Progetto di legge n. 340/7^

MODIFICA DELL’ART. 17, COMMA 8 DELLA LEGGE REGIONALE 25.11.1996, N. 32 RELATIVAMENTE ALLA MISURA DEL GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ASSEGNAZIONI ALLOGGI E.R.P.

Relatore: On. Galati

RELAZIONE

Adeguamento del gettone di presenza spettante al Presidente ed ai componenti delle 11 Commissioni di Assegnazione degli alloggi di cui all'art.17 L. R. n. 32/96.
L'art.17, della legge regionale 25.11.96, n. 32 ha stabilito i compensi spettanti ai Presidenti ed ai componenti delle 11 Commissioni di assegnazione alloggi, operanti sul territorio regionale, in virtù della L.R. .n. 40/90, e del comma 12 dell'art. 17, rispettivamente in lire 120.000 e lire 80.000 a seduta.
Tale misura è rimasta ferma dall'1.1.90 a tutt'oggi, nonostante che per tutte le altre commissioni che operano nell'ambito delle strutture regionali sia stato, da tempo, già approvato adeguato aumento del gettone.
Da ultimo, con legge regionale 24.4.02, n. 20, il gettone di cui si tratta, per le commissioni Espropri è stato portato a euro 100,00 per ogni giornata di seduta con decorrenza 1.6.01 in misura uguale per Presidente e componenti.
A tale importo si propone ora di portare il gettone spettante ai componenti ed al Presidente delle Commissioni Alloggi ERP, con decorrenza dall'1.1.2002 lasciando salva la maggiorazione del 50% per il Presidente prevista dal comma 12 dell'art. 17 L.R. n.32/96.
Per il finanziamento della maggiore spesa dovrà provvedersi con apposita variazione di bilancio del corrente esercizio, portando lo stanziamento del Capitolo di pertinenza il n. 1013105 da euro 258.228,45 a euro 758.228,45 di cui, euro 150.000,00 somma occorrente per l'esercizio 2002, in base alla L.R. 32/96 (per la quale è stata già chiesta apposita variazione di bilancio con nota n. 7172 del 7.10.2002, che si allega in copia) ed euro 350.000,00 somma occorrente per finanziare la presente legge, tenuto conto che lo stanziamento previsto nel corrente esercizio, di euro 258.228,45, è già esaurito.

Art.1

1. L'art. 17, comma 8, della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, nella sola parte in cui disciplina la misura dei compensi spettanti al Presidente ed ai componenti la Commissione assegnazione alloggi, è così modificato:
"Dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente ed ai componenti la Commissione spetta un'indennità, per ogni giornata di seduta, pari a euro 100,00".

Art.2

1. Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art. 17, comma 12:
l’espressione "dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40" è sostituita dalla seguente "dalla presente legge".

Art.3
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, determinati per l’esercizio 2003 in Euro 50.000,00, si provvede con le risorse disponibili all’UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recante spese correnti" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell’UPB 1.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è assicurata con l’approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.