N. 01443/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00587/2014 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 587 del 2014, proposto dalla dott.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati xxxxx xxxxxx, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via xxxxx n. ...;

 

contro

Regione Toscana, rappresentata e difesa dall'avvocato xxxxx, e domiciliata in Firenze, piazza xxxxx n. .., presso l'Avvocatura regionale;

 

nei confronti di

avv. -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. xxxx xxxx, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via xxxxx n. ..;

 

per l'annullamento

- del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 27 del 17.2.2014, avente ad oggetto "Ridefinizione della composizione della Giunta regionale"; in parte qua, come precisato nelle conclusioni;

- del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 28 del 25.2.2014, avente ad oggetto "Ridefinizione della Giunta regionale"; in parte qua, come precisato nelle conclusioni;

- di ogni altro atto connesso, ivi compresi: a) la comunicazione del Presidente della Giunta regionale n. 36/2014; b) la risoluzione del Consiglio regionale n. 234 approvata il 26.2.2014,

 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e della controinteressata avv. -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2014 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

 

FATTO

La dottoressa -OMISSIS- è stata vicepresidente della Giunta regionale dall'aprile 2010 al febbraio 2014, ovvero sino a quando, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 27 del 17.2.2014, le è stato revocato l'incarico ed è stata sostituita nella carica dall'avvocato -OMISSIS-.

Con informativa del 20.2.2014 il Presidente della Regione ha comunicato al Consiglio regionale, in applicazione dell'art. 34 dello Statuto, l'avvenuta revoca della nomina di tre assessori (tra cui la ricorrente), disposta in dichiarata valutazione della "necessità di un rilancio dell'azione di governo in questo finale di legislatura, con l'immissione di forze nuove...". E' seguita l'approvazione consiliare della risoluzione n. 234 del 26.2.2014, in cui, dato atto degli avvicendamenti nella composizione della Giunta, è stata espressa condivisione in ordine alle valutazioni espresse dal Presidente della Regione.

Avverso il provvedimento di revoca e gli atti connessi la ricorrente è insorta deducendo:

1) violazione degli artt. 31, 33 e 34 dello Statuto regionale, della L.R. n. 25/2004 (in particolare, dell'art. 12) e dell'art. 1 della L.R. n. 38/2000;

2) difetto di motivazione.

Si sono costituite in giudizio la Regione Toscana e l'avvocato -OMISSIS-.

Alla pubblica udienza dell'11 luglio 2014 la causa è stata posta in decisione

DIRITTO

In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.

E' stato eccepito il difetto di giurisdizione, sull'assunto che l'impugnato provvedimento assumerebbe natura di atto politico, come tale insindacabile in sede giurisdizionale.

L'eccezione è infondata.

L'atto politico è atto libero nei fini, espressione della libertà politica riconosciuta dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie e indivisibili; al contrario, i provvedimenti di nomina e revoca degli assessori regionali o del vicepresidente regionale, seppure espressione di ampissima discrezionalità, costituiscono atti di alta amministrazione, come tali sottoposti al sindacato giurisdizionale amministrativo (Cons. Stato, V, 27.7.2011, n. 4502).

Le stesse considerazioni valgono per la comunicazione del Presidente della Regione e per la contestata risoluzione del Consiglio regionale, atti connessi al contestato provvedimento di revoca.

Entrando nel merito della trattazione del gravame, si osserva quanto segue.

Con il primo motivo la ricorrente desume dall'art. 12, comma 6, della L.R. n. 25/2004 (secondo cui i candidati Presidente della Giunta indicano, già al momento dell'accettazione della candidatura, il Vicepresidente che intendono nominare se eletti) l'attenuazione del principio presidenzialista, a favore della figura del Vicepresidente, posto in posizione differenziata dagli assessori regionali; secondo la deducente il fatto che il voto popolare comprenda sia l'indicazione del Presidente che quella del Vicepresidente significa che quest'ultimo è destinatario di una quota di indirizzo politico ed assume un rilievo che discende dalla sua elezione diretta connessa all'elezione presidenziale, con la conseguenza che risulterebbe preclusa la possibilità di revocare la nomina alla vicepresidenza, la quale risente di un'investitura popolare.

I rilievi sono infondati.

L'art. 121 della Costituzione non configura come organo distinto il Vicepresidente regionale, ma fa riferimento al Consiglio regionale, alla Giunta e al suo Presidente.

