Proposta di legge n. 46/8^
MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI NN. 7 ED 8 DEL 13 MAGGIO 1996
All’art. 8 della legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 è inserito il seguente comma 8: “Alle strutture speciali comprese quelle dei Dirigenti Generali, nonché all’Ufficio di Gabinetto di cui all’art. 7 della presente legge, non può essere assegnato chi: a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione; b) sia parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali; c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale”.
All’art. 10 della legge regionale n. 8 del 13 maggio 1996 è inserito il seguente comma 9 bis: “Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse, comprese quelle dei Dirigenti Generali, alle ministrutture dei consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall’Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al “collaboratore esperto” di ciascun consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7 bis, 7 ter e 9 del presente articolo, nonché all’Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere assegnato chi: a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione; b) sia parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali; c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale”.