Pubblicato il 17/06/2019
N. 04047/2019REG.PROV.COLL.
N. 05919/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5919 del 2018, proposto da :
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato xxxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via xxx, ---;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato xxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda, 12 giugno 2018, n. 6488, resa tra le parti;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2019 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati xxxxxx;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO
1.Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, i signori -OMISSI- hanno impugnato (chiedendone anche la sospensione dell'efficacia) la deliberazione n. 26 del 6 dicembre 2017 del Comune di -OMISSIS- (di seguito "il Comune") che ha dichiarato, ai sensi dell'art, 43, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la loro decadenza da consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute, e ogni altro atto conseguenziale, compreso, per quanto potesse occorrere, il Regolamento del Consiglio Comunale adottato con deliberazione consiliare n. 2 del 19 febbraio 2000.
1.1. I ricorrenti erano stati proclamati eletti consiglieri del Comune di -OMISSIS-, con elezione convalidata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 9 giugno 2014. Facevano inizialmente parte della maggioranza, per poi passare all'opposizione, e avevano ricevuto, con nota del Presidente del Consiglio Comunale prot. 3091 del 16 ottobre 2017, la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla carica, per assenza reiterata e continuata alle adunanze del Consiglio Comunale.
Con successiva nota prot. 3159 del 21 ottobre 2017, il Presidente del Consiglio Comunale precisava che le assenze contestate riguardavano le sedute ordinarie del 27 luglio 2016, del 5 settembre 2016, del 21 aprile 2017, del 31 maggio 2017, del 22 luglio 2017 e del 5 agosto 2017.
1.2. Trasmesse le osservazioni con memoria depositata in data 4 novembre 2017, con cui si giustificavano dette assenze, il Consiglio Comunale votava a scrutinio segreto sulle giustificazioni, respingendole, e adottava la deliberazione n. 26 del 6 dicembre 2017, avverso la quale i consiglieri ricorrevano in giustizia.
1.3. I ricorrenti formulavano plurime censure, lamentando: "1) violazione dell'art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, mancata astensione; 2) violazione degli artt. 7 e 43, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13 comma 3 dello Statuto del Comune di _____, approvato con DCC n. 49 del 29.11.1999, carenza del presupposto e incompletezza dell'istruttoria; 3) violazione dell'art. 43 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 10 comma 3 dello Statuto del Comune di _______ e dell'art. 39 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale, adottato con DCC n. 2 del 19.02.2000, eccesso di potere per incompletezza dell'istruttoria o comunque per ingiustizia; 4) violazione dell'art. 43 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 10 comma 3 dello Statuto del Comune di _____ e degli artt. 19 comma 6 e 29, comma , del Regolamento del Consiglio Comunale, violazione dell'art. 1 della l.n. 241/1990, eccesso di potere per mancanza di trasparenza; 5) violazione dell'art. 3 della l.n. 241/1990, motivazione omessa o insufficiente, sviamento, violazione dell'art. 43 c. 4 del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 10 comma 3 dello Statuto del Comune di _____, eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e di motivazione e per illogicità, erronea valutazione dei fatti e travisamento".
2. Accolta la richiesta di sospensiva, con la sentenza in epigrafe, resa nella resistenza del Comune (il quale eccepiva in limine l'irricevibilità e inammissibilità del gravame e, nel merito, ne sosteneva l'infondatezza), il Tribunale amministrativo, ritenuta la propria giurisdizione (poiché si verteva di poteri discrezionali in capo agli enti locali nell'identificazione dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dei consiglieri e nella valutazione delle cause giustificative, con riflessi sulle posizioni giuridiche azionate, qualificabili in termini di interesse legittimo e vagliabili dal giudice amministrativo), ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità per tardività della censura di irritualità e di mancato rispetto dei termini nella consegna degli avvisi di convocazione per le sedute del Consiglio Comunale del 31 maggio 2017 e del 5 agosto 2017, in quanto "le delibere delle suddette adunanze del Consiglio avrebbero dovuto essere impugnate autonomamente (per tale motivo) nei termini e nelle sedi opportune, mentre non sono mai state contestate prima della notifica del ricorso de quo".
2.1. Il Tribunale amministrativo ha poi ritenuto infondate le censure con cui si contestava: a) la violazione del dovere di astensione del Sindaco (versante in conflitto di interessi) e del Presidente del Consiglio comunale (fratello di uno dei consiglieri decaduti), i quali avevano invece partecipato (e votato) alla seduta nella quale era stata deliberata la decadenza; b) l'omessa considerazione della seduta straordinaria del 17 ottobre 2016 alla quale i consiglieri -OMISSIS- e -OMISSIS- avevano partecipato, ai fini dell'interruzione della consecutività delle assenze assunta a presupposto della disposta decadenza; c) la mancata contestazione immediata delle assenze da parte dell'Assemblea; d) la carenza di istruttoria e motivazione con riguardo alle giustificazioni addotte.
