Progetti di legge n. 45/7^ e 353/6^ - UNIFICATI

INCENTIVAZIONE DEL TRASPORTO CICLISTICO IN CALABRIA

Relatore: On. Chiarella

RELAZIONE

La Regione Calabria con la presente proposta di legge intende rispondere alle esigenze di uno sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio in linea anche a quella che è una tendenza nazionale ed europea, che si estrinseca, per quanto riguarda l'Italia, con la pubblicazione della legge del 19/10/98 n. 366
E' innegabile che l'individuazione e la costruzione di piste ciclabili, sul territorio calabrese, può essere valido motivo sia per il decongestionamento della mobilità urbana, sia possibilità di promozione legata ad un fenomeno turistico collegato alla bicicletta che sempre più trova estimatori in Italia ed Europa.
La Calabria è ricca di strade e stradine secondarie, scarsamente interessate dal traffico automobilistico. che individuate e segnalate opportunamente, possono favorire questo tipo di turismo culturale, a scarso impatto ambientale, che può divenire caratteristica della Regione.
La Regione Calabria quindi, ritenendo di fondamentale importanza una politica di tutela dell'ambiente e d'incentivazione turistica, anche attraverso costruzione di piste ciclabili, ha inteso, prevedere finanziamenti in conto capitale ed al fine di rende ancora di più puntuale la disciplina della spesa, intende introdurre una serie di norme che regolano i criteri di scelta dei progetti, il modo d'erogazione dei contributi e quanto altro è occorrente per una corretta gestione amministrativa; non trascurando, nell'ambito delle discrezionalità offerte dalla Legge quadro (366/98), quello che è un indirizzo regionalistico legato alla vocazione del territorio, che è prevalentemente turistico.
La legge regionale con relativo stanziamento è necessaria, inoltre, per accedere ad una più alta quota d'attribuzione dei fondi previsti dalla legge 366, poiché tra i criteri stabiliti dalla stessa legge di riparto vi è quello della suddivisione delle somme disponibili in proporzione agli impegni finanziari istituzionalizzati dalle varie regioni.

Art. 1
Finalità

1. La Regione promuove lo sviluppo della mobilità ciclistica allo scopo di incentivare l'uso della bicicletta:
a) nei centri abitati come mezzo di trasporto quotidiano con particolare riferimento ai centri storici e ove è vietato l'uso dell'autoveicoli;
b) nei parchi urbani, lungo i corsi d'acqua e nelle aree destinate a parco e riserve naturali, come mezzo di circolazione nel rispetto delle caratteristiche ambientali;
c) nella viabilità extraurbana come mezzo di collegamento tra comuni.
2. Per conseguire le finalità di cui al precedente comma, la Regione attua iniziative proposte dalla Giunta regionale e cofinanzia gli interventi previsti dal successivo art. 4, proposti dagli Enti locali e da soggetti gestori di parchi e riserve naturali in modo diretto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 2
Progetto di rete regionale integrata di piste ciclabile

1. Al fine di realizzare un sistema di mobilità ciclistica regionale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato ai Trasporti, approva il Progetto della rete regionale integrata di piste ciclabili.

Art. 3
Definizione di pista ciclabile

1. Per pista ciclabile o percorso che agevola il traffico ciclistico si intende, ai fini della presente legge, un'opera con le caratteristiche tecniche previste dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366 e regolamento di esecuzione adottato con D.M. 30 novembre 1999 n.557.

Art. 4
Tipologia degli interventi

1. Tra gli interventi finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1 rientrano:
a) la realizzazione di reti di piste ciclabili e ciclopedonabili, di ponti e sottopassi ciclabili, di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;
b) la costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati liberi e custoditi e di centri di noleggio riservati alle biciclette;
c) la messa in opera di segnaletica luminosa verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;
d) predisposizione di strutture mobili e d'infrastrutture atte a realizzare 1'intermodalità tra bicicletta e mezzi di trasporto pubblico;
e) redazione di cartografia specializzata, la posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili, l'attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi d'informazione per cicloturisti;
f) la realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione del trasporto motorizzato a quello ciclistico;
g) la progettazione e realizzazione d'itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connessi; a tal fine i progetti possono essere inseriti nei programmi elaborati ai sensi dei regolamenti comunitari, al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi strutturali stanziati dall'Unione Europea;
h) la realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e Ferrovie della Calabria Srl al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;
i) la realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto della bicicletta sui mezzi pubblici;
l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo del trasporto ciclistico.
2. Al fine di acquisire gli atti d'intesa, i pareri, i nullaosta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per i progetti degli interventi di cui al comma 1, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 4 settembre 2001, n° 19, cui partecipano tutti gli enti tenuti ad esprimersi sui progetti stessi.
3. Ove l'attuazione degli interventi richieda l'azione integrata e coordinata dell'Ente Nazionale per le Strade, delle province, dei comuni, di Ferrovie dello Stato S.p.A., può essere promossa la conclusione di appositi accordi di programma, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 4 settembre 2001, n° 19.

