Proposta di legge N° 227

RELAZIONE

Il Consiglio regionale, in sede di approvazione della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, concernente la legge finanziaria regionale per il 2007, con l'articolo 2 ha istituito la Stazione Unica Appaltante (SUA) e fissato i criteri generali per la definizione della natura giuridica dell'organismo, delle competenze e per il funzionamento, demandato alla Giunta regionale la predisposizione, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, di un disegno di legge regionale organico, con il quale disciplinare la composizione e le modalità di nomina dell'organismo, stabilire le sue finalità, fissare l'ambito di competenza e le attribuzioni, regolare il funzionamento ed individuare i soggetti giuridici che devono o possono ricorrere alla SUA, ed ancora le modalità di copertura delle spese di finanziamento.
I principi posti a base dell'istituzione della S.U.A., recati dalla norma legislativa del citato articolo 2 e che hanno ispirato il Consiglio regionale a dotare la Regione di un specifico autonomo organismo, al quale demandare la predisposizione e gestione di tutte le procedure concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di competenza degli Uffici della Regione e degli Enti, Aziende, Agenzie, trovano ragione nell'esigenza primaria di uniformare le procedure per tutti i soggetti obbligati o che facciano ricorso, semplificando la redazione degli atti degli appalti e, ove possibile razionalizzare l'attività anche mediante l'accorpamento delle procedure richieste da più soggetti obbligati o in regime di convenzione. Ciò consente, inoltre, di contenere la spesa pubblica e di evitare l'elusione delle procedure di affidamento con il frazionamento delle forniture nel corso dell'anno.
L'aspetto che maggiormente è posto alla base dell'espressa volontà dal Consiglio regionale è costituito dalla necessita di rendere al massimo la trasparenza per evitare ingerenze esterne, anche di natura malavitosa, il ripetersi di fenomeni di corruzione, come di recente si ha avuto modo di apprendete dai mass-media per le molteplici indagini e provvedimenti posti in essere dell'Autorità Giudiziaria, e pervenire ad un sistema di massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Il disegno di legge regionale predisposto dalla Giunta regionale risulta articolato secondo l'indirizzo fornito dal Consiglio regionale e mira a trattare e disciplinare gli aspetti concernenti l'istituzione e la composizione dell'organismo, le finalità, le attribuzioni, le procedure per la nomina e la durata in carica dei componenti l'organismo, la competenza e le modalità di funzionamento degli organi, la disciplina delle procedure di affidamento, la competenza riservata ai soggetti committenti, sia essi uffici, enti, aziende, società, agenzie e altri organismi dipendenti dalla Regione, che soggetti pubblici terzi operanti in regime di convenzione, le procedure degli appalti, il regolamento regionale per la gestione dei lavori pubblici, l'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale sugli appalti ed infine quelle relative alla compatibilità normativa ai corrispettivi spettanti ai componenti e le norme transitorie e finali.
Più in particolare, l'art. 1 istituisce la Stazione Unica Appaltante (SUA) come Autorità regionale con il compito di svolgere attività preparatoria, di indizione e di aggiudicazione, e di vigilanza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Gli organi dell'Autorità regionale SUA sono costituiti da un Direttore Generale e dal Comitato di sorveglianza, essa opera in piena autonomia organizzativa e contabile ed a tal fine deve dotarsi dei necessari regolamenti. Lo stesso articolo stabilisce la composizione degli uffici operativi della SUA.
L'art. 2, oltre a indicare le modalità di assegnazione del fabbisogno di personale e definire la lista delle attribuzioni, conferisce alla SUA la vigilanza delle procedure di gara poste sotto soglia, direttamente gestite dai soggetti obbligati o in regime di convenzione, ciò allo scopo di evitare l'elusione da frazionamento delle procedure e degli appalti, per la regolarità delle procedure e per consentire di un costante aggiornamento della banca dati. Stabilisce infine che l'attività dell'Autorità sia impostata con a base un sistema qualità conforme alle norme della serie ISO EN UNI 9000 e che definisca e promuova presso le amministrazioni aggiudicatici di un sistema di attestazione della qualità dei contratti pubblici ispirato alla norma di derivazione europea UNI 10943.
L'art. 3 stabilisce la composizione dell'Autorità regionale, formata da un Direttore Generale ed un Comitato di sorveglianza, di nomina del Presidente della Giunta regionale, con procedura trasparente, nonché la durata in carica, i casi di decadenza dall'incarico ed i vincoli per la rielezione. Infatti, è prevista una procedura di evidenza pubblica per la costituzione di un apposito elenco dei soggetti interessati alla nomina aventi i requisiti minimi. Inoltre sono previsti i casi di incompatibilità e di conflitto di interesse.
L'art. 4 stabilisce l'obbligo al ricorso all'Autorità da parte delle strutture organizzative della Regione e degli Enti, Aziende, Agenzie ed organismi da essa dipendenti, nonché degli enti del servizio sanitario regionale. Per tutti gli altri soggetti pubblici operanti in Calabria, viene data la facoltà di fare ricorso in regime di convenzione, salvo che si tratti di soggetti pubblici estranei alla regione, nel caso in cui i contratti riguardano attività sostenuta con il contributo a carico del bilancio della Regione, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo totale.
Gli articoli 5 e 6 disciplinano la competenza dei committenti e le modalità di attivazione del procedimento ed anche i rapporti e gli obblighi reciproci dei due soggetti (committente e SUA). Ciò, soprattutto, per legittimare l'avvio degli adempimenti della SUA ed anche per determinare l'inizio del procedimento, di definizione dell'oggetto, di fissazione dei termini temporali entro i quali la procedura di gara dovrà essere conclusa, di determinazione dell'entità della spesa, ed infine di predisposizione del piano dei fabbisogni annuali complessivi redatto a cura dei committenti. Al fine di stimolare la qualificazione delle strutture ordinarie delle amministrazioni aggiudicatici viene prevista la possibilità per le stesse di derogare dall'obbligo sancito dall'art. 4.
L'art. 7 si sofferma sulle procedure di predisposizione e redazione degli atti di gara (avvisi, capitolati d'onere, disciplinari tecnici, bandi, ecc.) e fissa i termini entro i quali i provvedimenti devono essere emanati, oltre che i vincoli all'inserimento di clausole che di fatto impediscono la conoscenza dei contenuti degli atti o che facciano esplicito riferimenti tecnici che possono comportare il condizionamento dei partecipanti.
L'art. 8 demanda all'Autorità regionale SUA la predisposizione del regolamento per i contratti di servizi relativi ai lavori pubblici, da predisporre nel termine di 120 giorni dall'insediamento degli Organi, allo scopo di fissare criteri per l'affidamento degli incarichi ai liberi professionisti, la nomina dei direttori dei lavori, la stipula delle convenzioni la definizione delle incompatibilità tra incarichi professionali e rapporti di servizio, la tenuta di elenchi per l'affidamento degli incarichi.
Con gli artt. 9 e 10 si da il via alla costituzione dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, allo scopo di creare una banca dati nella quale raccogliere i dati relativi alle opere e quelli statistici, nonché per la realizzazione del monitoraggio delle procedure di indizione e di affidamento sotto soglia e la realizzazione e l'aggiornamento continuo dei prezzi. Inoltre, disciplinano la realizzazione di uno specifico notiziario regionale sugli appalti e sui prezzi al consumo di interesse per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e l'obbligo, da parte delle strutture regionali o dipendenti dalla Regione e degli enti locali operanti in Calabria di fornire tutte le informazioni riguardanti gli appalti dagli stessi posti in essere.
L'art. 11 stabilisce le modalità di funzionamento della SUA e dell'Osservatorio, per quanto attiene alle spese di organizzazione, prevedendo che tutti i soggetti che facciano ricorso alla SUA, in regime obbligatorio ovvero in convenzione, devono prevedere, riservare e trasferire all'Autorità regionale SUA l'ammontare dell' 1 % (uno per cento) dell'importo a base d'asta. Ciò, dopo la fase di avvio, prevedibilmente il primo anno dalla sua costituzione, consentirà di disporre di autonomia finanziaria, rendendo ancora più autonomo l' Organismo.
I successivi articoli, 12 e 13, riguardano la compatibilità con le disposizioni legislative e regolamentari previgenti, al fine di evitare sovrapposizioni di regole e dubbi interpretativi, e le disposizioni transitorie e finali, queste ultime per regolare soprattutto la fase di avvio dell'attività della SUA.

Art. 1
Ambito di applicazione e finalità

    1. Al fine di assicurare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza della gestione dei contratti pubblici è istituita l'Autorità regionale per i procedimenti e la vigilanza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assume la denominazione di Stazione Unica Appaltante (SUA), con il compito di svolgere l'attività di preparazione, indizione e di aggiudicazione delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche, acquisizioni di beni e forniture di servizi a favore della Regione Calabria e degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati, per gli enti del servizio sanitario regionale, cui è fatto obbligo di ricorrere alla SUA nei modi e termini stabiliti dalla presente legge, nonché degli altri Enti pubblici della Calabria che intendono ricorrere alla SUA in regime di convenzione. La SUA esercita altresì le attività di controllo sull'esecuzione delle procedure e attività ricordate.
    2. La SUA opera con piena indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione, nonché in regime di autonomia organizzativa e contabile, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della presente legge.
    3. La SUA, costituita con decreto dal Presidente della Regione, ha sede in Catanzaro.
    4. Organi della SUA sono il Direttore Generale ed il Comitato di sorveglianza. Il Dirigente generale è assistito da un'apposita segreteria, composta da un funzionario di categoria D e da non più di cinque unita di personale. La SUA dispone inoltre di una struttura organizzativa, articolata in tre Sezioni di livello dirigenziale equiparato a quello di settore della Giunta regionale, una amministrativa, una tecnica ed una relativa all'osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 9.
    5. Il Direttore generale svolge le funzioni di segretario del Comitato di sorveglianza, partecipa alle relative riunioni, redige e sottoscrive il verbale e predispone la documentazione richiesta.

Art. 2
Attribuzioni

    1. Il Direttore generale della Stazione Unica Appaltante, entro venti giorni dal suo insediamento, adotta il regolamento di organizzazione delle Sezioni e della relativa dotazione organica, sottoponendoli all'approvazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni, definisce e rende operative le procedure e la documentazione formale per la attivazione del sistema qualità, così come definito al comma 9 del presente articolo. Entro la stessa data definisce le linee fondamentali del sistema di attestazione secondo quanto previsto al comma 10 del presente articolo, sottoponendolo all'approvazione della Giunta regionale. Il regolamento prevede le forme di coinvolgimento del Ministero dell'Interno e delle sue strutture periferiche all'attività della SUA.
    2. Fermo restando le competenze e le responsabilità del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) delle singole amministrazioni aggiudicatrici, rientrano nella competenza della SUA i seguenti compiti:

a. collaborare con le amministrazioni aggiudicatrici, al fine della corretta individuazione del contratto, onde garantire la rispondenza dell'opera, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti destinatari ed in vista della loro corretta e tempestiva esecuzione;
b. concordare con il RUP la tipologia di gara per la scelta del contraente privato;
c. collaborare alla redazione del capitolato generale e degli eventuali capitolati speciali necessari;
d. nominare le commissioni od i responsabili di gara;
e. predisporre le formule e/o i modelli di presentazione delle offerte;
f. redigere gli schemi di bando (disciplinari, avviso pubblico, lettera di invito e
quant'altro necessario), curandone la pubblicazione e l'invio ai soggetti interessati nel rispetto della disciplina in tema di procedimenti ad evidenza pubblica;
g. definire i criteri di aggiudicazione (valutazione offerte e attribuzione punteggi);
h. fissare i modelli di tracciabilità bancaria e contabile delle attività finanziarie connesse all'esecuzione del contratto e dei subcontratti;
i. curare ogni adempimento relativo alla valutazione delle offerte presentate ed all'attribuzione dei relativi punteggi;
j. redigere le graduatorie di merito sia provvisorie che definitive;
k. curare l'esame e la decisione delle opposizioni;
l. predispone le relazioni tecniche per l'Avvocatura regionale, per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale;
m. monitorare gli stati di avanzamento e la corretta esecuzione dei contratti. Ove la SUA rilevi incongruità o anomalie, fissa un termine non inferiore a giorni 15 per esaminare eventuali controdeduzioni. Trascorso tale termine, propone all'ente committente la sospensione dei pagamenti in corso e trasmette copia della sua relazione al Presidente della Giunta regionale, per ogni valutazione di sua competenza;
n. riferire sull'esercizio delle proprie funzioni, con cadenza annuale,. al Consiglio, alla Giunta regionale ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, formulando ogni opportuna proposta ed osservazione;
o. segnalare immediatamente al Consiglio, alla Giunta regionale ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ogni inosservanza od elusione della normativa sui contratti pubblici di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni;

