13 GENNAIO 2003
Articoli 45-56
nell’ultima elaborazione della Presidenza
Note della segreteria:
§
La nuova numerazione degli articoli 1- 44
della proposta originaria deriva dal fatto che l’art. 2 è stato suddiviso in due articoli, gli articoli 5 (difensore civico) e 6
(Commissione per le pari opportunità) sono stati introdotti dalla Commissione
che ha altresì abrogato l’art. 21 (Statuto delle opposizioni) e l’articolo 38
assorbito come comma in altro articolo.
§
Gli articoli
discussi e accantonati sono il 29 (Funzioni redigenti
delle Commissioni) e il 42 (potestà regolamentare).
§
L’art. 25
(Regolamenti del Consiglio) necessita ancora di una
rilettura per verificare la rispondenza
del nuovo testo all’assunzione degli emendamenti Tripodi, mentre sono
rimasti sospesi il secondo comma dell’art. 27 proposto dal Presidente Naccarato e la lettera l), comma 1, dell’articolo 35.
§
Nel testo è
inserito all’art. 54bis l’emendamento Bova istitutivo
del CREL.
PREAMBOLO
(Da redigere alla conclusione dell’esame della proposta)
Articolo 1
(La Regione Calabria)
1. La Calabria è Regione autonoma, con
propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel
presente Statuto, nell’unità della Repubblica Italiana e nell’ambito
dell’Unione Europea.
2. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei
territori dei Comuni e delle Province calabresi.
3. Capoluogo
della Regione è Catanzaro, dove hanno sede la Giunta e la Presidenza della
Regione.
4. Il Consiglio regionale ha sede nella
città di Reggio Calabria.
5. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti
con legge regionale.
Articolo 2
(Princìpi e finalità)
1. La Regione concorre a dare attuazione ai
principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e
indivisibile, informando il proprio ordinamento ai princìpi
di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e nonviolenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a)
l'effettiva
tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti
dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico
e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
b) il riconoscimento
dei diritti della fasce più deboli della popolazione al superamento delle cause
che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
c)
il riconoscimento ed il sostegno della famiglia, orientando a
tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei
servizi;
d) la rimozione di ogni
ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica nonchè la promozione
della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;
e)
l’attuazione
del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni
e alle Province tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze
unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando
l’esercizio associato delle funzioni sulla base di criteri di differenziazione,
adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l’autonoma
iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini
singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di
soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;
f)
il
riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche
nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendone il libero
svolgimento delle loro funzioni ed attività;
g)
la
promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare
maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
h)
il
pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei
diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli
apolidi;
i)
la
piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto
al lavoro e la libertà di iniziativa
economica;
l)
la realizzazione di un sistema integrato di
interventi e servizi, anche favorendo l’associazionismo e le attività di
volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio,
alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono
situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio
regionale standard minimi di servizi;
m)
la
partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed
amministrativa ed alla verifica dell'azione dei poteri pubblici;
n)
la
programmazione e la concertazione dell'attività economica pubblica e privata
per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione,
promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della
programmazione dello Stato, dell’Unione Europea, delle Province e dei Comuni;
o)
la
valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del
territorio regionale tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri
territoriali e settoriali della Regione;
p)
la
tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose
presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine
albanese, grecanica, occitanica e rom;
q)
il legame
organico con i calabresi emigrati nel mondo;
r)
la
protezione dell’ambiente, la salvaguardia dell’assetto del territorio e la
valorizzazione della sua vocazione;
s)
la
salvaguardia del patrimonio artistico e naturale della Regione e la
valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche
curando l’identità culturale della Calabria in Italia e all’estero;
t)
la
partecipazione a forme di collaborazione e raccordo con le altre Regioni
italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con analoghe
istituzioni di altri Stati.
Articolo
3
(Rapporti
interistituzionali)
1. La Regione coordina la propria azione
con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni
e la cura di interessi ultraregionali, adottando le
opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative.
Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla
determinazione delle politiche dell’Unione Europea, partecipa alle decisioni
dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede
all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
3. La Regione realizza, altresì, forme di
collegamento con gli organi dell’Unione Europea per l'esercizio delle proprie
funzioni relative all'applicazione delle normative
comunitarie e per l'adeguamento dei propri interventi alle fonti comunitarie.
3. Nelle materie di sua competenza la Regione
conclude accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il
Mediterraneo.
5 La legge regionale ratifica gli
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
(Partecipazione popolare)
1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni
sociali e politiche e di tutte le componenti della
Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo, alla vita
delle istituzioni regionali al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo
sviluppo civile delle popolazioni.
2. La legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere
effettiva tale partecipazione, sia assicurando la disponibilità di servizi e
strutture regionali, sia prevedendo la consultazione di organismi
rappresentativi di istanze sociali diffuse, secondo modalità da essa indicate.
3. Negli ambiti di propria competenza, la Regione può attivare
particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose presenti in
Calabria.
1. Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli
enti e delle aziende da essa dipendenti, sono
pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.
2. La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai
documenti amministrativi e
disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, al
procedimento amministrativo; favorisce l'adozione di soluzioni convenzionali e
di strumenti conciliativi di composizione dei
conflitti.
1. La
Regione istituisce con legge l’ufficio del Difensore civico.
1. La
Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità.