3. Per la riforma della sentenza le ricorrenti in primo grado hanno proposto appello per i seguenti motivi: "I. Violazione dell'articolo 51 c.p.c. e 78, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000;II. II) Violazione o falsa applicazione degli articoli 7, 29 e 35, comma 1°, lettera a) del c.p.a.. Violazione dell'art. 43, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000, dell'articolo 10, comma 3, dello Statuto del Comune di _____ approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 29/11/1999 e dell'articolo 39, comma 1 del Regolamento del Consiglio comunale adottato con deliberazione consiliare n. 2 del 19 febbraio 2000. Violazione o falsa applicazione dell'articolo 3 della Legge n. 241 del 1990; III) Violazione o falsa applicazione dell'articolo 35 del c.p.a.. Violazione degli articoli 7 e 43, comma 4°, del D. Lgs. n. 267 del 2000 e dell'articolo 13, comma 3, dello Statuto del Comune di _____ approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 29/11/1999. IV) Violazione dell'articolo 3 della Legge n. 241 del 1990. Violazione dell'art. 43, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000, dell'articolo 10, comma 3, dello Statuto del Comune di ______ approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 29/11/1999".
3.1. Si è costituito in giudizio il Comune e ha resistito all'appello, eccependo in limine l'improcedibilità per carenza di interesse e l'intervenuta cessazione della materia del contendere e chiedendo comunque il rigetto del gravame per la sua inammissibilità e infondatezza.
3.2. La Sezione con ordinanza n. 3936 del 31 agosto 2018 ha accolto la domanda cautelare delle appellanti, sussistendone i presupposti.
3.3. All'udienza pubblica del 7 marzo 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Va anzitutto esaminata l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e intervenuta cessazione della materia del contendere sollevata in via preliminare dalla difesa del Comune.
4.1. Sono eccezioni infondate.
4.2. Invero l'approssimarsi della scadenza del mandato dei consiglieri non genera la sopravvenuta carenza di interesse all'appello: contro quanto assume il Comune appellato, la delibera di decadenza non ha esaurito i suoi effetti, residuando un interesse concreto e attuale, anche solo strumentale o morale, al suo annullamento e a coltivare l'impugnativa. Perciò la decisione di merito non è priva di concreta utilità.
4.3. Non merita accoglimento neppure l'eccezione di inammissibilità dell'appello per novità delle censure formulate nei motivi dedotti ai sensi dell'art. 104 Cod. proc. amm..
La questione della ritualità e tardività dell'inoltro degli avvisi di convocazione, come quelle su natura e computo del termine previsto dalle norme regolamentari, erano state dedotte e prospettate nei motivi di doglianza proposti con il ricorso di primo grado.
4.4. È parimenti infondata (per le ragioni che saranno esposte nell'esame del secondo motivo di gravame) l'eccezione di inammissibilità di taluni motivi di ricorso, in quanto tardivi e preclusi, con cui il Comune torna a contestare la mancata tempestiva impugnazione delle delibere adottate in absentia dei consiglieri interessati in ragione dell'irritualità e mancanza dei termini nella consegna degli avvisi di convocazione per le sedute del 31 maggio 2017 e del 5 agosto 2017.
5. Può dunque procedersi all'esame dell'appello nel merito.
5.1. Le appellanti contestano la sentenza dove ha respinto i cinque motivi di ricorso, e sostanzialmente ripropongono le doglianze di primo grado e censurano la dichiarazione di irricevibilità del terzo motivo del ricorso (tardività della censura di irritualità e di mancato rispetto dei termini nella consegna degli avvisi di convocazione), eccepita dal Comune.
5.2. L'appello è fondato.
5.3. Giova in primo luogo evidenziare come, per costante giurisprudenza bene richiamata dal primo giudice "le assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle sedute del consiglio comunale non devono essere giustificate preventivamente di volta in volta. Ciò in quanto possono essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza, ferma restando l'ampia facoltà di apprezzamento del Consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze" (Cons. Stato, V 20 febbraio 2017, n. 743); è stato pure chiarito che "le assenze danno luogo a revoca quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni assunti con l'incarico pubblico elettivo..." ed inoltre "che la mancanza o l'inconferenza della giustificazione devono essere obiettivamente gravi per assenza o estrema genericità e tali da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi" (cfr. Cons. Stato, V, 9 ottobre 2007, n. 5277).
