Proposta di legge n. 65/8^
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 2005, N. 8
RELAZIONE TECNICA
Alla luce del dettato della L.R. 2 marzo 2005 nr.8, con la quale si dava la possibilità ai dipendenti sia della Giunta Regionale che del Consiglio di poter accedere all'esodo anticipato, bisogna pur tuttavia , con un'interpretazione autentica dell'art.7, normalizzare le posizioni di quanti, dipendenti di ruolo alla Giunta o al Consiglio, si trovavano assegnati alle strutture speciali.
RELAZIONE FINANZIARIA
A sostegno interpretazione autentica art. 7La copertura finanziaria, prevista, in origine, e configurata nel Capitolo di Bilancio n.1003101, riguardava circa 1.500 unità. Tale maggiore somma trova copertura nella minore spesa risultante dal minor numero di dipendenti che hanno chiesto l'applicazione di tale norma, ed ammontante a circa il 50% della previsione originaria.
Art. 7 primo comma
Per retribuzione lorda spettante si deve intendere "la complessiva retribuzione erogata al dipendente, a qualunque titolo percepita.
Rientrano in queste previsioni i dipendenti regionali, siano essi dei Consiglio e/o della Giunta, assegnati all'ufficio di gabinetto, alle segreterie particolari, dette anche "Strutture Speciali", degli organi politici , dei dirigenti generali e dei dirigenti generali vicari.Art. 7 sesto comma
L'ultimo periodo a partire da: "La misura della indennità sarà determinata sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro" è da intendersi quale 1/12 dell'importo erogato di cui al primo comma del presente articolo.