N. 01653/2016REG.PROV.COLL.

N. 09393/2015 REG.RIC.

logo

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2015, proposto da:
Xxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. xxxxxx, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. xxxxxx in Roma, xxxxx n. ...;

 

contro

Provincia di Napoli, Città Metropolitana di Napoli;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 03879/2015, resa tra le parti, concernente gratuità dell'incarico di difensore civico della provincia di Napoli e scadenza al 31/12/2014 - ris.danni

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per la parte l'avv. xxxxx su delega dell'avv. xxxx xxx;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

Xxxxx, nominato difensore civico della provincia di Napoli con decreto n. 293 del 10 novembre 2014, ha impugnato il decreto nella parte in cui ha stabilito la gratuità dell'incarico e la durata dell'efficacia fino al 31.12.2014.

Cumulativamente ha proposto domanda di risarcimento danni.

A fondamento del gravame ha dedotto che, per un verso, lo statuto della provincia di Napoli ha espressamente previsto all'art. 15 la copertura di spesa per l'adempimento dell'incarico e, per l'altro, la durata dell'incarico sarebbe triennale in ragione del rapporto successorio fra l'ente Provincia, cessata dalle funzioni e Città Metropolitana, subentrante.

Si è costituita in giudizio dapprima la provincia di Napoli e, di seguito, la Città Metropolitana.

Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di carica circoscritta al periodo di efficacia dell'incarico.

Appella la sentenza Xxxxx.

Alla Camera di consiglio del 17.12.2015, deputata a conoscere la domanda incidentale di tutela cautelare, la causa, previa comunicazione alla parte, è trattenuta in decisione per la definizione nel merito.

Con unico motivo d'appello, articolato in più censure, l'appellante deduce avverso la sentenza, quanto alla durata dell'incarico rivestito, le medesime questioni già dedotte in prime cure.

Lo statuto della Provincia avrebbe stabilito la durata triennale dell'incarico di difensore civico e il subentro della Città Metropolitana alla Provincia sarebbe avvenuto senza soluzione di continuità dell'assetto istituzionale e delle funzioni preesistenti sì da doversi ritenere protratto, per il triennio, l'incarico di difensore attribuitogli dalla Provincia.

L'appello è infondato.

Città Metropolitana è subentrata alla Provincia assumendo, nell'architettura istituzionale dell'ordinamento nazionale degli enti locali, un rinnovato assetto e ruolo tanto che, ai sensi della l. 7 aprile 2014 n. 56, cessano gli organi di governo della Provincia e con essi quelli di loro diretta emanazione.

In assenza di una disciplina transitoria, va data continuità all'indirizzo che attribuisce la piena competenza all'amministrazione subentrante in vista di non precluderle le opzioni di carattere organizzativo-istituzionali ritenute necessarie per perseguire il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, altrimenti impedita o quanto meno ostacolata dalle precedenti nomine.

In caso contrario, ossia accedendo alla tesi del ricorrente, Città Metropolitana non avrebbe la possibilità d'individuare la figura del difensore civico e di modularne le funzioni, dovendo viceversa valersi del difensore civico nominato dall'ente estinto in forza di disposizioni statutarie non solo non più efficaci ma finanche contrarie al suo assetto istituzionale, non più informato al criterio della rappresentatività diretta che ipso facto giustificava la figura del difensore civico dell'ente (rappresentativo del corpo elettorale) Provincia.

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

In assenza di costituzione dell'amministrazione resistente, nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2015, proposto da:
Giuseppe Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Schettini in Roma, Foro Traiano n. 1/A;

 

contro

Provincia di Napoli, Città Metropolitana di Napoli;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 03879/2015, resa tra le parti, concernente gratuità dell'incarico di difensore civico della provincia di Napoli e scadenza al 31/12/2014 - ris.danni

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per la parte l'avv. Alessandro Abbamonte su delega dell'avv. Rinaldi Francesco;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

Giuseppe Fortunato, nominato difensore civico della provincia di Napoli con decreto n. 293 del 10 novembre 2014, ha impugnato il decreto nella parte in cui ha stabilito la gratuità dell'incarico e la durata dell'efficacia fino al 31.12.2014.

Cumulativamente ha proposto domanda di risarcimento danni.

A fondamento del gravame ha dedotto che, per un verso, lo statuto della provincia di Napoli ha espressamente previsto all'art. 15 la copertura di spesa per l'adempimento dell'incarico e, per l'altro, la durata dell'incarico sarebbe triennale in ragione del rapporto successorio fra l'ente Provincia, cessata dalle funzioni e Città Metropolitana, subentrante.

Si è costituita in giudizio dapprima la provincia di Napoli e, di seguito, la Città Metropolitana.

Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di carica circoscritta al periodo di efficacia dell'incarico.

Appella la sentenza Giuseppe Fortunato.

Alla Camera di consiglio del 17.12.2015, deputata a conoscere la domanda incidentale di tutela cautelare, la causa, previa comunicazione alla parte, è trattenuta in decisione per la definizione nel merito.

Con unico motivo d'appello, articolato in più censure, l'appellante deduce avverso la sentenza, quanto alla durata dell'incarico rivestito, le medesime questioni già dedotte in prime cure.

Lo statuto della Provincia avrebbe stabilito la durata triennale dell'incarico di difensore civico e il subentro della Città Metropolitana alla Provincia sarebbe avvenuto senza soluzione di continuità dell'assetto istituzionale e delle funzioni preesistenti sì da doversi ritenere protratto, per il triennio, l'incarico di difensore attribuitogli dalla Provincia.

L'appello è infondato.

Città Metropolitana è subentrata alla Provincia assumendo, nell'architettura istituzionale dell'ordinamento nazionale degli enti locali, un rinnovato assetto e ruolo tanto che, ai sensi della l. 7 aprile 2014 n. 56, cessano gli organi di governo della Provincia e con essi quelli di loro diretta emanazione.

In assenza di una disciplina transitoria, va data continuità all'indirizzo che attribuisce la piena competenza all'amministrazione subentrante in vista di non precluderle le opzioni di carattere organizzativo-istituzionali ritenute necessarie per perseguire il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, altrimenti impedita o quanto meno ostacolata dalle precedenti nomine.

In caso contrario, ossia accedendo alla tesi del ricorrente, Città Metropolitana non avrebbe la possibilità d'individuare la figura del difensore civico e di modularne le funzioni, dovendo viceversa valersi del difensore civico nominato dall'ente estinto in forza di disposizioni statutarie non solo non più efficaci ma finanche contrarie al suo assetto istituzionale, non più informato al criterio della rappresentatività diretta che ipso facto giustificava la figura del difensore civico dell'ente (rappresentativo del corpo elettorale) Provincia.