5.4. Nondimeno, la sentenza, pur muovendo da tali logiche e corrette premesse, non perviene ad esiti condivisibili.
5.5. Invero, alla luce dei citati indirizzi, il Collegio rileva come meriti anzitutto accoglimento, con rilievo assorbente, il secondo motivo di appello che contesta la violazione degli artt. 7, 29 e 35, comma 1, lett. a), Cod. proc. amm., la violazione dell'art. 43, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, dell'art. 10, comma 3, dello Statuto del Comune, e dell'articolo 39, comma 1, del Regolamento del Consiglio comunale.
5.5.1. I ricorrenti di prime cure, premesso che la decadenza era stata dichiarata per accertata assenza a più sedute consecutive di consiglio comunale, avevano dedotto che, per due di tali sedute (quelle del 31 maggio 2017 e del 5 agosto 2017), l'avviso di convocazione era stato comunicato in ritardo, ovvero in violazione del termine di cinque giorni (sì che l'assenza non avrebbe potuto essere imputata ai fini della continuità).
5.5.2. La sentenza ha ritenuta inammissibile la doglianza perché la tardività della convocazione andava fatta tempestivamente valere, impugnando la delibera approvata nella relativa seduta alla quale i consiglieri non avrebbero potuto partecipare in conseguenza del ritardo nella comunicazione degli avvisi: e, comunque, la ha stimata infondata (non trattandosi di termini liberi).
5.5.3. Sotto entrambi i profili, gli assunti sono errati.
5.5.4. Deve, in primo luogo, rilevarsi come gli odierni appellanti non avevano un interesse ad impugnare gli esiti deliberativi della seduta per la quale era contestata l'assenza (id est: a contestare la validità delle varie deliberazioni assunte in quelle adunanze) né sussisteva l'onere di immediata contestazione della tardività della loro convocazione: interesse che, invece, è sorto solo, in via strumentale, quando la mancata partecipazione anche alla sedute in esame è stata assunta a concorrente presupposto della dichiarata decadenza.
5.5.6. Invero non vi è correlazione tra la validità delle deliberazioni assunte dal Consiglio comunale nell'assenza dei consiglieri appellanti e la questione della posizione istituzionale dei medesimi in seno al Consiglio comunale, ai fini del mantenimento della carica pubblica, in relazione alla natura delle assenze contestate e alle giustificazioni addotte, costituente invece il thema decidendum del presente giudizio.
5.5.7. La delibera adottata in absentia dei consiglieri all'esito delle sedute per le quali si contesta la tardività delle convocazioni non è, infatti, atto presupposto della delibera di decadenza, oggetto di impugnazione. Infatti la disposta decadenza, per l'addebito dell'assenza e per il suo carattere ingiustificato, non si fonda sui contenuti della deliberazione assunta nell'adunanza per la quale si sostiene l'invalidità della convocazione.
5.5.8. Sotto altro concorrente profilo, è il caso di evidenziare che il consigliere non sarebbe stato tenuto all'immediata giustificazione dell'assenza la quale ha assunto rilievo, ai fini della decadenza, solo in ragione della natura continuativa e reiterata: di talché i consiglieri ben potevano far valere eventuali cause di giustificazione in via postuma, all'esito dell'eventuale dichiarazione di decadenza e nel corso di quel procedimento (come difatti avvenuto nella fattispecie, in sede di osservazioni, con la memoria del 4 novembre 2017).
5.6. In secondo luogo, non sono condivisibili le statuizioni della sentenza che hanno considerato infondata la doglianza in esame sull'assunto per cui il computo dei giorni ai fini del termine di convocazione "in mancanza di espressa deroga ...andrebbe effettuato ai sensi degli artt. 1187 e 2963 c.c. in modo da non contare il dies a quo e contare, invece, il dies ad quem, con conseguente tempestività delle convocazioni".
5.6.1. Al riguardo, soccorrono le piane previsioni dell'articolo 39, comma 1, del Regolamento del consiglio comunale adottato con deliberazione consiliare n. 2 del 19 febbraio 2000 (di seguito "il Regolamento"), a mente del quale «l'avviso di convocazione per le adunanze deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione».
