TESTO DI LAVORO

 

 

13 GENNAIO 2003

 

 

Articoli 1-14 approvati nelle sedute del 20 e 21 febbraio 2002

testo risultante dal primo coordinamento formale

 

Articoli 15- 44 approvati o discussi e accantonati

nelle sedute del 29, 30 aprile, 2, 6, 7, 10 e 13 maggio 2002

da sottoporre a successivo coordinamento

 

Articoli 45-56 nell’ultima elaborazione della Presidenza

 

Note della segreteria:

 

§        La nuova numerazione degli articoli 1- 44 della proposta originaria deriva dal fatto che l’art. 2 è stato suddiviso in due articoli, gli articoli 5 (difensore civico) e 6 (Commissione per le pari opportunità) sono stati introdotti dalla Commissione che ha altresì abrogato l’art. 21 (Statuto delle opposizioni) e l’articolo 38 assorbito come comma in altro articolo.

 

§        Gli articoli discussi e accantonati sono il 29 (Funzioni redigenti delle Commissioni) e il 42 (potestà regolamentare).

 

§        L’art. 25 (Regolamenti del Consiglio) necessita ancora di una rilettura per verificare la rispondenza  del nuovo testo all’assunzione degli emendamenti Tripodi, mentre sono rimasti sospesi il secondo comma dell’art. 27 proposto dal Presidente Naccarato e la lettera l), comma 1, dell’articolo 35.

 

§        Nel testo è inserito all’art. 54bis l’emendamento Bova istitutivo del CREL.

 

 

 

 

 

 

PREAMBOLO

(Da redigere alla conclusione dell’esame della proposta)

 

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Articolo 1

(La Regione Calabria)

 

 

1.         La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell’unità della Repubblica Italiana e nell’ambito dell’Unione Europea.

 

2.         La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.

 

3.         Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede la Giunta e la Presidenza della Regione.

 

4.         Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.

 

5.         La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

 

 


 

Articolo 2

(Princìpi e finalità)

 

 

1.         La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai princìpi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e nonviolenza.

 

2.         La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a)     l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

b)     il riconoscimento dei diritti della fasce più deboli della popolazione al superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;

c)      il riconoscimento ed il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

d)     la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica nonchè la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;

e)     l’attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni e alle Province tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l’esercizio associato delle funzioni sulla base di criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l’autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;

f)        il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendone il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;

g)     la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

h)     il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi;

i)        la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro  e la libertà di iniziativa economica;

l)        la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l’associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale standard minimi di servizi;

m)   la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa ed alla verifica dell'azione dei poteri pubblici;

n)     la programmazione e la concertazione dell'attività economica pubblica e privata per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato, dell’Unione Europea, delle Province e dei Comuni;

o)     la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;

p)     la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, grecanica, occitanica e rom;

q)     il legame organico con i calabresi emigrati nel mondo;

r)       la protezione dell’ambiente, la salvaguardia dell’assetto del territorio e la valorizzazione della sua vocazione;

s)      la salvaguardia del patrimonio artistico e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l’identità culturale della Calabria in Italia e all’estero;

t)        la partecipazione a forme di collaborazione e raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con analoghe istituzioni di altri Stati.

 

 

 

 


 

 

Articolo 3

(Rapporti interistituzionali)

 

 

1.         La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.

 

2.         La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell’Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.

 

3.         La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell’Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri interventi alle fonti comunitarie.

 

3.         Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.

 

5          La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

 


 

TITOLO II

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

 

Articolo 4

(Partecipazione popolare)

 

 

1.         La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo, alla vita delle istituzioni regionali al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni.

 

2.         La legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva tale partecipazione, sia assicurando la disponibilità di servizi e strutture regionali, sia prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse, secondo modalità da essa indicate.

 

3.         Negli ambiti di propria competenza, la Regione può attivare particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose presenti in Calabria.

 

 


 

Articolo 5

(Trasparenza)

 

 

1.         Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.

 

2.         La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, al procedimento amministrativo; favorisce l'adozione di soluzioni convenzionali e di strumenti conciliativi di composizione dei conflitti.

 

 


 

Articolo 6

(Difensore civico)

 

 

1.         La Regione istituisce con legge l’ufficio del Difensore civico.

 


 

Articolo 7

(Commissione per le pari opportunità)

 

 

1.         La Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità.

 

 


 

Articolo 8

(Informazione)

 

1.         La Regione, nel rispetto del pluralismo, predispone gli strumenti necessari per offrire  un'informazione costante su ogni aspetto dell'attività istituzionale e per recepire informazioni sulle esigenze e sulle aspirazioni della comunità calabrese in Italia e all’estero.

