Proposta di legge n. 35/8^
ISTITUZIONE CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO – CREL – ART. 56 STATUTO REGIONALE
RELAZIONE
1. Premessa
Con la seguente proposta di legge si intende dare attuazione a quanto stabilito all'articolo 56 dello Statuto che prevede l'istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, contribuendo così a completare un quadro di riforma che mira a creare una regione inclusiva, capace di stimolare e promuovere la partecipazione superando il sistema della ripartizione di competenze previsto dal tradizionale modello gerarchico e puntando invece sulla costruzione di un sistema reticolare, nel cui ambito tutti i livelli di governo e i soggetti economici concorrono a formulare, a proporre ed a attuare le politiche economiche-sociali
Il CREL è un organismo di consulenza, studio e ricerca in tema di politica economica, bilancio e programmazione, sviluppo e mercato del lavoro.
La proposta di legge si compone di otto articoli.
Nel primo articolo si indica la finalità del CREL e si individua la sede - come previsto nello Statuto - presso il Consiglio Regionale della Calabria.
All'articolo 2 vengono elencate le funzioni ad esso attribuite, in particolare quelle consultive che vengono attivate tramite richiesta da parte dei Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.
L’articolo tre prevede la nomina di 30 componenti, oltre il Presidente, scelti tra personalità qualificate operanti nei settori di competenza del CREL. Quest'articolo individua anche le incompatibilità dei componenti e la durata dell'organo.
Nell'articolo 5 vengono indicate le modalità di partecipazione alle sedute del CREL, rinviando ad apposito regolamento le norme di funzionamento del medesimo.
Infine all'articolo 6 è previsto un piano programmatico che il CREL presenta annualmente al Consiglio Regionale per l'approvazione ed un resoconto annuale da inviare entro il 31 marzo al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta.
Articolo 1
(Finalità e sede)1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 56 dello Statuto, istituisce e disciplina il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro, di seguito denominato CREL, al fine di accrescere la partecipazione delle diverse componenti sociali ed economiche della Regione alla elaborazione della programmazione regionale ed agli indirizzi di sviluppo economico- sociale e culturale.
2. Il Consiglio Regionale dell'economia e dei lavoro ha sede presso il Consiglio regionale della Calabria.Articolo 2
(Funzioni)1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è organo di consulenza, studio e ricerca del Consiglio e della Giunta Regionale, in materia di:
a) politica economica, sociale e finanziaria;
b) bilancio e programmazione;
c) sviluppo economico-sociale;
d) mercato del lavoro e occupazione.
2. Il CREL esprime pareri su richiesta del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta Regionale e dei Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.
3. II CREL inoltre:
a) contribuisce all'elaborazione della legislazione regionale in materia socioeconomica e del lavoro, sia formulando suggerimenti ed osservazioni, sia producendo studi, rapporti ed indagini su richiesta dei competenti organi regionali;
b) attiva, nell'ambito della propria autonomia gestionale e finanziaria, proprie iniziative di analisi, studio, ricerca sulla realtà socio-economica, sull'impatto della legislazione, sulle prospettive concernenti l'evoluzione della società e dell'economia regionale;
c) approva, con periodicità da stabilirsi o anche in relazione a specifiche esigenze, rapporti, pure con l'ausilio di enti e apposita commissione, sull'andamento generale del mercato del lavoro in ambito regionale;
d) stabilisce, anche per tramite di un proprio delegato, contatti con l'Unione Europea, al fine di meglio indirizzare le proprie risoluzioni.
4. Il CREL ha l'obbligo di esprimere i pareri, e comunque tutti gli atti di competenza, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la materia su cui verte il parere richieda approfondimenti particolari, il CREL può chiedere una proroga che può essere concessa per un termine non superiore a quello fissato.
5. Per le attività di consulenza, studio e ricerca nelle materie di cui al comma 1, il Consiglio e la Giunta regionale si avvalgono prioritariamente della collaborazione dei Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.Articolo 3
(Composizione)1. Il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro si compone di 30 membri, oltre il Presidente, così distinti:
a) 3 esperti designati dal Consiglio regionale tra persone qualificate in materie giuridico-economiche, finanziarie e sociali;
b) 3 esperti designati dalla Giunta regionale tra persone qualificate in materie giuridico-economiche, finanziarie e sociali;
c) 7 rappresentanti designati dalle OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale e nazionale, presenti nel CNEL;
d) 7 rappresentanti designati dalle seguenti Associazioni:
- 2 rappresentanti delle Associazioni dell'industria e Artigianato;
- 1 rappresentanti delle Associazioni dei settori commercio e turismo;
- 1 rappresentanti delle Associazioni dell'agricoltura e della pesca;
- 1 rappresentanti delle Associazioni delle piccole e medie imprese;
- 1 rappresentanti delle Associazioni del settore creditizio e finanziario;
- 1 rappresentanti designati dalle Associazioni cooperative legalmente riconosciute;
e) 3 rappresentanti delle tre Università della Calabria, scelti tra professori competenti in materie giuridico-economiche, finanziarie e sociali designati dai Rettori delle rispettive Università;
f) 1 rappresentante dell'Università per gli Stranieri "Dante Alighieri", scelto tra professori competenti in materie giuridico-economiche, finanziarie e sociali designato dal Rettore dell' Università;
g) 1 rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità;
h) 1 rappresentante delle Camere di Commercio della Calabria - Unioncamere Calabria;
i) 1 rappresentante dell'Azienda Calabria lavoro;
l) 1 rappresentante della Commissione regionale per l'impiego;
m) 1 rappresentante dell'ANCI;
n) 1 rappresentante dell'UPI.
2. I componenti del CREL sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio e durano in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale. Ai fini della costituzione, le designazioni dei componenti devono pervenire da parte delle rispettive organizzazioni e dei rispettivi organismi, entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio decorsi i quali il CREL è validamente costituito qualora sia già stato comunque designato un numero di membri rappresentativo della maggioranza dei componenti.
3. I componenti del CREL possono essere revocati in qualsiasi momento dagli enti e associazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al Presidente del CREL il quale provvede a dare comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale per gli adempimenti conseguenti. Con le stesse modalità si procede alla sostituzione dei componenti cessati per dimissioni, decadenze e decessi; la nomina del nuovo componente avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il componente sostituito.
4. La carica di componente del CREL è incompatibile con quella di parlamentare nazionale ed europeo, consigliere ed assessore regionale, nonché con un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo o di consulenza con la Regione Calabria.Articolo 4
(Presidente)1. Il Presidente del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro è nominato al di fuori dei componenti dello stesso, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, adottato previa intesa con il Presidente della Giunta regionale.
2. Il CREL, elegge, fra i suoi componenti, due vice Presidenti.
3. Il Presidente e i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza e durano in carica per l'intera legislatura.
4. Il Presidente ha la legale rappresentanza del CREL, convoca le riunioni e compie tutti gli atti necessari per il suo funzionamento, di concerto con l'Ufficio di Presidenza dello stesso organismo.Articolo 5
(Organizzazione e funzionamento)1. Alle riunioni dell'assemblea del CREL possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori competenti, il Presidente del Consiglio regionale e i Consiglieri regionali.
2. Possono altresì partecipare su invito del medesimo organismo, rappresentanti delle strutture produttive regionali interessati alla definizione di obiettivi settoriali, funzionari dell'Amministrazione regionale, rappresentanti di Enti ed Associazioni, pubblici e privati.
3. Le sedute del CREL sono pubbliche.
4. Il CREL disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento, proposto dal suo Presidente, votato a maggioranza assoluta dei suoi componenti e adottato entro sessanta giorni dalla sua costituzione.
5. L'Ufficio di Presidenza provvede a dotare il CREL delle strutture e delle risorse umane necessarie a garantire il funzionamento dei medesimo.
6. Al Presidente e ai VicePresidenti del CREL è attribuita un'indennità mensile di funzione, pari al venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante al Consigliere regionale. Ai componenti è invece attribuito un gettone di presenza pari a € 200,00.Articolo 6
(Programmazione)1. Il CREL presenta, entro il 15 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del fabbisogno finanziario.
2. L'Ufficio di Presidenza, verificata la compatibilità finanziaria, presenta per l'approvazione al Consiglio regionale, unitariamente al bilancio, il programma di attività del CREL.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il CREL invia al Presidente dei Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. La relazione è posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale entro i successivi trenta giorni per l'esame e l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti di competenza del Consiglio stesso e/o della Giunta.Articolo 7
(Norma finanziaria)1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il CREL dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata in sede di approvazione dei bilancio del Consiglio regionale, inserendo lo stanziamento al capitolo 9, art. 4 denominato "Finanziamento del Consiglio regionale economia e lavoro art. 56 Statuto".
Articolo 8
(Norma transitoria)1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente del Consiglio regionale attiva le procedure di costituzione del CREL entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario in corso per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2005.Articolo 9
(Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.