    3. L'Autorità SUA assume, per conto della Regione Calabria, la qualità di centrale di acquisto ai sensi dell'articolo 1, commi 455 e 456 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria dello Stato 2007).
    4. La SUA, inoltre, vigila sulle procedure di gara sotto la soglia indicata nell'articolo 4, comma 1, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di economia ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. In particolare, vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando la regolarità delle procedure di affidamento e l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici, accertando altresì che, dall'esecuzione dei contratti, non derivi pregiudizio per il pubblico erario; vigila inoltre sulle procedure poste in essere dagli stessi soggetti al fine di evitare l'elusione derivante dal frazionamento degli appalti.
    5. Al fine di consentire alla SUA di svolgere con efficacia le sue funzioni di vigilanza, le amministrazioni committenti operanti nella Regione Calabria hanno l'obbligo di trasmettere copia dei bandi e delle lettere di invito alla SUA, la quale ha il potere di formulare richieste di chiarimenti e di trasmissione di documenti alle quali gli enti destinatari hanno l'obbligo di rispondere nei successivi dieci giorni. Eventuali omissioni o ritardi sono suscettibili di valutazione da parte della SUA per gli effetti di cui al comma 2, lettera m).
    6. La Stazione unica appaltante (SUA) dispone l'inserimento, negli schemi di bando e di capitolato generale delle gare pubbliche disciplinate dalla presente legge, di clausole che diano preferenza, a parità di punteggio, all'impresa che si impegni ad eseguire sulla base del previsto compenso - per conto della Regione Calabria e degli enti pubblici che ne facciano motivata richiesta - opere di demolizione, sistemazione, ristrutturazione e quant'altro reso necessario secondo le disposizioni urbanistiche, le norme edilizie e la normativa antimafia in materia di beni confiscati.
    7. La Stazione unica appaltante (SUA) dispone altresì, negli schemi di bando e di capitolato generale delle gare pubbliche disciplinate dalla presente legge, l'inserimento di una clausola che preveda l'obbligo per l'aggiudicatario e per i subcontraenti di segnalazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti di reato di cui risultino parte offesa verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto.
    8. La violazione degli obblighi derivanti dalle clausole di cui ai precedenti commi determina l'esclusione per i successivi cinque anni dell'aggiudicataria e delle società, imprese, ditte ad essa comunque riconducibili, anche parzialmente o costituite in via temporanea, dal novero delle imprese che possono aggiudicarsi l'esecuzione di contratti disciplinati dalla presente legge.
    9. L'Autorità, per lo svolgimento delle proprie attività, adotta modalità organizzative fondate su un sistema qualità. Per sistema qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziate, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità dei procedimenti contrattuali.
    10. L'Autorità al fine di promuovere la qualificazione delle amministrazioni aggiudicatici di cui all'art. 1 elabora indirizzi e direttive per l'introduzione di sistemi di qualità, sulla base delle norme ISO ed UNI applicabili nelle fasi di affidamento, gestione e collaudo di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Inoltre promuove un sistema di attestazione della qualità dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dalla norma UNI 10943, ed informa le Amministrazioni aggiudicatrici sulle procedure, modalità e soggetti accreditati per il rilascio dell'attestazione di qualità.

Art. 3
Il Direttore generale ed il Comitato di sorveglianza

    1. Il Direttore Generale adotta gli atti aventi efficacia esterna ed è responsabile dell'intera attività della SUA e dell'attuazione delle procedure ad essa affidate. Il direttore generale, che dura in carica cinque anni, è nominato, a seguito di avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa.
    2. Per la nomina è richiesto, alternativamente, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver ricoperto la qualifica di dirigente per almeno quindici anni presso la Regione Calabria od altri enti pubblici, con laurea specifica ed attività di servizio prevalentemente svolta nei settori giuridico-legale, amministrativo, economico, contabile, tecnico per i lavori pubblici, l'urbanistica, l'edilizia, l'ambiente ed il territorio;
b) provenire dai settori della docenza universitaria, con qualifica di professore ordinario o associato e titolarità di cattedra nei settori indicati alla precedente lettera a);
c) dell'Avvocatura dello Stato, con esperienza almeno quindicennale;
d) provenire dai ruoli delle magistrature con almeno dieci anni di anzianità;
e) liberi professionisti, con laurea del vecchio ordinamento, o specialistica, ovvero magistrale, iscritti da almeno quindici anni nei rispettivi albi (sez. "A", ove istituita) e con comprovata esperienza professionale nei campi indicati alla precedente lettera a).

    3. I1 Comitato di sorveglianza assegna gli obiettivi al Direttore generale ed ai dirigenti e ne verifica il conseguimento, e, altresì, preposto alla verifica sull'andamento generale della SUA ed effettua le relazioni periodiche di cui all'art. 2, comma 2.
    4. I1 Comitato di sorveglianza, che dura in carica cinque anni, è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, previa delibera della stessa, ed è composto da un numero variabile tra tre e cinque membri, due dei quali appartenenti alla Magistratura contabile ed amministrativa, il cui nominativo va richiesto ai competenti organi di autogoverno, e gli altri scelti tra soggetti in possesso dei requisiti per ricoprire la carica di direttore generale, ad eccezione della lett. d), previo avviso pubblico. In caso di mancata designazione da parte degli organi di autogoverno, la nomina dei componenti avviene sulla base dell'elenco formato a seguito dell'avviso pubblico. Il Comitato, che elegge al suo interno il Presidente, disciplina la propria attività mediante adozione di un regolamento interno.
    5. Al Direttore generale spetta un compenso annuo lordo equiparato al trattamento spettante ai dirigenti generali della Giunta regionale.
    6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza spetta un gettone di presenza pari all'indennità di presenza giornaliera del Consigliere regionale, oltre il rimborso delle spese documentate.
    7. L'aspirante agli incarichi di Direttore generale e di membro. del Comitato di sorveglianza deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. età non superiore ai 60 anni;
b. non aver ricoperto o non ricoprire la carica di componente del Consiglio, della Giunta regionale, di Amministratore di uno degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi di cui all'articolo 1 o di Amministratore di Ente con .il quale esiste un rapporto di convenzione con la SUA;
c. non essere legato da rapporti di parentela, entro il terzo grado, con Consiglieri regionali, Componenti della Giunta regionale ed Amministratori di Enti, Aziende, Agenzie ed organi sub regionali.
d. non versare in condizioni di incompatibilità, o conflitto di interessi derivanti da incarichi professionali o mansioni pubbliche svolti nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando.
e. non possono, altresì, essere nominati:

- coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

- coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

- coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

- coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta vigilata.

    8. I1 Direttore generale ed il membro del Comitato di sorveglianza decadono dall'incarico nei seguenti casi:

a) al verificarsi delle condizioni di cui alla lettera e) del precedente comma 7.
b) impedimento discendente da fatti da cui consegua l'incompatibilità, l'incapacità a svolgere pubbliche funzioni o ad occupare pubblici uffici;
c) sopravvenuta incompatibilità, o conflitto di interessi, in ordine allo svolgimento delle attività di competenza della SUA, ricorrendo, in relazione agli interessati allo svolgimento delle gare oggetto della presente legge, ove non sia possibile prevenire tale situazione attraverso il meccanismo dell'astensione:

- quanto alle società di capitali, uno dei casi di cui all'articolo 2399, comma 1, lettere b) e c), del codice civile;
- quanto a società di persone e ditte individuali, un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, ovvero il rapporto di coniuge, parente o affine entro il quarto grado o semplice convivente con uno dei soci o con il titolare. La sopravvenienza di tali situazioni deve essere comunque dichiarata immediatamente. La omessa dichiarazione costituisce causa autonoma di decadenza. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta, previa deliberazione di accertamento della Giunta Regionale.

Art. 4
Procedure di affidamento

    1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono obbligatoriamente della SUA per la predisposizione degli atti iniziali di tutte le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture, fino all'aggiudicazione definitiva.
    2. Il Direttore generale individua, con proprio atto, le procedure di acquisto che, per l'esiguità dell'importo, per l'assoluta specialità dell'oggetto, per il ricorso a metodi standardizzabili attraverso sistemi informatici o per l'utilizzo di procedure con attestazione di qualità, rilasciate da organismi accreditati, possono essere interamente espletate dalle amministrazioni aggiudicatrici.
    3. Il ricorso alla SUA avviene con formale atto di investitura, adottato dal funzionario preposto alla struttura cui spetta la competenza relativa alla indizione della gara. Completate le procedure di aggiudicazione, la SUA rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all'ente committente, ai fini degli atti consequenziali.
    4. Per le procedure di affidamento di contratti pubblici aventi un importo uguale o superiore a € 150.000 (euro centocinquantamila), cui si provveda anche parzialmente con finanziamenti o contributi, non inferiori al 30% (trenta per cento) dell'importo totale, a carico del bilancio della Regione Calabria o di Enti, Società interamente partecipate, Agenzie, Aziende ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati, gli Enti pubblici della Calabria diversi da quelli indicati al comma 1, a pena di decadenza dal contributo o dal finanziamento regionale, devono avvalersi della SUA, alternativamente:

a) sottoponendo a preventivo parere di regolarità formale gli atti relativi alle procedure di indizione delle gare e di affidamento;
b) per la diretta stesura degli atti di impulso procedimentale (bandi, capitolati, lettere di invito ed altro), da parte della SUA, oltre che per il controllo sulla regolarita dell'esecuzione delle opere, prestazioni, servizi e forniture affidate e dei risultati finali, a pena di revoca del finanziamento o contributo.

    5. A tale fine le delibere regionali ed i decreti dirigenziali e ogni altro provvedimento che dispongano l'erogazione dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma precedente, contengono, a pena di nullità, la relativa clausola di decadenza e revoca.

Art. 5
Competenza degli enti committenti ed attivazione del procedimento di affidamento.

    1. Quando gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, devono avvalersi dell'opera della Stazione Unica Appaltante, spetta in ogni caso agli stessi stabilire l'oggetto del contratto e gli elementi essenziali del suo contenuto.
    2. La delibera di contrattare ed il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, unitamente agli atti progettuali e ad ogni opportuna comunicazione informativa devono essere trasmessi alla Stazione Unica Appaltante nei tempi indicati nell'articolo 6.
    3. L'atto con il quale l'ente committente richiede alla SUA di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.
    4. La SUA organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte anche dalle informazioni di cui al comma 3.

Art. 6
Programmazione dell'attività di affidamento

    1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 nelle ipotesi in cui l'esigenza di affidamento del contratto derivi da circostanze sopravvenute, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano, alla luce delle esigenze risultanti dagli atti di programmazione e delle pregresse esperienze maturate in contratti analoghi, alla Stazione Unica Appaltante, entro trenta giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio, i contratti di opere, di servizi e di fornitura aventi i requisiti previsti all'articolo 4 di cui prevedono l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.
    2. Il mancato rispetto della predetta procedura temporale esime la SUA dall'obbligo di attenersi rigidamente alla tempistica predisposta, fatta salva la segnalazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera o).
    3. La SUA, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, propone all'amministrazione interessata gli eventuali correttivi dell'oggetto del contratto, anche in vista della sua omogeneizzazione ai contenuti di contratti affini che la SUA abbia il compito di aggiudicare, onde assicurare che lo svolgimento dell'attività di affidamento e di esecuzione avvenga secondo canoni di presumibile migliore economicità ed efficienza; nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice ritenga di non condividere la proposta formulata dalla SUA, questa procede ad espletare la procedura di affidamento secondo il progetto e le indicazioni provenienti dall'amministrazione aggiudicatrice.
    4. La Stazione Unica Appaltante, ricevute le comunicazioni ed espletate le verifiche di cui ai precedenti commi, provvede a valutare le opere, i servizi e le forniture da eseguire nel corso dell'anno secondo criteri di omogeneità del rispettivo oggetto, di contestualità del relativo affidamento e di efficienza esecutiva, da accertare anche in base ai luoghi in cui dovrà avvenire l'esecuzione del contratto ed alle amministrazioni beneficiarie: la SUA può quindi procedere all'indizione di un'unica gara, avente ad oggetto l'affidamento di più lotti, ovvero, nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per accorpare più opere, servizi o forniture nell'ambito di un unico contratto, essa procede all'affidamento unitario dello stesso.
    5. La SUA predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori in modo da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ove l'appalto riguardi un Ente che abbia inteso ricorrere alla SUA in regime di convenzione, questo può chiedere che della commissione di gara faccia parte un proprio funzionario.
    6. Espletato il procedimento di gara, la SUA trasmette il verbale di aggiudicazione provvisoria all'amministrazione committente, la quale può formulare, entro dieci giorni dalla ricezione, eventuali osservazioni. La SUA, nel procedere all'aggiudicazione definitiva, tiene conto delle osservazioni pervenute.
    7. L'atto di aggiudicazione definitiva costituisce adempimento di attività di delegazione.
    8. Quando la competenza a procedere è devoluta alla Stazione unica appaltante (SUA), il capitolato speciale compreso fra gli atti progettuali deve rinviare, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione, alle previsioni del bando di gara.

