GENERALI

 

Art. 18

Attività

 

l.     Lattività di produzione di fauna selvatica all’ interno di qualsiasi struttura deve essere orientata esclusivamente sulle specie di fauna tipiche del territorio nazionale, presente anche nel territorio regionale.

2. All’interno delle strutture di allevamento deve essere garantita una permanenza degli ammali tale da eliminare qualsiasi tipo di sofferenza e/o maltrattamento; esse devono risultare idonee dal punto di vista igienico-sanitario in rapporto al numero di animali detenuti.

3.   Gli allevatori e i detentori di fauna selvatica sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché gli animali non possano disperdersi in natura.

 

 

Art. 19

Controlli

 

l.   I1 controllo sanitario nelle strutture di allevamento dovrà essere richiesto dal titolare ed eseguito almeno due volte l’anno a cura del servizio veterinario della A.S.L competente per territorio; i detentori a scopo amatoriale ed ornamentale sono esclusi da questo obbligo.

2.   La Provincia, altresì, attraverso gli Ufficio competenti, si riserva controlli per verificare il rispetto del presente regolamento e delle norme in materia.

3.   E’ inoltre obbligatorio per gli allevatori e detentori osservare le norme di profilassi prescritte dalle A.S.L competenti per territorio.

4.   La vigilanza e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 15 del presente regolamento spettano alle Province competenti per territorio.

 

 

Art. 20

Detenzione e cura di fauna selvatica in difficoltà

 

l.   L’attività di recupero, detenzione temporanea, cura e reintroduzione nel territorio della fauna selvatica in difficoltà esercitata dalle Province attraverso le proprie strutture.

2.   In mancanza di proprie strutture, le Province possono autorizzare centri di allevamento pubblici e privati, allevamenti singoli autorizzati ritenuti idonei, associazioni venatorie e di protezione ambientale riconosciute e con esperienza in materia, purché tutti forniti di strutture adeguate ed a Centri di assistenza idonei al soccorso.

3.  Le strutture di recupero devono essere munite di idonee attrezzature di pronto soccorso e cura, di locali riscaldati, di adeguati locali di isolamento e stabulazione nel rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie.

4.  Gli autorizzati dovranno comunicare di volta in volta all’Ufficio Caccia Regionale, alla locale stazione della Guardia Forestale dello Stato, all’ Amministrazione Provinciale competente per territorio la specie soccorsa, le cause della detenzione e successivamente data e luogo di liberazione o sopravvenuta morte dell’animale, specificandone le cause.

5.   La liberazione della fauna selvatica guarita e in grado di essere riammessa nell’ambiente, dovrà avvenire sotto il controllo delle Guardie Venatorie Provinciali che potranno avvalersi della collaborazione delle Guardie Venatorie Volontarie.

 

 

Art. 21

Detenzione, trasporto e vendita di selvaggina

 

l.   Per la detenzione, trasporto e la vendita della selvaggina proveniente da allevamenti è necessario possedere una documentazione indicante la provenienza, il numero e la specie dei capi, compilata a cura del titolare dell’allevamento accompagnata da certificazione sanitaria.

2.  Per i selvatici destinati ad essere introdotti in natività sarà necessaria la dichiarazione a cura dell’allevatore che trattasi di specie autoctone riprodotte in purezza.

3. Per la vendita al pubblico della selvaggina il detentore o l’allevatore dovrà essere in regola con la normativa vigente .

 

 

Art. 22

Divieti e sanzioni

 

l.   Nelle strutture specializzate nell’allevamento di specie autoctone è vietata 1’introduzione di specie non allevate in purezza.

2. E’ vietato introdurre nelle suddette strutture, senza l’autorizzazione dell’Ufficio Regionale della Caccia, qualsiasi specie anche se necessaria al mantenimento del patrimonio di riproduttori.

3. E’ vietato, altresì, incrociare specie autoctone con altre specie compatibili.

4. Per l’inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste all’art. 20, comma 4, della L.R. n. 9/96.

5. Chiunque alleva detiene uccelli di specie ornitiche selvatiche non oggetto di caccia senza la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione pecuniaria di £ 100.000; in caso di recidività la sanzione pecuniaria e di £ 300.000.

