Proposta di provvedimento amministrativo n. 41/8^

PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO - DISPOSIONI ED INCENTIVI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO

RELAZIONE

Attualmente in Calabria molte imprese operano in un contesto di incertezza, in cui la violenza e la prevaricazione hanno sostituito le regole della corretta concorrenza e della competizione tra imprese e territori. Tale anomalia comporta tutta una serie di costi diretti ed indiretti sul sistema economico non solo traducibili in termini di beni e merci sottratte, ma soprattutto di lievitazione dei costi di protezione e quindi di gestione delle imprese.
Dalla convinzione che nessuna crescita economica né benessere potranno mai investire il territorio calabrese finché esso resterà condizionato (com'è nel suo terzo) dall'oscuro operare di organizzazioni criminali, è sorta la necessità di garantire una "politica globale per la sicurezza" basata su nuove sinergie tra Stato, Regioni, Enti Locali e parti sociali. Oggi per un imprenditore sicurezza non significa semplicemente più macchine e più uomini, ma avvalersi ad esempio dì nuove sofisticate tecnologie elettroniche e satellitari, impegnarsi in iniziative ed incontri con rappresentanze istituzionali, pubblicare opuscoli e manuali diretti alla prevenzione ed alla difesa dai fenomeni criminali, stipulare convenzioni con istituti di vigilanza, formare ed aggiornare a tal fine il proprio personale o parte di esso.
L'incentivo fiscale oggetto del presente disegno di legge, che con orgoglio possiamo definire innovativo e senza precedenti, prevede una detassazione del 50% sul reddito di impresa investito in tutti i beni strumentali connessi all'attività di vigilanza e protezione, acquisiti in proprietà o in leasing, purché nuovi.
Oggetto di agevolazione, oltre agli investimenti suddetti, sono anche le spese sostenute per la stipula di convenzioni con istituti di vigilanza, quelle sostenute per servizi utilizzabili dal lavoratore dipendente e connesse all'attività di protezione. In tal caso si consente alle aziende la deduzione di un ulteriore 50% del costo sostenuto e già imputato al conto economico. In sostanza se si spende 100 il beneficio fiscale sarà pari a 150.
E' senza dubbio un primo, significativo passo che vuol andare incontro alle esigenze e ai bisogni non solo delle locali realtà imprenditoriali, che già al suo nascere intende stimolare, incoraggiare le aree depresse del Mezzogiorno, le famose regioni obiettivo uno, che oltre ad incontrare ostacoli derivanti dalla mancanza di infrastrutture, di veloci collegamenti con il resto d'Europa, di manodopera specializzata, subiscono l'aggravante della presenza della criminalità che tutto paralizza lì dove non distrugge.
Ecco perché l'augurio migliore è che questo Consiglio Regionale si faccia promotore di un'iniziativa forte anche da un punto di vista sociale, da sottoporre al Parlamento, affinché si doti l'imprenditoria di uno strumento così importante che abbracci e non si distanzi dal coro dei bisogni della gente che reclama la certezza del lavoro, ma anche la sua sicurezza e protezione da ogni forma di sopruso e indegno ricatto.

Articolo 1
Finalità

La Regione Calabria, al fine di emarginare il fenomeno della criminalità mafiosa che, minando l'attività delle imprese, ostacola lo sviluppo economico del proprio territorio, con la presente legge propone l'adozione delle disposizioni e degli incentivi fiscali volti alla detassazione del reddito di impresa investito per l'acquisto di beni strumentali, ad esclusione di beni immobili, attraverso cui garantire il monitoraggio e la sicurezza delle locali realtà imprenditoriali. Oggetto di incentivo fiscale è anche il costo della stipula di convenzioni con istituti di vigilanza, ed il costo per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale in attività di polizia privata.

Articolo 2
Incentivo fiscale

1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50% del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo. A tale importo si aggiunge il 10.% dell'eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
Per investimento sì intende la realizzazione nel territorio della Regione di nuovi impiantì, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento in beni immobili non è ammissibile ai benefici della presente legge.­
2. Rappresentano oggetto di agevolazione fiscale - anche - le spese sostenute per la stipula di convenzioni con istituti di vigilanza espressamente riconosciuti, per i servizi utilizzabili dal personale e connessi all'attività di vigilanza, per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale in attività di polizia privata - in tal caso l'agevolazione è rappresentata da una deduzione di imponibile ai fini delle imposte dirette pari al 50% dei costi già imputati al conto economico delle imprese.

Articolo 3
Soggetti beneficiari

1. La detassazione di cui agli articoli precedenti si applica al reddito delle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività di impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti oggetto di detassazione è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Articolo 4
Organi competenti

Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui all'articolo 2 ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle Entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione e controllo a consuntivo ­con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia.
L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al primo comma del presente articolo, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali .

Articolo 5
Revoca dell'incentivo

L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'attività di sicurezza e vigilanza dell'impresa entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.