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

In assenza di costituzione dell'amministrazione resistente, nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2015, proposto da:
Giuseppe Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Schettini in Roma, Foro Traiano n. 1/A;

 

contro

Provincia di Napoli, Città Metropolitana di Napoli;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 03879/2015, resa tra le parti, concernente gratuità dell'incarico di difensore civico della provincia di Napoli e scadenza al 31/12/2014 - ris.danni

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per la parte l'avv. Alessandro Abbamonte su delega dell'avv. Rinaldi Francesco;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

Giuseppe Fortunato, nominato difensore civico della provincia di Napoli con decreto n. 293 del 10 novembre 2014, ha impugnato il decreto nella parte in cui ha stabilito la gratuità dell'incarico e la durata dell'efficacia fino al 31.12.2014.

Cumulativamente ha proposto domanda di risarcimento danni.

A fondamento del gravame ha dedotto che, per un verso, lo statuto della provincia di Napoli ha espressamente previsto all'art. 15 la copertura di spesa per l'adempimento dell'incarico e, per l'altro, la durata dell'incarico sarebbe triennale in ragione del rapporto successorio fra l'ente Provincia, cessata dalle funzioni e Città Metropolitana, subentrante.

Si è costituita in giudizio dapprima la provincia di Napoli e, di seguito, la Città Metropolitana.

Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di carica circoscritta al periodo di efficacia dell'incarico.

Appella la sentenza Giuseppe Fortunato.

Alla Camera di consiglio del 17.12.2015, deputata a conoscere la domanda incidentale di tutela cautelare, la causa, previa comunicazione alla parte, è trattenuta in decisione per la definizione nel merito.

Con unico motivo d'appello, articolato in più censure, l'appellante deduce avverso la sentenza, quanto alla durata dell'incarico rivestito, le medesime questioni già dedotte in prime cure.

Lo statuto della Provincia avrebbe stabilito la durata triennale dell'incarico di difensore civico e il subentro della Città Metropolitana alla Provincia sarebbe avvenuto senza soluzione di continuità dell'assetto istituzionale e delle funzioni preesistenti sì da doversi ritenere protratto, per il triennio, l'incarico di difensore attribuitogli dalla Provincia.

L'appello è infondato.

Città Metropolitana è subentrata alla Provincia assumendo, nell'architettura istituzionale dell'ordinamento nazionale degli enti locali, un rinnovato assetto e ruolo tanto che, ai sensi della l. 7 aprile 2014 n. 56, cessano gli organi di governo della Provincia e con essi quelli di loro diretta emanazione.

In assenza di una disciplina transitoria, va data continuità all'indirizzo che attribuisce la piena competenza all'amministrazione subentrante in vista di non precluderle le opzioni di carattere organizzativo-istituzionali ritenute necessarie per perseguire il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, altrimenti impedita o quanto meno ostacolata dalle precedenti nomine.

In caso contrario, ossia accedendo alla tesi del ricorrente, Città Metropolitana non avrebbe la possibilità d'individuare la figura del difensore civico e di modularne le funzioni, dovendo viceversa valersi del difensore civico nominato dall'ente estinto in forza di disposizioni statutarie non solo non più efficaci ma finanche contrarie al suo assetto istituzionale, non più informato al criterio della rappresentatività diretta che ipso facto giustificava la figura del difensore civico dell'ente (rappresentativo del corpo elettorale) Provincia.

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

In assenza di costituzione dell'amministrazione resistente, nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

N. 01653/2016REG.PROV.COLL.

N. 09393/2015 REG.RIC.

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Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2015, proposto da:
Giuseppe Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Schettini in Roma, Foro Traiano n. 1/A;

 

contro

Provincia di Napoli, Città Metropolitana di Napoli;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 03879/2015, resa tra le parti, concernente gratuità dell'incarico di difensore civico della provincia di Napoli e scadenza al 31/12/2014 - ris.danni

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per la parte l'avv. Alessandro Abbamonte su delega dell'avv. Rinaldi Francesco;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

Giuseppe Fortunato, nominato difensore civico della provincia di Napoli con decreto n. 293 del 10 novembre 2014, ha impugnato il decreto nella parte in cui ha stabilito la gratuità dell'incarico e la durata dell'efficacia fino al 31.12.2014.

Cumulativamente ha proposto domanda di risarcimento danni.

A fondamento del gravame ha dedotto che, per un verso, lo statuto della provincia di Napoli ha espressamente previsto all'art. 15 la copertura di spesa per l'adempimento dell'incarico e, per l'altro, la durata dell'incarico sarebbe triennale in ragione del rapporto successorio fra l'ente Provincia, cessata dalle funzioni e Città Metropolitana, subentrante.

Si è costituita in giudizio dapprima la provincia di Napoli e, di seguito, la Città Metropolitana.

Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di carica circoscritta al periodo di efficacia dell'incarico.

Appella la sentenza Giuseppe Fortunato.

Alla Camera di consiglio del 17.12.2015, deputata a conoscere la domanda incidentale di tutela cautelare, la causa, previa comunicazione alla parte, è trattenuta in decisione per la definizione nel merito.

Con unico motivo d'appello, articolato in più censure, l'appellante deduce avverso la sentenza, quanto alla durata dell'incarico rivestito, le medesime questioni già dedotte in prime cure.

Lo statuto della Provincia avrebbe stabilito la durata triennale dell'incarico di difensore civico e il subentro della Città Metropolitana alla Provincia sarebbe avvenuto senza soluzione di continuità dell'assetto istituzionale e delle funzioni preesistenti sì da doversi ritenere protratto, per il triennio, l'incarico di difensore attribuitogli dalla Provincia.

L'appello è infondato.

Città Metropolitana è subentrata alla Provincia assumendo, nell'architettura istituzionale dell'ordinamento nazionale degli enti locali, un rinnovato assetto e ruolo tanto che, ai sensi della l. 7 aprile 2014 n. 56, cessano gli organi di governo della Provincia e con essi quelli di loro diretta emanazione.

In assenza di una disciplina transitoria, va data continuità all'indirizzo che attribuisce la piena competenza all'amministrazione subentrante in vista di non precluderle le opzioni di carattere organizzativo-istituzionali ritenute necessarie per perseguire il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, altrimenti impedita o quanto meno ostacolata dalle precedenti nomine.

In caso contrario, ossia accedendo alla tesi del ricorrente, Città Metropolitana non avrebbe la possibilità d'individuare la figura del difensore civico e di modularne le funzioni, dovendo viceversa valersi del difensore civico nominato dall'ente estinto in forza di disposizioni statutarie non solo non più efficaci ma finanche contrarie al suo assetto istituzionale, non più informato al criterio della rappresentatività diretta che ipso facto giustificava la figura del difensore civico dell'ente (rappresentativo del corpo elettorale) Provincia.

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

In assenza di costituzione dell'amministrazione resistente, nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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N. 09393/2015 REG.RIC.

