N. 01679/2016REG.PROV.COLL.

N. 07743/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7743 del 2015, proposto dal:
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

 

contro

I.V., rappresentata e difesa dall'avv. xxxxx, con domicilio eletto in Roma presso la Segreteria del Consiglio di Stato;

 

per la riforma:

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis, n. 9143 del 7 luglio 2015, resa tra le parti, concernente il diniego di accesso agli atti della procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.V.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l'avvocato dello Stato xxxxxx e l'avvocato xxxx, per delega dell'avvocato xxxxx xxx;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.- La prof. I.V., professore associato confermato per il settore scientifico disciplinare IUS/01 presso l'Università degli Studi di Salerno, ha partecipato al procedimento, indetto con decreto n. 161 del 28 gennaio 2013, per il conseguimento dell'abilitazione nazionale alle funzioni di professore universitario per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato.

1.1.- L'Università degli Studi di Salerno, con decreto in data 16 dicembre 2014, ha tuttavia annullato gli atti della procedura in corso ed ha disposto la loro rinnovazione con una nuova Commissione giudicatrice.

2.- La prof. I.V. ha fatto istanza all'Amministrazione per l'accesso agli atti della procedura e, in particolare, agli atti della Commissione giudicatrice che la riguardavano, compreso i verbali ed i giudizi sia collegiali che individuali.

A seguito del silenzio serbato sull'istanza di accesso, la prof. V. ha fatto ricorso davanti al T.A.R. per il Lazio, che, con sentenza della Sede di Roma, Sezione III Bis, n. 9143 del 7 luglio 2015 ha accolto il ricorso.

In particolare, il T.A.R. ha ritenuto di non dover confermare il proprio precedente orientamento sulla medesima questione, espresso con la sentenza n. 4769 del 26 marzo 2015 (peraltro riformata da questa Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4929 del 10 settembre 2015), ed ha ritenuto che «il sopravvenuto annullamento (con conseguente giuridica inefficacia) degli atti tutti della procedura alla quale parte ricorrente ha partecipato non determina il venir meno in capo ad essa di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai medesimi, nella parte in cui essi la riguardano personalmente».

3.- Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha appellato l'indicata decisione ritenendola erronea.

In particolare l'Amministrazione ha sostenuto che, a seguito dell'annullamento della procedura alla quale la prof. I.V. ha partecipato, gli atti che la riguardano, che non hanno inciso in alcun modo sul disposto annullamento, sono improduttivi di effetti giuridici e sono sottratti quindi all'accesso.

Manca, pertanto, quell'interesse concreto ed attuale che deve avere il richiedente per ottenere l'accesso agli atti, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990.

L'Amministrazione ha anche aggiunto che l'ostensione delle valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice creerebbe situazioni di incertezza giuridica e di disparità di trattamento e potrebbe determinare la circolazione e la spendibilità nell'ordinamento di un provvedimento annullato che, verosimilmente, potrebbe ingenerare un ingiustificato affidamento oltre che nella medesima interessata anche in soggetti terzi.

4.- L'appello non è fondato.

Come ha già ritenuto il T.A.R., la prof. I.V. ha un interesse qualificato a conoscere gli atti della procedura concorsuale alla quale ha partecipato e, in particolare, alle valutazioni fatte nei suoi confronti dalla Commissione giudicatrice del concorso, anche se la procedura non si è conclusa e dovrà essere rinnovata con una nuova Commissione.

Le valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice possono essere, infatti, comunque di interesse personale per la richiedente anche perché potrebbero costituire un motivo per orientare la sua successiva attività professionale e di studio anche in vista della partecipazione ad altre procedure concorsuali.

4.1.- Mentre non può essere negato l'accesso per il semplice timore che le valutazioni espresse dalla Commissione possano determinare un ingiustificato affidamento dell'interessata nel prosieguo della procedura annullata (o anche in altri contesti), posto che i giudizi espressi, oggetto di una procedura annullata, come ha correttamente sottolineato la stessa Avvocatura dello Stato, sono improduttivi di effetti giuridici e non possono, quindi, condizionare il giudizio della nuova Commissione, che potrà pacificamente procedere alla rinnovata autonoma valutazione di tutti i candidati alla procedura in questione, né essere oggetto di possibile (ulteriore) valutazione in altre procedure concorsuali.