1. La Regione, nel rispetto del
pluralismo, predispone gli strumenti necessari per offrire un'informazione costante su ogni aspetto
dell'attività istituzionale e per recepire
informazioni sulle esigenze e sulle aspirazioni della comunità calabrese in
Italia e all’estero.
2. La Regione istituisce appositi
organismi per assistere i cittadini nell’effettiva ricerca ed acquisizione di
informazioni sull'attività regionale e per favorire il controllo sociale
sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.
1. Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi
regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di
provvedimenti di interesse generale.
2. I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla
Regione su questioni di loro interesse, con le procedure previste nel
Regolamento interno delIl
Consiglio regionale.
3. Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle leggi
regionali a norma dell'art. 36 del presente Statuto.
Articolo
10
1. E' indetto referendum popolare per l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un regolamento regionale quando ne facciano richiesta almeno il cinque per cento degli iscritti
nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, ovvero due o più Consigli
provinciali o venti Consigli comunali
che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione.
2. Non è ammesso referendum per
l'abrogazione:
a) dello Statuto e dei
regolamenti assembleari;
b) delle leggi di
bilancio;
c) delle leggi
tributarie;
d) delle leggi
urbanistiche e di tutela dell'ambiente;
e) delle leggi di
ratifica, attuazione e di esecuzione degli accordi ed
intese internazionali della Regione e delle normative comunitarie.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della
Regione.
4. La proposta soggetta a referendum è
approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi
diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi
5. Il
giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta
di referendum è affidato al Collegio regionale delle garanzie statutarie,
secondo modalità procedurali disciplinate dalla legge regionale.
6. Non può esser presentata richiesta di referendum nell'anno
anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei
sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del
Consiglio regionale. Nel caso di anticipato
scioglimento del Consiglio regionale i referendum già indetti si intendono
automaticamente sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione
del nuovo Consiglio, e sono indetti nuovamente entro sei mesi dall’insediamento
del nuovo Consiglio.
7. Qualora
la votazione sul referendum abbia avuto esito negativo, la stessa richiesta non
può essere presentata prima che siano trascorsi 5 anni.
1. E’ indetto referendum consultivo su
questioni di interesse regionale allorquando ne faccia
richiesta il quaranta per cento dei Consiglieri regionali.
2. Il Consiglio regionale è tenuto a deliberare, con modalità fissate dal Regolamento interno, sulle materie del
referendum consultivo nella ipotesi in cui abbia esito positivo.
1. La legge regionale stabilisce l'ulteriore
disciplina dei referendum previsti nel presente titolo.
TITOLO III
ORGANI DELLA REGIONE
(Organi della Regione)
1. Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, la Giunta
e il suo Presidente.
2. Sono altresì organi della Regione, per l’esercizio delle
funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente e l’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale.
(Composizione del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale è composto di 60 membri, oltre il
Presidente della Giunta regionale, ed è eletto con le modalità
previste nella legge elettorale regionale.
(Attribuzioni del Consiglio regionale)
1. Il
Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società
calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso
attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce, nelle
forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l’indirizzo
politico della Regione; svolge funzioni di controllo e di indirizzo sulla
Giunta regionale.
2. Il Consiglio, inoltre:
a)
nomina,
sulla base dell’investitura popolare espressa al momento delle elezioni
regionali, il Presidente della Giunta regionale e approva il programma di
governo per la legislatura e i relativi aggiornamenti;
b) elegge il nuovo Presidente della Giunta regionale nei casi
previsti dal successivo articolo 32, comma 4;
c)
approva il documento di programmazione economico-finanziaria
presentato dalla Giunta regionale;
d)
approva
il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le
loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale;
e)
autorizza
l'esercizio provvisorio;
f)
delibera con legge i criteri ed i limiti
per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra
prestazione personale e patrimoniale;
g) disciplina, nel rispetto delle norme statali di principio,
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenuti, con
l’ufficio di Consigliere regionale, di Presidente della Giunta regionale e di
componente della Giunta regionale;
h)
approva
le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;
i)
approva,
su proposta della Giunta regionale, gli indirizzi generali dell’assetto e
utilizzazione del territorio;
l)
delibera
le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed
esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta regionale, nei
casi e nelle forme previste dalla legge regionale;
m)
valuta
la rispondenza dei risultati agli obiettivi accertando la conformità al
programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento, dell'attività
amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da
essa dipendenti;
n)
delibera
con legge l’istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o
soppressione e approva i relativi bilanci;
o)
delibera
sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;
p)
fornisce
indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento
interregionale nell’esercizio delle materie attribuite alla potestà legislativa
della Regione;
q) ratifica le intese della
Regione con le altre Regioni, nonchè gli accordi con
Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati
r) approva i regolamenti
nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della
potestà regolamentare alla Regione.
s) elegge i delegati della
Regione per l’elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la
rappresentanza della minoranza;
t)
delibera sulle richieste
di referendum e formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 134 della
Costituzione;
u) può presentare proposte di legge alle Camere.
Articolo 16
(Durata della legislatura)
1. La
legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di princìpi.
Articolo 17
(Convalida degli eletti)
1. I Consiglieri regionali
entrano nell’esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
2. Fino a quando non siano completate
le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del
precedente Consiglio.
Articolo 18
(Prima seduta del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale
tiene di diritto la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza
settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del
Presidente del Consiglio uscente.
2. Nel caso in cui non si provveda ai
sensi del comma 1 del presente articolo, Il Consiglio si riunisce di diritto
entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.