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2015, proposto da:
Giuseppe Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Schettini in Roma, Foro Traiano n. 1/A;

 

contro

Provincia di Napoli, Città Metropolitana di Napoli;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 03879/2015, resa tra le parti, concernente gratuità dell'incarico di difensore civico della provincia di Napoli e scadenza al 31/12/2014 - ris.danni

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per la parte l'avv. Alessandro Abbamonte su delega dell'avv. Rinaldi Francesco;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

Giuseppe Fortunato, nominato difensore civico della provincia di Napoli con decreto n. 293 del 10 novembre 2014, ha impugnato il decreto nella parte in cui ha stabilito la gratuità dell'incarico e la durata dell'efficacia fino al 31.12.2014.

Cumulativamente ha proposto domanda di risarcimento danni.

A fondamento del gravame ha dedotto che, per un verso, lo statuto della provincia di Napoli ha espressamente previsto all'art. 15 la copertura di spesa per l'adempimento dell'incarico e, per l'altro, la durata dell'incarico sarebbe triennale in ragione del rapporto successorio fra l'ente Provincia, cessata dalle funzioni e Città Metropolitana, subentrante.

Si è costituita in giudizio dapprima la provincia di Napoli e, di seguito, la Città Metropolitana.

Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di carica circoscritta al periodo di efficacia dell'incarico.

Appella la sentenza Giuseppe Fortunato.

Alla Camera di consiglio del 17.12.2015, deputata a conoscere la domanda incidentale di tutela cautelare, la causa, previa comunicazione alla parte, è trattenuta in decisione per la definizione nel merito.

Con unico motivo d'appello, articolato in più censure, l'appellante deduce avverso la sentenza, quanto alla durata dell'incarico rivestito, le medesime questioni già dedotte in prime cure.

Lo statuto della Provincia avrebbe stabilito la durata triennale dell'incarico di difensore civico e il subentro della Città Metropolitana alla Provincia sarebbe avvenuto senza soluzione di continuità dell'assetto istituzionale e delle funzioni preesistenti sì da doversi ritenere protratto, per il triennio, l'incarico di difensore attribuitogli dalla Provincia.

L'appello è infondato.

Città Metropolitana è subentrata alla Provincia assumendo, nell'architettura istituzionale dell'ordinamento nazionale degli enti locali, un rinnovato assetto e ruolo tanto che, ai sensi della l. 7 aprile 2014 n. 56, cessano gli organi di governo della Provincia e con essi quelli di loro diretta emanazione.

In assenza di una disciplina transitoria, va data continuità all'indirizzo che attribuisce la piena competenza all'amministrazione subentrante in vista di non precluderle le opzioni di carattere organizzativo-istituzionali ritenute necessarie per perseguire il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, altrimenti impedita o quanto meno ostacolata dalle precedenti nomine.

In caso contrario, ossia accedendo alla tesi del ricorrente, Città Metropolitana non avrebbe la possibilità d'individuare la figura del difensore civico e di modularne le funzioni, dovendo viceversa valersi del difensore civico nominato dall'ente estinto in forza di disposizioni statutarie non solo non più efficaci ma finanche contrarie al suo assetto istituzionale, non più informato al criterio della rappresentatività diretta che ipso facto giustificava la figura del difensore civico dell'ente (rappresentativo del corpo elettorale) Provincia.

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

In assenza di costituzione dell'amministrazione resistente, nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

N. 01653/2016REG.PROV.COLL.

N. 09393/2015 REG.RIC.

logo

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2015, proposto da:
Giuseppe Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Schettini in Roma, Foro Traiano n. 1/A;

 

contro

Provincia di Napoli, Città Metropolitana di Napoli;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 03879/2015, resa tra le parti, concernente gratuità dell'incarico di difensore civico della provincia di Napoli e scadenza al 31/12/2014 - ris.danni

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per la parte l'avv. Alessandro Abbamonte su delega dell'avv. Rinaldi Francesco;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

Giuseppe Fortunato, nominato difensore civico della provincia di Napoli con decreto n. 293 del 10 novembre 2014, ha impugnato il decreto nella parte in cui ha stabilito la gratuità dell'incarico e la durata dell'efficacia fino al 31.12.2014.

Cumulativamente ha proposto domanda di risarcimento danni.

A fondamento del gravame ha dedotto che, per un verso, lo statuto della provincia di Napoli ha espressamente previsto all'art. 15 la copertura di spesa per l'adempimento dell'incarico e, per l'altro, la durata dell'incarico sarebbe triennale in ragione del rapporto successorio fra l'ente Provincia, cessata dalle funzioni e Città Metropolitana, subentrante.

Si è costituita in giudizio dapprima la provincia di Napoli e, di seguito, la Città Metropolitana.

Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di carica circoscritta al periodo di efficacia dell'incarico.

Appella la sentenza Giuseppe Fortunato.

Alla Camera di consiglio del 17.12.2015, deputata a conoscere la domanda incidentale di tutela cautelare, la causa, previa comunicazione alla parte, è trattenuta in decisione per la definizione nel merito.

Con unico motivo d'appello, articolato in più censure, l'appellante deduce avverso la sentenza, quanto alla durata dell'incarico rivestito, le medesime questioni già dedotte in prime cure.

Lo statuto della Provincia avrebbe stabilito la durata triennale dell'incarico di difensore civico e il subentro della Città Metropolitana alla Provincia sarebbe avvenuto senza soluzione di continuità dell'assetto istituzionale e delle funzioni preesistenti sì da doversi ritenere protratto, per il triennio, l'incarico di difensore attribuitogli dalla Provincia.

L'appello è infondato.

Città Metropolitana è subentrata alla Provincia assumendo, nell'architettura istituzionale dell'ordinamento nazionale degli enti locali, un rinnovato assetto e ruolo tanto che, ai sensi della l. 7 aprile 2014 n. 56, cessano gli organi di governo della Provincia e con essi quelli di loro diretta emanazione.

In assenza di una disciplina transitoria, va data continuità all'indirizzo che attribuisce la piena competenza all'amministrazione subentrante in vista di non precluderle le opzioni di carattere organizzativo-istituzionali ritenute necessarie per perseguire il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, altrimenti impedita o quanto meno ostacolata dalle precedenti nomine.

In caso contrario, ossia accedendo alla tesi del ricorrente, Città Metropolitana non avrebbe la possibilità d'individuare la figura del difensore civico e di modularne le funzioni, dovendo viceversa valersi del difensore civico nominato dall'ente estinto in forza di disposizioni statutarie non solo non più efficaci ma finanche contrarie al suo assetto istituzionale, non più informato al criterio della rappresentatività diretta che ipso facto giustificava la figura del difensore civico dell'ente (rappresentativo del corpo elettorale) Provincia.

