Proposta di legge n. 47/8^

NORME SULLA DOTAZIONE ORGANICA DELLE STRUTTURE SPECIALI

 Art. 1

1. Non possono fare parte di nessuna struttura speciale i parenti e gli affini entro il 3° grado dei Consiglieri regionali e dei titolari delle Strutture stesse.
2. Viene decurtata di un componente la dotazione organica delle strutture speciali del Presidente della Giunta, degli Assessori, del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari, dei Capidipartimento di Giunta e Consiglio.
3. Tutte le strutture speciali sono composte esclusivamente da personale proveniente dalla P.A..

Art.2

Norma transitoria:
1. Decade automaticamente il personale delle strutture speciali che a seguito dell'entrata in vigore della presente legge dovesse versare in condizione di incompatibilità.
2. I titolari delle strutture speciali comunicheranno agli uffici competenti entro dieci giorni dall'approvazione della presente legge, il nominativo del componente della struttura stessa che dovesse risultare in esubero.