5.- Tali conclusioni sono peraltro coerenti con i principi che il nostro ordinamento ha affermato in materia di trasparenza e di accesso agli atti della pubblica amministrazione.

In proposito, di recente, questo Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nell'Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016 (n. 343/2016), ha esaminato lo schema del decreto legislativo con il quale, nel dare attuazione alla delega di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché prevenzione della corruzione, si riconosce al cittadino un vero e proprio diritto alla richiesta di atti delle pubbliche amministrazioni, a qualunque fine e senza necessità di motivazioni, fatti salvi i casi in cui possano essere compromessi alcuni rilevanti interessi pubblici generali.

6._In conclusione, per gli esposti motivi, l'appello deve essere respinto.

6.1.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'Amministrazione appellante al pagamento di € 1.500,00 in favore della parte resistente, per le spese e competenze del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

N. 01679/2016REG.PROV.COLL.

N. 07743/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7743 del 2015, proposto dal:
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

 

contro

Ivone Vitulia, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Giametta, con domicilio eletto in Roma presso la Segreteria del Consiglio di Stato;

 

per la riforma:

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis, n. 9143 del 7 luglio 2015, resa tra le parti, concernente il diniego di accesso agli atti della procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ivone Vitulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Paolo Grasso e l'avvocato Salvo, per delega dell'avvocato Gennaro Giametta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.- La prof. Ivone Vitulia, professore associato confermato per il settore scientifico disciplinare IUS/01 presso l'Università degli Studi di Salerno, ha partecipato al procedimento, indetto con decreto n. 161 del 28 gennaio 2013, per il conseguimento dell'abilitazione nazionale alle funzioni di professore universitario per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato.

1.1.- L'Università degli Studi di Salerno, con decreto in data 16 dicembre 2014, ha tuttavia annullato gli atti della procedura in corso ed ha disposto la loro rinnovazione con una nuova Commissione giudicatrice.

2.- La prof. Ivone Vitulia ha fatto istanza all'Amministrazione per l'accesso agli atti della procedura e, in particolare, agli atti della Commissione giudicatrice che la riguardavano, compreso i verbali ed i giudizi sia collegiali che individuali.

A seguito del silenzio serbato sull'istanza di accesso, la prof. Vitulia ha fatto ricorso davanti al T.A.R. per il Lazio, che, con sentenza della Sede di Roma, Sezione III Bis, n. 9143 del 7 luglio 2015 ha accolto il ricorso.

In particolare, il T.A.R. ha ritenuto di non dover confermare il proprio precedente orientamento sulla medesima questione, espresso con la sentenza n. 4769 del 26 marzo 2015 (peraltro riformata da questa Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4929 del 10 settembre 2015), ed ha ritenuto che «il sopravvenuto annullamento (con conseguente giuridica inefficacia) degli atti tutti della procedura alla quale parte ricorrente ha partecipato non determina il venir meno in capo ad essa di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai medesimi, nella parte in cui essi la riguardano personalmente».

3.- Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha appellato l'indicata decisione ritenendola erronea.

In particolare l'Amministrazione ha sostenuto che, a seguito dell'annullamento della procedura alla quale la prof. Ivone Vitulia ha partecipato, gli atti che la riguardano, che non hanno inciso in alcun modo sul disposto annullamento, sono improduttivi di effetti giuridici e sono sottratti quindi all'accesso.

Manca, pertanto, quell'interesse concreto ed attuale che deve avere il richiedente per ottenere l'accesso agli atti, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990.

L'Amministrazione ha anche aggiunto che l'ostensione delle valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice creerebbe situazioni di incertezza giuridica e di disparità di trattamento e potrebbe determinare la circolazione e la spendibilità nell'ordinamento di un provvedimento annullato che, verosimilmente, potrebbe ingenerare un ingiustificato affidamento oltre che nella medesima interessata anche in soggetti terzi.

4.- L'appello non è fondato.