 

2.         La Regione istituisce appositi organismi per assistere i cittadini nell’effettiva ricerca ed acquisizione di informazioni sull'attività regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.

 


 

Articolo 9

(Modalità di partecipazione)

 

1.         Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.

 

2.         I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla Regione su questioni di loro interesse, con le procedure previste nel Regolamento interno delIl Consiglio regionale.

 

3.         Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle leggi regionali a norma dell'art. 36 del presente Statuto.

 

 


Articolo 10

(Referendum abrogativo)

 

1.         E' indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento regionale quando ne facciano richiesta almeno il cinque per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, ovvero due o più Consigli provinciali o venti Consigli comunali  che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione.

2.         Non è ammesso referendum per l'abrogazione:

a)   dello Statuto e dei regolamenti assembleari;

b)   delle leggi di bilancio;

c)   delle leggi tributarie;

d)   delle leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente;

e)   delle leggi di ratifica, attuazione e di esecuzione degli accordi ed intese internazionali della Regione e delle normative comunitarie.

 

3.         Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

 

4.         La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi

 

5.         Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta di referendum è affidato al Collegio regionale delle garanzie statutarie, secondo modalità procedurali disciplinate dalla legge regionale.

 

6.         Non può esser presentata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale i referendum già indetti si intendono automaticamente sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio, e sono indetti nuovamente entro sei mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio.

 

7.         Qualora la votazione sul referendum abbia avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi 5 anni.


 

Articolo 11

(Referendum consultivo)

 

 

1.         E’ indetto referendum consultivo su questioni di interesse regionale allorquando ne faccia richiesta il quaranta per cento dei Consiglieri regionali.

 

2.         Il Consiglio regionale è tenuto a deliberare, con modalità fissate dal Regolamento interno, sulle materie del referendum consultivo nella ipotesi in cui abbia esito positivo.

 

 


 

Articolo 12

(Disciplina referendaria)

 

1.         La legge regionale stabilisce l'ulteriore disciplina dei referendum previsti nel presente titolo.

 

 


 

TITOLO III

ORGANI DELLA REGIONE

 

Articolo 13

(Organi della Regione)

 

 

1.         Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

 

2.         Sono altresì organi della Regione, per l’esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 14

(Composizione del Consiglio regionale)

 

 

1.         Il Consiglio regionale è composto di 60 membri, oltre il Presidente della Giunta regionale, ed è eletto con le modalità previste nella legge elettorale regionale.

 

 

 

 


Articolo 15

(Attribuzioni del Consiglio regionale)

 

 

1.         Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce, nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l’indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di controllo e di indirizzo sulla Giunta regionale.

 

2.         Il Consiglio, inoltre:

a)     nomina, sulla base dell’investitura popolare espressa al momento delle elezioni regionali, il Presidente della Giunta regionale e approva il programma di governo per la legislatura e i relativi aggiornamenti;

b)     elegge il nuovo Presidente della Giunta regionale nei casi previsti dal successivo articolo 32, comma 4;

c)      approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta regionale;

d)     approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale;

e)     autorizza l'esercizio provvisorio;

f)        delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;

g)     disciplina, nel rispetto delle norme statali di principio, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenuti, con l’ufficio di Consigliere regionale, di Presidente della Giunta regionale e di componente della Giunta regionale;

h)     approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;

i)        approva, su proposta della Giunta regionale, gli indirizzi generali dell’assetto e utilizzazione del territorio;

l)        delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta regionale, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;

m)   valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento, dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;

n)     delibera con legge l’istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione e approva i relativi bilanci;

o)     delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;

p)     fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell’esercizio delle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;

q)     ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonchè gli accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati

r)       approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione.

s)      elegge i delegati della Regione per l’elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;

t)        delibera sulle richieste di referendum e formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 134 della Costituzione;

u)       può presentare proposte di legge alle Camere.

 

 


 

Articolo 16

(Durata della legislatura)

 

 

1.         La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di princìpi.

 


 

Articolo 17

(Convalida degli eletti)

 

 

1.         I Consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

 

2.         Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

 


 

 

Articolo 18

(Prima seduta del Consiglio regionale)

 

 

1.         Il Consiglio regionale tiene di diritto la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.

 

2.         Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1 del presente articolo, Il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.