3. La presidenza provvisoria del Consiglio, fino alla elezione del Presidente, è assunta dal Consigliere
regionale che, tra i presenti, è il più anziano di età. I due Consiglieri
regionali più giovani svolgono le funzioni di segretari.
Articolo 19
(Elezione del Presidente e
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio)
1. Il Consiglio regionale, nella sua prima seduta, procede, con
votazione separata e a scrutinio segreto, alla elezione
del suo Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente,
da due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da
due Segretari-Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo
due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da
tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei
Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la
maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i
due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei
voti e viene proclamato eletto quello che consegue la
maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più
anziano di età.
3. Per l’elezione dei due Vicepresidenti e dei due
Segretari-Questori, i Consiglieri regionali votano per un solo nome. Sono
eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e a parità di voti i più
anziani di età.
4. Il Presidente del Consiglio e l’Ufficio di Presidenza sono
rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale.
Articolo 20
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio)
1. Il Presidente
rappresenta Il Consiglio, lo convoca e lo presiede, assicura la regolarità
delle sedute ed il buon funzionamento del Consiglio nel rispetto delle modalità fissate dal Regolamento interno.
(Ufficio di Presidenza)
1. L’Ufficio di Presidenza coadiuva il
Presidente del Consiglio nell’esercizio dell’autonomia organizzativa,
funzionale e contabile del Consiglio, secondo modalità
previste dal Regolamento.
Articolo 22
(Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio)
1. Il Consiglio regionale
nell’esercizio delle sue funzioni e nell’espletamento delle sue attività gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile
secondo modalità fissate dai Regolamenti interni.
2. Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza
sottopongono al Consiglio l’approvazione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo, secondo le procedure recate nei Regolamenti interni.
3. Lo
stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel
bilancio della Regione e le risultanze finali del
conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.
(I Consiglieri regionali)
1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza
vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le
opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni.
2. Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio
del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di
controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento
interno. Ha, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli
enti e delle aziende da essa dipendenti, copia degli
atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto
di ufficio se non nei casi espressamente previsti da disposizioni
dell'ordinamento.
3. Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con legge
regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato
in relazione alle funzioni e alle attività svolte in
Consiglio regionale.
Articolo 24
(Sedute del Consiglio)
1. Il Consiglio si riunisce
in sessione ordinaria secondo quanto disposto dalle norme del Regolamento
interno.
2. Al di fuori della sessione ordinaria, il Presidente del
Consiglio è tenuto a riunirla, in un termine non superiore a venti giorni,
quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri
regionali o il Presidente della Giunta regionale, inserendo all’ordine del
giorno le questioni richieste.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche;
tuttavia Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica.
4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è
presente la maggioranza dei componenti e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una
maggioranza qualificata.
Articolo 25
(Regolamenti del Consiglio)
1. Il Consiglio regionale
adotta e modifica i propri Regolamenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essi sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione salvo che
non venga attivata la procedura di cui al successivo
comma.
2. Nei dieci giorni successivi alla
deliberazione di approvazione dei Regolamenti, un
terzo dei componenti del Consiglio può richiedere il parere su tutto o parte di
essi al Collegio regionale delle garanzie statutarie, che si esprime entro un
mese dalla richiesta.
3. Il Consiglio regionale procede nella
prima seduta utile ad una nuova deliberazione e, a maggioranza assoluta, può
determinarsi anche in senso diverso dalle valutazioni del Collegio. I
Regolamenti riapprovati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale entro i
successivi dieci giorni.
4. Nel
Regolamento del Consiglio sono disciplinate la Giunta delle elezioni e la
Giunta per il Regolamento.
5. Il Regolamento interno determina, nel
rispetto delle disposizioni dello Statuto e dei diritti delle opposizioni,
l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.
6. Il Regolamento interno di amministrazione e contabilità definisce principi e
procedure per la gestione e il controllo delle risorse finanziarie del
Consiglio regionale.
Articolo 26
(Gruppi consiliari)
1. I Consiglieri regionali
si costituiscono in gruppi, composti da almeno quattro
membri, secondo le norme fissate dal Regolamento del Consiglio.
2. Eccezionalmente, i gruppi assembleari
possono essere composti da un numero inferiore, solo
nel caso che gli stessi siano espressione di gruppi parlamentari nazionali
ovvero di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali complessivamente
la soglia del cinque per cento.
3. I Consiglieri regionali che non facciano
parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico
gruppo misto, nel quale sono specificamente garantite, ai fini organizzativi e
di funzionamento, le singole componenti
che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali ovvero
espressione di gruppi parlamentari nazionali, secondo le norme fissate dal
Regolamento del Consiglio.
4. L'Ufficio di Presidenza,
sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della
legge regionale e nel rispetto del Regolamento del Consiglio, all'assegnazione
ai gruppi assembleari, nonchè alle componenti
del gruppo misto, di personale, strutture e
contributi, iscritti nel bilancio del Consiglio.
Articolo 27
(Commissioni permanenti)
1. Il Consiglio regionale
istituisce al suo interno Commissioni permanenti, la cui competenza è distinta
per settori organici di materia, disciplinando nel suo regolamento il numero,
la composizione e le modalità di funzionamento delle
stesse, prevedendo che una delle Commissioni sia preposta alla trattazione
degli affari dell’Unione Europea.
2. Una
Commissione permanente si occupa altresì, secondo quanto previsto dal
Regolamento, della qualità delle leggi e della loro fattibilità
(Comma
sospeso)
3. I gruppi assembleari devono essere presenti in ciascuna
Commissione permanente, secondo i criteri della designazione proporzionale e comunque garantendo la rappresentanza in Commissione di
ciascun gruppo.
4. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il
Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori
in carica.
5. Il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori e
ciascun Consigliere regionale possono partecipare, con diritto di parola e di
proposta, ai lavori delle Commissioni permanenti.
6. L'Ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con
quello di componente l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio.
7. Il
Regolamento interno stabilisce opportune forme di pubblicità per i lavori delle
Commissioni.
Articolo 28
(Competenze delle Commissioni permanenti)
1. Le commissioni esaminano,
preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza
del Consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le modalità
stabilite dal Regolamento interno, al Consiglio, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 27.
2. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente
la metà più uno dei loro componenti.
3. Prima dell'esame delle proposte di legge di
iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione competente ascolta
i rappresentanti dei firmatari e degli enti medesimi, secondo le norme
del Regolamento interno.
Art 29
(Funzioni redigenti delle Commissioni
permanenti)
(Accantonato)
1. Il Regolamento interno
può stabilire i casi in cui le Commissioni permanenti esaminano i provvedimenti
in sede redigente, riservando al Consiglio l’approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto.
2. Fino al momento della votazione finale
da parte del Consiglio, i provvedimenti assegnati alla
Commissioni in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale di
esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta la Giunta regionale o un
decimo dei componenti del Consiglio, o un quinto dei componenti della
Commissione.
3. Il procedimento in sede
redigente non può essere utilizzato per l’esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale
regionale, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto, alle leggi
di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonchè
degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad
altri stati.
Art.
30
(Attività
conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti)
1. Le Commissioni, ciascuna
nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo,
riferendone al Consiglio, sull'attività amministrativa degli uffici della
Regione, degli enti e delle aziende da essa
dipendenti. A tal fine, le Commissioni possono:
a)
richiedere
l'intervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori per
domandare chiarimenti sulle questioni di loro competenza;
b)
richiedere
direttamente al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori
informazioni, notizie e documenti;
c)
richiedere,
previa comunicazione al Presidente della Giunta regionale o al Presidente del
Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione
regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.
2. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono
disporre, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,
indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti
utili all’approfondimento di particolari tematiche o
questioni relative all'attività loro e del Consiglio.
3. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta
regionale e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito
all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi
internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni
ed ordini del giorno, approvati dal Consiglio.
4. Il Presidente della Giunta regionale e gli altri membri
della Giunta regionale hanno il diritto e, ove richiesto, l’obbligo di
partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
Articolo
31
(Commissioni
d’inchiesta)
1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei consiglieri, con
deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire
Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa
della Regione, degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonchè su ogni altra questione di interesse regionale.
2. La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del comma
1 compete a un Consigliere regionale appartenente alle
opposizioni.
3. Le Commissioni d’inchiesta sono composte in modo da
rispecchiare la proporzione numerica fra i gruppi assembleari.
4. Le modalità di
funzionamento sono disciplinate con il Regolamento del Consiglio.
5. Quando non sia altrimenti
stabilito, alle Commissioni d’inchiesta si applicano le disposizioni stabilite
dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio per le commissioni permanenti.
CAPO II
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE
(Presidente
della Giunta regionale)
1. Sulla
base dell’investitura popolare espressa al momento delle elezioni regionali, il
Presidente della Giunta è nominato dal Consiglio nella prima seduta nella quale
procede all’elezione del suo Presidente. Dalla data di proclamazione del
Presidente cessano la Giunta e il Presidente in carica.
2. Il Presidente, entro dieci giorni, nomina i componenti della Giunta regionale, fra i quali un
Vicepresidente, e si presenta dinanzi al Consiglio per esporre il programma di
governo, sul quale i Consiglieri regionali possono intervenire con mozioni,
risoluzioni, ordini del giorno, nelle forme previste dal Regolamento interno
del Consiglio.
3. La mancata nomina del Presidente
indicato dal corpo elettorale, l’approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente
ovvero il voto negativo sulla questione di fiducia presentata ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera f), comportano le
dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio. In tal caso
si procede alla indizione delle elezioni secondo
modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.
4. Le dimissioni volontarie del Presidente
della Giunta sono poste all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Esso provvede, a maggioranza assoluta,
all’elezione al suo interno, di un nuovo Presidente entro i successivi dieci
giorni. Il Consiglio procede analogamente nel caso di incompatibilità
sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della
Giunta.
5. Il Presidente della Giunta può revocare
in qualsiasi momento uno o più Assessori dandone tempestiva comunicazione al
Consiglio.
6. Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente non è rieleggibile alla stessa carica, allo
scadere del secondo mandato. A tal fine, non si tiene conto di
eventuali mandati di durata inferiore a due anni e sei mesi, ove le
cause non siano state dimissioni volontarie.
(Attribuzioni
del Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale:
a)
rappresenta
la Regione;
b)
dirige
la politica della Giunta e ne è responsabile;
c)
nomina
e revoca i componenti della Giunta regionale;
d)
attribuisce
gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
e)
effettua
le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e
provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
f)
sentita
la Giunta, pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale;
g)
presenta
al Consiglio, previa delibera della Giunta regionale, i disegni di legge e ogni
altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
h)
promulga
le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
i)
emana
i regolamenti regionali approvati dalla Giunta regionale e dal Consiglio;
l)
sovraintende
ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti
della Giunta;
m)
adotta
i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti
dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non
sia disposto diversamente;
n)
esercita le
altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
2. La questione di fiducia di cui alla lettera f) del
precedente comma può essere posta esclusivamente sul programma di governo e i
suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e la legge di bilancio annuale e
pluriennale, nonchè sulle leggi relative
alla fissazione di tributi ed imposte regionali.
(Organizzazione
e funzionamento della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è l’organo
esecutivo della Regione.
2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta
regionale concorre alla determinazione ed all’attuazione dell'indirizzo
politico‑amministrativo della Regione.
3. La Giunta regionale è composta dal
Presidente e da un numero di Assessori non inferiore a
dieci e non superiore a dodici, tra i quali il Vicepresidente, che è scelto tra
gli Assessori eletti Consiglieri regionali e sostituisce il Presidente in casi
di assenza, di impedimento temporaneo, nonchè, fino
alla nomina del nuovo Presidente, nei casi di cui al quarto comma dell’articolo
32.
4. I componenti
della Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti
del Consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di
compatibilità alla carica di Consigliere regionale. Il numero degli Assessori
esterni non può essere complessivamente superiore a due unità.
5. La Giunta regionale opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori
l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
6. La Giunta regionale adotta, su proposta del Presidente, un Regolamento interno per
disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
7. Le
deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei
suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza
dei presenti.. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa
decisione dello stessa Giunta.
9. Le indennità del Presidente della Giunta e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.
(Attribuzioni
della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale:
a)
provvede
in ordine all’attuazione del programma di governo;
b)
esercita
la potestà regolamentare nelle forme di cui all’art. 41 del presente Statuto;
c)
predispone
il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro
variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;
d)
gestisce
il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionale e delibera sui
contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla
legge;
e)
nel
rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio su
proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo
economico‑sociale;
f)
sovraintende,
nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed
alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a
partecipazione regionale e delle società interregionali;
g)
adotta
i provvedimenti relativi all’individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro
ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;
h)
adotta,
su proposta del Presidente della Giunta regionale, il Regolamento per
l’esercizio della propria attività;
i)
stabilisce
gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che
rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli
uffici regionali, ne verifica la rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
l)
adotta,
salvo diversa disposizione dello Statuto, ogni altro provvedimento per il quale
la legge o altri atti di carattere normativo stabiliscono la generica
attribuzione alla Regione;
m)
esercita
le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e
dalle leggi.
Questione di fiducia - Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta
della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
2. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta
da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata
per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le questioni di fiducia presentate dal
Presidente della Giunta, ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera f), si intendono respinte se esprime voto contrario la
maggioranza assoluta del Consiglio regionale.
4. Il Presidente e la Giunta regionale
rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del
nuovo Presidente della Giunta.
5. Il
Consiglio regionale può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei
confronti di un singolo Assessore.
6. Il Consiglio regionale può esprimere, a
maggioranza assoluta, la sfiducia nei confronti di un singolo Assessore. In tal
caso il Presidente della Giunta dispone per la sua sostituzione
TITOLO
IV
SISTEMA
DI ELEZIONE, INELEGGIBILITA’, INCOMPATIBILITA’
(Sistema
elettorale)
1. Nei limiti dei princìpi
fondamentali stabiliti dalle norme statali, la legge elettorale regionale
disciplina:
a)
il
sistema di elezione basato su sistemi di preferenza;
b)
i
casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente, dei componenti della
Giunta, sia interni che esterni, dei Consiglieri;
c)
le
modalità di indizione delle elezioni regionali
d)
la
formazione di stabili maggioranze
e)
la
rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.
2. La legge elettorale rimuove ogni
ostacolo che impedisca la parità di accesso tra donne
e uomini alle cariche elettive.
TITOLO
V
PROCEDIMENTI
DI FORMAZIONE DELLE LEGGI
E
DEI REGOLAMENTI REGIONALI
(Iniziativa
legislativa)
1. L'iniziativa della legge
regionale compete alla Giunta regionale regionale, a
ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun
Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli
comunali la cui popolazione sia complessivamente
superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non
inferiore a cinquemila, nonchè al Consiglio delle
Autonomie Locali di cui al successivo art. 46
2. L’iniziativa legislativa
viene esercitata mediante la presentazione al
Presidente del Assemblea di un progetto di legge redatto in articoli e
illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del
bilancio regionale, da una relazione tecnico finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per
l’esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e
degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale
decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa
popolare e di iniziativa delle autonomie locali.
(Procedimento)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 29, ogni progetto di
legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dall’ Assemblea regionale, che lo approva articolo per
articolo e con votazione finale.
2. Il progetto di legge dei Consigli
provinciali o comunali o di iniziativa popolare o di
iniziativa del Consiglio delle autonomie locali è portato all’esame della
Assemblea regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale
termine, il progetto è iscritto all’ordine del giorno della prima seduta assembleare e discusso con precedenza su ogni altro
argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne
facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali assegnati alla
Regione.
(Promulgazione
e pubblicazione)
1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione non oltre dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del
Presidente della Giunta regionale, ed entra in vigore non
prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge
stessa preveda un termine diverso.
(Regione
e disciplina comunitaria)
1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla
definizione degli indirizzi sostenuti in sede comunitaria dall’Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e
alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite dalla legge dello Stato.
2. La legge regionale, nel rispetto del
potere di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale e del diritto
del Consiglio regionale ad una informazione preventiva
e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello
stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al primo comma.
(Potestà
regolamentare)
(Accantonato)
1. Nel rispetto degli ambiti di competenza
della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà
regolamentare nelle materie di competenza esclusiva ed in quelle di competenza
concorrente, nonché la potestà regolamentare
eventualmente delegata dallo Stato nelle materie di legislazione esclusiva.
2. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare
regionale nella forma di regolamenti esecutivi, di regolamenti di attuazione e di integrazione, di regolamenti delegati.
3. Nelle
materie di competenza esclusiva della Regione che non siano
riservate dallo Statuto e dalla Costituzione alla competenza della legge, la Giunta regionale adotta i
regolamenti delegati di cui al comma 2 sulla base della legge regionale di
autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e
dispone l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore
delle norme regolamentari.
4. La
delega, salvo che sia diversamente previsto con legge
dello Stato emanata ai sensi dell’articolo 117, comma 5, della Costituzione,
non può avere ad oggetto l’attuazione degli accordi internazionali e degli atti
dell’Unione Europea.
5. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della
Giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione nei
modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.
(Testi
unici)
1 Il Consiglio regionale può, con legge, delegare la Giunta
regionale a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni
riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica le fonti legislative e
regolamentari da raccogliere nel testo unico e ne dispone l’abrogazione dalla
data di entrata in vigore della disciplina di
riordino. La legge indica l’ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa
i caratteri e i criteri direttivi.
2 Nel termine assegnato dalla legge, la
Giunta regionale presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico
voto, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e del Collegio
regionale delle garanzie statutarie.
3 Nel tempo prefissato per la presentazione al Consiglio del
testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i
provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse
e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.
4. Le
disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo
da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere
l’inserimento della nuova norma all’interno del testo unico
1. Qualora ritenga che una legge o un atto
avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, la Regione può promuovere la questione
di legittimità costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
legge o dell’atto avente valore di legge.
2. Qualora
il Consiglio delle autonomie locali ritenga che una legge regionale leda la
sfera delle competenze e prerogative degli enti locali, od incida sulla loro
autonomia costituzionale, può chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi
in merito ai rilievi formulati, previa acquisizione del parere del Collegio
regionale delle garanzie statutarie
TITOLO VI
RAPPORTI CON
GLI ENTI LOCALI
1. La Regione adegua i principi ed i
metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
2. La
Regione, in particolare,
a) informa la propria attività ai
principi dell’autonomia, della sussidiarietà, della
responsabilità, della differenziazione delle funzioni in relazione alle
caratteristiche del soggetto, dell’omogeneità delle funzioni attribuite agli
stessi livelli di governo, dell’adeguatezza e dell’efficienza;
b) riconosce e valorizza la
partecipazione degli Enti locali all’attività legislativa e amministrativa
regionale, nel rispetto dei principi della leale collaborazione e della
complementarietà delle funzioni;
c) promuove la cooperazione fra
Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in
funzione degli obiettivi della programmazione.
d) valorizza e promuove l’esercizio
associato delle funzioni fra enti locali
3. In attuazione
dell’art. 118 della Costituzione, la Regione, conferisce le funzioni
amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Province e alle
Comunità Montane, secondo i rispettivi interessi, in rapporto alle
caratteristiche della popolazione e del territorio.
4. La
Regione provvede al conferimento delle funzioni agli Enti locali nel rispetto
dei principi di cui al secondo comma ed enuncia espressamente i principi che
costituiscono limite inderogabile all’autonomia normativa degli enti locali.
5. La legge stabilisce le modalità con le quali gli organi regionali possono
indirizzare gli enti locali nell’esercizio
delle funzioni delegate, disciplina i poteri di revoca, sostituzione e avocazione
e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte
alle nuove spese.
6. La Regione
utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come
strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge regionale le
procedure, le forme e le modalità relative alla
stipula degli accordi e degli istituti applicativi degli accordi e delle
intese.
7.
La
Regione favorisce la gestione associata delle funzioni da parte dei Comuni,
promovendone, con il loro consenso, la fusione e attribuendo alle Province un
ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.
8. La Regione favorisce altresì la
costituzione di nuove Città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie
intese interregionali e, comunque, nel rispetto delle
relative norme statali.
9. Nell’esercizio della potestà
regolamentare la Regione rispetta l’autonomia normativa dei comuni e delle
province
10. La legge regionale,
previo parere vincolante del Consiglio delle autonomie locali, può
prevedere organi decentrati con funzioni consultive per la verifica della
legittimità e dell’efficacia dell’azione amministrativa degli enti locali.
(Finanziamento delle funzioni conferite e
delegate)
1. La collettività regionale calabrese
contratta con il Governo centrale, anche in relazione a
quanto previsto dall’articolo 119 della Costituzione in merito all’autonomia
finanziaria regionale, l’entità delle risorse necessarie per l’esercizio delle
funzioni amministrative regionali, comprese quelle da conferire agli enti
locali ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.
2. La
Regione trasferisce annualmente agli enti locali una quota delle sue entrate
ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli esterni di destinazione, per il
finanziamento delle funzioni conferite e delegate, secondo
criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze di
perequazione, dell’autonomia finanziaria garantita a tali enti dall’articolo
119 della Costituzione, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di
strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell’attività
gestionale, nonchè della promozione dell’esercizio
associato di competenze e di sviluppo della relativa progettualità.
3. La Regione assicura la partecipazione
degli enti locali, nelle sedi concertative e
consultive, alla definizione dei criteri per il riparto delle risorse.