Come ha già ritenuto il T.A.R., la prof. Ivone Vitulia ha un interesse qualificato a conoscere gli atti della procedura concorsuale alla quale ha partecipato e, in particolare, alle valutazioni fatte nei suoi confronti dalla Commissione giudicatrice del concorso, anche se la procedura non si è conclusa e dovrà essere rinnovata con una nuova Commissione.

Le valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice possono essere, infatti, comunque di interesse personale per la richiedente anche perché potrebbero costituire un motivo per orientare la sua successiva attività professionale e di studio anche in vista della partecipazione ad altre procedure concorsuali.

4.1.- Mentre non può essere negato l'accesso per il semplice timore che le valutazioni espresse dalla Commissione possano determinare un ingiustificato affidamento dell'interessata nel prosieguo della procedura annullata (o anche in altri contesti), posto che i giudizi espressi, oggetto di una procedura annullata, come ha correttamente sottolineato la stessa Avvocatura dello Stato, sono improduttivi di effetti giuridici e non possono, quindi, condizionare il giudizio della nuova Commissione, che potrà pacificamente procedere alla rinnovata autonoma valutazione di tutti i candidati alla procedura in questione, né essere oggetto di possibile (ulteriore) valutazione in altre procedure concorsuali.

5.- Tali conclusioni sono peraltro coerenti con i principi che il nostro ordinamento ha affermato in materia di trasparenza e di accesso agli atti della pubblica amministrazione.

In proposito, di recente, questo Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nell'Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016 (n. 343/2016), ha esaminato lo schema del decreto legislativo con il quale, nel dare attuazione alla delega di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché prevenzione della corruzione, si riconosce al cittadino un vero e proprio diritto alla richiesta di atti delle pubbliche amministrazioni, a qualunque fine e senza necessità di motivazioni, fatti salvi i casi in cui possano essere compromessi alcuni rilevanti interessi pubblici generali.

6._In conclusione, per gli esposti motivi, l'appello deve essere respinto.

6.1.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'Amministrazione appellante al pagamento di € 1.500,00 in favore della parte resistente, per le spese e competenze del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

N. 01679/2016REG.PROV.COLL.

N. 07743/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7743 del 2015, proposto dal:
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

 

contro

I.V., rappresentata e difesa dall'avv. xxxxx, con domicilio eletto in Roma presso la Segreteria del Consiglio di Stato;

 

per la riforma:

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis, n. 9143 del 7 luglio 2015, resa tra le parti, concernente il diniego di accesso agli atti della procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.V.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l'avvocato dello Stato xxxxxx e l'avvocato xxxx, per delega dell'avvocato xxxxx xxx;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.- La prof. I.V., professore associato confermato per il settore scientifico disciplinare IUS/01 presso l'Università degli Studi di Salerno, ha partecipato al procedimento, indetto con decreto n. 161 del 28 gennaio 2013, per il conseguimento dell'abilitazione nazionale alle funzioni di professore universitario per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato.

1.1.- L'Università degli Studi di Salerno, con decreto in data 16 dicembre 2014, ha tuttavia annullato gli atti della procedura in corso ed ha disposto la loro rinnovazione con una nuova Commissione giudicatrice.

2.- La prof. I.V. ha fatto istanza all'Amministrazione per l'accesso agli atti della procedura e, in particolare, agli atti della Commissione giudicatrice che la riguardavano, compreso i verbali ed i giudizi sia collegiali che individuali.

A seguito del silenzio serbato sull'istanza di accesso, la prof. V. ha fatto ricorso davanti al T.A.R. per il Lazio, che, con sentenza della Sede di Roma, Sezione III Bis, n. 9143 del 7 luglio 2015 ha accolto il ricorso.

In particolare, il T.A.R. ha ritenuto di non dover confermare il proprio precedente orientamento sulla medesima questione, espresso con la sentenza n. 4769 del 26 marzo 2015 (peraltro riformata da questa Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4929 del 10 settembre 2015), ed ha ritenuto che «il sopravvenuto annullamento (con conseguente giuridica inefficacia) degli atti tutti della procedura alla quale parte ricorrente ha partecipato non determina il venir meno in capo ad essa di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai medesimi, nella parte in cui essi la riguardano personalmente».