 

3.         La presidenza provvisoria del Consiglio, fino alla elezione del Presidente, è assunta dal Consigliere regionale che, tra i presenti, è il più anziano di età. I due Consiglieri regionali più giovani svolgono le funzioni di segretari.

 


 

 

Articolo 19

(Elezione del Presidente e

dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio)

 

1.         Il Consiglio regionale, nella sua prima seduta, procede, con votazione separata e a scrutinio segreto, alla elezione del suo Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da due Segretari-Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.

 

2.         Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

 

3.         Per l’elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari-Questori, i Consiglieri regionali votano per un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e a parità di voti i più anziani di età.

 

4.         Il Presidente del Consiglio e l’Ufficio di Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale.

 


 

Articolo 20

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

 

 

1.         Il Presidente rappresenta Il Consiglio, lo convoca e lo presiede, assicura la regolarità delle sedute ed il buon funzionamento del Consiglio nel rispetto delle modalità fissate dal Regolamento interno.


 

 

Articolo 21

(Ufficio di Presidenza)

 

 

1.         L’Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio nell’esercizio dell’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio, secondo modalità previste dal Regolamento.

 


 

Articolo 22

(Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio)

 

 

1.         Il Consiglio regionale nell’esercizio delle sue funzioni e nell’espletamento delle sue attività gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo modalità fissate dai Regolamenti interni.

 

2.         Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza sottopongono al Consiglio l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, secondo le procedure recate nei Regolamenti interni.

 

3.         Lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

 


 

 

Articolo 23

(I Consiglieri regionali)

 

1.         I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

 

2.         Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti da disposizioni dell'ordinamento.

 

3.         Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio regionale.

 


 

Articolo 24

(Sedute del Consiglio)

 

1.         Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria secondo quanto disposto dalle norme del Regolamento interno.

 

2.         Al di fuori della sessione ordinaria, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunirla, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri regionali o il Presidente della Giunta regionale, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

 

3.         Le sedute del Consiglio sono pubbliche; tuttavia Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica.

 

4.         Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

 


 

Articolo 25

(Regolamenti del Consiglio)

 

 

1.         Il Consiglio regionale adotta e modifica i propri Regolamenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione salvo che non venga attivata la procedura di cui al successivo comma.

 

2.         Nei dieci giorni successivi alla deliberazione di approvazione dei Regolamenti, un terzo dei componenti del Consiglio può richiedere il parere su tutto o parte di essi al Collegio regionale delle garanzie statutarie, che si esprime entro un mese dalla richiesta.

 

3.         Il Consiglio regionale procede nella prima seduta utile ad una nuova deliberazione e, a maggioranza assoluta, può determinarsi anche in senso diverso dalle valutazioni del Collegio. I Regolamenti riapprovati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale entro i successivi dieci giorni.

 

4.         Nel Regolamento del Consiglio sono disciplinate la Giunta delle elezioni e la Giunta per il Regolamento.

 

5.         Il Regolamento interno determina, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e dei diritti delle opposizioni, l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.

 

6.         Il Regolamento interno di amministrazione e contabilità definisce principi e procedure per la gestione e il controllo delle risorse finanziarie del Consiglio regionale.

 


 

Articolo 26

(Gruppi consiliari)

 

1.         I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno quattro membri, secondo le norme fissate dal Regolamento del Consiglio.

 

2.         Eccezionalmente, i gruppi assembleari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di gruppi parlamentari nazionali ovvero di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali complessivamente la soglia del cinque per cento.

 

3.         I Consiglieri regionali che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo misto, nel quale sono specificamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento,  le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali ovvero espressione di gruppi parlamentari nazionali, secondo le norme fissate dal Regolamento del Consiglio.

 

4.         L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi assembleari, nonchè alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e  contributi, iscritti nel bilancio del Consiglio.

 


 

Articolo 27

(Commissioni permanenti)

 

1.         Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, la cui competenza è distinta per settori organici di materia, disciplinando nel suo regolamento il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle stesse, prevedendo che una delle Commissioni sia preposta alla trattazione degli affari dell’Unione Europea.