6. Chiunque alleva o detiene uccelli in deroga alle disposizioni della legge n. 473 del 22/11/1993 avente per oggetto “nuove norme contro il maltrattamento degli animali” è soggetto alla sanzione pecuniaria di £. 300.000. In caso di recidività la sanzione pecuniaria è di £. 500.000.

7. Per l’inosservanza delle disposizioni ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e fatte salve le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 oltre a quelle contenute in altre leggi e disposizioni l’Ufficio Regionale della Caccia può disporre la revoca dell’ autorizzazione allo svolgimento dell’attività.

 

 

Art. 23

Norme transitorie

 

l. I titolari di allevamenti esistenti dovranno provvedere ad uniformarsi al presente regolamento entro sei mesi dalla sua entrata in vigore; dovranno, altresì, comunicare alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio 1’ avvenuto adeguamento.

2. Le aree interessate devono essere recintate e tabellate; le tabelle devono essere collocate lungo tutto il perimetro ad un’altezza non inferiore a ml 2.00 dal terreno ed a una distanza non superiore a 100 metri una dall’altra e comunque, in modo che le stesse siano visibili.

3. Le tabelle sono apposte a cure e spese del titolare dell’ autorizzazione e devono essere dallo stesso mantenute in efficienza; esse devono contenere l’indicazione del tipo di attività ed il numero di autorizzazione.

4. Una copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere mantenuta nella struttura dell’allevamento a disposizione degli addetti alla vigilanza.

5. L’applicazione del presente regolamento viene affidata a tutti i soggetti giuridicamente autorizzati dalla Legge n. l57/92 e dalla Legge Regionale n. 9/96.

6.  Il presente regolamento entra in vigore con l’ approvazione e pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale.

 

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

FAUNISTICA-VENATORIA DELLA REGIONE CALABRIA

 

ART. l

Costituzione

 

1.  La Consulta Faunuistico-Venatoria Regionale (C.F.V.R.) e’ costituita ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n.9/96, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. _____ del ___________ .

2.   La C.F.V.R. ha sede in Catanzaro nei locali dell’Assessorato Regionale Caccia e Pesca ed ha lo scopo di fornire consulenze in materia venatoria ed ambientale alla Giunta Regionale.

3.   La C.F.V.R. dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio Regionale.

 

 

ART.2

Composizione della C.F.V.R.

 

1.    La C.F.V.R. e’ composta:

a)      dall’Assessore Regionale alla Caccia e Pesca, o un suo delegato, che la presiede;

b)      dagli Assessori Provinciali alla Caccia e pesca o loro delegati;

c)      tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale;

d)      un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella Provincia;

e)      tre rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello provinciale;

f)        un rappresentante dei dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria:.

g)      un rappresentante dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);

h)      il Dirigente dell’Ufficio Caccia della Regione con le funzioni di segretario;

i)        un rappresentante dei dottori veterinari indicato dalla Federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria, esperto in problemi faunistici.

2.   La CF.V.R. e’ nominata dal Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore indicato in materia di caccia e Pesca e su designazione delle organizzazioni interessate.

3.   Non possono essere nominati negli organismi di gestione persone che:

a)      siano state condannate con sentenza passata in giudicato per reati penali, salvo che non sia decorso almeno un biennio dall’avvenuta riabilitazione:

b)      abbiano riportato condanne o sanzioni amministrative e/o penali per gravi violazioni delle leggi sulla caccia

c)      abbiano in corso procedimenti penali per impiego di denaro, beni o  utilità di provenienza illecita (art. 648/ter C.P.);

d)      abbiano in corso procedimenti penali per associazione mafiosa (art. 416/bis C.P.);

e)      abbiano in corso procedimenti penali per riciclaggio di denaro di provenienza illecita (art. 648/bis C.P.);

4. Il Presidente della Giunta Regionale, prima della nomina della C.F.V.R. verifica, attraverso opportuna documentazione, l’inesistenza delle suddette limitazioni.