3.- Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha appellato l'indicata decisione ritenendola erronea.

In particolare l'Amministrazione ha sostenuto che, a seguito dell'annullamento della procedura alla quale la prof. I.V. ha partecipato, gli atti che la riguardano, che non hanno inciso in alcun modo sul disposto annullamento, sono improduttivi di effetti giuridici e sono sottratti quindi all'accesso.

Manca, pertanto, quell'interesse concreto ed attuale che deve avere il richiedente per ottenere l'accesso agli atti, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990.

L'Amministrazione ha anche aggiunto che l'ostensione delle valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice creerebbe situazioni di incertezza giuridica e di disparità di trattamento e potrebbe determinare la circolazione e la spendibilità nell'ordinamento di un provvedimento annullato che, verosimilmente, potrebbe ingenerare un ingiustificato affidamento oltre che nella medesima interessata anche in soggetti terzi.

4.- L'appello non è fondato.

Come ha già ritenuto il T.A.R., la prof. I.V. ha un interesse qualificato a conoscere gli atti della procedura concorsuale alla quale ha partecipato e, in particolare, alle valutazioni fatte nei suoi confronti dalla Commissione giudicatrice del concorso, anche se la procedura non si è conclusa e dovrà essere rinnovata con una nuova Commissione.

Le valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice possono essere, infatti, comunque di interesse personale per la richiedente anche perché potrebbero costituire un motivo per orientare la sua successiva attività professionale e di studio anche in vista della partecipazione ad altre procedure concorsuali.

4.1.- Mentre non può essere negato l'accesso per il semplice timore che le valutazioni espresse dalla Commissione possano determinare un ingiustificato affidamento dell'interessata nel prosieguo della procedura annullata (o anche in altri contesti), posto che i giudizi espressi, oggetto di una procedura annullata, come ha correttamente sottolineato la stessa Avvocatura dello Stato, sono improduttivi di effetti giuridici e non possono, quindi, condizionare il giudizio della nuova Commissione, che potrà pacificamente procedere alla rinnovata autonoma valutazione di tutti i candidati alla procedura in questione, né essere oggetto di possibile (ulteriore) valutazione in altre procedure concorsuali.

5.- Tali conclusioni sono peraltro coerenti con i principi che il nostro ordinamento ha affermato in materia di trasparenza e di accesso agli atti della pubblica amministrazione.

In proposito, di recente, questo Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nell'Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016 (n. 343/2016), ha esaminato lo schema del decreto legislativo con il quale, nel dare attuazione alla delega di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché prevenzione della corruzione, si riconosce al cittadino un vero e proprio diritto alla richiesta di atti delle pubbliche amministrazioni, a qualunque fine e senza necessità di motivazioni, fatti salvi i casi in cui possano essere compromessi alcuni rilevanti interessi pubblici generali.

6._In conclusione, per gli esposti motivi, l'appello deve essere respinto.

6.1.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'Amministrazione appellante al pagamento di € 1.500,00 in favore della parte resistente, per le spese e competenze del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

N. 01679/2016REG.PROV.COLL.

N. 07743/2015 REG.RIC.

logo

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7743 del 2015, proposto dal:
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

 

contro

Ivone Vitulia, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Giametta, con domicilio eletto in Roma presso la Segreteria del Consiglio di Stato;

 

per la riforma:

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis, n. 9143 del 7 luglio 2015, resa tra le parti, concernente il diniego di accesso agli atti della procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ivone Vitulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Paolo Grasso e l'avvocato Salvo, per delega dell'avvocato Gennaro Giametta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.- La prof. Ivone Vitulia, professore associato confermato per il settore scientifico disciplinare IUS/01 presso l'Università degli Studi di Salerno, ha partecipato al procedimento, indetto con decreto n. 161 del 28 gennaio 2013, per il conseguimento dell'abilitazione nazionale alle funzioni di professore universitario per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato.

1.1.- L'Università degli Studi di Salerno, con decreto in data 16 dicembre 2014, ha tuttavia annullato gli atti della procedura in corso ed ha disposto la loro rinnovazione con una nuova Commissione giudicatrice.