 

2.         Una Commissione permanente si occupa altresì, secondo quanto previsto dal Regolamento, della qualità delle leggi e della loro fattibilità

(Comma sospeso)

 

3.         I gruppi assembleari devono essere presenti in ciascuna Commissione permanente, secondo i criteri della designazione proporzionale e comunque garantendo la rappresentanza in Commissione di ciascun gruppo.

 

4.         Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori in carica.

 

5.         Il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori e ciascun Consigliere regionale possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni permanenti.

 

6.         L'Ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quello di componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

 

7.         Il Regolamento interno stabilisce opportune forme di pubblicità per i lavori delle Commissioni.


 

 

Articolo 28

(Competenze delle Commissioni permanenti)

 

1.         Le commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, al Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27.

 

2.         Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà più uno dei loro componenti.

 

3.         Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione competente ascolta i rappresentanti dei firmatari e degli enti medesimi, secondo le norme del Regolamento interno.

 


 

Art 29

(Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti)

(Accantonato)

 

1.         Il Regolamento interno può stabilire i casi in cui le Commissioni permanenti esaminano i provvedimenti in sede redigente, riservando al Consiglio l’approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

 

2.         Fino al momento della votazione finale da parte del Consiglio, i provvedimenti assegnati alla Commissioni in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio, o un quinto dei componenti della Commissione.

 

3.         Il procedimento in sede redigente non può essere utilizzato per l’esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonchè degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri stati.

 


 

Art. 30

(Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti)

 

 

1.         Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo, riferendone al Consiglio, sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti. A tal fine, le Commissioni possono:

a)      richiedere l'intervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori per domandare chiarimenti sulle questioni di loro competenza;

b)      richiedere direttamente al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;

c)       richiedere, previa comunicazione al Presidente della Giunta regionale o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

 

2.         Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all’approfondimento di particolari tematiche o questioni relative all'attività loro e del Consiglio.

 

3.         Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno, approvati dal Consiglio.

 

4.         Il Presidente della Giunta regionale e gli altri membri della Giunta regionale hanno il diritto e, ove richiesto, l’obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

 


 

Articolo 31

(Commissioni d’inchiesta)

 

 

1.         Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei consiglieri, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonchè su ogni altra questione di interesse regionale.

 

2.         La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete a un Consigliere regionale appartenente alle opposizioni.

 

3.         Le Commissioni d’inchiesta sono composte in modo da rispecchiare la proporzione numerica fra i gruppi assembleari.

 

4.         Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il Regolamento del Consiglio.

 

5.         Quando non sia altrimenti stabilito, alle Commissioni d’inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio per le commissioni permanenti.

 

 


 CAPO II

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE

 

Articolo  32

(Presidente della Giunta regionale)

 

1.         Sulla base dell’investitura popolare espressa al momento delle elezioni regionali, il Presidente della Giunta è nominato dal Consiglio nella prima seduta nella quale procede all’elezione del suo Presidente. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta e il Presidente in carica.

 

2.         Il Presidente, entro dieci giorni, nomina i componenti della Giunta regionale, fra i quali un Vicepresidente, e si presenta dinanzi al Consiglio per esporre il programma di governo, sul quale i Consiglieri regionali possono intervenire con mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, nelle forme previste dal Regolamento interno del Consiglio.

 

3.         La mancata nomina del Presidente indicato dal corpo elettorale, l’approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ovvero il voto negativo sulla questione di fiducia presentata ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera f), comportano le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio. In tal caso si procede alla indizione delle elezioni secondo modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.

 

4.         Le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta sono poste all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Esso provvede, a maggioranza assoluta, all’elezione al suo interno, di un nuovo Presidente entro i successivi dieci giorni. Il Consiglio procede analogamente nel caso di incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta.

 

5.         Il Presidente della Giunta può revocare in qualsiasi momento uno o più Assessori dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

 

6.         Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente non è rieleggibile alla stessa carica, allo scadere del secondo mandato. A tal fine, non si tiene conto di eventuali mandati di durata inferiore a due anni e sei mesi, ove le cause non siano state dimissioni volontarie.


 

Articolo 33

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

 

 

1.         Il Presidente della Giunta regionale:

a)      rappresenta la Regione;

b)      dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;

c)       nomina e revoca i componenti della Giunta regionale;

d)      attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;

e)      effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;

f)         sentita la Giunta, pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale;

g)      presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta regionale, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;

h)      promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;

i)         emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta regionale e dal Consiglio;

l)         sovraintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;

m)    adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;

n)      esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

 

2.         La questione di fiducia di cui alla lettera f) del precedente comma può essere posta esclusivamente sul programma di governo e i suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e la legge di bilancio annuale e pluriennale, nonchè sulle leggi relative alla fissazione di tributi ed imposte regionali.