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

In assenza di costituzione dell'amministrazione resistente, nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

N. 01653/2016REG.PROV.COLL.

N. 09393/2015 REG.RIC.

logo

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2015, proposto da:
Giuseppe Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Schettini in Roma, Foro Traiano n. 1/A;

 

contro

Provincia di Napoli, Città Metropolitana di Napoli;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 03879/2015, resa tra le parti, concernente gratuità dell'incarico di difensore civico della provincia di Napoli e scadenza al 31/12/2014 - ris.danni

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per la parte l'avv. Alessandro Abbamonte su delega dell'avv. Rinaldi Francesco;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

Giuseppe Fortunato, nominato difensore civico della provincia di Napoli con decreto n. 293 del 10 novembre 2014, ha impugnato il decreto nella parte in cui ha stabilito la gratuità dell'incarico e la durata dell'efficacia fino al 31.12.2014.

Cumulativamente ha proposto domanda di risarcimento danni.

A fondamento del gravame ha dedotto che, per un verso, lo statuto della provincia di Napoli ha espressamente previsto all'art. 15 la copertura di spesa per l'adempimento dell'incarico e, per l'altro, la durata dell'incarico sarebbe triennale in ragione del rapporto successorio fra l'ente Provincia, cessata dalle funzioni e Città Metropolitana, subentrante.

Si è costituita in giudizio dapprima la provincia di Napoli e, di seguito, la Città Metropolitana.

Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di carica circoscritta al periodo di efficacia dell'incarico.

Appella la sentenza Giuseppe Fortunato.

Alla Camera di consiglio del 17.12.2015, deputata a conoscere la domanda incidentale di tutela cautelare, la causa, previa comunicazione alla parte, è trattenuta in decisione per la definizione nel merito.

Con unico motivo d'appello, articolato in più censure, l'appellante deduce avverso la sentenza, quanto alla durata dell'incarico rivestito, le medesime questioni già dedotte in prime cure.

Lo statuto della Provincia avrebbe stabilito la durata triennale dell'incarico di difensore civico e il subentro della Città Metropolitana alla Provincia sarebbe avvenuto senza soluzione di continuità dell'assetto istituzionale e delle funzioni preesistenti sì da doversi ritenere protratto, per il triennio, l'incarico di difensore attribuitogli dalla Provincia.

L'appello è infondato.

Città Metropolitana è subentrata alla Provincia assumendo, nell'architettura istituzionale dell'ordinamento nazionale degli enti locali, un rinnovato assetto e ruolo tanto che, ai sensi della l. 7 aprile 2014 n. 56, cessano gli organi di governo della Provincia e con essi quelli di loro diretta emanazione.

In assenza di una disciplina transitoria, va data continuità all'indirizzo che attribuisce la piena competenza all'amministrazione subentrante in vista di non precluderle le opzioni di carattere organizzativo-istituzionali ritenute necessarie per perseguire il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, altrimenti impedita o quanto meno ostacolata dalle precedenti nomine.

In caso contrario, ossia accedendo alla tesi del ricorrente, Città Metropolitana non avrebbe la possibilità d'individuare la figura del difensore civico e di modularne le funzioni, dovendo viceversa valersi del difensore civico nominato dall'ente estinto in forza di disposizioni statutarie non solo non più efficaci ma finanche contrarie al suo assetto istituzionale, non più informato al criterio della rappresentatività diretta che ipso facto giustificava la figura del difensore civico dell'ente (rappresentativo del corpo elettorale) Provincia.

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

In assenza di costituzione dell'amministrazione resistente, nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

N. 01653/2016REG.PROV.COLL.

N. 09393/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2015, proposto da:
Giuseppe Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Schettini in Roma, Foro Traiano n. 1/A;

 

contro

Provincia di Napoli, Città Metropolitana di Napoli;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 03879/2015, resa tra le parti, concernente gratuità dell'incarico di difensore civico della provincia di Napoli e scadenza al 31/12/2014 - ris.danni

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per la parte l'avv. Alessandro Abbamonte su delega dell'avv. Rinaldi Francesco;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

Giuseppe Fortunato, nominato difensore civico della provincia di Napoli con decreto n. 293 del 10 novembre 2014, ha impugnato il decreto nella parte in cui ha stabilito la gratuità dell'incarico e la durata dell'efficacia fino al 31.12.2014.

Cumulativamente ha proposto domanda di risarcimento danni.

A fondamento del gravame ha dedotto che, per un verso, lo statuto della provincia di Napoli ha espressamente previsto all'art. 15 la copertura di spesa per l'adempimento dell'incarico e, per l'altro, la durata dell'incarico sarebbe triennale in ragione del rapporto successorio fra l'ente Provincia, cessata dalle funzioni e Città Metropolitana, subentrante.

Si è costituita in giudizio dapprima la provincia di Napoli e, di seguito, la Città Metropolitana.

Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di carica circoscritta al periodo di efficacia dell'incarico.

Appella la sentenza Giuseppe Fortunato.

Alla Camera di consiglio del 17.12.2015, deputata a conoscere la domanda incidentale di tutela cautelare, la causa, previa comunicazione alla parte, è trattenuta in decisione per la definizione nel merito.

Con unico motivo d'appello, articolato in più censure, l'appellante deduce avverso la sentenza, quanto alla durata dell'incarico rivestito, le medesime questioni già dedotte in prime cure.

Lo statuto della Provincia avrebbe stabilito la durata triennale dell'incarico di difensore civico e il subentro della Città Metropolitana alla Provincia sarebbe avvenuto senza soluzione di continuità dell'assetto istituzionale e delle funzioni preesistenti sì da doversi ritenere protratto, per il triennio, l'incarico di difensore attribuitogli dalla Provincia.

L'appello è infondato.

Città Metropolitana è subentrata alla Provincia assumendo, nell'architettura istituzionale dell'ordinamento nazionale degli enti locali, un rinnovato assetto e ruolo tanto che, ai sensi della l. 7 aprile 2014 n. 56, cessano gli organi di governo della Provincia e con essi quelli di loro diretta emanazione.

In assenza di una disciplina transitoria, va data continuità all'indirizzo che attribuisce la piena competenza all'amministrazione subentrante in vista di non precluderle le opzioni di carattere organizzativo-istituzionali ritenute necessarie per perseguire il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, altrimenti impedita o quanto meno ostacolata dalle precedenti nomine.

In caso contrario, ossia accedendo alla tesi del ricorrente, Città Metropolitana non avrebbe la possibilità d'individuare la figura del difensore civico e di modularne le funzioni, dovendo viceversa valersi del difensore civico nominato dall'ente estinto in forza di disposizioni statutarie non solo non più efficaci ma finanche contrarie al suo assetto istituzionale, non più informato al criterio della rappresentatività diretta che ipso facto giustificava la figura del difensore civico dell'ente (rappresentativo del corpo elettorale) Provincia.