2.- La prof. Ivone Vitulia ha fatto istanza all'Amministrazione per l'accesso agli atti della procedura e, in particolare, agli atti della Commissione giudicatrice che la riguardavano, compreso i verbali ed i giudizi sia collegiali che individuali.

A seguito del silenzio serbato sull'istanza di accesso, la prof. Vitulia ha fatto ricorso davanti al T.A.R. per il Lazio, che, con sentenza della Sede di Roma, Sezione III Bis, n. 9143 del 7 luglio 2015 ha accolto il ricorso.

In particolare, il T.A.R. ha ritenuto di non dover confermare il proprio precedente orientamento sulla medesima questione, espresso con la sentenza n. 4769 del 26 marzo 2015 (peraltro riformata da questa Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4929 del 10 settembre 2015), ed ha ritenuto che «il sopravvenuto annullamento (con conseguente giuridica inefficacia) degli atti tutti della procedura alla quale parte ricorrente ha partecipato non determina il venir meno in capo ad essa di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai medesimi, nella parte in cui essi la riguardano personalmente».

3.- Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha appellato l'indicata decisione ritenendola erronea.

In particolare l'Amministrazione ha sostenuto che, a seguito dell'annullamento della procedura alla quale la prof. Ivone Vitulia ha partecipato, gli atti che la riguardano, che non hanno inciso in alcun modo sul disposto annullamento, sono improduttivi di effetti giuridici e sono sottratti quindi all'accesso.

Manca, pertanto, quell'interesse concreto ed attuale che deve avere il richiedente per ottenere l'accesso agli atti, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990.

L'Amministrazione ha anche aggiunto che l'ostensione delle valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice creerebbe situazioni di incertezza giuridica e di disparità di trattamento e potrebbe determinare la circolazione e la spendibilità nell'ordinamento di un provvedimento annullato che, verosimilmente, potrebbe ingenerare un ingiustificato affidamento oltre che nella medesima interessata anche in soggetti terzi.

4.- L'appello non è fondato.

Come ha già ritenuto il T.A.R., la prof. Ivone Vitulia ha un interesse qualificato a conoscere gli atti della procedura concorsuale alla quale ha partecipato e, in particolare, alle valutazioni fatte nei suoi confronti dalla Commissione giudicatrice del concorso, anche se la procedura non si è conclusa e dovrà essere rinnovata con una nuova Commissione.

Le valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice possono essere, infatti, comunque di interesse personale per la richiedente anche perché potrebbero costituire un motivo per orientare la sua successiva attività professionale e di studio anche in vista della partecipazione ad altre procedure concorsuali.

4.1.- Mentre non può essere negato l'accesso per il semplice timore che le valutazioni espresse dalla Commissione possano determinare un ingiustificato affidamento dell'interessata nel prosieguo della procedura annullata (o anche in altri contesti), posto che i giudizi espressi, oggetto di una procedura annullata, come ha correttamente sottolineato la stessa Avvocatura dello Stato, sono improduttivi di effetti giuridici e non possono, quindi, condizionare il giudizio della nuova Commissione, che potrà pacificamente procedere alla rinnovata autonoma valutazione di tutti i candidati alla procedura in questione, né essere oggetto di possibile (ulteriore) valutazione in altre procedure concorsuali.

5.- Tali conclusioni sono peraltro coerenti con i principi che il nostro ordinamento ha affermato in materia di trasparenza e di accesso agli atti della pubblica amministrazione.

In proposito, di recente, questo Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nell'Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016 (n. 343/2016), ha esaminato lo schema del decreto legislativo con il quale, nel dare attuazione alla delega di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché prevenzione della corruzione, si riconosce al cittadino un vero e proprio diritto alla richiesta di atti delle pubbliche amministrazioni, a qualunque fine e senza necessità di motivazioni, fatti salvi i casi in cui possano essere compromessi alcuni rilevanti interessi pubblici generali.

6._In conclusione, per gli esposti motivi, l'appello deve essere respinto.

6.1.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'Amministrazione appellante al pagamento di € 1.500,00 in favore della parte resistente, per le spese e competenze del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)