 


 

Articolo 34

(Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale)

 

 

1.         La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione.

 

2.         Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta regionale concorre alla determinazione ed all’attuazione dell'indirizzo politico‑amministrativo della Regione.

 

3.         La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non inferiore a dieci e non superiore a dodici, tra i quali il Vicepresidente, che è scelto tra gli Assessori eletti Consiglieri regionali e sostituisce il Presidente in casi di assenza, di impedimento temporaneo, nonchè, fino alla nomina del nuovo Presidente, nei casi di cui al quarto comma dell’articolo 32.

 

4.         I componenti della Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale. Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore a due unità.

 

5.         La Giunta regionale opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.

 

6.         La Giunta regionale adotta, su proposta del Presidente, un Regolamento interno per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.

 

7.         Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti.. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

 

8.         Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione dello stessa Giunta.

 

9.         Le indennità del Presidente della Giunta e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.


 

Articolo 35

(Attribuzioni della Giunta regionale)

 

 

1.         La Giunta regionale:

a)      provvede in ordine all’attuazione del programma di governo;

b)      esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all’art. 41 del presente Statuto;

c)       predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;

d)      gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionale e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;

e)      nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico‑sociale;

f)         sovraintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali;

g)      adotta i provvedimenti relativi all’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;

h)     adotta, su proposta del Presidente della Giunta regionale, il Regolamento per l’esercizio della propria attività;

i)        stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali, ne verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

l)        adotta, salvo diversa disposizione dello Statuto, ogni altro provvedimento per il quale la legge o altri atti di carattere normativo stabiliscono la generica attribuzione alla Regione;

Comma sospeso

m)   esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

 


 

Articolo 36

Questione di fiducia - Mozione di sfiducia

Mozione di censura o di sfiducia al singolo Assessore

 

 

1.         Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

 

2.         Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

 

3.         Le questioni di fiducia presentate dal Presidente della Giunta, ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera f), si intendono respinte se esprime voto contrario la maggioranza assoluta del Consiglio regionale.

 

4.         Il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo Presidente della Giunta.

 

5.         Il Consiglio regionale può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo Assessore.

 

6.         Il Consiglio regionale può esprimere, a maggioranza assoluta, la sfiducia nei confronti di un singolo Assessore. In tal caso il Presidente della Giunta dispone per la sua sostituzione

 

 

 


 

 

TITOLO IV

SISTEMA DI ELEZIONE, INELEGGIBILITA’, INCOMPATIBILITA’

 

Articolo 37

(Sistema elettorale)

 

 

1.         Nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle norme statali, la legge elettorale regionale disciplina:

a)     il sistema di elezione basato su sistemi di preferenza;

b)     i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente, dei componenti della Giunta, sia interni che esterni, dei Consiglieri;

c)      le modalità di indizione delle elezioni regionali

d)     la formazione di stabili maggioranze

e)     la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.

 

2.         La legge elettorale rimuove ogni ostacolo che impedisca la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

 

 

 


 

TITOLO V

PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLE LEGGI

E DEI REGOLAMENTI REGIONALI

 

Articolo 38

(Iniziativa legislativa)

 

1.         L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonchè al Consiglio delle Autonomie Locali di cui al successivo art. 46

 

2.         L’iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Assemblea di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico finanziaria.

 

3.         Le ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.

 

4.         Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare e di iniziativa delle autonomie locali.

 

 


 

Articolo 39

(Procedimento)

 

 

1.         Fatto salvo quanto previsto dall’art. 29, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dall’ Assemblea regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

 

2.         Il progetto di legge dei Consigli provinciali o comunali o di iniziativa popolare o di iniziativa del Consiglio delle autonomie locali è portato all’esame della Assemblea regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all’ordine del giorno della prima seduta assembleare e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali assegnati alla Regione.


 

Articolo 40

(Promulgazione e pubblicazione)

 

 

1.         La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Giunta regionale, ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

 

 

 


 

Articolo 41

(Regione e disciplina comunitaria)

 

 

1.         La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede comunitaria dall’Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.

 

2.         La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale e del diritto del Consiglio regionale ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al primo comma.