 

 

ART. 3

Compiti della C.F.V.R.

 

1.  La C.F.V.R. esprime parere in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistica-venatoria e formula proposte alla Giunta e suggerimenti per la corretta gestione del territorio.

In particolare:

a)      programma gli interventi per migliorare l’habitat e la consistenza fauistica.

b)      propone ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche, i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l’incremento delle popolazioni animali selvatiche e la difesa delle colture;

c)      propone, nell’ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell’ammissibilità, e’ effettuano dalla Regione con i fondi provenienti dalle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative;

d)      propone l’attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l’alimentazione naturale della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l’impianto di siepi, cespugli ed alberi adatti alla nidificazione, per la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori, nonché per l’attuazione di ogni altro intervento rivolto all’incremento e salvaguardia della fauna selvatica.

e)      si esprime in materia di ripopolamento;

f)       esprime parere sui piani faunistici-venatori provinciali, avanzando richieste di modifiche o integrazioni agli stessi;

g)      esprime parere sul calendario venatorio annuale emanato dalla Regione.

2.     Per l’espletamento delle proprie funzioni la C.F.V.R. può rivolgersi a strutture esterne, pubbliche e private, per consulenze specialistiche .

3.    Di ogni adunanza il Segretario della C.FV.R. redige apposito verbale, ne cura la conservazione e ne consegna copia ai componenti la C.F.V.R. ogni componente si farà carico di portare a conoscenza dei rispettivi istituti di provenienza le determinazioni assunte.

 

ART. 4

Funzionamento della C.F.V.R.

 

l.    Le riunioni della Consulta sono convocate dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri insediati.

2.    Le decisioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I voti nulli, le astensioni e le assenze durante le operazioni di voto non influenzano il risultato delle votazioni.

3.    Delle decisioni assunte viene redatto apposito verbale dal Segretario.

4.    Qualsiasi componente che risulta assente ingiustificato per tre volte consecutive dalle riunioni viene dichiarato decaduto nella prima riunione utile; la surroga del componente avviene con le stesse modalità elettive dell’intera commissione.

5.    Ai componenti presenti viene corrisposta, per ogni giornata di seduta validamente costituita, una indennità di L.100.000 oltre il rimborso spese di viaggio, se dovuto.

6.  Ogni componente, in caso di impossibilità di partecipazione alle riunioni della Consulta potrà essere rappresentato da altra persona nominativamente indicata; la nomina sarà annotata dal Segretario nel verbale di riunione I componenti delegati possono intervenire nelle riunioni ma non hanno diritto di voto, non percepiscono indennità e rimborso spese; sono esclusi da tali limitazioni i delegati degli Assessori Provinciali e del Presidente.

 

 

Art.5

Modifica al regolamento

 

l.    Il presente regolamento è approvato dalla Giunta Regionale.

2. Eventuali modifiche al regolamento possono essere sottoposte dalla C.F.V.R. all’attenzione della Giunta Regionale che provvederà alla loro approvazione se le stesse saranno ritenute migliorative e risolutive ai firmi di un migliore funzionamento della Consulta.

3.   Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione e pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale.

 

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ESAMI PER

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO

 

ART. l

Costituzione

 

l.   Le Commissioni di esami per l’abilitazione venatoria sono costituite al sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n.9/96, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla caccia.

2.      Le Commissioni hanno sede presso gli Uffici delle rispettive Amministrazioni Provinciali ed hanno lo scopo di esaminare i candidati al fine del conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio.

3. Le Commissioni durano in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio Regionale e la loro ricostituzione è disciplinata dalle disposizioni della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39.

 

 

ART. 2

Composizione delle Commissioni

 

l.    Le Commissioni sono composte in ciascuna Provincia da:

a)      un dipendente regionale, designato dall’Assessore regionale alla caccia, con mansioni di presidente;

b)      cinque membri effettivi ciascuno qualificato in una delle materie indicate al successivo art. 4 comma 1, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

c)      cinque membri supplenti ciascuno qualificato in una delle materie indicate al successivo art. 4 comma I. di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;

d)      un dipendente della provincia, con funzioni di segretario, designato dall’Amministrazione provinciale competente per territorio.

