N. 09505/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00815/2014 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 815 del 2014, proposto da:
XX, rappresentato e difeso dagli avv.ti xxxxx xxx e xxxx xxx, con domicilio eletto presso il primo in Roma, xxxxx xxxx, n. ...;

 

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, e Ministero per la coesione territoriale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

 

nei confronti di

YY;

 

per l'annullamento

- di tutti i verbali, relazioni e atti concernenti la selezione fino a 7 componenti e del coordinatore dell'Unità tecnica finanza di progetto, posti in essere dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, conosciuti dal ricorrente in esercizio del diritto di accesso in data 25 ottobre e 15 novembre 2013;

- dei provvedimenti di approvazione degli atti indicati e di ogni altro atto comunque denominato, ivi compresi quelli di nomina, posti in essere dal Ministro pro-tempore per la coesione territoriale e dal Capo Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in relazione agli esiti della selezione, mediante avviso pubblico, per coordinatore e per componenti dell'Unità tecnica finanza di progetto;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ai precedenti, ancorchè sconosciuto, ivi compresi l'atto di trasmissione degli atti della procedura al Ministro da parte del Capo DIPE n. 1282 del 15 marzo 2013, e gli atti, ancorché sconosciuti, con cui, successivamente alla pubblicazione dell'avviso pubblico, sono stati dettati criteri c.d. "preferenziali" dal Ministro e dal Capo DIPE alla Commissione istruttrice, questi ultimi con note ("e-mail") del 7 e dell'11 febbraio 2013.

 

 

 

Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica - DIPE e del Ministero per la coesione territoriale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 16 luglio 2014 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame all'odierno esame il ricorrente ha interposto azione impugnatoria avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, alla luce dei quali è stata disposta la sua esclusione dalla procedura di selezione pubblica per l'individuazione di un numero fino a 7 di componenti e del coordinatore dell'Unità tecnica finanza di progetto, indetta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica - DIPE della Presidenza del Consiglio dei ministri con avviso pubblico n. 5328 del 21 dicembre 2012.

Gli elementi esposti in fatto dal ricorrente possono essere così compendiati.

Il ricorrente, avendo presentato la sua candidatura alla selezione in oggetto e non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito, nel settembre del 2013, decorsi 8 mesi dalla scadenza fissata nell'avviso, presentava istanza di accesso agli atti.

In data 25 ottobre 2013 il DIPE forniva la documentazione richiesta, successivamente integrata, a seguito di ulteriore istanza di accesso agli atti, il 15 novembre 2013.

Sulla base di quanto, in tal modo, conosciuto, l'odierno ricorrente apprendeva di non essere stato ricompreso nella rosa dei candidati da sottoporre alla valutazione comparativa propedeutica all'eventuale conferimento dell'incarico.

In punto di diritto, il ricorrente ha formulato avverso gli atti gravati le seguenti censure.

1) Violazione e falsa applicazione dell'avviso n. 5328 del 21 dicembre 2012 - Violazione del principio generale di autovincolatività dei bandi ed avvisi delle procedure concorsuali - Violazione del principio generale di par condicio nelle procedure concorsuali - Omessa valutazione dell'istanza di partecipazione e dei titoli e requisiti in possesso dei ricorrenti - Eccesso di potere sotto i profili delle erroneità, illogicità, incongruenza e contraddittorietà e del travisamento dei fatti.

Le attività di selezione e di valutazione delle istanze di partecipazione risulterebbero distorte ed "etero-orientate" da criteri preferenziali di selezione, ulteriori rispetto a quelli recati dall'avviso pubblico, arbitrariamente introdotti nel corso della procedura con le note del Capo del DIPE del 7 e dell'11 febbraio 2013 (la prima prevedente l'elemento preferenziale a favore dei candidati interni alla p.a. e la seconda escludente dalla procedura selettiva i curricula dei candidati aventi in corso un incarico, scadente in data successiva al 2 aprile 2013, presso una delle quattro strutture tecniche del DIPE).

2) Violazione e falsa applicazione dell'avviso pubblico n. 5328 del 2012 - Omessa valutazione dell'istanza di partecipazione e dei titoli e requisiti dei ricorrenti - Violazione del principio generale di par condicio nelle procedure concorsuali - Eccesso di potere sotto i profili della erroneità, illogicità, incongruità ed irragionevolezza - Difetto assoluto o inesistenza della motivazione - Contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

Non vi sarebbe alcuna traccia dell'esame della candidatura del ricorrente al fine della sua considerazione propedeutica alla partecipazione alla valutazione comparativa, e ciò nonostante il possesso di titoli preferenziali previsti dall'avviso pubblico (svolgimento di attività richiedenti le stesse competenze presso amministrazioni pubbliche o enti pubblici; conseguimento di un titolo di abilitazione professionale o di altro titolo di alta formazione post-laurea; competenze in materia di gestione, organizzazione e coordinamento di risorse e attività).

Sarebbe stato introdotto dal Capo del DIPE e dalla commissione un ulteriore criterio di selezione, costituito dalla effettiva disponibilità di tempo lavorativo. Tale criterio, oltre a non essere stato verificato con specifico riferimento al ricorrente, rappresenterebbe una distorsione del criterio contenuto nell'avviso di selezione, il quale poneva un'incompatibilità dell'incarico "con ogni altra attività a tempo pieno svolta presso altre strutture pubbliche o private".

Esaurita l'illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti della procedura, e illustrati i tratti salienti del suo articolato curriculum, il ricorrente ha domandato l'annullamento dei provvedimenti gravati.

Costituitasi in giudizio, l'intimata amministrazione ha evidenziato la natura fiduciaria dell'incarico conferito con la procedura selettiva in oggetto e la legittimità dell'operato della commissione esaminatrice. Ha rammentato inoltre l'amministrazione che l'attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell'ampia discrezionalità delle commissioni esaminatrici ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, nonché che in relazione alle valutazioni espresse dalle stesse commissioni il sindacato giurisdizionale è limitato alle sole valutazioni che siano manifestamente illogiche e irrazionali. Ha soggiunto l'amministrazione in merito al curriculum del ricorrente che l'asserita competenza nel settore della finanza non sarebbe dimostrata, in quanto gli incarichi ricoperti, seppur prestigiosi, sono prevalentemente politici e per nulla attinenti alla realtà del partenariato pubblico privato coinvolto dalla selezione.

Il ricorrente ha affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

La controversia è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 16 luglio 2014.

2. Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, in forza dei quali, nell'ambito del procedimento di selezione di 7 componenti e del coordinatore dell'Unità tecnica finanza di progetto, posto in essere dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica - DIPE della Presidenza del Consiglio dei ministri con avviso pubblico n. 5328 del 21 dicembre 2012, la candidatura del ricorrente non è stata contemplata nel novero di quelle oggetto di valutazione comparativa.

3. Va immediatamente notato, al riguardo, che dagli atti di causa non emergono le specifiche motivazioni in forza delle quali la candidatura del ricorrente non è stata ammessa alla fase della valutazione comparativa.

Vieppiù, si osserva che l'omissione di cui sopra non attiene soltanto alla posizione del ricorrente.

Invero, sia nei sei verbali che racchiudono i lavori svolti dalla commissione esaminatrice che nella relazione finale datata 19 febbraio 2013 si registra l'omissione: della gran parte dei nomi dei soggetti che hanno presentato la propria candidatura in seguito all'avviso pubblico della selezione per cui è causa; della gran parte dei nomi che, tra questi, sono stati esclusi dalla valutazione comparativa; delle relative ragioni.

Ad esempio, a pag. 4 della relazione finale del 19 febbraio 2013, ovvero a pag. 4 del verbale del 6 febbraio 2013, in riferimento, rispettivamente, a 161 e a 34 candidati esclusi, non nominativamente indicati, la commissione motiva l'esclusione dalla valutazione comparativa con la generica locuzione della mancanza "di almeno uno dei requisiti di ammissibilità".

In altre parole, qualche cenno motivazionale che dà conto dell'esame effettuato dalla commissione in relazione ai singoli candidati si rinviene esclusivamente per i candidati selezionati in vista della valutazione comparativa (n. 3 per il profilo di coordinatore e n.13 per il profilo di componente), nonché per altri pochi candidati chiamati a effettuare un'audizione chiarificatrice presso la commissione.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso si profila fondato nella parte in cui il ricorrente, denunziando il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, lamenta la carenza di qualsiasi traccia dell'esame della sua candidatura al fine della sua considerazione propedeutica alla partecipazione alla valutazione comparativa.

E', al riguardo, appena il caso di rammentare che la giurisprudenza è granitica nel ritenere che, alla luce dell'art. 3, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241, che introduce una espressa eccezione alla necessità della motivazione per i soli atti normativi e per quelli a contenuto generale, la motivazione è requisito indispensabile di ogni atto amministrativo, ivi compresi quelli consistenti in manifestazioni di giudizio interni a procedimenti concorsuali o para-concorsuali, nell'ambito dei quali, anzi, la motivazione svolge un precipuo ruolo pregnante, quale fattore di esternazione dell'iter logico delle determinazioni assunte dalle commissioni esaminatrici in esercizio dell'amplissima discrezionalità loro riconosciuta, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa in giudizio.

Nulla muta considerando la forte valenza fiduciaria delle selezione in parola, messa in luce dalla difesa erariale.

Invero, per la giurisprudenza, "la natura di atto di alta amministrazione, a forte valenza fiduciaria, come può essere la nomina, previa selezione, di direttore scientifico di un IRCCS, non comporta l'esclusione dell'obbligo di motivazione, essendo chiuso nel sistema, dopo l'entrata in vigore della L. n. 241/1990, ogni spazio per la categoria dei provvedimenti amministrativi c.d. a motivo libero. Anche allorché, quindi, si debbano adottare atti di nomina di tipo fiduciario, l'Amministrazione deve indicare le qualità professionali sulla base delle quali ha ritenuto il soggetto più adatto rispetto agli obiettivi programmati, dimostrando di aver compiuto un'attenta e seria valutazione del possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto prescelto, sì che risulti la ragionevolezza della scelta" (C. Stato, VI, 19 ottobre 2009, n. 6388).

E tali principi non possono che valere, a maggior ragione, anche per l'esclusione, a monte, dalla valutazione comparativa subita dal ricorrente.

4. Accertata come sopra la fondatezza della censura di carenza di motivazione e istruttoria indirizzata dalla parte ricorrente avverso gli atti della procedura in parola, che presenta carattere assorbente di ogni altra doglianza pure formulata in gravame, il ricorso deve essere accolto, disponendosi, per l'effetto, l'annullamento degli atti gravati, nei limiti dell'interesse azionato in giudizio.

Il Collegio rinviene giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, disponendo, per l'effetto, l'annullamento degli atti gravati, nei limiti dell'interesse azionato in giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Raffaello Sestini, Presidente FF

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Ivo Correale, Consigliere

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)