 

Articolo 42

(Potestà regolamentare)

(Accantonato)

 

1.         Nel rispetto degli ambiti di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva ed in quelle di competenza concorrente, nonché la potestà regolamentare eventualmente delegata dallo Stato nelle materie di legislazione esclusiva.

 

2.         La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale nella forma di regolamenti esecutivi, di regolamenti di attuazione e di integrazione, di regolamenti delegati.

 

3.         Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate dallo Statuto e dalla Costituzione alla competenza della legge, la Giunta regionale adotta i regolamenti delegati di cui al comma 2 sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

4.         La delega, salvo che sia diversamente previsto con legge dello Stato emanata ai sensi dell’articolo 117, comma 5, della Costituzione, non può avere ad oggetto l’attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea.

 

5.         I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

 

 

 


 

Articolo 43

(Testi unici)

 

 

1          Il Consiglio regionale può, con legge, delegare la Giunta regionale a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico e ne dispone l’abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino. La legge indica l’ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi.

 

2          Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta regionale presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e del Collegio regionale delle garanzie statutarie.

 

3          Nel tempo prefissato per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.

 

4.         Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l’inserimento della nuova norma all’interno del testo unico


 

Articolo 44

(Conflitti di competenza)

 

 

1.         Qualora ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, la Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

 

2.         Qualora il Consiglio delle autonomie locali ritenga che una legge regionale leda la sfera delle competenze e prerogative degli enti locali, od incida sulla loro autonomia costituzionale, può chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi formulati, previa acquisizione del parere del Collegio regionale delle garanzie statutarie

 

 

 

TITOLO VI

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

 

Articolo 45

(Rapporti fra Regione ed Enti locali)

 

 

1.         La Regione adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

 

2.         La Regione, in particolare,

a)      informa la propria attività ai principi dell’autonomia, della sussidiarietà, della responsabilità, della differenziazione delle funzioni in relazione alle caratteristiche del soggetto, dell’omogeneità delle funzioni attribuite agli stessi livelli di governo, dell’adeguatezza e dell’efficienza;

b)      riconosce e valorizza la partecipazione degli Enti locali all’attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei principi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni;

c)       promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione.

d)      valorizza e promuove l’esercizio associato delle funzioni fra enti locali

 

3.         In attuazione dell’art. 118 della Costituzione, la Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane, secondo i rispettivi interessi, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

 

4.         La Regione provvede al conferimento delle funzioni agli Enti locali nel rispetto dei principi di cui al secondo comma ed enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile all’autonomia normativa degli enti locali.

 

5.         La legge stabilisce le modalità con le quali gli organi regionali possono indirizzare gli enti locali nell’esercizio  delle funzioni delegate, disciplina i poteri di revoca, sostituzione e avocazione e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese.

 

6.         La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge regionale le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula degli accordi e degli istituti applicativi degli accordi e delle intese.

 

7.                             La Regione favorisce la gestione associata delle funzioni da parte dei Comuni, promovendone, con il loro consenso, la fusione e attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.

 

8.         La Regione favorisce altresì la costituzione di nuove Città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali e, comunque, nel rispetto delle relative norme statali.

 

9.         Nell’esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l’autonomia normativa dei comuni e delle province

 

10.      La legge regionale, previo parere vincolante del Consiglio delle autonomie locali, può prevedere organi decentrati con funzioni consultive per la verifica della legittimità e dell’efficacia dell’azione amministrativa degli enti locali.

 

 

Articolo 46

 (Finanziamento delle funzioni conferite e delegate)

 

 

1.         La collettività regionale calabrese contratta con il Governo centrale, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 119 della Costituzione in merito all’autonomia finanziaria regionale, l’entità delle risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali, comprese quelle da conferire agli enti locali ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.

 

2.         La Regione trasferisce annualmente agli enti locali una quota delle sue entrate ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli esterni di destinazione, per il finanziamento delle funzioni conferite e delegate, secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze di perequazione, dell’autonomia finanziaria garantita a tali enti dall’articolo 119 della Costituzione, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell’attività gestionale, nonchè della promozione dell’esercizio associato di competenze e di sviluppo della relativa progettualità.

 

3.         La Regione assicura la partecipazione degli enti locali, nelle sedi concertative e consultive, alla definizione dei criteri per il riparto delle risorse.

