N. 00982/2015REG.PROV.COLL.

N. 03200/2014 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3200 del 2014, proposto da:
Regione Piemonte, rappresentata e difesa dagli avv. xxxxx, xxx xxx, con domicilio eletto presso xxx xxxx in Roma, viale xxxxx n. ...;

 

contro

A.N.... - Associazione Nazionale ......, rappresentata e difesa dagli avv. xxxxxx e xxxxx, con domicilio eletto presso xxxxxx in Roma, Via xxxxx, n. ..;

 

nei confronti di

Comune di Torino, rappresentato e difeso dagli avv. xxxxx e xxxxx, con domicilio eletto presso xxxxxxx in Roma, viale xxxxx n. ...;

 

e con l'intervento di

ad opponendum:
ASL 1 - Torino - Direttore Generale della medesima ASL, rappresentati e difesi dall'avv. ....., con domicilio eletto presso xxxxxx in Roma, Via xxxxx, n. ...;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 00201/2014, resa tra le parti, concernente approvazione piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti;

 

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.N... - Associazione Nazionale ... e di Comune di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati xxxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxxx e xxxxx;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

 

FATTO e DIRITTO

1. - La Associazione Nazionale ... - A.N.... -, che rappresenta le imprese private di assistenza residenziale agli anziani, ha proposto ricorso in primo grado innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte per l'annullamento di due delibere della Giunta regionale del Piemonte, di fissazione del budget per l'assistenza residenziale degli anziani non autosufficienti per l'anno 2013 e di approvazione del relativo piano tariffario. Più precisamente, gli atti impugnati innanzi al Tar Piemonte sono: la d.G.R. n. ...., del ... 2013, recante "Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla D.G.R. ... del ... 2012"; e la d.G.R. n. ...., del ... 2013, recante "Interventi per la revisione del percorso di presa in carico della persona anziana non autosufficiente in ottemperanza all'ordinanza del TAR Piemonte n. ...".

 

 

 

2. - Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 201/2014, premessa la sicura legittimazione ad agire dell'associazione ricorrente, in quanto organismo rappresentativo delle imprese private di assistenza residenziale agli anziani, anche non autosufficienti e premessa l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. amm., dell'intervento ad adiuvandum proposto, in corso di causa, dal Comune di Torino, ha accolto il ricorso proposto da A.N... perché lo ha ritenuto fondato nel merito. L'accoglimento del ricorso è motivato dal TAR in base alla considerazione che, nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, debbano valere i medesimi principi valevoli per quella prettamente sanitaria, in quanto in essa gli aspetti sanitari sono ben presenti e radicati nelle attività da erogarsi; secondo il TAR ciò deve valere anche per il regime giuridico da applicarsi alla definizione del budget annuale per l'assistenza residenziale e semi-residenziale, con conseguente applicabilità delle norme che la legge prescrive in tema di remunerazione delle strutture che erogano l'assistenza a carico del Servizio sanitario. A conferma di ciò il TAR evidenzia che l'art. 8-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, nell'introdurre le disposizioni concernenti l'esercizio di attività sanitarie per conto o a carico del Servizio sanitario, esplicitamente prevede che esse valgono anche per le strutture e le attività socio-sanitarie (comma 3), con conseguente applicabilità all'attività socio-sanitaria dei medesimi principi valevoli per quella prettamente sanitaria. Da ciò deriva l'applicabilità del principio di corrispettività tra costi e tariffe di cui all'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale richiede che l'Amministrazione, nella determinazione delle tariffe massime da riconoscere alle strutture, debba preliminarmente compiere un'analitica istruttoria sui costi di produzione, in quanto trattasi di principio generale applicabile in tutte le ipotesi nelle quali il Servizio sanitario, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvalga di soggetti erogatori privati previa determinazione di un livello massimo di remunerazione.

Il TAR, dopo aver ricordato che le Regioni, nell'esercitare la propria potestà programmatoria sui limiti di spesa sanitaria (o socio-sanitaria), godono di un ampio potere discrezionale purché vengano bilanciati interessi diversi, ha ravvisato l'illegittimità della fissazione del budget operata dall'impugnata d.G.R. n. ..., del ... 2013, e del nuovo piano tariffario stabilito dall'impugnata d.G.R. n. ...., del ... 2013, in quanto carenti ab origine del necessario bilanciamento perché avrebbero preso in considerazione solo l'interesse pubblico al contenimento della spesa tralasciando il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate e anche le legittime aspettative degli operatori privati che ispirano le loro condotte ad una logica imprenditoriale.

Secondo il TAR, lo stanziamento per l'anno 2013 di un tetto pari a .... milioni di euro (pari circa alla metà di quello stanziato per il 2012), prendendo ad esclusivo riferimento l'ammontare delle risorse utilizzate nell'anno 2012 ("come da consuntivo IV trimestre 2012"), non appare manifestamente in grado di far fronte alle necessità basilari dell'assistenza socio-sanitaria dei cittadini, coincidenti con il "nucleo irriducibile del diritto alla salute. A fronte dei dati che dimostrano la crescita, anche sul territorio piemontese, delle richieste di ricovero di anziani non autosufficienti, appare ingiustificata la previsione di una riduzione delle risorse da destinarvi e non torna utile, in proposito, il generico e non circostanziato (quanto alla tempistica) "obiettivo programmatico" che la d.G.R. n. ..., del ... 2013, indica nella "riconversione della rete ospedaliera per la post-acuzie" o nello sviluppo "[de] gli interventi di ADI", in quanto si tratta solo di un obiettivo programmatico. Inoltre, il mero riferimento alla "spesa storica" (ossia, al consuntivo ASL 2012) non è in grado, preso da solo, di indicare verosimilmente l'ammontare delle risorse economiche effettivamente necessarie per il nuovo esercizio, in quanto - come osservato dalla ricorrente - esso non tiene conto di tutte le prestazioni effettivamente erogate dalle strutture nell'anno di riferimento, ma solo di quelle che sono state oggetto di remunerazione. Infine, lo stanziamento, unitamente alle nuove tariffe approvate (inferiori almeno del 3% rispetto a quelle in vigore in precedenza), appare insufficiente a garantire un minimo di remuneratività per l'attività imprenditoriale svolta dalle strutture private, soprattutto in quanto l'abbattimento dei corrispettivi si accompagnerà ad un incremento delle prestazioni socio-sanitarie a carico degli operatori ("tra le quali si annoverano il servizio di trasporto in ambulanza per il rientro in ospedale e l'introduzione di 3 minuti di assistenza giornaliera in più per gli utenti in media intensità assistenziale", con conseguente "riduzione dei ricavi pari a circa € 1.460,00 all'anno per ogni utente in media intensità ed un aumento dei costi pari a circa € 240 all'anno per il maggior minutaggio assistenziale", con perdita complessiva stimata in circa euro 34.000,00 all'anno per singola struttura).

