Proposta di provvedimento amministrativo n. 193

MODIFICA DELL’ARTICOLO 126, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE. PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE

RELAZIONE

Nell'ambito dell'intenso ed appassionato dibattito sul nuovo Statuto, che vede protagoniste la Commissione riforme del Consiglio regionale e -le omologhe Commissioni degli altri Consigli regionali, è emersa la convergenza su di un obiettivo fondamentale; il riequilibrio delle funzioni e dei compiti tra Presidente della Regione, Esecutivo e Assemblea legislativa.
Anche i Presidenti delle Giunte hanno riconosciuto la necessità che i Consigli regionali non decadano se i Presidenti, per motivi non di carattere politico, decidono di dimettersi.
E' tuttavia sorta la difficoltà di conciliare le norme previste nel terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione - scioglimento dei Consigli regionali in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente della Giunta - e l'elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Giunta medesimo che vari Consigli regionali si potrebbero orientare a mantenere.
Molti sono stati gli sforzi da parte di studiosi e politici per trovare una soluzione a tale problema senza tuttavia pervenire ad una soluzione univoca, soprattutto nella predisposizione di una proposta di cui sia certa la costituzionalità.
Nel frattempo le incertezze giuridiche e le prese di. posizione contrapposte sulla forma di governo regionale hanno pesantemente rallentato in tutte le Regioni il processo di riforma dell'ordinamento, con il rischio ormai evidente di non riuscire ad approvare i nuovi Statuti e le norme ad esse complementari (legge elettorale regionale, nuovi regolamenti consiliari, attivazione degli istituti di garanzia e di partecipazione delle autonomie locali...) entro la presente legislatura.
Nella Commissione riforme del Consiglio regionale della Calabria è stata approvata all'unanimità una soluzione che, pur riservando agli elettori la scelta del Presidente della Regione, non prevede l'elezione diretta a suffragio universale (proprio per non incorrere nei rigori dell'art. 126, in relazione allo scioglimento) e conseguentemente è stato possibile disegnare un modello di forma di governo equilibrato che garantisce stabilità, governabilità e separazione dei poteri tra Assemblea, Giunta e Presidente, il quale conserva puntuali e decisivi poteri per garantire l'attuazione del programma di governo sul quale si è espresso il corpo
Tale soluzione è stata censurata da alcuni Presidenti di Giunte regionali, perché si è intravista una forma indiretta di ritorno all'assemblearismo degli statuti pur riconoscendo la fondatezza di alcuni eccessi dell'attuale sistema, con particolare riferimento proprio all'articolo 126, terzo comma, della Costituzione.
Sembra ormai chiaro, però, che, visti i vincoli posti dalla Costituzione, o si individua una soluzione diversa dalla elezione diretta a suffragio universale del Presidente, o non è possibile evitare le conseguenze dell'articolo 126 della Costituzione al verificarsi di tutti i presupposti ivi individuati. Perciò, se si vogliono conciliare le due esigenze e favorire anche un riequilibrio di funzioni e compiti tra gli organi regionali, si rende necessaria una ulteriore, limitata, revisione costituzionale, finalizzata a rimuovere le disposizioni che non appaiono pienamente conformi alle stesse esigenze di funzionalità della forma di governo fondata sull'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.
La presente proposta al Parlamento di revisione della Costituzione si basa su questi semplici ma ineludibili elementi, ed è finalizzata a superare lo stallo determinatosi su questioni che non attengono a contrasti di merito, bensì a vincoli giuridici non superabili se non mediante la revisione costituzionale proposta che potrebbe sbloccare definitivamente l'iter degli statuti nelle varie regioni.
II progetto di legge consta di un solo articolo prevedendo l'eliminazione, dall'articolo 126, terzo comma della costituzione, delle parole "nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso". Rimane così confermato che, nella logica propria di un governo di legislatura, fondato sull'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, nel caso di una mozione di sfiducia nei confronti dei Presidente medesimo, questa comporta comunque le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
Viceversa, in tutti i casi non politici, si consente alla maggioranza uscita vincitrice dalle elezioni regionali di proseguire nel completamento e nella realizzazione del programma di governo già approvato dagli elettori eleggendo il Vicepresidente della Giunta a Presidente. Avendo previsto di eleggere direttamente, a suffragio universale, Presidente e Vicepresidente
Si sottolinea infine che con tale modifica, si concede finalmente alle Regioni una più ampia e vera libertà di scegliere autonomamente la propria forma di governo, realizzando ancor più una riforma in senso federalista che tutte le forze politiche dicono di perseguire.

Articolo unico

1. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: "nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso".