Proposta di legge n. 21/8^
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI PRODOTTI CALABRESI AGROALIMENTARI
E AGRICOLI DI QUALITA’RELAZIONE
I prodotti di questa Regione sono inimitabili perché nascono dalla tradizione, da materie prime inconfondibili da tecniche antiche, ma soprattutto perché sono il frutto di una terra. ancora incontaminata. Il sapore ricco del sole, l'odore dei pascoli, i colori caldi dei paesaggi, si mescolano insieme per creare quelle caratteristiche presenti solo nei prodotti "made in Calabria ".
Una simbiosi tutta naturale perfettamente riuscita, visti i tanti e diversificati prodotti e i differenti piatti a base di legumi, ortaggi, cereali, erbe aromatiche e spontanee, frutta selvatica e coltivata, carne di maiale, prodotti della pastorizia, della pesca (di mare ed acqua dolce), dell'allevamento. Una miriade di ricette colorate profumate, saporite, brulicanti di vita ed energia, in grado tanto di soddisfare i robusti appetiti quanto di stuzzicare i palati più raffinati, nel rispetto delle più spettacolari ricorrenze rituali, sacre e profane, in un contesto antropologico di tale spessore culturale, che nemmeno gli sconvolgenti cambiamenti degli ultimi decenni hanno messo in crisi. L'Agricoltura, con la sua varietà di produzioni, è uno dei segreti della diversità gastronomica di questa regione. Nelle aziende, per lo più piccole e numerose, prevalgono tante produzioni che altrove sono già scomparse.
Dove ci sono gli ulivi ci sono le viti, i fichi e gli altri alberi da frutto. Colture secolari, che grazie alla presenza dell'uomo e alla sua capacità di produrle, trasformarle e conservarle, sono diventate una ricchezza tutta naturale.
L'esistenza di antichi frantoi ancora funzionanti, le aziende ittiche risalenti al medioevo, gli impianti di trasformazione dei prodotti della pastorizia e della norcineria, le aziende, vinicole e cerealicole, rivelano uno straordinario attaccamento ai valori della terra e quanto profonda sia la cultura, in termini di sapori popolari, legata alla produzione e conservazione del cibo. Poterne fruire e conservare l'esistente il più a lungo possibile, per consegnarlo alle figure generazioni, dipende anche dalle scelte dei consumatori e di come sapranno sostenere e premiare sul mercato queste straordinarie produzioni.
La presente proposta disciplina per la prima volta in Calabria, nell'ambito delle proprie competenze in materia di produzione, raccolta, trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e silvo-pastorali e di promozione e valorizzazione degli stessi, promuove iniziative di commercializzazione e di un marchio di prodotti agricoli e agroalimentari che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori, il progetto di legge prevede:
l' art. 1 Scopi della legge;
l'art. 2 Compiti della Giunta regionale;
l'art. 3 La Costituzione di un gruppo di lavoro tecnico-scientifico; l'art. 4 Uso del marchio;
l’art. 5 Disciplinare di produzione;
l’art. 6 Etichettatura;
l’art. 7 La vigilanza;
l'art. 8 Incentivi a sostegno della diffusione del marchio e della sua commercializzazione;
l'art. 9 La norma finanziaria;
l'art. 10 Il parere comunitario di compatibilità.
Il presente progetto di legge rientra negli obiettivi del POR Calabria 2000-2006 Misura 4.6 Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Obiettivi:
organizzare la raccolta, la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti trasformati.
Interventi:
Creazioni di centri di smistamento ed impianti per la concentrazione dell'offerta, applicazione di nuove tecnologie.
Misura 4.7 Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità.
Obiettivi:
Sostenere attività connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti agricoli e creare reti telematiche per il commercio elettronico.
Interventi:
Indagini di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, introduzione norme I5O, HACCP e dei sistemi di audit ambientale.
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
La Regione Calabria ha posto al centro della programmazione 2000-2006 i grandi bisogni sociali ed economici della Calabria, finalizzando l'intervento pubblico all'accrescimento strutturale delle convenienze economiche per le imprese e della qualità della vita per i cittadini.
La presente legge, che infonde questi obbiettivi, farà fronte agli oneri finanziari, quantificati in € 75.000,00, usufruendo degli strumenti economici messi a disposizione dal POR Calabria e facendo espresso riferimento all'asse che finanzia le attività agricole, nella specificazione della misura 4.6, relativa al miglioramento delle condizioni di commercializzazione dei prodotti agricoli e della misura 4.7, relativa alla stessa commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità.
La norma finanziaria, prevista all'art. 9 della presente legge, consente di sviluppare e rafforzare, in linea generale, le metodologie di concertazione e di collaborazione già avviate per l'attuazione delle Misure e Azioni previste dai rispettivi Programmi Operativi, promovendo, in particolare, modalità concordate di individuazione e localizzazione di specifici interventi, in modo da distribuire efficacemente gli sforzi, evitando sovrapposizioni e sprechi, e costruendo - ovunque possibile - percorsi attuativi comuni.
Un attento utilizzo dei Fondi del POR Calabria 2000-2006, seguendo l'evoluzione degli interventi dalla fase di erogazione dei finanziamenti sino a quella in cui i prodotti o i servizi diventano fruibili dai cittadini, permette un ampio coinvolgimento di risorse umane, esaltando, soprattutto, il metodo della concertazione tra Regione e beneficiari degli interventi sin dal processo di formulazione delle scelte strategiche di sviluppo.
La presente legge, peraltro, favorisce un apprezzabile modernizzazione delle condizioni di vita e di benessere diffuso, indotta dalle politiche di intervento pubblico rivolte al sostegno della domanda dei consumatori e alla crescita della cultura della cooperazione tra la Regione Calabria e gli attori economici locali.Art. 1
(Scopi)1. La Calabria situata nel cuore del Mediterraneo, con il suo territorio che dalle coste del Tirreno e dello Ionio si inerpica sulla dorsale appenninica coperta da boschi maestosi, dispone di un ambiente idoneo a fornire ai consumatori produzioni sane, genuine, di qualità. Dalla diversità del clima, del terreno, della cultura e dalle tradizioni nasce una varietà di prodotti, alcuni unici al mondo come cedri e il bergamotto, che pongono la nostra regione ai vertici del ricco patrimonio agroalimentare. nazionale. Una parte non piccola di questi prodotti è già tutelata da marchi, denominazioni, certificazioni, altri attendono ancora un riconoscimento ed una garanzia. Questa ricchezza emergente, che si sta affermando sui mercati, è un elemento di forza per lo sviluppo e il riscatto di questa regione, che trova nell'agricoltura e nel turismo le basi della sua economia.
2. A tal fine la Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze in materia di raccolta produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvopastorali e di promozione e valorizzazione degli stessi, promuove iniziative di commercializzazione e di immagine di prodotti agricoli e agro-alimentari che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori.Art. 2
(Compiti della Giunta regionale)1. Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 "Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati" e successive modificazioni, la registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari, di seguito denominato "marchio".
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento:
a) approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Regione e i soggetti a cui è concesso in uso il marchio;
b) determina la denominazione dei marchio, cui la concessione si riferisce, e le sue caratteristiche ideografiche;
c) disciplina le modalità di concessione in uso del marchio;
d) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze.
3. La Giunta regionale individua altresì i prodotti agro-alimentari e agricoli da ammettere al marchio e approva, sentita la competente commissione consiliare, i relativi disciplinari.
4. Individua i percorsi di aggregazione delle aziende agricole per la creazione e l'incentivazione di consorzi, attraverso le confederazioni di categoria, in grado di sostenere la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità calabresi in Italia e all'estero.Art. 3
(Gruppo di lavoro tecnico-scientifico)1. Presso la Giunta. regionale è istituito un gruppo di lavoro tecnico-scientifico, quale supporto consultivo per la gestione e la promozione del marchio e per esprimere pareri sui disciplinari di produzione, sugli aggiornamenti degli stessi e sulle convenzioni tra Regione e soggetti interessati all'utilizzo del marchio stesso.
2. Il Comitato è composto da:
a) il dirigente della direzione regionale competente in materia, con funzioni di presidente;
b) un esperto in marketing dei prodotti agricoli e agro-alimentari;
c) un esperto in tecniche di controllo della qualità nel settore agricolo e agroalimentare;
d) un esperto in legislazione alimentare;
e) un rappresentante concordemente designato dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) un rappresentante concordemente designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n.281 " Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" e successive modificazioni;
g) un rappresentante concordemente designato dalle centrali cooperative del settore agro alimentare maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. In relazione agli argomenti trattati, il comitato è di volta in volta integrato da un esperto per ciascuno dei settori merceologici da ammettere al marchio.
4. I componenti esperti sono nominati dalla Giunta regionale che con proprio provvedimento ne definisce anche i compensi per gli esperti.Art. 4
(Uso del marchio)1. La concessione del marchio è rilasciata per prodotti agro-alimentari e agricoli che, per sistema di produzione, di lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell'immagine del prodotto.
2. L'uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, individuali o collettive.
3. Il controllo dell'uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN 45011.Art. 5
(Disciplinare di produzione)1. I disciplinari di produzione di cui all'articolo 2, comma 3 devono comprendere almeno i seguenti elementi:
a) descrizione delle tecniche di produzione, trasformazione, conservazione e confezionamento dei prodotti, utilizzate per l'ottenimento delle caratteristiche del prodotto;
b) criteri di identificazione e rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finale;
c) descrizione dei requisiti, oggettivi e controllabili, del prodotto, con l'indicazione delle principali specifiche di tipo fisico, chimico, microbiologico e organolettico.
2. I disciplinari di produzione e i loro aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e comunicati, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CEE del Consiglio del 22 giugno 1998, alla Commissione europea.Art. 6
(Etichettatura)1. I soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, la dicitura "marchio di qualità tutelato dalla Regione Calabria", secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari" e successive modificazioni, l'etichetta contiene la dicitura relativa all'indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di vigilanza. di cui all'articolo 7.
3. Nel caso di provenienza calabra, la dicitura di cui al comma 2 da adottare è "Prodotto in Calabria" e nel caso di eventuale produzione agricola e agro-alimentare in aziende a conduzione diretta, "Prodotto in Calabria in aziende a conduzione diretta".Art. 7
(Vigilanza)1. La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza, definendone criteri e procedure.
2. La Giunta regionale è di fatto l'autorità preposta alla vigilanza sull'applicazione della presente legge ed in particolare sull'uso del marchio da parte dei soggetti interessati.
3. Per l'attività di vigilanza, la Giunta regionale utilizza il nucleo degli ispettori di vigilanza del settore primario, i servizi veterinario e igiene degli alimenti delle aziende sanitarie locali o l'Istituto zooprofilattico della Calabria.Art. 8
(Interventi a sostegno della diffusione del marchio)1. La Giunta regionale, per favorire la diffusione del marchio:
a) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario ed il turismo.
b) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità;
c) concorre, nel limite massimo del cento per cento per il primo anno, dell'ottantacinque per cento per il secondo anno, del settanta per cento per il terzo anno, del cinquantacinque per cento per il quarto anno, del quaranta per cento per il quinto anno e del venticinque per cento per il sesto anno, alle spese per l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 4, da parte dei soggetti terzi indipendenti.Art. 9
(Norma finanziaria)1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in Euro 75.000,00.
POR CALABRIA 2000-2006
Misura 4.6 Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Misura 4.7. Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità.Art. 10
(Parere comunitario di compatibilità)1. I benefici di cui alla presente legge sono subordinati alla acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del trattato CE.