 

 

 

3. - La Regione Piemonte ha proposto appello avverso la sentenza n. 201 del 31.1.2014, che ha annullato la d.G.R. n. ..., del .... 2013 nella parte in cui approva la consistenza del budget regionale per l'anno 2013 in complessivi euro .... e la d.G.R. n. ...., del ... 2013, recante l'approvazione del nuovo piano tariffario, lamentando errore di fatto e carenza di istruttoria, erronea interpretazione di legge, contraddittorietà e illogicità manifesta, violazione di legge con riferimento ai principi che sovraintendono alle competenze delle Regioni sottoposte a Piano di rientro, eccesso di potere sotto il profilo della insindacabilità delle scelte della p.a. laddove sorrette da congrua motivazione e adeguata istruttoria in relazione ai vincoli di legge. Nello specifico, la sentenza impugnata appare viziata sia perché il Giudice di prime cure non ha preso in alcuna considerazione la circostanza che il nuovo piano tariffario "ha ottenuto il consenso" delle associazioni che rappresentano circa il 48% delle strutture sanitarie e il 51% dei posti letto, sia nella parte in cui afferma che la Regione non avrebbe svolto un'analitica istruttoria sui costi di produzione e non avrebbe tenuto in debito conto le legittime aspettative degli operatori privati, dal momento che tale istruttoria è stata condotta con una serie di incontri ai quali ha partecipato anche A.N...., che ha presentato una proposta ambigua in quanto conteneva misure a tutto ed esclusivo vantaggio dei soli soggetti gestori delle strutture e a danno del SSR. Con riferimento alle modalità con le quali si è pervenuto al calcolo del complessivo budget 2013, la Regione puntualizza che esso è stato "parametrato su risorse effettivamente esistenti e non su ipotesi totalmente scollegate dalla realtà" e che non sussiste l'affermata riduzione rispetto al budget 2012 che avrebbe stanziato la somma di 465 milioni, in quanto tale ultima somma comprendeva anche la copertura delle prestazioni domiciliari a favore di anziani non autosufficienti, nonché le prestazioni per gli Ospedali di Comunità, la Continuità assistenziale, i ricoveri per i malati terminali, le Strutture ex art. 26 e i costi generali. Pertanto, il lamentato divario di risorse tra la spesa stanziata per le prestazioni residenziali per RSA e NAT nel 2012 e nel 2013 non esiste. Inoltre, lo stanziamento 2013, che conferma un impiego di risorse sostanzialmente analogo al 2012, oltre a derivare da criteri di riparto delle risorse stabiliti a livello nazionale, coincide con il budget ipotizzato dalla stessa A.N..... nella sua proposta del 20.11.2012. La sentenza è errata anche nella parte in cui afferma un generico e non circostanziato "obiettivo programmatico" nella d.G.R. n. ..., del .... 2013, dal momento che essa è stata seguita da una serie di provvedimenti che ne hanno precisato l'obiettivo e che il TAR, in caso di dubbio sull'avvenuto seguito delle disposizioni programmatiche, avrebbe dovuto procedere ad attività istruttorie. L'appellante afferma, inoltre, che, nonostante non abbia mai negato che gli aspetti sanitari siano presenti nelle attività residenziali per anziani non autosufficienti, il richiamo operato dal TAR all'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992 è "improprio", in quanto tale norma è riferita "esclusivamente alle prestazioni prettamente sanitarie", riguardando solo le prestazioni ospedaliere e ambulatoriali. Si sostiene inoltre l'assertività della sentenza, sia nella parte in cui afferma che le tariffe fissate dalla Regione appaiono insufficienti a garantire un minimo di remuneratività per l'attività imprenditoriale svolta dalle strutture private, sia nella parte in cui afferma che il nuovo Piano tariffario avrebbe previsto aumenti dei costi gravanti sugli operatori per l'effetto dell'introduzione di nuove prestazioni a loro carico. Infine la Regione appellante lamenta la contraddittorietà e la illogicità della sentenza impugnata per aver abrogato in toto la d.G.R. n. .../2013, compresi gli allegati A e B, ristabilendo così il meno favorevole parametro di 120 posti letto per le strutture.

 

 

 

4. - Il Comune di Torino, intervenuto in primo grado ad adiuvandum, chiede la conferma della sentenza del TAR Piemonte, riproponendo le censure formulate in primo grado. Sostiene in particolare l'infondatezza delle censure contenute nell'atto di appello della Regione, rimandando su alcuni punti alla difesa di A.N...... Ribadisce la violazione del principio di corrispettività tra costi e tariffe, la riduzione dei ricavi come causa di non remuneratività del servizio prestato dalle strutture accreditate, l'applicabilità dell'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992; lamenta l'illogicità dell'operato della Regione nell'essersi proposta di allineare le tariffe praticate su tutto il territorio regionale; sostiene che, come risulta dalla esplicita dichiarazione resa in data 6.2.2014 dalla ASL Torino 2, nonché dalla tabella allegata alla d.G.R. n. .../2013, la ASL Torino 2 ha subito una notevole, immotivata e illogica restrizione degli inserimenti e infatti risulta che il numero di giornate obiettivo stimate dalla Regione per l'anno 2014 (665.994) è nettamente ridotto rispetto a quelle realizzate in corso 2013 (698.062).