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

In assenza di costituzione dell'amministrazione resistente, nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

N. 01653/2016REG.PROV.COLL.

N. 09393/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2015, proposto da:
Xxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. xxxxxx, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. xxxxxx in Roma, xxxxx n. ...;

 

contro

Provincia di Napoli, Città Metropolitana di Napoli;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 03879/2015, resa tra le parti, concernente gratuità dell'incarico di difensore civico della provincia di Napoli e scadenza al 31/12/2014 - ris.danni

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per la parte l'avv. xxxxx su delega dell'avv. xxxx xxx;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

Xxxxx, nominato difensore civico della provincia di Napoli con decreto n. 293 del 10 novembre 2014, ha impugnato il decreto nella parte in cui ha stabilito la gratuità dell'incarico e la durata dell'efficacia fino al 31.12.2014.

Cumulativamente ha proposto domanda di risarcimento danni.

A fondamento del gravame ha dedotto che, per un verso, lo statuto della provincia di Napoli ha espressamente previsto all'art. 15 la copertura di spesa per l'adempimento dell'incarico e, per l'altro, la durata dell'incarico sarebbe triennale in ragione del rapporto successorio fra l'ente Provincia, cessata dalle funzioni e Città Metropolitana, subentrante.

Si è costituita in giudizio dapprima la provincia di Napoli e, di seguito, la Città Metropolitana.

Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di carica circoscritta al periodo di efficacia dell'incarico.

Appella la sentenza Xxxxx.

Alla Camera di consiglio del 17.12.2015, deputata a conoscere la domanda incidentale di tutela cautelare, la causa, previa comunicazione alla parte, è trattenuta in decisione per la definizione nel merito.

Con unico motivo d'appello, articolato in più censure, l'appellante deduce avverso la sentenza, quanto alla durata dell'incarico rivestito, le medesime questioni già dedotte in prime cure.

Lo statuto della Provincia avrebbe stabilito la durata triennale dell'incarico di difensore civico e il subentro della Città Metropolitana alla Provincia sarebbe avvenuto senza soluzione di continuità dell'assetto istituzionale e delle funzioni preesistenti sì da doversi ritenere protratto, per il triennio, l'incarico di difensore attribuitogli dalla Provincia.

L'appello è infondato.

Città Metropolitana è subentrata alla Provincia assumendo, nell'architettura istituzionale dell'ordinamento nazionale degli enti locali, un rinnovato assetto e ruolo tanto che, ai sensi della l. 7 aprile 2014 n. 56, cessano gli organi di governo della Provincia e con essi quelli di loro diretta emanazione.

In assenza di una disciplina transitoria, va data continuità all'indirizzo che attribuisce la piena competenza all'amministrazione subentrante in vista di non precluderle le opzioni di carattere organizzativo-istituzionali ritenute necessarie per perseguire il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, altrimenti impedita o quanto meno ostacolata dalle precedenti nomine.

In caso contrario, ossia accedendo alla tesi del ricorrente, Città Metropolitana non avrebbe la possibilità d'individuare la figura del difensore civico e di modularne le funzioni, dovendo viceversa valersi del difensore civico nominato dall'ente estinto in forza di disposizioni statutarie non solo non più efficaci ma finanche contrarie al suo assetto istituzionale, non più informato al criterio della rappresentatività diretta che ipso facto giustificava la figura del difensore civico dell'ente (rappresentativo del corpo elettorale) Provincia.

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

In assenza di costituzione dell'amministrazione resistente, nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

N. 01653/2016REG.PROV.COLL.

N. 09393/2015 REG.RIC.

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2015, proposto da:
Giuseppe Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Schettini in Roma, Foro Traiano n. 1/A;

 

contro

Provincia di Napoli, Città Metropolitana di Napoli;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 03879/2015, resa tra le parti, concernente gratuità dell'incarico di difensore civico della provincia di Napoli e scadenza al 31/12/2014 - ris.danni

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per la parte l'avv. Alessandro Abbamonte su delega dell'avv. Rinaldi Francesco;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

Giuseppe Fortunato, nominato difensore civico della provincia di Napoli con decreto n. 293 del 10 novembre 2014, ha impugnato il decreto nella parte in cui ha stabilito la gratuità dell'incarico e la durata dell'efficacia fino al 31.12.2014.

Cumulativamente ha proposto domanda di risarcimento danni.

A fondamento del gravame ha dedotto che, per un verso, lo statuto della provincia di Napoli ha espressamente previsto all'art. 15 la copertura di spesa per l'adempimento dell'incarico e, per l'altro, la durata dell'incarico sarebbe triennale in ragione del rapporto successorio fra l'ente Provincia, cessata dalle funzioni e Città Metropolitana, subentrante.

Si è costituita in giudizio dapprima la provincia di Napoli e, di seguito, la Città Metropolitana.

Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di carica circoscritta al periodo di efficacia dell'incarico.

Appella la sentenza Giuseppe Fortunato.

Alla Camera di consiglio del 17.12.2015, deputata a conoscere la domanda incidentale di tutela cautelare, la causa, previa comunicazione alla parte, è trattenuta in decisione per la definizione nel merito.

Con unico motivo d'appello, articolato in più censure, l'appellante deduce avverso la sentenza, quanto alla durata dell'incarico rivestito, le medesime questioni già dedotte in prime cure.

Lo statuto della Provincia avrebbe stabilito la durata triennale dell'incarico di difensore civico e il subentro della Città Metropolitana alla Provincia sarebbe avvenuto senza soluzione di continuità dell'assetto istituzionale e delle funzioni preesistenti sì da doversi ritenere protratto, per il triennio, l'incarico di difensore attribuitogli dalla Provincia.

L'appello è infondato.

Città Metropolitana è subentrata alla Provincia assumendo, nell'architettura istituzionale dell'ordinamento nazionale degli enti locali, un rinnovato assetto e ruolo tanto che, ai sensi della l. 7 aprile 2014 n. 56, cessano gli organi di governo della Provincia e con essi quelli di loro diretta emanazione.

In assenza di una disciplina transitoria, va data continuità all'indirizzo che attribuisce la piena competenza all'amministrazione subentrante in vista di non precluderle le opzioni di carattere organizzativo-istituzionali ritenute necessarie per perseguire il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, altrimenti impedita o quanto meno ostacolata dalle precedenti nomine.

In caso contrario, ossia accedendo alla tesi del ricorrente, Città Metropolitana non avrebbe la possibilità d'individuare la figura del difensore civico e di modularne le funzioni, dovendo viceversa valersi del difensore civico nominato dall'ente estinto in forza di disposizioni statutarie non solo non più efficaci ma finanche contrarie al suo assetto istituzionale, non più informato al criterio della rappresentatività diretta che ipso facto giustificava la figura del difensore civico dell'ente (rappresentativo del corpo elettorale) Provincia.

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

In assenza di costituzione dell'amministrazione resistente, nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

N. 01653/2016REG.PROV.COLL.

N. 09393/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2015, proposto da:
Giuseppe Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Schettini in Roma, Foro Traiano n. 1/A;

 

contro

Provincia di Napoli, Città Metropolitana di Napoli;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 03879/2015, resa tra le parti, concernente gratuità dell'incarico di difensore civico della provincia di Napoli e scadenza al 31/12/2014 - ris.danni

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per la parte l'avv. Alessandro Abbamonte su delega dell'avv. Rinaldi Francesco;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

Giuseppe Fortunato, nominato difensore civico della provincia di Napoli con decreto n. 293 del 10 novembre 2014, ha impugnato il decreto nella parte in cui ha stabilito la gratuità dell'incarico e la durata dell'efficacia fino al 31.12.2014.

Cumulativamente ha proposto domanda di risarcimento danni.

A fondamento del gravame ha dedotto che, per un verso, lo statuto della provincia di Napoli ha espressamente previsto all'art. 15 la copertura di spesa per l'adempimento dell'incarico e, per l'altro, la durata dell'incarico sarebbe triennale in ragione del rapporto successorio fra l'ente Provincia, cessata dalle funzioni e Città Metropolitana, subentrante.

Si è costituita in giudizio dapprima la provincia di Napoli e, di seguito, la Città Metropolitana.

Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di carica circoscritta al periodo di efficacia dell'incarico.

Appella la sentenza Giuseppe Fortunato.

Alla Camera di consiglio del 17.12.2015, deputata a conoscere la domanda incidentale di tutela cautelare, la causa, previa comunicazione alla parte, è trattenuta in decisione per la definizione nel merito.

Con unico motivo d'appello, articolato in più censure, l'appellante deduce avverso la sentenza, quanto alla durata dell'incarico rivestito, le medesime questioni già dedotte in prime cure.

Lo statuto della Provincia avrebbe stabilito la durata triennale dell'incarico di difensore civico e il subentro della Città Metropolitana alla Provincia sarebbe avvenuto senza soluzione di continuità dell'assetto istituzionale e delle funzioni preesistenti sì da doversi ritenere protratto, per il triennio, l'incarico di difensore attribuitogli dalla Provincia.

L'appello è infondato.

Città Metropolitana è subentrata alla Provincia assumendo, nell'architettura istituzionale dell'ordinamento nazionale degli enti locali, un rinnovato assetto e ruolo tanto che, ai sensi della l. 7 aprile 2014 n. 56, cessano gli organi di governo della Provincia e con essi quelli di loro diretta emanazione.

In assenza di una disciplina transitoria, va data continuità all'indirizzo che attribuisce la piena competenza all'amministrazione subentrante in vista di non precluderle le opzioni di carattere organizzativo-istituzionali ritenute necessarie per perseguire il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, altrimenti impedita o quanto meno ostacolata dalle precedenti nomine.

In caso contrario, ossia accedendo alla tesi del ricorrente, Città Metropolitana non avrebbe la possibilità d'individuare la figura del difensore civico e di modularne le funzioni, dovendo viceversa valersi del difensore civico nominato dall'ente estinto in forza di disposizioni statutarie non solo non più efficaci ma finanche contrarie al suo assetto istituzionale, non più informato al criterio della rappresentatività diretta che ipso facto giustificava la figura del difensore civico dell'ente (rappresentativo del corpo elettorale) Provincia.

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

In assenza di costituzione dell'amministrazione resistente, nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

N. 01653/2016REG.PROV.COLL.

N. 09393/2015 REG.RIC.

logo

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2015, proposto da:
Giuseppe Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Schettini in Roma, Foro Traiano n. 1/A;

 

contro

Provincia di Napoli, Città Metropolitana di Napoli;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 03879/2015, resa tra le parti, concernente gratuità dell'incarico di difensore civico della provincia di Napoli e scadenza al 31/12/2014 - ris.danni

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per la parte l'avv. Alessandro Abbamonte su delega dell'avv. Rinaldi Francesco;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

Giuseppe Fortunato, nominato difensore civico della provincia di Napoli con decreto n. 293 del 10 novembre 2014, ha impugnato il decreto nella parte in cui ha stabilito la gratuità dell'incarico e la durata dell'efficacia fino al 31.12.2014.

Cumulativamente ha proposto domanda di risarcimento danni.

A fondamento del gravame ha dedotto che, per un verso, lo statuto della provincia di Napoli ha espressamente previsto all'art. 15 la copertura di spesa per l'adempimento dell'incarico e, per l'altro, la durata dell'incarico sarebbe triennale in ragione del rapporto successorio fra l'ente Provincia, cessata dalle funzioni e Città Metropolitana, subentrante.

Si è costituita in giudizio dapprima la provincia di Napoli e, di seguito, la Città Metropolitana.

Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di carica circoscritta al periodo di efficacia dell'incarico.

Appella la sentenza Giuseppe Fortunato.

Alla Camera di consiglio del 17.12.2015, deputata a conoscere la domanda incidentale di tutela cautelare, la causa, previa comunicazione alla parte, è trattenuta in decisione per la definizione nel merito.

Con unico motivo d'appello, articolato in più censure, l'appellante deduce avverso la sentenza, quanto alla durata dell'incarico rivestito, le medesime questioni già dedotte in prime cure.

Lo statuto della Provincia avrebbe stabilito la durata triennale dell'incarico di difensore civico e il subentro della Città Metropolitana alla Provincia sarebbe avvenuto senza soluzione di continuità dell'assetto istituzionale e delle funzioni preesistenti sì da doversi ritenere protratto, per il triennio, l'incarico di difensore attribuitogli dalla Provincia.

L'appello è infondato.

Città Metropolitana è subentrata alla Provincia assumendo, nell'architettura istituzionale dell'ordinamento nazionale degli enti locali, un rinnovato assetto e ruolo tanto che, ai sensi della l. 7 aprile 2014 n. 56, cessano gli organi di governo della Provincia e con essi quelli di loro diretta emanazione.

In assenza di una disciplina transitoria, va data continuità all'indirizzo che attribuisce la piena competenza all'amministrazione subentrante in vista di non precluderle le opzioni di carattere organizzativo-istituzionali ritenute necessarie per perseguire il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, altrimenti impedita o quanto meno ostacolata dalle precedenti nomine.

In caso contrario, ossia accedendo alla tesi del ricorrente, Città Metropolitana non avrebbe la possibilità d'individuare la figura del difensore civico e di modularne le funzioni, dovendo viceversa valersi del difensore civico nominato dall'ente estinto in forza di disposizioni statutarie non solo non più efficaci ma finanche contrarie al suo assetto istituzionale, non più informato al criterio della rappresentatività diretta che ipso facto giustificava la figura del difensore civico dell'ente (rappresentativo del corpo elettorale) Provincia.

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

In assenza di costituzione dell'amministrazione resistente, nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

N. 01653/2016REG.PROV.COLL.

N. 09393/2015 REG.RIC.

logo

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2015, proposto da:
Giuseppe Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Schettini in Roma, Foro Traiano n. 1/A;

 

contro

Provincia di Napoli, Città Metropolitana di Napoli;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 03879/2015, resa tra le parti, concernente gratuità dell'incarico di difensore civico della provincia di Napoli e scadenza al 31/12/2014 - ris.danni

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per la parte l'avv. Alessandro Abbamonte su delega dell'avv. Rinaldi Francesco;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

Giuseppe Fortunato, nominato difensore civico della provincia di Napoli con decreto n. 293 del 10 novembre 2014, ha impugnato il decreto nella parte in cui ha stabilito la gratuità dell'incarico e la durata dell'efficacia fino al 31.12.2014.

Cumulativamente ha proposto domanda di risarcimento danni.

A fondamento del gravame ha dedotto che, per un verso, lo statuto della provincia di Napoli ha espressamente previsto all'art. 15 la copertura di spesa per l'adempimento dell'incarico e, per l'altro, la durata dell'incarico sarebbe triennale in ragione del rapporto successorio fra l'ente Provincia, cessata dalle funzioni e Città Metropolitana, subentrante.

Si è costituita in giudizio dapprima la provincia di Napoli e, di seguito, la Città Metropolitana.

Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di carica circoscritta al periodo di efficacia dell'incarico.

Appella la sentenza Giuseppe Fortunato.

Alla Camera di consiglio del 17.12.2015, deputata a conoscere la domanda incidentale di tutela cautelare, la causa, previa comunicazione alla parte, è trattenuta in decisione per la definizione nel merito.

Con unico motivo d'appello, articolato in più censure, l'appellante deduce avverso la sentenza, quanto alla durata dell'incarico rivestito, le medesime questioni già dedotte in prime cure.

Lo statuto della Provincia avrebbe stabilito la durata triennale dell'incarico di difensore civico e il subentro della Città Metropolitana alla Provincia sarebbe avvenuto senza soluzione di continuità dell'assetto istituzionale e delle funzioni preesistenti sì da doversi ritenere protratto, per il triennio, l'incarico di difensore attribuitogli dalla Provincia.

L'appello è infondato.

Città Metropolitana è subentrata alla Provincia assumendo, nell'architettura istituzionale dell'ordinamento nazionale degli enti locali, un rinnovato assetto e ruolo tanto che, ai sensi della l. 7 aprile 2014 n. 56, cessano gli organi di governo della Provincia e con essi quelli di loro diretta emanazione.

In assenza di una disciplina transitoria, va data continuità all'indirizzo che attribuisce la piena competenza all'amministrazione subentrante in vista di non precluderle le opzioni di carattere organizzativo-istituzionali ritenute necessarie per perseguire il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, altrimenti impedita o quanto meno ostacolata dalle precedenti nomine.

In caso contrario, ossia accedendo alla tesi del ricorrente, Città Metropolitana non avrebbe la possibilità d'individuare la figura del difensore civico e di modularne le funzioni, dovendo viceversa valersi del difensore civico nominato dall'ente estinto in forza di disposizioni statutarie non solo non più efficaci ma finanche contrarie al suo assetto istituzionale, non più informato al criterio della rappresentatività diretta che ipso facto giustificava la figura del difensore civico dell'ente (rappresentativo del corpo elettorale) Provincia.

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

In assenza di costituzione dell'amministrazione resistente, nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

N. 01653/2016REG.PROV.COLL.

N. 09393/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2015, proposto da:
Giuseppe Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Schettini in Roma, Foro Traiano n. 1/A;

 

contro

Provincia di Napoli, Città Metropolitana di Napoli;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 03879/2015, resa tra le parti, concernente gratuità dell'incarico di difensore civico della provincia di Napoli e scadenza al 31/12/2014 - ris.danni

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per la parte l'avv. Alessandro Abbamonte su delega dell'avv. Rinaldi Francesco;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

Giuseppe Fortunato, nominato difensore civico della provincia di Napoli con decreto n. 293 del 10 novembre 2014, ha impugnato il decreto nella parte in cui ha stabilito la gratuità dell'incarico e la durata dell'efficacia fino al 31.12.2014.

Cumulativamente ha proposto domanda di risarcimento danni.

A fondamento del gravame ha dedotto che, per un verso, lo statuto della provincia di Napoli ha espressamente previsto all'art. 15 la copertura di spesa per l'adempimento dell'incarico e, per l'altro, la durata dell'incarico sarebbe triennale in ragione del rapporto successorio fra l'ente Provincia, cessata dalle funzioni e Città Metropolitana, subentrante.

Si è costituita in giudizio dapprima la provincia di Napoli e, di seguito, la Città Metropolitana.

Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di carica circoscritta al periodo di efficacia dell'incarico.

Appella la sentenza Giuseppe Fortunato.

Alla Camera di consiglio del 17.12.2015, deputata a conoscere la domanda incidentale di tutela cautelare, la causa, previa comunicazione alla parte, è trattenuta in decisione per la definizione nel merito.

Con unico motivo d'appello, articolato in più censure, l'appellante deduce avverso la sentenza, quanto alla durata dell'incarico rivestito, le medesime questioni già dedotte in prime cure.

Lo statuto della Provincia avrebbe stabilito la durata triennale dell'incarico di difensore civico e il subentro della Città Metropolitana alla Provincia sarebbe avvenuto senza soluzione di continuità dell'assetto istituzionale e delle funzioni preesistenti sì da doversi ritenere protratto, per il triennio, l'incarico di difensore attribuitogli dalla Provincia.

L'appello è infondato.

Città Metropolitana è subentrata alla Provincia assumendo, nell'architettura istituzionale dell'ordinamento nazionale degli enti locali, un rinnovato assetto e ruolo tanto che, ai sensi della l. 7 aprile 2014 n. 56, cessano gli organi di governo della Provincia e con essi quelli di loro diretta emanazione.

In assenza di una disciplina transitoria, va data continuità all'indirizzo che attribuisce la piena competenza all'amministrazione subentrante in vista di non precluderle le opzioni di carattere organizzativo-istituzionali ritenute necessarie per perseguire il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, altrimenti impedita o quanto meno ostacolata dalle precedenti nomine.

In caso contrario, ossia accedendo alla tesi del ricorrente, Città Metropolitana non avrebbe la possibilità d'individuare la figura del difensore civico e di modularne le funzioni, dovendo viceversa valersi del difensore civico nominato dall'ente estinto in forza di disposizioni statutarie non solo non più efficaci ma finanche contrarie al suo assetto istituzionale, non più informato al criterio della rappresentatività diretta che ipso facto giustificava la figura del difensore civico dell'ente (rappresentativo del corpo elettorale) Provincia.