Art.5
Procedure

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti proponenti presentano domanda di finanziamento alla Giunta Regionale - Assessorato Trasporti.
2. Alla richiesta di finanziamento devono essere allegati:
a) delibera dell'organo competente con la quale:
1) si approva il programma, studio di fattibilità o progetto di massima con la indicazione dell'estensione della pista o itinerario ciclabile;
2) si approva il quadro economico delle spese;
3) si precisa l'ammontare della quota di spesa a carico dell'Ente richiedente che in caso di comune singolo non potrà essere inferiore al 30% della spesa complessiva prevista dal quadro economico e non inferiore al 25% nell'ipotesi di domanda prodotta da province da comuni o enti associati;
b) la relazione tecnica illustrativa e gli elaborati grafici caratteristici dell'intervento con l’indicazione dei tempi di realizzazione dello stesso;
c) la cartografia idonea a rappresentare il tracciato della pista o l'itinerario ciclabile;
d) l'eventuale scheda relativa ai soggetti pubblici e privati cointeressati, la copia degli accordi sottoscritti;
e) dichiarazione attestante le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri già conseguiti o da acquisire, necessari per l'avvio dei lavori.

Art. 6
Piano regionale di riparto per la mobilità ciclistica

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta dell'Assessore ai Trasporti, la Giunta Regionale approva il Piano regionale di riparto della mobilità ciclistica, che dovrà riservare una quota non inferiore al 40% per il finanziamento degli interventi previsti nel Progetto della rete regionale integrata di piste ciclabili e, per la rimanente quota, gli interventi programmati dovranno soddisfare almeno una delle seguenti finalità:
a) collegamento a sedi universitarie e scuole d'ogni tipo e grado, aree verdi, servizi, strutture socio-sanitarie, uffici, aree turistiche;
b) decongestionamento del traffico urbano;
c) collegamento tra comuni limitrofi o tra frazioni e centri abitati;
d) un più favorevole rapporto tra spesa complessiva ed estensione della pista o percorso ciclabile.

Art. 7
Concessione contributo

1. Per le iniziative comprese nel piano annuale di riparto ammesse a contributo sulla base delle risorse trasferite, i Soggetti proponenti devono, ai fini della concessione del finanziamento, presentare deliberazione, adottata dall'organo competente, di approvazione del progetto esecutivo dotato di tutti i consensi di legge.
2. Nell'atto deliberativo gli Enti destinatari dei finanziamenti dovranno impegnarsi a prevedere nei progetti di costruzione di nuove strade d'interesse locale una adiacente pista ciclabile.

Art. 8
Misura del finanziamento e termini di esecuzione

1. La misura del contributo per i progetti ammessi a finanziamento non potrà superare:
a) Il 75% della spesa complessiva per programmi o progetti presentati da Province o Comuni associati;
b) Il 70% della spesa complessiva per programmi o progetti presentati da Comuni singoli.
2. I lavori dei progetti ammessi a finanziamento devono essere iniziati entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto finanziamento, prorogabili in caso di comprovata necessità una sola volta.

Art. 9
Responsabilità

1. Gli Enti attuatori assumono a loro carico ogni adempimento ed ogni responsabilità d'ordine tecnico amministrativo e contabile e sono tenuti al rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati esclusivamente per la realizzazione del progetto esecutivo.
2. Eventuali maggiori oneri, che superino l'importo della quota coperto dal contributo concesso, ivi compresi interessi per ritardato pagamento, saranno a carico dell'Ente proponente.
3. Gli Enti attuatori sono tenuti a presentare all'Assessorato ai trasporti, servizio amministrativo, il rendiconto finale dei lavori realizzati.

Art. 10
Sanzioni

1. Il mancato avvio dei lavori entro i termini previsti al comma 2, art.8, ovvero l’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 3,articolo 9, comporta la decadenza dai benefici finanziari previsti dalla presente legge.
2. La dichiarazione della decadenza di cui al comma 1 è disposta con decreto del dirigente del settore interessato.

Art.11
Attività di promozione

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento e di sicurezza stradale, nonché per incentivare l'uso della bicicletta, come mezzo ordinario del trasporto locale, il Dipartimento ai Trasporti predispone appositi programmi di promozione.

Art. 12
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, determinati per l’esercizio 2003 in Euro 250.000,00, si provvede con le risorse disponibili all’UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese per investimenti" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell’UPB 2.3.01.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è assicurata con l’approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.