 

 

 

5. - La ASL Torino 1 è intervenuta nel presente giudizio innanzi al Consiglio di Stato per proporre la sua domanda di opposizione di terzo a valere, in caso di dichiarazione di inammissibilità dello stesso da parte del Collegio, quale atto di intervento ex art. 97 c.p.a.. Detta interveniente evidenzia il proprio interesse attuale e concreto nella circostanza che l'annullamento operato dal TAR della d.G.R. n. .../2013, di contenimento delle tariffe, pregiudica la sua posizione perché le consente di adempiere al suo obbligo di prestazioni socio-sanitarie in misura inferiore al necessario. La ASL TO1 evidenzia come la riduzione delle tariffe non sia misura di contenimento della spesa pubblica, ma costituisca uno strumento di garanzia per una maggiore risposta all'aumento di domanda di assistenza socio-sanitaria esistente, ove le risorse risparmiate per effetto della riduzione delle tariffe siano impiegate per aumentare il numero dei beneficiari delle prestazioni. La ASL To 1 lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio e afferma che il ricorso in primo grado doveva essere notificato alla stessa quale soggetto controinteressato al pari di tutte le altre ASL Piemontesi. La ASL lamenta l'erroneità della sentenza del TAR Piemonte nella parte in cui non ha rilevato l'improcedibilità del ricorso originario dell'A.N..... per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, co 1 lett. c, c.p.a., che sarebbe confermata dall'acquiescenza prestata da A.N...... nel non aver impugnato la deliberazione di Giunta Regionale .... 2013 n. ..., che ha confermato per il 2014 il budget (265 milioni) per l'assistenza residenziale degli anziani e la ripartizione dello stesso tra le Aziende sanitarie previste per il 2013. La ASL Torino sostiene inoltre che la sentenza è errata sia per errore di fatto che per difetto di istruttoria, consistenti innanzitutto nella circostanza che la sentenza ha ritenuto senza basi consistenti che con gli atti impugnati in primo grado vi sia stata una riduzione di risorse. Infatti la Regione Piemonte ha confermato per l'anno 2013 lo stesso stanziamento del 2012 con conseguente erroneità della statuizione contenuta nella sentenza per cui il tetto pari a ... milioni di euro non appare in grado di far fronte alle necessità basilari dell'assistenza socio-sanitaria dei cittadini, coincidenti con il "nucleo irriducibile del diritto alla salute". In proposito si ravvisa anche che A.N.... non ha dimostrato l'inadeguatezza di tale budget e che il TAR ha errato nel non rilevare il difetto di prova delle asserzioni della ricorrente in primo grado. Anzi, con l'approvazione del nuovo piano tariffario si è perseguito lo scopo di elevare il livello di assistenza socio-sanitaria, come si evince dalla d.G.R. n. .../2013 che prevede che "con successivo provvedimento [...] verrà adottato il nuovo Piano Tariffario per le strutture residenziali e semiresidenziali, che consentirà, attraverso l'utilizzo del budget sopra specificato, di incrementare la dotazione di posti-letto di almeno il 15% di quelli attualmente disponibili per tale tipologia di attività" e che peraltro dimostra che la Regione Piemonte, lungi dall'aver "omesso di considerare il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni adeguate (art. 32 Cost.)" come afferma erroneamente il TAR, abbia posto tale diritto come essenziale obiettivo dei due provvedimenti impugnati in primo grado. Inoltre, in relazione alla d.G.R. n. ..../2013 si ravvisa l'erroneità della sentenza impugnata nel non aver rilevato l'inammissibilità delle censure di parte ricorrente per assenza di un qualsivoglia principio di prova sulla asserzione che le nuove tariffe approvate sarebbero inferiori almeno del 3% rispetto a quelle in vigore in precedenza e insufficienti a garantire un minimo di remuneratività per l'attività imprenditoriale svolta dalle strutture private. Infine, si ravvisa l'erroneità della sentenza del TAR nel non aver valutato nel suo complesso il provvedimento impugnato che, nel procedere all'omogeneizzazione tariffaria nell'intero territorio regionale, combina la limitata riduzione tariffaria nell'importo complessivo con il dichiarato obiettivo di omologare le tariffe e di incrementare i posti letto del 15% entro la fine del 2015 con conseguente valorizzazione delle economie di scala. Il TAR ha inoltre ignorato che - stando ai dati del monitoraggio del 2011 - il 60% dalle strutture residenziali per anziani ha avuto non una riduzione ma un incremento delle tariffe applicate.

 

 

 

6. - La A.N...... resiste all'appello, eccependo innanzitutto l'inammissibilità del ricorso per genericità delle doglianze e per omessa contestazione da parte della Regione Piemonte di alcuni capi della sentenza da soli giuridicamente e logicamente sufficienti a giustificare la decisione adottata. La A.N..... rileva il mancato deposito in primo grado del "consuntivo IV trimestre 2012 delle ASL" e lamenta la violazione del principio del doppio grado di giudizio su alcuni punti dell'appello che hanno introdotto dati non forniti in primo grado e l'illegittimità della integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo impugnato asseritamente operata con gli atti depositati in giudizio dalla Regione. Lamenta, altresì, l'inammissibilità della eccezione di mancata integrazione del contraddittorio svolta dalla ASL Torino 1, poiché formulata solo in appello da un soggetto non costituito in primo grado che peraltro non riveste la qualità di controinteressato. Infatti gli atti impugnati in primo grado sono atti amministrativi generali nei cui confronti non sono configurabili controinteressati ed eccepisce la carenza di interesse della ASL TO1. In relazione alla lamentata erroneità della sentenza del TAR Piemonte nella parte in cui non ha rilevato l'improcedibilità del ricorso originario dell'A.N...... per sopravvenuta carenza di interesse per non aver impugnato la deliberazione di Giunta Regionale .... 2013 n. ...., A.N..... eccepisce l'inammissibilità di tale censura formulata solo in appello da un soggetto non costituito in primo grado e in mancanza di analoga contestazione da parte della Regione. A.N..... insiste sul fatto che non si sarebbe verificata alcuna acquiescenza da parte sua, dato che la d.G.R. n. ..../2013 si configurerebbe come mera presa d'atto della quantificazione del budget di cui alle delibere impugnate, peraltro neppure definitiva perché espressamente passibile di modifica da parte della Regione. In via subordinata si sostiene l'infondatezza dell'appello e dell'atto di intervento con opposizione di terzo e la correttezza della sentenza appellata. Si contesta la circostanza affermata nell'atto di appello per cui il nuovo piano tariffario "ha ottenuto il consenso" delle associazioni che rappresentano circa il 48% delle strutture sanitarie e il 51% dei posti letto e si insiste sulla illegittimità dei provvedimenti impugnati per non aver tenuto conto dei pareri contrari e delle perplessità espresse sul piano tariffario dalle Associazioni di rappresentanza e dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali. Si contesta l'affermazione contenuta nell'appello per cui il budget stanziato per il 2012 comprenderebbe anche la copertura delle prestazioni domiciliari a favore di anziani non autosufficienti. Si ripropongono i motivi del ricorso in primo grado in seguito brevemente riassunti: A.N...... lamenta che, mediante l'approvazione del nuovo piano tariffario, siano stati previsti "corrispettivi addirittura inferiori a quelli del 2010 a fronte di un contestuale incremento delle prestazioni socio-sanitarie a carico degli operatori", senza che siano state tenute in considerazione le richieste effettuate dalle parti sociali e dalle maggiori associazioni di categoria (tra le quali, la medesima A.N.....); si afferma che la Regione non avrebbe svolto un'analitica istruttoria sui costi di produzione e che il provvedimento era pertanto viziato da un grave difetto di istruttoria visto anche che era stata ignorata la proposta di piano tariffario avanzata da A.N...... L'Associazione insiste che risulta violato il principio di corrispettività tra costi e tariffe, di cui all'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, che sarebbe applicabile al caso in esame. La previsione di un budget, per il 2013, di soli .... milioni di euro per l'assistenza residenziale e semi-residenziale degli anziani (budget stabilito dalla d.G.R. n. ..., del ... 2013) non considera l'ammontare del complessivo finanziamento statale ottenuto con il riparto del FSN 2012 (pari a circa 7.811 milioni di euro), né la circostanza che, per il 2012, era stata stanziata la somma di 465 milioni di euro: dunque, una riduzione di quasi il 50% rispetto all'anno precedente, senza alcuna motivazione sul punto. Tra l'altro la determinazione di tale budget sarebbe avvenuta "esclusivamente sulla base della presunta spesa storica sostenuta dalla Regione Piemonte per le prestazioni di assistenza in questione nell'anno 2012", ossia utilizzando un mero dato contabile che, però, "non tiene conto della consistente quota di prestazioni effettivamente erogate dalle Strutture e non ancora remunerate per mancanza di fondi dalle ASL"; inoltre tale dato consuntivo non corrisponde al reale fabbisogno della popolazione anziana piemontese, ed anzi si pone in contrasto con i principi ispiratori del modello di assistenza agli anziani; il nuovo piano tariffario, approvato con la d.G.R. n. ...., del ... 2013, comporta "una decurtazione complessiva che ammonta al 7,5%" senza alcun bilanciamento con una corrispondente riduzione dei costi di produzione "i quali, al contrario, risultano aumentati a seguito della previsione di nuove prestazioni a carico dei soggetti erogatori"; ciò non consentiva di raggiungere, per le strutture, neanche un minimo di utile di esercizio; si lamenta inoltre la violazione della d.G.R. n. ...., del ..... 2010, per mancata previsione della rivalutazione dei valori tariffari in base agli incrementi contrattuali e/o agli aggiornamenti annuali ISTAT. Né l'incisiva riduzione del budget, così approvata dalla Regione, e la corrispondente rimodulazione del piano tariffario garantirebbero un risparmio della spesa sanitaria, dato che realizzano unicamente un "taglio lineare" non in grado di assicurare un più efficiente utilizzo delle risorse sanitarie. E' illegittima la prevista abrogazione "delle norme inerenti le prestazioni di continuità assistenziale erogate nell'ambito delle strutture residenziali socio-sanitarie di cui all'allegato 1, punto 8, della D.G.R. n. ... del ...2012" con conseguente "indebita riduzione del livello di assistenza garantito ai cittadini ai sensi del D.P.C.M. del 29.11.2001", in violazione dell'art. 32 Cost.

 

 

 

7. - Questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto la istanza cautelare della Regione per la sospensione della sentenza impugnata con la ordinanza n. 1893/2014, ritenendo ad un primo esame non illogica, alla luce delle prassi correnti per il contenimento della spesa nelle Regioni sottoposte a piano di rientro, la scelta della Regione Piemonte di quantificare in euro ... milioni il budget per l'assistenza semiresidenziale e residenziale per gli anziani, sulla base dell'entità delle somme effettivamente spese nell'anno precedente.

 

 

 