Articolo 47
(Consiglio delle Autonomie)
1. È
istituito (presso il Consiglio regionale) il Consiglio delle Autonomie
locali, quale organo rappresentativo degli Enti locali e di consultazione e
concertazione tra gli stessi e gli organi della Regione.
2. Il
Consiglio, espressione dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità
montane, è composto da trentacinque membri.
3. La legge
regionale:
a)
disciplina
le modalità e i criteri di composizione dell’organo, ispirandosi a criteri di
pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei
suoi componenti, e garantendo la presenza nel Consiglio dei Presidenti delle
Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
b)
garantisce
piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e
nell’uso dei mezzi messi a sua disposizione;
c) assicura l’attribuzione di strumenti e mezzi
finanziari.
d)
prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle autonomie e
la Giunta regionale
4. Il
Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di legge
attinenti la determinazione o modifica del riparto delle competenze tra Regione
ed enti locali ovvero tra enti locali, alla istituzione
di enti regionali, al conferimento o delega di funzioni e delle relative
risorse, al documento di programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al
programma regionale di sviluppo.
5. Il Consiglio delle autonomie esprime il
proprio parere su ogni altra questione ad esso
demandata dal presente Statuto e dalle leggi regionali
6. Con
il Regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per
l’acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle
Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.
7. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge
sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie, Il
Consiglio regionale può procedere alla relativa approvazione con la maggioranza
dei Consiglieri regionali assegnati alla Regione.
8. Con le modalità
previste dal precedente articolo 36, il Consiglio delle Autonomie, a
maggioranza assoluta dei componenti, esercita l’iniziativa delle leggi
regionali.
TITOLO VII
ORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO
(Principi dell’attività
amministrativa regionale)
1. L'attività
amministrativa della Regione è informata ai principi del buon andamento e
dell’imparzialità, oltre che alla semplificazione e alla pubblicità delle
procedure e degli atti amministrativi, alla partecipazione degli interessati
alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento nonché a principi della consensualità
dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
dello Stato e dalla normativa comunitaria.
2. La
Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il
controllo sulla legittimità, sull’efficienza e l’efficacia dell’attività
amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa
dipendenti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.
3. La
legge regionale stabilisce i principi relativi all’organizzazione
della struttura amministrativa regionale in modo da assicurarne funzionalità,
efficienza ed economicità di gestione, nel rispetto
dei principi di professionalità e di responsabilità, anche ai fini della
successiva determinazione della dotazione organica nei ruoli, distinti, del
Consiglio e della Giunta regionale.
(Organizzazione
amministrativa regionale)
1. Nel
rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi
Regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta regionale e, per la
struttura del Consiglio regionale, dall’Ufficio di Presidenza della stessa.
2. La
legge ed i Regolamenti di organizzazione, nel rispetto
del principio di distinzione tra funzioni e compiti di indirizzo e controllo e
funzioni e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica,
disciplinano l’organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità,
funzionalità ed operatività, con previsione di formule organizzative funzionali
alle esigenze di programmazione e coordinamento dell’azione amministrativa.
3. Per
lo svolgimento di compiti specifici, con legge regionale sono istituite agenzie
regionali, operanti, nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale
regionale, con responsabilità autonome.
4. Ai dirigenti,
ai sensi di legge, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal
Presidente e dalla Giunta regionale e, limitatamente al Consiglio regionale,
dal Presidente e dall’Ufficio di Presidenza.
5. Nell’esercizio della propria potestà
statutaria, legislativa e regolamentare, e nel rispetto delle norme statali di
legislazione concorrente, la Regione provvede a
disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l’attribuzione e la revoca
degli incarichi, l’accertamento delle responsabilità e la comminazione delle
sanzioni, nonchè a istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il
ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.
6. Tutti
gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni
dall’insediamento dei nuovi organi regionali.
7. I Regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si
conformano ai princìpi di buon andamento delle attività
amministrative, e a tal fine prevedono un sistema di controlli interni,
successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento
dell’azione pubblica.
TITOLO VIII
FINANZA, BILANCIO E DEMANIO
(Autonomia finanziaria
della Regione)
1. La
Regione dispone di risorse autonome ed
ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. In armonia con la Costituzione e
secondo i principi di finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione,
con legge, applica tributi ed entrate proprie, individuando il presupposto
dell’imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e l’aliquota. La legge
regionale definisce altresì le modalità di
accertamento e di riscossine dei tributi regionali.
3. La Regione inoltre:
a)
dispone di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio;
b)
partecipa alla definizione, da parte
dello Stato, dell’entità e delle modalità di distribuzione del fondo
perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale;
c)
accede alle risorse statali
aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e
per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.
4. La
Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi
generali determinati dalla legge dello Stato. La Regione, inoltre, può
ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
3. La Regione non può istituire dazi di importazione
o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del
territorio nazionale.
(Ordinamento contabile)
1. L'ordinamento contabile, il bilancio
annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge
regionale.
(Conto consuntivo)
1. Il
Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale entro il 30 giugno
successivo all’anno cui si riferisce.
2. Con
il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio
una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico‑sociale
della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi
ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari
ed operativi.
TITOLO IX
ATTIVITA’
ECONOMICHE REGIONALI E SOGGETTI PRIVATI
(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)
1. La
Regione favorisce il concorso dei soggetti privati alla promozione
dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio,
nel rispetto del principio di sussidiarietà,
assumendo il metodo della programmazione.