2.    Sono impediti a far parte delle Commissioni per abilitazione all’ esercizio venatorio coloro i quali hanno subito sanzioni penali in materia di caccia.

3.   Non possono, altresì, essere nominati nelle Commissioni persone che:

a)      abbiano in corso procedimenti penali per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 648/ter C.P.);

b)      abbiano in corso procedimenti penali per associazione mafiosa (art. 416/bis C.P.),

c)      abbiano in corso procedimenti penali per riciclaggio di denaro di provenienza illecita (art. 648/bis C.P.).

4. Il Presidente della Giunta Regionale, prima della nomina della Commissione verifica, attraverso opportuna documentazione, l’inesistenza delle suddette limitazioni.

 

 

ART. 3

Funzionamento delle Commissioni

 

l.   Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, almeno sette giorni prima dello svolgimento delle sedute, e sono valide con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti, oltre al Presidente, o membro da lui delegato, ed al Segretario;

2.                   Il Presidente convoca i membri effettivi e due membri supplenti tra i cinque disponibili, con il sistema della rotazione; i membri supplenti convocati svolgeranno le stesse mansioni dei membri effettivi.

3.    I membri effettivi che non potranno prendere parte alle sedute di Commissione devono darne tempestivamente comunicazione al Presidente; nel caso di assenza di un numero di membri effettivi superiore a due il Presidente della Commissione provvederà a convocare in sostituzione uno o più membri supplenti, anche il giorno prima della seduta.

4.    L’ autorizzazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le materie indicate al successivo art. 4.

5.    Delle decisioni redatto dal Segretario della Commissione apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dai membri partecipanti alla seduta, sia effettivi che supplenti, e dal Segretario stesso.

6.    Ai componenti presenti viene corrisposto un gettone di presenza di L. 70.000; e altresì dovuto, secondo le vigenti normativa regionali, il rimborso delle spese di vitto e di viaggio per gli spostamenti dal Comune di residenza al Comune sede della Commissione.  Il rimborso del vitto sarà riconosciuto solo se documentato con regolati pezze giustificative e nella misura di un solo pasto al giorno.

7.   Il Presidente in caso di impossibilità di partecipazione ad uno o più sedute, nomina a rappresentarlo altra persona nominativamente indicata tra i membri, effettivi o supplenti, della Commissione; la nomina sarà annotata dal Segretario nel verbale di riunione.

8.  In caso di dimissioni di un componente o comunque di vacanza di posto, l’a Giunta Regionale provvede a nominare tempestivamente il sostituto, su proposta dell’ Assessore regionale alla caccia; il componente nominato dura in carica sino alla scadenza regolare della Commissione.

 

 

ART.4

Svolgimento dell’esame

 

l.    Le materie oggetto di esame sono quelle stabilite al punto 9, art.17, della L.R. n. 9/96,precisamente:

a)  legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia;

c)  anni e munizioni da caccia e loro uso:

d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole:

e)  pronto soccorso.

2. Gli esami si svolgono con prova scritta consistente nella compilazione di un questionario di venti domande predisposto dall’Assessorato regionale alla Caccia, e da urna prova orale; alla prova orale accedono i candidati che abbiano superato la prova scritta con il risultato di almeno sedici risposte esatte tra i 20 quesiti proposti.

3.  La prova orale é superata se il candidato riporta un giudizio favorevole in ciascuna materia d’esame.

4.    In caso di idoneità, il Presidente della Commissione rilascia il relativo attestato facendone annotazione nel verbale delle operazioni d’esame.

 

 

Art. 5

Modifica al regolamento

 

l .    Il presente regolamento è approvato dalla Giunta regionale.

2.    Eventuali modifiche al regolamento possono essere sottoposte dal Presidente della Commissione all’attenzione della Giunta Regionale che provvederà alla loro approvazione se le stesse saranno ritenute migliorative e risolutive ai fini di un migliore funzionamento della Commissione stessa.

3.    I1 presente regolamento entra vigore con 1’approvazione e pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale.