Proposta di legge n. 5/8^

PROVVIDENZE IN FAVORE DELL'AVIS - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

RELAZIONE D'ACCOMPAGNAMENTO

L'Avis è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. E' un associazione apartitica, aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà umana. Fondata a Milano nel 1927 dal dott. Vittorio Formentano, costituitasi ufficialmente come Associazione Volontari Italiani del Sangue nel 1946, riconosciuta nel 1950 con una legge dello Stato Italiano, l'AVIS è oggi un ente privato con personalità giuridica e finalità pubblica e concorre ai fini del Servizio Sanitario Nazionale in favore della collettività. Fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e sul volontariato quale elemento centrale e strumento insostituibile di solidarietà umana.
Gli scopi dell'associazione fissati dallo Statuto erano e sono: venire incontro alla crescente domanda di sangue, avere donatori pronti e controllati nella tipologia del sangue e nello stato di salute, lottare per eliminare la compravendita del sangue, donare gratuitamente sangue a tutti, senza alcuna discriminazione.
All'AVIS possono aderire gratuitamente sia coloro che donano volontariamente e anonimamente il proprio sangue e sia coloro che, pur non potendo per motivi di inidoneità fare la donazione, collaborano però gratuitamente a tutte le attività di promozione e organizzazione. L'AVIS è una Associazione di volontari: volontari sono i donatori e volontari sono i suoi dirigenti. L'AVIS è presente su tutto il territorio nazionale con una struttura ben articolata, suddivisa in 3.032 sedi Comunali, 94 sedi Provinciali, 22 sedi Regionali e l'AVIS Nazionale, il cui organo principale è il Consiglio Nazionale. Sono inoltre attivi 773 Gruppi Avis, organizzati sopratutto nelle aziende, sia pubbliche che private, come ulteriore testimonianza della presenza associativa nel tessuto sociale. A mezzo della presente legge, quindi, la Regione Calabria riconosce la notevole rilevanza sociale dell'AVIS nazionale e regionale ed assegna alla Giunta regionale il compito di sostenere finanziariamente le finalità e gli scopi associativi perseguiti da questa libera organizzazione non lucrativa.

Relazione economico-finanziaria

 All'articolo 4 (Norma finanziaria) del presente progetto di legge, viene quantificato l'onere derivante dalla presente legge, per l'anno 2005 in Euro 100,000,00 (centomila), che si provvederà con la disponibilità esistente all'U.P.B. 8.1.01.01 dello stato della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'U.P.B. 6.11.01.04 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2005.
A partire dal 2006 e per gli anni successivi la corrispondente spesa sarà determinata in
ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria.
La Sede regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno presenterà alla Giunta regionale il bilancio di previsione, con allegata una relazione programmatica e articolata sulla base dei risultati conseguiti e delle iniziative delle sedi periferiche ed entro il 31 maggio il conto consuntivo.
 

Articolo 1

          1. La Regione Calabria riconosce la notevole rilevanza sociale dell'AVIS - Associazione Italiana Volontari del Sangue, costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Comunali, Provinciali, Regionali - e/o equiparate - di appartenenza.
            2.  L'AVIS è dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi della legge 20 febbraio 1950, n. 49, pubblicata in Gazz. Uff., 11 marzo 1950, n. 59, ed è membro fondatore della Federazione Internazionale delle Organizzazioni dei Donatori di Sangue, avente sede a Parigi. L'AVIS ha sede in Milano viale Enrico Forlanini n. 23. L'AVIS è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
            3.  L'AVIS garantisce l'unitarietà di tutte le Associazioni territoriali che ad essa aderiscono ed ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di emocomponenti - volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

 Articolo 2

            1.  La Regione Calabria riconosce, altresì, notevole rilevanza sociale all'organizzazione regionale dell'AVIS costituita nel 1972. Tale struttura consta della sede legale regionale corrente in Catanzaro Lido, di cinque sedi istituite presso ciascuna provincia calabrese, nonché di ottantotto sedi comunali.
            2.  La Regione Calabria sostiene finanziariamente l'attività dell'AVIS della Calabria che, di concerto con le proprie sedi provinciali ed in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Nazionale, dell'Assessorato alla Sanità della Regione Calabria, delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, si propone di:
                 a.  Favorire lo sviluppo della donazione del sangue volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole;
                 b.  Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
              c. Promuovere l'informazione e l'educazione al dono del sangue e l'educazione sanitaria dei cittadini, con interventi a livello regionale, provinciale e locale;
                 d.  Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo;
                 e.  
Promuovere la creazione di nuove sedi dell'Associazione.

Articolo 3

            1.  Al fine di favorire l'attività dell'Associazione nell'ambito regionale e la creazione di nuove sedi della stessa, la Giunta regionale, a norma della presente legge, assegnerà alla sede regionale dell'AVIS un contributo finanziario annuo.
            2.  Tale contributo sarà erogato in misura del 80% a favore delle cinque sedi provinciali, e per la restante parte a favore della sede regionale, sulla base di un organico e dettagliato programma di interventi. Il contributo erogato a favore delle sedi provinciali sarà assegnato a ciascuna di esse in proporzione al numero delle Associazioni comunali ricadenti nel proprio comprensorio.

Articolo 4

            1.  All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2005 in € 100.000,00 (centomila), si provvede con la disponibilità esistente all'U.P.B. 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo. La predetta disponibilità di bilancio é utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'U.P.B. 6.1.01.04 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2005. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
            2.  Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2006 la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
            3.   Entro il 31 gennaio di ogni anno la sede regionale dell'Associazione presenterà alla Giunta regionale il bilancio preventivo ed entro il 31 maggio il consuntivo.
            4.  Al bilancio preventivo dovrà essere allegata una relazione programmatica articolata sulla base dei risultati conseguiti e delle iniziative delle sedi periferiche.

Articolo 5

            1.  La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.