Art. 7
Bandi di gara

    1. I bandi concernenti le procedure di aggiudicazione di contratti di competenza della SUA o di altre amministrazioni aggiudicatrici operanti nel territorio regionale devono essere redatti in conformità a schemi di bandi-tipo predisposti dalla Stazione Unica Appaltante. Il provvedimento di adozione viene emanato preferibilmente entro quarantacinque giorni, e comunque non oltre 90 giorni, dall'inoltro da parte del committente ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Con le stesse modalità si provvede ad eventuali modifiche.
    2. Gli schemi di bandi-tipo devono essere improntati a principi di semplicità, chiarezza e trasparenza, e devono garantire omogeneità di comportamento nello svolgimento delle procedure di cui alla presente legge.
    3. E' vietato l'inserimento nei bandi di gara di qualsiasi clausola che impedisca la conoscenza del capitolato e degli elaborati, la richiesta di certificazioni o di presa visione del progetto da parte dei partecipanti.
    4. E' inoltre vietata l'inclusione di clausole che comunque individuano dati e riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni e fornitori.
    5. In casi particolari, in deroga al comma precedente, il committente può richiedere beni o servizi di speciale valore con caratteristiche esclusive e infungibili, ma la SUA subordina lo svolgimento positivo della procedura al parere favorevole di una Commissione tecnica esterna ad hoc da essa nominata.
    6. Quando la procedura di aggiudicazione appartiene alla competenza della SUA, è ammesso l'inserimento delle clausole di cui al comma precedente, ove le caratteristiche del bene o del servizio richiesto dall'ente committente siano necessarie per la realizzazione delle specifiche esigenze dallo stesso rappresentate.
    7. Nei bandi di gara gli enti diversi da quelli regionali devono indicare, nel rispetto delle norme di individuazione dei responsabili del procedimento, gli uffici e i singoli funzionari responsabili delle attività istruttorie, propositive, preparatorie ed esecutive in materia contrattuale.
    8. Per le procedure di gara di approvvigionamento di beni materiali, ovvero prodotti e strumentazione scientifica e sanitaria, la cui fornitura è richiesta contestualmente da più strutture dipendenti dalla Regione e da soggetti pubblici da essa dipendenti, al fine del contenimento della spesa pubblica e previa informativa ai committenti, è data facoltà alla SUA di indire una unica gara, articolata in specifici lotti, in ragione delle necessita comunicate da ogni singolo committente, ovvero di procedere all'unificazione delle richieste di gara aventi oggetto omogeneo, ai fini dell'aggiudicazione di un unico contratto. Il capitolato d'oneri, il provvedimento e gli altri atti di indizione della gara nonché quello di aggiudicazione dovranno fare espresso riferimento ai rispettivi committenti.

Art. 8
Regolamento regionale per i contratti di servizi per i lavori pubblici

    1. La Stazione unica appaltante, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentite le rappresentanze istituzionali, a livello regionale, degli ordini e dei collegi professionali, il regolamento per i lavori pubblici, relativo a:

a) criteri per l'affidamento dei contratti ai liberi professionisti e per la redazione dei progetti di massima e/o esecutivi;
b) criteri per la nomina dei direttori dei lavori e dei collaudatori;
c) criteri per la stipulazione di convenzioni con istituti universitari o altre istituzioni regolarmente riconosciute specializzate in uno o più settori di conoscenze scientifiche o competenze operative, per la formazione di programmi e di studi nei limiti delle competenze specialistiche;
d) incompatibilità tra svolgimento degli incarichi professionali di cui alle precedenti lettere e rapporti di servizio con pubbliche amministrazioni;
e) criteri obbligatori di rotazione nel conferimento degli incarichi e forme di pubblicità obbligatoria per l'intera procedura di affidamento;
f) criteri per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento di appositi ed articolati elenchi ai quali attingere per il conferimento degli incarichi.

Art. 9
Osservatorio regionale

    1. E' istituito, all'interno della SUA, l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Esso cura:

a) la predisposizione di una banca dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali e civili esistenti e progettate nel territorio regionale;
b) la raccolta di dati statistici e conoscitivi sulle forme di affidamento, sulla esecuzione e sugli esiti di tutti i contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture affidati o eseguiti nel territorio della Regione, nonché il monitoraggio dei dati per l'osservatorio nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 7 del D.lgs. 163/2006;
c) la pubblicazione tempestiva sul sito della Regione dei programmi e dei bandi di gara, nonché la pubblicazione, attraverso un apposito Notiziario regionale, avente periodicità almeno semestrale è riportato periodicamente sul BUR, degli affidamenti di contratti per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, da parte delle strutture della Regione, degli enti, aziende ed organismi da essa dipendenti, degli enti locali e di tutti gli altri soggetti pubblici, indicando procedure di assegnazione, operatori economici aggiudicatari e subappaltatori, importi contrattuali e di perizie di variante e suppletive, ritardi e scadenze previste per l'esecuzione dei contratti.
d) il monitoraggio delle procedure di indizione e di affidamento degli appalti, il cui importo risulta sotto soglia e le cui procedure sono gestite direttamente dalle strutture regionali, sub regionali e degli altri enti committenti, ai fini di combattere l'elusione derivante dal frazionamento degli appalti;
e) la verifica il monitoraggio continuo dei prezzi di mercato al consumo, oggetto di procedure di evidenza pubblica per i soggetti individuati dalla presente legge, la realizzazione e l'aggiornamento di una apposita banca dati sui prezzi;
f) cura inoltre l'integrazione con altri sistemi informativi regionali o nazionali, la elaborazione e/o diffusione di linee guida per le buone pratiche, la gestione e promozione del sistema di attestazione di qualità dei contratti pubblici.

    2. Nell'apposita sezione del Bollettino ufficiale regionale dovranno essere pubblicati anche i dati relativi al conferimento di incarichi professionali indicando i nominativi dei professionisti, l'importo, la categoria delle opere e le fonti di finanziamento.
    3. L'Osservatorio pubblica un rapporto annuale individuando gli indici di concentrazione in riferimento ad indicatori territoriali e settoriali ed i casi di infiltrazione della criminalità organizzata o di attività delittuose, segnalati - previa la stipula di appositi protocolli - dagli Uffici territoriali di governo o dagli Uffici giudiziari.
    4. Tutti i dati in possesso dell'Osservatorio sono pubblici e chiunque può pretenderne visione e chiederne copia, nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti sull'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 10
Comunicazioni all'Osservatorio

    1. Tutte le strutture dipendenti direttamente della Regione Calabria, gli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti e gli Enti Locali operanti nella Regione sono tenuti, entro cinque giorni dall'avvenuta indizione dell'avviso pubblico ed entro quindici giorni dalla data di aggiudicazione, nonché semestralmente in merito alla esecuzione dei contratti, a dare comunicazione all'Osservatorio di quanto previsto all'articolo 9 mediante appositi modelli predisposti dalla SUA.
    2. Dell'avvenuta comunicazione è fatta menzione negli atti deliberativi, nei decreti dirigenziali e negli altri atti di aggiudicazione definitiva, a pena di decadenza dai finanziamenti, qualora alla realizzazione delle opere, delle prestazioni o delle forniture concorrono finanziamenti o contributi regionali in percentuale pari o superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo totale.

Art. 11
Funzionamento della SUA e dell'Osservatorio

    1. Alle spese di organizzazione e funzionamento dell'Autorità SUA e dell'Osservatorio regionale degli appalti, operante all'interno della stessa autorità, di cui all'articolo 9, si fa fronte destinando l' I % (uno per cento) dell'importo posto a base di ogni singolo provvedimento di gara per l'affidamento di contratti pubblici regolati dalla presente legge. In caso di insufficienza, per la spesa eccedente le entrate provvede la Giunta regionale con i fondi del bilancio regionale.
    2. Con il provvedimento di richiesta di intervento dell'Autorità SUA per l'avvio del procedimento di preparazione, indizione e aggiudicazione delle procedure di gara, secondo la disciplina dalla presente legge, gli Organi e le strutture della Regione, degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti, dispongono l'impegno e l'erogazione della quota dell'1% (uno per cento), dell'importo posto a base di gara, in favore dell'Autorità SUA, provvedendo nei successivi trenta giorni al relativo versamento, in uno con le spese vive del procedimento.
    3. Gli enti non obbligati, che intendono avvalersi dell'opera della SUA, provvedono, in analogia a quanto stabilito dal precedente comma.
    4. L'Autorità SUA è dotata di autonomia organizzativa e finanziaria. A tal fine, il Direttore generale opera quale funzionario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 12
Compatibilità normativa

    1. Tutte le disposizioni della presente Legge regionale si intendono e vanno interpretate in conformità con la normativa comunitaria e statale in materia.
    2. Ogni disposizione della legge regionale 11 marzo 1991, n. 3, o di altra legge regionale, incompatibile con la presente legge, si intende abrogata.

Art. 13
Norme transitorie e finali

    1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in attesa dell'espletamento dei relativi concorsi, la Giunta regionale, previa selezione per titoli specifici da parte del Direttore generale, destina alla SUA il personale necessario al suo funzionamento prioritariamente mediante il ricorso a distacco da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge cui è fatto obbligo di ricorrere alla SUA; previo avviso pubblico, il Direttore generale può provvedere alla copertura dei posti dirigenziali mediante il ricorso ad esperti di particolare e comprovata esperienza.