8. - La ASL Torino 1, nella memoria depositata il 10.10.2014, in vista dell'esame nel merito alla udienza pubblica del 13 novembre 2014, riporta una tabella esplicativa del confronto tra i dati di attività (prestazioni acquistate) della stessa ASL nel periodo gennaio-settembre 2013 secondo le precedenti tariffe e nel periodo gennaio-settembre 2014 secondo le tariffe previste dalla d.G.R. n. ../2013: da tale tabella si evince che le tariffe approvate dalla Regione Piemonte con i provvedimenti impugnati in primo grado, divenute nuovamente applicabili a seguito della ordinanza pronunciata da questo Collegio, hanno continuato a produrre effetti positivi consentendo di soddisfare il bisogno di un più alto numero di pazienti con un livello di risorse minore. In risposta alle argomentazioni contenute nella memoria depositata da A.N...., precisa che l'atto di appello della Regione Piemonte contesta tutti i capi della sentenza ed eccepisce la genericità della censura con cui A.N..... lamenta la violazione del principio del doppio grado di giudizio per aver introdotto in appello dati non forniti in primo grado. Con riferimento alla inammissibilità della eccezione di mancata integrazione del contraddittorio poiché formulata solo in appello da un soggetto non costituito in primo grado, la ASL Torino 1 osserva che l'opposizione di terzo è proprio lo strumento apprestato dall'ordinamento per consentire al soggetto non costituito in primo grado, perché pretermesso, di impugnare l'esito di un giudizio deducendo la violazione del principio del contraddittorio. Con riferimento alla eccepita mancanza di titolarità della qualità di controinteressato, l'ASL predetta riporta la giurisprudenza a suo favore. In relazione alla affermazione per cui non si sarebbe verificata nessuna acquiescenza da parte di A.N...... perché la d.G.R. n. .../2013 si configurerebbe come mera presa d'atto della quantificazione del budget di cui alle delibere impugnate, la ASL nega che la d.G.R. n. ..../2013 abbia natura di atto meramente consequenziale e confermativo delle precedenti deliberazioni, in quanto con tale deliberazione la Regione Piemonte ha deciso di stanziare anche per il 2014 un budget regionale complessivo di 265 milioni ripartito tra le ASL come fatto nell'anno precedente. Con riferimento alla lamentata violazione del principio di corrispettività tra costi e tariffe la ASL ribadisce la differenza esistente tra riduzione dei ricavi e non remuneratività di una attività.

 

 

 

9. - Il Comune di Torino, nella memoria depositata in data 13.10.2014, si riporta ai precedenti scritti difensivi e contesta l'affermazione contenuta nell'appello per cui il budget 2012 comprenderebbe anche la copertura delle prestazioni domiciliari a favore di anziani non autosufficienti. Ribadisce inoltre che, come risulta dalla esplicita dichiarazione resa in data 6.2.2014 dalla ASL Torino 2, nonché dalla tabella allegata alla d.G.R. n. .../2013, la ASL Torino 2 ha subito una notevole, immotivata e illogica restrizione degli inserimenti e infatti risulta che il numero di giornate obiettivo stimate dalla Regione per l'anno 2014 (665.994) sia nettamente inferiore rispetto a quelle realizzate nel corso del 2013 (698.062).

 

 

 

10. - A.N...., nella memoria depositata in data 13.10.2014, si riporta ai precedenti scritti difensivi e sostanzialmente ripropone le difese già svolte. Con riferimento ai dati forniti dalla ASL TO1 sugli effetti della applicazione delle tariffe approvate dalla Regione Piemonte con i provvedimenti impugnati in primo grado, a seguito della ordinanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata pronunciata da questa Sezione, osserva che, dal "Prospetto giornate e costi per assistenza delle ASL Piemonte - IV Trim. 2013/I Trim 2014" che mette a confronto i dati forniti dalle ASL con gli "obiettivi" in termini di giornate di assistenza e di budget della d.G.R. n. .../2013, si evince che nella vigenza del nuovo piano tariffario, annullato in primo grado, si è verificata una drastica riduzione dei livelli assistenziali, in quanto sono state erogate un minor numero di giornate assistenziali e, conseguentemente, si sono soddisfatti i bisogni di un numero sempre più limitato di anziani non autosufficienti, con evidente dispersione e minor impegno delle risorse. Ribadisce infine che il budget 2012 non comprenderebbe anche la copertura delle prestazioni domiciliari a favore di anziani non autosufficienti ed anzi non include alcun costo di altre prestazioni, riferendosi esclusivamente alla assistenza residenziale e semi-residenziale.

 

 

 

11. - La Regione Piemonte, nella memoria depositata il 13.10.2014, oltre a richiamare tutto quanto scritto nei precedenti scritti difensivi, afferma che, dal monitoraggio trimestrale sull'andamento degli inserimenti degli anziani non autosufficienti in RSA, vi sarebbe un graduale miglioramento della situazione dovuto alla applicazione delle tariffe previste dalla d.G.R. n. .../2013 e dalla d.G.R. n. .../2013. Tale miglioramento subisce poi un rallentamento nel primo trimestre 2014 a causa della incertezza normativa causata dalle sentenze n. 199/2014 e 201/2014 del TAR Piemonte e anche della strategia di A.N....E..

 

 

 

12. - Nella memoria di replica depositata in data 23.10.2014, la ASL TO1, oltre a richiamare integralmente i precedenti scritti difensivi, afferma che il periodo preso in considerazione da A.N..... (IV Trim. 2013/I Trim 2014), quale intervallo di tempo per la verifica dei risultati prodotti dalla riforma, non è significativo innanzitutto perché il periodo è troppo breve, poi perché la delibera sulle tariffe è stata applicata solo a partire dal 1° ottobre 2013, sicché non è pensabile che le ASL regionali avessero già pronto un elenco di persone da trasferire in struttura nell'immediato e infine perché nel primo trimestre 2014 tutte le ASL della Regione si sono mosse con cautela in attesa della pronuncia del TAR Piemonte pubblicata il 31.1.2014. Ribadisce la correttezza dei dati della tabella contenuta nella propria precedente memoria sul confronto tra il periodo gennaio-settembre 2013 secondo le precedenti tariffe e il periodo gennaio-settembre 2014 secondo le tariffe previste dalla d.G.R. n. ..../2013.

 

 

 

13. - Nella memoria di replica depositata in data 23.10.2014, A.N..... ribadisce che, nella vigenza del nuovo piano tariffario, annullato in primo grado, si è verificata una drastica riduzione dei livelli assistenziali, in quanto sono state erogate un minor numero di giornate assistenziali, con evidente dispersione e minor impegno delle risorse. Ritiene pretestuosa, fuorviante e contraddittoria l'affermazione della Regione Piemonte per cui vi sarebbe stato un graduale miglioramento della situazione dovuto alla applicazione delle tariffe previste dalla d.G.R. n. .../2013 e dalla d.G.R. n. .../2013 e poi un rallentamento nel primo trimestre 2014 a causa della incertezza normativa dovuta alle sentenze n. 199/2014 e 201/2014 del TAR Piemonte, in quanto il periodo monitorato è successivo alla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e dunque il mancato raggiungimento degli obiettivi assistenziali sarebbe imputabile unicamente alla effettiva vigenza del nuovo Piano tariffario.