2. Nel
perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma, la Regione orienta la
sua azione evitando il ricorso a forme gestionali di
tipo pubblico e promovendo la programmata dismissione di quelle esistenti,
riservandosi, nelle attività relative alla produzione di beni e servizi, la
sola funzione di indirizzo generale.
3. Solo
con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti
del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società
regionali, anche a carattere consortile con enti locali o con altre Regioni, nonchè partecipare o promuovere intese, anche di natura
finanziaria
4. La
Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l’esame e
l’approvazione dei loro atti fondamentali.
5. A
tal fine Il Consiglio regionale:
a) nomina i rappresentanti della
Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione
regionale;
b) approva i bilanci e i programmi
generali di sviluppo e di riordino, nonché
quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi
ad enti ed aziende regionali.
6. Nella
nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento
interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il
personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo
diverse disposizioni delle leggi istitutive.
8. Il
bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve
essere presentato al Consiglio regionale prima che inizi la discussione del
bilancio regionale.
9. Con
il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi
ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono
ratificati, dopo opportuno esame, nei termini e nelle forme previste da legge
regionale.
10.
I
consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al conto
consuntivo della Regione stessa.
1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la
coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con
legge gli strumenti necessari.
2. La
Regione favorisce il concorso delle Autonomie funzionali all’attività propria e
degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà
e solidarietà.
Articolo 54
bis
(Consiglio
regionale dell’economia e del lavoro)
1. La
Regione istituisce con legge il Consiglio regionale del’economia
e del lavoro quale organo di consulenza, studio e ricerca del Consiglio
regionale e della Giunta in tema di:
a)
politica economica e finanziaria;
b)
bilancio e programmazione;
c)
sviluppo economico-sociale;
d)
mercato del lavoro ed occupazione.
2. La legge disciplina la composizione del Consiglio, le modalità per l’elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, le procedure relative all’intervento del Consiglio nei procedimenti, assicurando le risorse umane, tecniche e strumentali per il suo finanziamento.
TITOLO X
STRUMENTI DI
GARANZIA
1. Il Collegio delle garanzie statutarie è
organo di consulenza giuridica della Regione. Si compone di sette membri, due dei
quali sono nominati su designazione, rispettivamente, del Presidente del
Tribunale amministrativo regionale e del Presidente della Corte d'Appello,
cinque sono eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale e dal Consiglio
delle Autonomie, in seduta comune, tra i magistrati delle
giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, i professori
universitari ordinari in materie giuridiche, gli avvocati dopo venti anni di
esercizio effettivo della professione.
2. I componenti del Collegio durano in carica
sei anni e non sono immediatamente rieleggibili; godono delle prerogative e del
trattamento riconosciuto ai Consiglieri regionali. La carica di componente del Collegio è incompatibile con altre cariche
pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa.
3. Il Collegio (ha sede presso il Consiglio regionale), è
dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e
contabile; svolge le sue funzioni secondo le disposizioni del proprio
regolamento deliberato a maggioranza assoluta e pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
4. Il Collegio elegge il Presidente tra i componenti
di nomina consiliare. Il Presidente resta in carica per la durata del mandato ed
il suo voto prevale in caso di parità di voti.
5. Il Collegio, su
richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio, del
Presidente del Consiglio delle autonomie locali, nonché di un terzo dei
componenti del Consiglio regionale o di un terzo dei componenti del Consiglio
delle autonomie, esprime il proprio parere con riguardo:
a) all'interpretazione dello
Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
b) alla compatibilità di proposte
di legge o di regolamento con lo Statuto;
c) alla regolarità e
all'ammissibilità delle richieste di referendum;
d) agli altri casi previsti dallo
Statuto.
6. Gli organi regionali si attengono alle
valutazioni del Collegio per le garanzie statutarie. In modo motivato e con
deliberazione adottata a maggioranza qualificata dell'organo cui appartengono possono comunque deliberare in senso contrario
alle valutazioni negative del Collegio.
REVISIONE
DELLO STATUTO
(Revisione dello Statuto)
1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale
con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. Le proposte di revisione dello
Statuto non approvate dal Consiglio non possono essere ripresentate prima che
sia trascorso un anno dalla loro reiezione.
3. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa, se non
previa deliberazione di un nuovo Statuto.
4. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro
tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti il
Consiglio regionale.
5. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è
approvato dalla maggioranza dei voti validi.
TITOLO
XII
NORME
TRANSITORIE E FINALI
(Norme
transitorie e finali)
1. La Regione chiede, ai sensi dell’art.
116, 3° comma, della Costituzione l’attribuzione di ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia.
2. Con
legge è disciplinato il referendum sulla legge regionale di revisione
dello Statuto ai sensi dell’art. 123 della Costituzione
2. Entro quattro mesi dall’entrata in vigore dello Statuto,
l’Assemblea provvede ad adeguare il proprio
Regolamento interno.
3. Gli organi della Regione costituiti alla data di
promulgazione del presente Statuto restano in carica sino all’insediamento
degli organi dell’VIII^
legislatura regionale. Restano parimenti in carica le Commissioni costituite
alla data di approvazione del presente Statuto. Le
Commissioni si rinnovano nel numero, nei modi e nelle forme da esso previste, in base a disposizioni del Regolamento
interno.
4. Il presente Statuto è pubblicato ai fini notiziali
nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione dopo la promulgazione del suo
testo integrale nel Bollettino Ufficiale della
Regione .