5.6.2. Tale previsione non può che essere intesa nel senso che il termine di cinque giorni, stabilito per la consegna ai consiglieri dell'avviso di convocazione alle adunanze, è termine costituito da giorni liberi e interi, che devono interamente decorrere prima dello svolgimento dell'attività cui sono preordinati e tale da non comprendere né il giorno iniziale della convocazione né quello finale dell'adunanza, in conformità alla giurisprudenza che ha chiarito che ciò garantisce lo svolgimento con pienezza di funzioni del ruolo elettivo da parte del consigliere, garantendo effettiva e consapevole partecipazione ad ogni attività del Consiglio (cfr. pareri Cons. Stato, I, 15 gennaio 2014, n. 461/2014; Cons. Stato, I, 22 gennaio 2010, n. 2261/2009).
5.6.3. Pertanto, acclarata l'effettiva tardività della convocazione per le due sedute, l'assenza alle medesime dei consiglieri (che peraltro, come da memoria defensionale depositata nel procedimento amministrativo, avevano fatto affidamento sul consolidato orientamento quanto al computo dei termini) non poteva essere censurata né sanzionata, né assurgere a concorrente presupposto ai fini della decadenza, non integrando in tal caso l'assenza, determinata dalla violazione dei termini di preavviso comportante lesione delle prerogative dei consiglieri, manifestazione di noncuranza rispetto agli impegni derivanti dall'incarico pubblico elettivo.
5.7. Rilevato dunque che le assenze alle due sedute del 31 maggio 2017 e del 5 agosto 2017 era giustificata e venuto meno, con effetto assorbente, il presupposto costituito dall'assenza a tre sedute consiliari consecutive ai fini della decadenza, deve poi evidenziarsi come sia fondato e meriti accoglimento anche il terzo motivo di appello che censura la sentenza dove ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse e non ha esaminato nel merito il secondo motivo del ricorso di prime cure (proprio in ragione dell'irricevibilità del terzo motivo e del rigetto del terzo e in parte qua del quinto motivo).
5.7.1. Assume infatti rilievo, ai fini dell'interruzione della continuità delle assenze, anche la presenza di due dei quattro consiglieri odierni appellanti alla seduta straordinaria del 17 ottobre 2016.
5.7.2. A tale conclusione si perviene sulla base dello Statuto del Comune al quale le fonti primarie (art. 43, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 2000: «Lo statuto stabilisce i casi di decadenza e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative») rimettono di stabilire i casi di decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata: l'art. 13, comma 3, dello Statuto prevede, infatti, che «I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale», senza operare distinzioni tra sessioni ordinarie e sessioni straordinarie.
5.7.3. Dette previsioni statutarie prevalgono sulle difformi e più restrittive previsioni regolamentari che attribuiscono rilievo al solo mancato intervento dei consiglieri alle sedute ordinarie: ciò non solo perché, in generale, i regolamenti comunali disciplinano i settori dell'attività amministrativa sulla base delle linee essenziali indicate dallo Statuto (le cui previsioni devono prevalere in caso di contrasto), ma, soprattutto, per ragioni sostanziali.
Le circostanze che possono dar luogo alla decadenza dal ruolo elettivo devono, infatti, essere lette con rigore in ragione del carattere restrittivo della funzione rappresentativa che è proprio della severa misura: a tal fine va dato rilievo alle assenze solo quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento insistito di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni assunti con l'incarico pubblico elettivo (vale rammentare che l'art. 51, terzo comma, Cost. afferma: «chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro»).
5.7.4. In conclusione, non è ragionevole escludere la rilevanza, ai fini del computo delle assenze per dichiarare la decadenza dalla carica, delle sedute straordinarie, costituendo l'intervento alle medesime espressione di fattiva partecipazione e adesione alle attività del Consiglio comunale.
5.8. Sono, infine, fondate anche le censure di cui al primo e al quinto motivo di impugnazione con cui le appellanti sono tornate a dolersi della violazione del dovere di astensione di cui all'art. 78, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 (ove si dispone che "gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado" ) -per avere preso parte alla discussione e votazione della decadenza sia il Sindaco (versante in situazione di conflitto con il consigliere -OMISSIS-) sia il Presidente del Consiglio Comunale (legato da rapporto di parentela con il consigliere -OMISSIS-) - e del difetto di istruttoria e di motivazione quanto alle giustificazioni addotte dai consiglieri alle assenze contestate.