 

 

 

14. - Il Comune di Torino, nella memoria di replica depositata in data 23.10.2014, precisa che, come dimostrato dalla rilevazione compiuta da A.N..... sull'andamento degli inserimenti, è inequivocabile che si sia verificata una riduzione di spesa e che non risulti realizzata l'operazione virtuosa della minor spesa/maggior servizio perché la crescita dell'utenza risulta minima.

 

 

 

15. - La causa è stata discussa ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 13 novembre 2014.

 

 

 

16. - L'appello è fondato.

 

 

 

17. - In primo luogo il Collegio esamina le seguenti questioni di ordine processuale:

- viene respinta la eccezione di A.N..... di inammissibilità dell'appello della Regione Piemonte per non avere contestato alcuni capi della sentenza da soli giuridicamente e logicamente sufficienti a giustificare la decisione adottata, in quanto le questioni determinanti relative alla asserita illegittimità della fissazione del budget operata dall'impugnata d.G.R. n. .... e alla violazione del principio di corrispettività tra costi e tariffe di cui all'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992 sono puntualmente contestate e non è necessario contestare le singole argomentazioni della sentenza impugnata;

- deve essere altresì respinta la eccezione di mancata integrazione del contraddittorio in primo grado svolta dalla ASL Torino 1, in quanto gli atti impugnati in primo grado sono atti amministrativi generali nei cui confronti non sono configurabili controinteressati. Inoltre la ASL non fa valere autonome ragioni rispetto alla Regione Piemonte e pertanto il suo intervento in appello non può essere considerato opposizione di terzo, ma è ammissibile come intervento ad adiuvandum ai sensi dell'art. 97, c.p.a.;

- è del pari ammissibile l'intervento ad adiuvandum del Comune di Torino;

- viene respinta la eccezione di improcedibilità del ricorso originario in primo grado di A.N..... per sopravvenuta carenza di interesse per l'acquiescenza prestata nel non aver impugnato la deliberazione di Giunta Regionale 19 novembre 2013 n. ..., in quanto proposta solo in appello da un soggetto non costituito in primo grado e in mancanza di analoga contestazione da parte della Regione, unico appellante.

 

 

 

18. - Nel merito, l'appello deve essere accolto.

18.1. - La sentenza impugnata non tiene conto del contesto costituito dalla necessaria attuazione da parte della Regione Piemonte del Piano di rientro. Per quanto concerne in particolare la sanità, il sistema di contenimento e controllo della spesa - come espressione dei soprastanti principi costituzionali e dei vincoli di ordine comunitario conseguenti al regime della moneta unica - si è da tempo compiutamente configurato in via normativa fino a costituire un vero, organico e assai incisivo ordinamento di settore. La sottoposizione della Regione al Piano di rientro è prevista dalla legge in presenza di un disavanzo eccessivo nel settore della spesa sanitaria e comporta l'obbligo della sua riduzione verso livelli sostenibili. In questo quadro, la disciplina normativa del Piano di rientro, come convalidata e interpretata dalla Corte costituzionale e dalla giustizia amministrativa, persegue contestualmente e paritariamente due ordini di obiettivi entrambi vincolanti e sottoposti a penetranti controlli nelle sedi nazionali, con conseguenti meccanismi premiali o sanzionatori: a) l'esigenza di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale interessato; b) la necessità di salvaguardare il pieno rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni secondo gli standard acquisiti in campo nazionale (per una compiuta ricostruzione di questa disciplina si fa si riferimento alla ampia motivazione della sentenza pronunciata da questa stessa Sezione sul parallelo ricorso n. 3092/2014, che riguarda gli stessi provvedimenti assunti dalla Regione Piemonte). Ne consegue che il peso del Piano di rientro deve distribuirsi secondo criteri di massima appropriatezza e di ragionevolezza su tutti i settori di spesa in eccesso con particolare riferimento alla regolazione delle prestazioni ulteriori rispetto ai livelli essenziali. La stessa legge d'altro canto prevede che gli stessi livelli essenziali siano configurati e commisurati in sede nazionale in relazione alle risorse, secondo criteri di massima appropriatezza e di costi standard, salvo il rispetto di un limite irriducibile consistente in quello che la Corte costituzionale riconosce come nucleo essenziale del diritto fondamentale alla salute.

18.2. - La sentenza di questa stessa Sezione appena richiamata si basa in particolare sulla giurisprudenza della Corte costituzionale che ha chiarito che per le Regioni sottoposte a Piano di rientro la implementazione di prestazioni ulteriori o superiori rispetto al livello essenziale quale risulta stabilito in ambito nazionale non è consentita, se non è contemplata dal Piano di rientro (sentt. n. 123/2011, n. 32/2012, n. 91/2012, n. 104/2013). Da tale giurisprudenza si ricava che una delimitazione o anche una riduzione delle prestazioni che sono al di sopra dei livelli essenziali non costituisce una loro violazione, ma al contrario, per una Regione sottoposta al Piano di rientro costituisce un obbligo e un atto necessario, che può essere evitato solo previa dimostrazione della sua inutilità. Pertanto, gli atti di programmazione sanitaria e socio-assistenziale in attuazione del Piano di rientro - fermo il rispetto dei livelli essenziali come determinati da una fonte abilitata di rango statale - comportano scelte difficili di recupero o redistribuzione di risorse da operare sul terreno: a) della equa ripartizione dei sacrifici che sono inevitabilmente da compiere; b) della massima appropriatezza delle prestazioni; c) della eliminazione delle situazioni per le quali si registri uno squilibrato assorbimento di risorse da parte di un livello assistenziale rispetto ad altri livelli.

18.3. - Ne deriva che il giudizio sulla ragionevolezza e la logicità delle scelte operate dalla Regione Piemonte deve tener conto della complessità dei provvedimenti adottati diretti a graduare interventi di risparmio in presenza di risorse già limitate e attraverso il bilanciamento e la ponderazione tra diversi tipi di prestazioni eterogenee, nonché attraverso la considerazione dei diversi interessi in campo e delle alternative realistiche che si presentano. E' evidente che, fuori dai vincoli relativi ai livelli essenziali e ad oggettivi criteri di economicità e appropriatezza, quest'ordine di scelte rientra nella sfera di massima discrezionalità politico-amministrativa. Pertanto, in ossequio al principio democratico, i soggetti abilitati dall'ordinamento ad attuare siffatta graduatoria di valori sono coloro che vantano la legittimazione elettorale e che rispondono in sede politica delle scelte effettuate. Rispetto a queste ultime il giudice può (e deve) esercitare il potere di controllo, con la cautela conseguente alla consapevolezza della estrema difficoltà delle scelte che spettano all'autorità politico-amministrativa e ai limiti della sua stessa conoscenza, quando le questioni hanno portata politica generale e comportano scelte di vasta portata tra diverse alternative (di bilanciamento costi/benefici e di equa distribuzione dei sacrifici in varie ed eterogenee direzioni), alternative che quasi sempre, salvo casi del tutto eccezionali, restano estranee al singolo giudizio. Perciò, il giudice deve - secondo i principi generali in presenza di sfere di forte discrezionalità - limitarsi a valutare se sussistono profili di evidente illogicità, di contraddittorietà, di ingiustizia manifesta, di arbitrarietà o di irragionevolezza della determinazione e dei modi di adozione della stessa; non può quindi esercitare un sindacato di dettaglio. Deve infatti affermarsi che, nelle valutazioni relative al recupero o alla redistribuzione di risorse derivanti dalla ridefinizione o riduzione delle prestazioni - per riportarle nei limiti risultanti dai LEA secondo la logica propria del Piano di rientro - la discrezionalità da riconoscere alla autorità politico amministrativa è assai ampia.

18.4. - Tenendo conto dei vincoli e degli obiettivi del Piano di rientro, nonché dei criteri da rispettare negli interventi attuativi esposti al punto 18.1., nonché dei limiti della valutazione del giudice amministrativo in materia esposti al punto 18.3., non risulta dimostrata l'illegittimità della fissazione del budget operata dall'impugnata d.G.R. n. ..., del .... 2013, né del nuovo piano tariffario stabilito dall'impugnata d.G.R. n. ..., del ... 2013, per violazione del principio di corrispettività tra costi e tariffe di cui all'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992.

18.5. - Per quanto riguarda il budget per il 2013 per l'assistenza residenziale e semi-residenziale degli anziani (budget stabilito dalla d.G.R. n. ... del .... 2013), non è certamente irragionevole né può considerarsi privo di motivazione avere delimitato lo stanziamento alla spesa risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Che la somma corrisponda al consuntivo dell'anno precedente per le stesse destinazioni di spesa non può considerarsi un fatto contestato dalle parti resistenti in appello, visto che le stesse parti obiettano non la mancata conformità a consuntivo, ma che il consuntivo stesso comprenderebbe solo gli importi già pagati e quindi sarebbe inferiore alla vera spesa dell'anno precedente. L'obiezione conferma quindi che la somma corrisponde al consuntivo relativo alla spesa per il 2012 per l'assistenza residenziale e semi-residenziale degli anziani (a prescindere dal deposito della relativa documentazione solo in appello, che deve considerarsi comunque ammissibile, trattandosi di fatti già affermati in primo grado). L'obiezione nel merito può essere agevolmente superata, dato che è evidente che la somma in questione, anche se non comprende gli importi ancora da pagare alla fine dell'anno, resta rappresentativa del fatturato di un intero anno, se si considera che ogni anno si verifica un effetto di trascinamento dei pagamenti dell'anno precedente verso l'anno successivo che si può presumere equivalente. Di conseguenza la somma risultante a consuntivo dell'anno precedente in assenza di andamenti particolari, che nel caso di specie non sono stati rappresentati e tantomeno provati, può considerarsi un riferimento quantitativamente appropriato per una scelta politico-amministrativa volta a mantenere la spesa per i settori interessati agli stessi livelli dell'anno precedente.

18.6. - Sotto altro profilo la scelta di mantenere la spesa negli effettivi limiti dell'anno precedente non può certamente considerarsi immotivata, irragionevole o inappropriata nel contesto del Piano di rientro, che da solo la motiva sufficientemente, non essendo state fornite specifiche ragioni ed elementi di fatto che la renderebbero in questo caso incongrua. Si tratta infatti della tecnica più frequentemente adottata in tutti i piani di contenimento della spesa, in quanto, in circostanze ordinarie, garantisce di per sé l'ancoraggio della misura dell'intervento a dati precisi, realistici, contenuti per definizione e tendenzialmente sopportabili dal settore che subisce l'intervento.

18.7. - Essendo un dato processualmente certo che la somma di cui si discute corrisponde al consuntivo dell'anno precedente sia perché questo dato non può considerarsi contestato tra le parti per le ragioni dette al punto 18.5, sia perché la relativa affermazione è già contenuta nella sentenza del TAR come aspetto evidentemente non impugnato dalla Regione e quindi passato in giudicato, non è credibile ed è evidentemente infondata e non provata la argomentazione per la quale la stessa somma corrisponderebbe a circa la metà del budget preventivo fissato per il 2012 per le stesse destinazioni. Risulta invece credibile l'affermazione della Regione che la somma di ... milioni stanziata per il 2012 comprendeva altre spese (quali le spese per le prestazioni domiciliari a favore di anziani non autosufficienti, nonché le prestazioni per gli Ospedali di Comunità, la Continuità assistenziale, i ricoveri per i malati terminali, le strutture ex art. 26 e i costi generali).