Ne deriva che la carica di Vicepresidente rientra in quella di componente della Giunta.

Coerentemente, l'art. 122, ultimo comma, della Costituzione prevede l'elezione universale e diretta del Presidente, e non anche del Vicepresidente, nonché la nomina e revoca dei componenti della Giunta, mentre l'art. 126 contempla l'istituto della sfiducia formulata dall'organo consiliare nei confronti del Presidente mediante approvazione di specifica mozione, che invece non è prevista per il Vicepresidente.

Il citato art. 122 sancisce, come conseguenza dell'opzione statutaria dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente (opzione espressa nell'art. 31 dello Statuto della Toscana), la nomina e revoca di sua iniziativa degli assessori, tra i quali rientra il Vicepresidente (Corte Cost., 20.1.2006, n. 12).

D'altro canto lo statuto regionale, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, deve porsi in armonia con i precetti costituzionali.

Ed infatti l'art. 32, comma 1, dello statuto toscano statuisce che il Presidente della Giunta, nella prima seduta consiliare, "presenta il vicepresidente e gli altri componenti della giunta", cosicché, secondo il tenore letterale della norma regionale, il Vicepresidente è uno degli assessori, sia pure munito, in forza dell'art. 35 dello statuto, del particolare potere di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, fermo restando comunque che l'elezione diretta è riservata al Presidente (art. 31).

Coerentemente l'art. 34, comma 2, dello Statuto, laddove prevede che "il presidente...revoca i componenti della Giunta...dandone comunicazione motivata al Consiglio", va inteso nel senso di porre come possibile destinatario del provvedimento presidenziale anche il Vicepresidente.

Un'autonoma configurazione e investitura non risulta nemmeno nella L.R. n. 25/2004, la quale non introduce l'elezione diretta del Vicepresidente. D'altronde la sua elezione diretta contrasterebbe con gli artt. 122, comma 5, e 126, comma 3, della Costituzione (Corte Cost., 13.1.2004, n. 2).

L'unica rilevanza giuridica attribuita alla fase dell'individuazione del nominativo del Vicepresidente da nominare scaturisce dall'art. 12, comma 6, della L.R. n. 25/2004, il quale stabilisce che "I candidati Presidente della Giunta, all'atto della dichiarazione di accettazione della candidatura, indicano il Vicepresidente che intendono nominare, se eletti", limitandosi a introdurre un principio di trasparenza nella scelta del Vicepresidente ed a porre a carico del Presidente un onere di segnalazione preventiva, senza per questo alterare l'opzione governativa presidenzialista ed il connesso sistema di nomina e revoca degli assessori, basato su valutazioni di opportunità ampiamente discrezionali.

In definitiva, ai fini della revoca in questione vale la stessa regola sancita per gli assessori, applicata per l'appunto con gli atti impugnati.

Diversamente opinando, si configurerebbe una riduzione dei poteri del Presidente della Giunta (eletto a suffragio universale e diretto), in difformità dal sistema di ripartizione dei poteri delineato nell'art. 122 della Costituzione (Corte Cost., 13.1.2004, n. 2).

Con la seconda censura l'esponente deduce il difetto di motivazione del contestato provvedimento di revoca.

L'assunto non ha pregio.

L'art. 34 dello statuto stabilisce che "Il presidente...nomina e revoca i componenti della Giunta e assegna ad essi i rispettivi incarichi, dandone comunicazione motivata al Consiglio".

Pertanto, con la determinazione di revoca si attiva un particolare procedimento che si conclude con l'informativa motivata rivolta al Consiglio regionale.

Orbene, nel caso in esame la comunicazione effettuata fa riferimento a valutazioni politiche e di opportunità ("patto di fine legislatura che consenta di acquisire risultati ulteriori" nel quadro della crisi economica in atto da tempo e dell'affacciarsi di nuove forze politiche come il Movimento Cinque Stelle, "necessità di un rilancio dell'azione di governo in questo finale di legislatura, con l'immissione di forze nuove"), le quali, stante la natura ampiamente fiduciaria della scelta degli assessori e del Vicepresidente, costituiscono adeguata motivazione, peraltro condivisa dal Consiglio regionale con la risoluzione n. 234 del 26.2.2014.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, stante la particolarità delle questioni dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Paolo Buonvino, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

 

 

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)