5.8.1. In relazione alla prima censura, è da osservare che, avendo il procedimento natura sanzionatoria, sussiste l'obbligo di astensione in caso di grave inimicizia tale da vulnerare la presunzione di imparzialità e che tale situazione ricorreva in concreto nel caso di specie per l'esistenza (allegata e provata dalla signora -OMISSIS-) di un'obiettiva situazione di conflitto e di contrasto, determinata da ragioni personali, con il Sindaco del Comune (a causa delle iniziative giudiziarie intraprese dalla stessa -OMISSIS-, costituitasi parte civile nel processo penale pendente dinanzi al Tribunale di _____ a carico del Sindaco): non può dunque ritenersi che quest'ultimo si trovasse in una posizione di serenità e neutralità personale rispetto ad una decisione discrezionale, quale sicuramente è quella della identificazione e valutazione dei presupposti per dichiarare la decadenza dei consiglieri; né peraltro può assumere rilevanza per escludere l'esistenza di una situazione di conflitto la titolarità dell'interesse, proprio o del Comune, in forza del quale è stata esercitata l'azione civile in quel giudizio penale.
5.8.2. Avrebbe dovuto poi ugualmente astenersi il Presidente del Consiglio Comunale dalla discussione e votazione della decadenza del fratello, per l'ovvia considerazione per cui, a prescindere dagli esiti di tale partecipazione rispetto al consigliere, la violazione dell'obbligo di astensione in presenza di un siffatto legame di parentela risultava presuntivamente idonea a minare l'esercizio imparziale della funzione amministrativa.
5.9. Con riferimento poi alle doglianze di carenza di istruttoria e di motivazione, non sono condivisibili le statuizioni della sentenza che, da un lato, affermano che i ricorrenti si sarebbero limitati nel caso in questione ad allegare considerazioni estremamente sommarie e generiche ("ragioni di lavoro", "motivi di lavoro", "ferie"), ovvero indimostrate o indimostrabili (quale il dissenso politico), in assenza di supporti probatori; dall'altro rilevano che la delibera impugnata conterrebbe un adeguato contemperamento tra il carattere del voto- segreto- e l'esigenza di dare conto della situazione prodottasi in relazione a ciascun consigliere, delle osservazioni formulate, della normativa vigente e della sua interpretazione.
5.9.1. Deve, per converso, rilevarsi come i consiglieri appellanti abbiano giustificato, di volta in volta nell'imminenza delle sedute, prima, e nel corso del procedimento di decadenza, poi, le proprie assenze, adducendo ragioni idonee e specifiche rispetto alla mancata partecipazione: quali motivi di salute e malattia (comprovati anche mediante la presentazione di relativa certificazione medica per i relativi periodi: cfr. giustificazioni fornite dai consiglieri -OMISSIS- e -OMISSIS-), ragioni di lavoro, di servizio o esigenze di fruire di periodi di ferie o, infine, circostanze obiettive correlate all'impossibilità di partecipare alle sedute con cognizione di causa (per la mancata disponibilità della documentazione necessaria in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, anche in violazione del diritto di accesso e in assenza di riscontro alle motivate richieste formulate dai consiglieri, come avvenuto per la seduta del 21 aprile 2017).
5.9.2. In presenza di tali specifiche giustificazioni, né apodittiche né tautologiche ma agevolmente verificabili nella fondatezza, serietà e rilevanza, si imponeva al Comune una altrettanto specifica e puntuale motivazione sulle cause addotte (al fine di esternare le ragioni che palesavano un effettivo e concreto disinteresse rispetto agli impegni assunti sì da escludere un utilizzo improprio e distorto dello strumento sanzionatorio). Ma nel caso di specie è invece del tutto mancata nella delibera impugnata: che non può, pertanto, essere integrata in via postuma e nel corso del giudizio.
Ed invero, a parte il generico rinvio alle giustificazioni fornite dai consiglieri, non è rinvenibile nella delibera alcuna esternazione, seppure sintetica, delle motivazioni di inidoneità delle giustificazioni medesime che consenta di verificare se l'Amministrazione ne abbia in concreto tenuto conto sì da rendere chiaramente evidenti dal contesto o, comunque, intuibili le ragioni per cui esse dovessero essere disattese e andasse invece disposta la decadenza.
5.9.3. È pacifica, dunque, la violazione dell'art. 13, comma 3, dello Statuto del Comune a mente del quale il Consiglio delibera sulla decadenza «tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere comunale».
6. Per le ragioni esposte, l'appello va accolto. Consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale impugnata dalle ricorrenti in primo grado.
7. Le spese di giudizio sono liquidate secondo il generale principio di soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di -OMISSIS- n. 26 del 6 dicembre 2017, impugnata dalle ricorrenti in primo grado.
Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento delle spese processuali a favore delle appellanti che liquida forfettariamente in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre I.V.A., C.P.A. ed altri accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Federico Di Matteo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela Rotondano Giuseppe Severini





IL SEGRETARIO