 

 

 

Articolo 47

(Consiglio delle Autonomie)

 

1.         È istituito (presso il Consiglio regionale) il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo degli Enti locali e di consultazione e concertazione tra gli stessi e gli organi della Regione.

 

2.         Il Consiglio, espressione dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane, è composto da trentacinque membri.

 

3.         La legge regionale:

a)     disciplina le modalità e i criteri di composizione dell’organo, ispirandosi a criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei suoi componenti, e garantendo la presenza nel Consiglio dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;

b)     garantisce piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e nell’uso dei mezzi messi a sua disposizione;

c)      assicura l’attribuzione di strumenti e mezzi finanziari.

d)     prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle autonomie e la Giunta regionale

 

4.         Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di legge attinenti la determinazione o modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, alla istituzione di enti regionali, al conferimento o delega di funzioni e delle relative risorse, al documento di programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al programma regionale di sviluppo.

 

5.         Il Consiglio delle autonomie esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente Statuto e dalle leggi regionali

 

6.         Con il Regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l’acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.

 

7.         Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie, Il Consiglio regionale può procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri regionali assegnati alla Regione.

 

8.         Con le modalità previste dal precedente articolo 36, il Consiglio delle Autonomie, a maggioranza assoluta dei componenti, esercita l’iniziativa delle leggi regionali.

 

 

 

TITOLO VII

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

 

 

Articolo 48

(Principi dell’attività amministrativa regionale)

 

 

1.         L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi del buon andamento e dell’imparzialità, oltre che alla semplificazione e alla pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, alla partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento nonché a principi della consensualità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa comunitaria.

 

2.         La Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

 

3.         La legge regionale stabilisce i principi relativi all’organizzazione della struttura amministrativa regionale in modo da assicurarne funzionalità, efficienza ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità, anche ai fini della successiva determinazione della dotazione organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e della Giunta regionale.

 

Articolo 49

(Organizzazione amministrativa regionale)

 

1.         Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi Regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta regionale e, per la struttura del Consiglio regionale, dall’Ufficio di Presidenza della stessa.

 

2.         La legge ed i Regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni e compiti di indirizzo e controllo e funzioni e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l’organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell’azione amministrativa.

 

3.         Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge regionale sono istituite agenzie regionali, operanti, nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale regionale, con responsabilità autonome.

 

4.         Ai dirigenti, ai sensi di legge, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta regionale e, limitatamente al Consiglio regionale, dal Presidente e dall’Ufficio di Presidenza.

 

5.         Nell’esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e nel rispetto delle norme statali di legislazione concorrente, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l’attribuzione e la revoca degli incarichi, l’accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonchè a istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.

 

6.         Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall’insediamento dei nuovi organi regionali.

 

7.         I Regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai princìpi di buon andamento delle attività amministrative, e a tal fine prevedono un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell’azione pubblica.

 

 

 

TITOLO VIII

FINANZA, BILANCIO E DEMANIO

 

 

Articolo 50

(Autonomia finanziaria della Regione)

 

1.         La Regione dispone di risorse autonome ed ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

 

2.         In armonia con la Costituzione e secondo i principi di finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, con legge, applica tributi ed entrate proprie, individuando il presupposto dell’imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e l’aliquota. La legge regionale definisce altresì le modalità di accertamento e di riscossine dei tributi regionali.

 

3.         La Regione inoltre:

a)      dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio;

b)      partecipa alla definizione, da parte dello Stato, dell’entità e delle modalità di distribuzione del fondo perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale;

c)       accede alle risorse statali aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.

 

4.         La Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. La Regione, inoltre, può ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

 

3.         La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

 

 

Articolo 51

(Ordinamento contabile)

 

1.         L'ordinamento contabile, il bilancio annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge regionale.

 

 

Articolo 52

(Conto consuntivo)

 

1.         Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale entro il 30 giugno successivo all’anno cui si riferisce.

 

2.         Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico‑sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

 

 

TITOLO IX

ATTIVITA’ ECONOMICHE REGIONALI E SOGGETTI PRIVATI

 

 

Articolo 53

 (Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

 

1.         La Regione favorisce il concorso dei soggetti privati alla promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà, assumendo il metodo della programmazione.

 

2.         Nel perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma, la Regione orienta la sua azione evitando il ricorso a forme gestionali di tipo pubblico e promovendo la programmata dismissione di quelle esistenti, riservandosi, nelle attività relative alla produzione di beni e servizi, la sola funzione di indirizzo generale.

