N. 00692/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02482/2014 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2482 del 2014, proposto da:
Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dall'avv. xxxxx, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. xxxxx in Lecce, Via xxxx ..;

 

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. xxxxx, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. xxxxx in Lecce, piazzetta xxxxx, ...;

 

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. ... del ...... 2014 con la quale si dispone una compensazione fra un credito vantato dalla Provincia di Brindisi verso la Regione Puglia, in virtù di sentenza esecutiva del Tribunale di Brindisi n. ... del ..... 2011 e il debito asseritamente dovuto dalla stessa Provincia alla Regione Puglia, oltre interessi e spese quale risultante dalla suddetta determinazione di diniego del riconoscimento a rimborso del finanziamento P.O. - FSE 2007-2013 Puglia Asse II Occupabilità, nonché di somme da restituire quali di economie di gestione delle risorse erogate nell'ambito dell'operazione -omissis- per la misura 3.1 ..... del POR Puglia 2000-2006.

 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2015 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi nei preliminari l'avv. xxxxx, in sostituzione dell'avv. xxxx, per la Provincia, e l'avv. xxxxx, in sostituzione dell'avv. xxxxx, per la Regione.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

 

FATTO e DIRITTO

La Provincia ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale n. ... del ..... 2014, con la quale è stata effettuata una compensazione tra il credito vantato dalla Provincia e quello vantato dalla Regione.

In particolare, la delibera impugnata ha rilevato un credito della Provincia pari a euro ..... derivante da una sentenza di condanna del Tribunale di Brindisi, e un credito vantato dalla Regione, pari ad euro ....., per spese ritenute non ammissibili al finanziamento del fondo del P.O. Puglia FSE 2007/2013, ed euro ... a titolo di economie di gestione per risorse erogate dalla Regione nell'ambito del POR Puglia 2000-2006.

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza ..... 2. Eccesso di potere nella forma dello sviamento; falsa ed erronea valutazione dei presupposti; violazione, falsa applicazione e interpretazione aberrante di legge art. 1243 c.c.

Ritiene la ricorrente: che con la sentenza .... questo Tribunale ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi che ha condannatola Regione al pagamento in favore della Provincia di euro .... e che in questo giudizio la Regione aveva già eccepito la compensazione, per cui su questo punto si è già formato il giudicato; che non sussistono i presupposti per la compensazione (credito, certo, liquido ed esigibile); che avverso una precedente delibera (n. ... del ... 2014), con la quale era già stata determinata la compensazione, è stato proposto ricorso (R.G. ....); che la Regione avrebbe dovuto recuperare il suo credito attraverso il procedimento ex T.U. 639/1910.

La Regione, con controricorso del 10 novembre 2014, ha rilevato: che la sentenza .... non contiene alcuna statuizione sulla compensazione; che il procedimento di recupero di cui al T.U. 639/1910 è solo una delle possibilità di recupero dei crediti; che al momento della compensazione non era in atto nessuna contestazione giudiziale.

Nella pubblica udienza del 12 febbraio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Infondato è il primo motivo di ricorso con cui si deduce la formazione del giudicato sulla compensazione, posto che la sentenza ... di questo Tribunale non contiene alcuna statuizione relativamente alla compensazione, ma si limita a prendere atto del perdurante inadempimento dell'amministrazione regionale nel pagamento delle somme richieste dalla Provincia.

Fondato è invece il secondo motivo con cui si deduce la mancanza dei presupposti necessari per procedere alla compensazione.

Com'è noto, presupposti per l'applicazione dell'istituto della compensazione sono che i crediti siano certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione): presupposti mancanti nel caso in esame.

Infatti, un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che nel corso del giudizio di cui si tratta la parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato con l'efficacia di giudicato, nell'altro giudizio (in questo senso Cass., sez. lav., 29 gennaio 2015, n. 1695; Cass., sez. VI, 10 ottobre 2013, n. 23716).

In particolare, per quanto riguarda il credito vantato dalla Regione, è da rilevare che questo Tribunale - chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di alcune delibere con le quali la Regione aveva dichiarato inammissibili alcune spese riportate dalla Provincia nel proprio rendiconto delle somme ottenute con il P.O. Puglia FSE 2007/2013, e sulla delibera n. ... del .... 2014, con cui la Regione aveva già disposto la compensazione tra il credito vantato dalla Provincia di Brindisi verso la Regione Puglia, in virtù di sentenza esecutiva del Tribunale di Brindisi n. ... del ... 2011, e il debito asseritamente dovuto dalla stessa Provincia alla Regione Puglia - con sentenza .... ha riconosciuto la legittimità delle pretese regionali ma si è anche espresso sulla possibilità di compensazione, rilevando come questa non sia possibile qualora il credito opposto in compensazione sia ancora sub iudice, o meglio, derivi da sentenza non ancora passata in giudicato.

Infatti, la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che "tra i presupposti di operatività della compensazione, vi è quello della certezza dei debiti che - pur non essendo espressamente enunciato, come i presupposti della liquidità e dell'esigibilità, previsti dall'art. 1243 c.c. è, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, indefettibile, sia dal punto di vista sostanziale, non potendo operare la compensazione quando il credito è condizionato o incerto per quanto riguarda l'oggetto od il soggetto che ne è titolare, sia dal punto di vista processuale. Si deve, infatti, trattare di debiti accertati giudizialmente in via definitiva o nascenti da rapporti non contestati in sede processuale: qualora sia in corso un accertamento giudiziale sull'esistenza del debito e questo sia contenuto in una sentenza non ancora passata in giudicato, la situazione di coesistenza non è definitiva, ma suscettibile di modificazione, potendo il titolo giudiziale essere caducato o modificato. Ne segue l'incertezza del debito sub iudice, anche quando la sentenza non irrevocabile che ha risolto la contestazione sia provvisoriamente esecutiva (cfr. Cass. n. 4423/87, n. 4074/74). Infatti, la provvisoria esecutività rende il credito esigibile, ma non ancora certo. Alle considerazioni in merito alla mancanza del requisito della certezza, già svolte anche nella sentenza impugnata, occorre aggiungere l'ulteriore considerazione per la quale la contestazione del credito può comportare anche il difetto di liquidità (cfr. già Cass. S.U. n. 2234/75, nonché Cass. n. 4161/82, n. 4073/98, n. 14818/02 e, da ultimo, n. 13208/10), vale a dire un'obiettiva incertezza circa l'ammontare del debito che impedisce la compensazione legale perché non è possibile determinare in quale misura dovrebbe operare l'estinzione tra le reciproche posizioni debitorie" (Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2011, n. 8329).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, posto che non è possibile effettuare alcuna compensazione qualora un credito, come quello vantato dalla Regione, non possa essere ritenuto certo, in quanto riconosciuto da una sentenza che non è ancora passata in giudicato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Rosaria Trizzino, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)