18.8. - Non è neppure dimostrata la censura secondo la quale lo stanziamento per il 2013 non corrisponderebbe al reale fabbisogno della popolazione anziana piemontese, ed anzi si porrebbe in contrasto con i principi ispiratori del modello di assistenza agli anziani, considerato che l'assistenza agli anziani si svolge anche attraverso altri strumenti che la Regione afferma di aver potenziato con l'obiettivo programmatico relativo alla "riconversione della rete ospedaliera per la post-acuzie" o allo sviluppo della assistenza domiciliare. Tale obiettivo non può considerarsi generico rientrando nell'obbligo generale di realizzare maggiori livelli di appropriatezza nell'uso delle strutture e nel potenziamento delle prestazioni domiciliari e ambulatoriali. In materia di prestazioni residenziali i criteri di miglioramento dei livelli di appropriatezza richiedono di ridurle a beneficio di quelle di assistenza (sanitaria o socio-assistenziale) domiciliare e semiresidenziale nei limiti in cui non siano necessarie. E' evidente, invece, che il TAR finisce per identificare, impropriamente, l'accesso ai servizi socio-sanitari con l'accesso ad una sola delle modalità in cui questi si articolano e cioè a quella dei servizi residenziali. Non può infatti sostenersi che tutte le persone non autosufficienti abbiano, per ciò stesso, diritto ad accedere ai servizi residenziali, perché l'inserimento in strutture residenziali di soggetti non autosufficienti in grado di essere efficacemente assistiti in strutture semiresidenziali o a domicilio risulterebbe una misura del tutto inappropriata, oltre che eccessivamente costosa e di fatto inapplicabile per l'enorme dilatazione del numero di posti letto che comporterebbe. Può infine aggiungersi il fatto oggettivo che, in base ai dati per il 2012 acquisiti dall'Osservatorio sull'attuazione della legge n. 328 del 2000, il livello di prestazioni offerte dalla Regione Piemonte in materia di strutture residenziali socio-sanitarie si colloca nella fascia più alta e quindi il Piano di rientro può e anzi, per quanto detto al punto 18.2.,, deve necessariamente esplorare se vi sono margini per un limitato riequilibrio a favore di altre forme di assistenza.

18.9. - Quanto al secondo gruppo di motivi accolti dal TAR con riferimento al Piano tariffario approvato con la d.G.R. n. ..., del ... 2013, l'appello della Regione è da accogliere in quanto il Piano tariffario risulta evidentemente motivato e ragionevole in relazione alla ratio del Piano diretta: a) a realizzare risparmi di spesa secondo la logica di equità e misura nella distribuzione dei sacrifici già enunciata al punto 18.2.; b) a perseguire un ulteriore obiettivo di razionalizzazione quale risulta essere quello di omogeneizzare le tariffe su scala regionale nel contempo determinando anche una loro complessiva e limitata riduzione nel rispetto dei livelli essenziali; c) migliorare per quanto possibile le prestazioni per gli assistiti. L'intervento così configurato appare coerente con una politica di attuazione del Piano di rientro che persegua l'obiettivo di mantenere adeguato e garantito il livello dei servizi offerti agli assistiti grazie ad una limitata omologazione in riduzione delle tariffe su scala regionale. Tale omologazione è criticata nel merito, ma non è contestata in punto di fatto; ciò dimostra che il piano tariffario non compromette la rimuneratività delle imprese, ma riduce i ricavi di talune di esse fino ad adesso più fortunate Anche i costi aggiuntivi lamentati dalla appellante per il miglioramento delle prestazioni richieste rientrano piuttosto nella finalità sub c), senza che - per la loro limitata portata - sia in alcun modo dimostrata la loro capacità di compromettere la remuneratività delle imprese.

18.10. - Nel caso di una limitata riduzione delle tariffe già esistenti allo scopo di ridurre in modo proporzionato i vantaggi derivanti da un eccesso di spesa preesistente è del tutto evidente che la istruttoria sui costi è commisurata in proporzione alla portata dell'intervento e al suo rapportarsi alle tariffe già esistenti e all'intento di omologarle su scala regionale. La consultazione con le controparti con la possibilità di offrire contro-argomentazioni, come la stessa A.N.A.S.T.E. ha fatto, può considerarsi sufficiente. Non si riscontra pertanto la violazione degli articoli 8-bis e 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, senz'altro applicabili nell'ambito socio assistenziale. E' inoltre chiaro che, nella stessa logica di contenimento della spesa nei limiti dell'anno precedente, non può certo lamentarsi la mancata rivalutazione dei valori tariffari prevista da un atto di pari rango formale e cioè dalla d.G.R. n. 64-13649, del 22 marzo 2010, antecedente ed estranea al Piano di rientro.

18.11. - Anche per quanto attiene agli effetti del Piano tariffario non è provata la violazione dei livelli essenziali di assistenza. Le medesime ragioni già esposte al punto 18.7. valgono a maggior ragione in rapporto alla limitata portata della regolazione tariffaria e all'intento di estendere le possibilità di ricovero grazie alla riduzione delle tariffe, unitamente al miglioramento di talune prestazioni.

18.12. - Sotto entrambi i profili considerati nel giudizio di appello, non risultano in alcun modo rilevanti i dati relativi all'andamento dei ricoveri in attuazione dei provvedimenti impugnati, dati peraltro controversi tra le parti e comunque poco significativi, trattandosi di una prima attuazione in un periodo relativamente breve, nel quale si sono succedute opposte pronunce giurisdizionali. In ogni caso ciò che conta ai fini del giudizio di legittimità è che non sia stata dimostrata la violazione di livelli essenziali in materia, per la cui dimostrazione non sarebbe sufficiente una limitata riduzione nel numero dei ricoveri, ma dovrebbero fornirsi elementi in ordine alla evidente inappropriatezza delle cause e delle conseguenze. Sul piano programmatico la Regione dal canto suo ha indicato obiettivi che appaiono validi per migliorare i livelli di appropriatezza, oltre ad essere pienamente coerenti con i provvedimenti impugnati, obiettivi che riguardano la "riconversione della rete ospedaliera per la post-acuzie" e lo sviluppo dell' assistenza domiciliare.

 

 

 

19. - In base alle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata con respingimento del ricorso in primo grado. Deve invece dichiararsi inammissibile l'opposizione di terzo della ASL Torino 1, ammissibile come intervento ad adiuvandum.

 

 

 

20. - In relazione all'alterno andamento del giudizio le spese tra le parti devono essere compensate per i due gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.

Dichiara inammissibile la opposizione di terzo della ASL Torino 1.

 

 

 

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

 

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)