Progetto di legge n. 335

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 2000, N.10

Relatore: On. Roberto Occhiuto

RELAZIONE

I compiti residui della riforma fondiaria sono espletati ad esaurimento dall'ARSSA, in base al disposto dell'art. 2, comma secondo, lettera g) della L.R. 15/1993.
Attualmente l'assegnazione da parte dell'ARSSA dei terreni della riforma risulta sospesa per non contravvenire alla normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato.
Allo stato, infatti, la suddetta assegnazione è regolamentata dalla L.R. 10/2000, che, agli arti. 3 e 4, secondo comma, prevede che l'alienazione dei terreni della riforma debba essere effettuata alle condizioni stabilite dall'art. 12, terzo comma della L. 590/1965 (acquisto del terreno a tasso agevolato), con pagamento dilazionato in trenta annualità.
La situazione attuale richiede, pertanto, l'individuazione di una corretta soluzione per definire l'intera problematica e consentire all'ARSSA di svolgere i propri compiti istituzionali in materia di assegnazione dei terreni.
La presente proposta di modifica della L.R. 10/2000 prevede, dunque, l'adozione di un tasso di interesse corrente, e non agevolato. Le modifiche interessano gli artt. 3 e 4 della suddetta legge, nelle parti in cui vi è un esplicito rinvio alle condizioni di assegnazione dei terreni stabilite dall'art. 12 della L. 590/1965.
Il tasso di interesse corrente da adottare per l'alienazione dei terreni viene individuato nel tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea in tema di aiuti di stato, secondo quanto stabilito dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001.
Il periodo vincolistico di cui all'art. 4 della L.R. 10/2000 va, altresì, adeguato secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lt. 228/2001.
Altra questione è quella relativa all'alienazione da parte dell'ARSSA di beni immobili della riforma che hanno mutato l'originaria destinazione agricola, aspetto regolamentato dall'art. 7 della L.R. 10/2000. Si propone di modificare il suddetto articolo, prevedendo per l'alienazione dei suddetti beni un piano di ammortamento per un periodo massimo di sei anni, al tasso di interesse fissato per la vendita dei terreni della riforma, ferma restando la fissazione di un prezzo di vendita non inferiore a quello di mercato.

1. All'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il primo comma è sostituito dal seguente:
"1. L'alienazione da parte dell'ARSSA dei terreni non assegnati o che rientrano nella disponibilità dell'Agenzia, aventi destinazione agricola, viene effettuata mediante rateizzazione del prezzo di vendita sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea, secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001, con pagamento stabilito in trenta annualità.";
b) Al comma terzo dopo le parole "dell'art. 10 della legge 30/4/1976, n. 386", aggiungere le parole "e alle condizioni stabilite al primo comma".
2. All'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"2. Negli altri casi l'assegnazione viene effettuata mediante rateizzazione del prezzo di vendita sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea, secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001, senza riservato dominio a favore dell'Agenzia, con pagamento stabilito in trenta annualità, previa valutazione secondo le norme indicate nell'art. 3 della presente legge.";
b) Al terzo comma le parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
3. All'art. 7, dopo il primo comma aggiungere il seguente:
"1bis. Gli acquirenti dei suddetti beni immobili possono richiedere la rateizzazione del prezzo di vendita per un periodo massimo di sei anni, sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001.".