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

In assenza di costituzione dell'amministrazione resistente, nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

N. 01653/2016REG.PROV.COLL.

N. 09393/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2015, proposto da:
Giuseppe Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Schettini in Roma, Foro Traiano n. 1/A;

 

contro

Provincia di Napoli, Città Metropolitana di Napoli;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 03879/2015, resa tra le parti, concernente gratuità dell'incarico di difensore civico della provincia di Napoli e scadenza al 31/12/2014 - ris.danni

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per la parte l'avv. Alessandro Abbamonte su delega dell'avv. Rinaldi Francesco;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

Giuseppe Fortunato, nominato difensore civico della provincia di Napoli con decreto n. 293 del 10 novembre 2014, ha impugnato il decreto nella parte in cui ha stabilito la gratuità dell'incarico e la durata dell'efficacia fino al 31.12.2014.

Cumulativamente ha proposto domanda di risarcimento danni.

A fondamento del gravame ha dedotto che, per un verso, lo statuto della provincia di Napoli ha espressamente previsto all'art. 15 la copertura di spesa per l'adempimento dell'incarico e, per l'altro, la durata dell'incarico sarebbe triennale in ragione del rapporto successorio fra l'ente Provincia, cessata dalle funzioni e Città Metropolitana, subentrante.

Si è costituita in giudizio dapprima la provincia di Napoli e, di seguito, la Città Metropolitana.

Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di carica circoscritta al periodo di efficacia dell'incarico.

Appella la sentenza Giuseppe Fortunato.

Alla Camera di consiglio del 17.12.2015, deputata a conoscere la domanda incidentale di tutela cautelare, la causa, previa comunicazione alla parte, è trattenuta in decisione per la definizione nel merito.

Con unico motivo d'appello, articolato in più censure, l'appellante deduce avverso la sentenza, quanto alla durata dell'incarico rivestito, le medesime questioni già dedotte in prime cure.

Lo statuto della Provincia avrebbe stabilito la durata triennale dell'incarico di difensore civico e il subentro della Città Metropolitana alla Provincia sarebbe avvenuto senza soluzione di continuità dell'assetto istituzionale e delle funzioni preesistenti sì da doversi ritenere protratto, per il triennio, l'incarico di difensore attribuitogli dalla Provincia.

L'appello è infondato.

Città Metropolitana è subentrata alla Provincia assumendo, nell'architettura istituzionale dell'ordinamento nazionale degli enti locali, un rinnovato assetto e ruolo tanto che, ai sensi della l. 7 aprile 2014 n. 56, cessano gli organi di governo della Provincia e con essi quelli di loro diretta emanazione.

In assenza di una disciplina transitoria, va data continuità all'indirizzo che attribuisce la piena competenza all'amministrazione subentrante in vista di non precluderle le opzioni di carattere organizzativo-istituzionali ritenute necessarie per perseguire il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, altrimenti impedita o quanto meno ostacolata dalle precedenti nomine.

In caso contrario, ossia accedendo alla tesi del ricorrente, Città Metropolitana non avrebbe la possibilità d'individuare la figura del difensore civico e di modularne le funzioni, dovendo viceversa valersi del difensore civico nominato dall'ente estinto in forza di disposizioni statutarie non solo non più efficaci ma finanche contrarie al suo assetto istituzionale, non più informato al criterio della rappresentatività diretta che ipso facto giustificava la figura del difensore civico dell'ente (rappresentativo del corpo elettorale) Provincia.

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

In assenza di costituzione dell'amministrazione resistente, nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

N. 01653/2016REG.PROV.COLL.

N. 09393/2015 REG.RIC.

logo

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2015, proposto da:
Giuseppe Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Schettini in Roma, Foro Traiano n. 1/A;

 

contro

Provincia di Napoli, Città Metropolitana di Napoli;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 03879/2015, resa tra le parti, concernente gratuità dell'incarico di difensore civico della provincia di Napoli e scadenza al 31/12/2014 - ris.danni

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per la parte l'avv. Alessandro Abbamonte su delega dell'avv. Rinaldi Francesco;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

Giuseppe Fortunato, nominato difensore civico della provincia di Napoli con decreto n. 293 del 10 novembre 2014, ha impugnato il decreto nella parte in cui ha stabilito la gratuità dell'incarico e la durata dell'efficacia fino al 31.12.2014.

Cumulativamente ha proposto domanda di risarcimento danni.

A fondamento del gravame ha dedotto che, per un verso, lo statuto della provincia di Napoli ha espressamente previsto all'art. 15 la copertura di spesa per l'adempimento dell'incarico e, per l'altro, la durata dell'incarico sarebbe triennale in ragione del rapporto successorio fra l'ente Provincia, cessata dalle funzioni e Città Metropolitana, subentrante.

Si è costituita in giudizio dapprima la provincia di Napoli e, di seguito, la Città Metropolitana.

Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di carica circoscritta al periodo di efficacia dell'incarico.

Appella la sentenza Giuseppe Fortunato.

Alla Camera di consiglio del 17.12.2015, deputata a conoscere la domanda incidentale di tutela cautelare, la causa, previa comunicazione alla parte, è trattenuta in decisione per la definizione nel merito.

Con unico motivo d'appello, articolato in più censure, l'appellante deduce avverso la sentenza, quanto alla durata dell'incarico rivestito, le medesime questioni già dedotte in prime cure.

Lo statuto della Provincia avrebbe stabilito la durata triennale dell'incarico di difensore civico e il subentro della Città Metropolitana alla Provincia sarebbe avvenuto senza soluzione di continuità dell'assetto istituzionale e delle funzioni preesistenti sì da doversi ritenere protratto, per il triennio, l'incarico di difensore attribuitogli dalla Provincia.

L'appello è infondato.

Città Metropolitana è subentrata alla Provincia assumendo, nell'architettura istituzionale dell'ordinamento nazionale degli enti locali, un rinnovato assetto e ruolo tanto che, ai sensi della l. 7 aprile 2014 n. 56, cessano gli organi di governo della Provincia e con essi quelli di loro diretta emanazione.

In assenza di una disciplina transitoria, va data continuità all'indirizzo che attribuisce la piena competenza all'amministrazione subentrante in vista di non precluderle le opzioni di carattere organizzativo-istituzionali ritenute necessarie per perseguire il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, altrimenti impedita o quanto meno ostacolata dalle precedenti nomine.

In caso contrario, ossia accedendo alla tesi del ricorrente, Città Metropolitana non avrebbe la possibilità d'individuare la figura del difensore civico e di modularne le funzioni, dovendo viceversa valersi del difensore civico nominato dall'ente estinto in forza di disposizioni statutarie non solo non più efficaci ma finanche contrarie al suo assetto istituzionale, non più informato al criterio della rappresentatività diretta che ipso facto giustificava la figura del difensore civico dell'ente (rappresentativo del corpo elettorale) Provincia.

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

In assenza di costituzione dell'amministrazione resistente, nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)