 

3.         Solo con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile con enti locali o con altre Regioni, nonchè partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria

 

4.         La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali.

 

5.         A tal fine Il Consiglio regionale:

a)      nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale;

b)      approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché  quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

 

6.         Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.

 

7.         Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.

 

8.         Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio regionale prima che inizi la discussione del bilancio regionale.

 

9.         Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati, dopo opportuno esame, nei termini e nelle forme previste da legge regionale.

 

10.             I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al conto consuntivo della Regione stessa.

 

 

 

Articolo 54

 Autonomie funzionali - Cooperazione

 

 

1.         Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti necessari.

 

2.         La Regione favorisce il concorso delle Autonomie funzionali all’attività propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

 

 

 

Articolo 54 bis

(Consiglio regionale dell’economia e del lavoro)

 

1.         La Regione istituisce con legge il Consiglio regionale del’economia e del lavoro quale organo di consulenza, studio e ricerca del Consiglio regionale e della Giunta in tema di:

a)                 politica economica e finanziaria;

b)                 bilancio e programmazione;

c)                  sviluppo economico-sociale;

d)                 mercato del lavoro ed occupazione.

 

2.         La legge disciplina la composizione del Consiglio, le modalità per l’elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, le procedure relative all’intervento del Consiglio nei procedimenti, assicurando le risorse umane, tecniche e strumentali per il suo finanziamento.

 

 

 

TITOLO X

STRUMENTI DI GARANZIA

 

 

Articolo 54ter

 (Collegio delle garanzie statutarie)

 

1.         Il Collegio delle garanzie statutarie è organo di consulenza giuridica della Regione. Si compone di sette membri, due dei quali sono nominati su designazione, rispettivamente, del Presidente del Tribunale amministrativo regionale e del Presidente della Corte d'Appello, cinque sono eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle Autonomie, in seduta comune, tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, i professori universitari ordinari in materie giuridiche, gli avvocati dopo venti anni di esercizio effettivo della professione.

 

2.        I componenti del Collegio durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili; godono delle prerogative e del trattamento riconosciuto ai Consiglieri regionali. La carica di componente del Collegio è incompatibile con altre cariche pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa.

 

3.        Il Collegio (ha sede presso il Consiglio regionale), è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile; svolge le sue funzioni secondo le disposizioni del proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

4.        Il Collegio elegge il Presidente tra i componenti di nomina consiliare. Il Presidente resta in carica per la durata del mandato ed il suo voto prevale in caso di parità di voti.

 

5.         Il Collegio, su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio, del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, nonché di un terzo dei componenti del Consiglio regionale o di un terzo dei componenti del Consiglio delle autonomie, esprime il proprio parere con riguardo:

a)     all'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;

b)     alla compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto;

c)      alla regolarità e all'ammissibilità delle richieste di referendum;

d)     agli altri casi previsti dallo Statuto.

 

6.         Gli organi regionali si attengono alle valutazioni del Collegio per le garanzie statutarie. In modo motivato e con deliberazione adottata a maggioranza qualificata dell'organo cui appartengono possono comunque deliberare in senso contrario alle valutazioni negative del Collegio.

 

 

 

TITOLO XI

 

REVISIONE DELLO STATUTO

 

 

Articolo 55

(Revisione dello Statuto)

 

 

1.         Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

 

2.         Le proposte di revisione dello Statuto non approvate dal Consiglio non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro reiezione.

 

3.         L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa, se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

 

4.         Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio  regionale.

 

5.         Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

 


 

TITOLO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 56

(Norme transitorie e finali)

 

1.         La Regione chiede, ai sensi dell’art. 116, 3° comma, della Costituzione l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

 

2.         Con legge è disciplinato il referendum sulla legge regionale di revisione dello Statuto ai sensi dell’art. 123 della Costituzione

 

2.         Entro quattro mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, l’Assemblea provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno.

 

3.         Gli organi della Regione costituiti alla data di promulgazione del presente Statuto restano in carica sino all’insediamento degli organi dell’VIII^ legislatura regionale. Restano parimenti in carica le Commissioni costituite alla data di approvazione del presente Statuto. Le Commissioni si rinnovano nel numero, nei modi e nelle forme da esso previste, in base a disposizioni del Regolamento interno.

 

4.         Il presente Statuto è pubblicato ai fini notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dopo la promulgazione del suo testo integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione .