Proposta di legge n. 2/8^

ISTITUZIONE DEL CODICE ETICO REGIONALE

 RELAZIONE

La Regione Calabria intende promuovere il rinnovamento della politica attraverso l'innovazione nei comportamenti degli eletti, col fine di recuperare nella regione Calabria livelli più elevati di trasparenza amministrativa, correttezza gestionale e dignità istituzionale. A tal fine ritiene che i consigli locali e regionali esercitano le loro funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori, e che sono responsabili nei confronti della popolazione locale e regionale nel suo complesso ivi compreso nei confronti degli elettori che non hanno votato per essi.
Considerando che il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche;
La Regione Calabria interpreta il diffuso sentimento dei Calabresi di avversione al moltiplicarsi degli episodi di cattiva amministrazione, che minacciano gravemente la legalità, in cui sono implicati responsabili politici a motivo di atti connessi nell'esercizio delle loro mansioni e constatando che il livello regionale ha particolarmente alimentato questo fenomeno ed il relativo allarme della popolazione;
E' diffusa la convinzione che la promozione dei Codici di condotta destinati agli eletti locali e regionali permetterà di accrescere la fiducia fra la classe politica locale e regionale e i cittadini. Persuasi che questo legame di fiducia sia indispensabile affinché un eletto possa portare a buon fine la propria missione;
Constatando che i dispositivi legislativi sono sempre più completati da codici di comportamento in vari settori, quali le relazioni commerciali, le relazioni bancarie, l'amministrazione; Stimando che spetta agli eletti locali e regionali assumere un comportamento analogo nelle loro sfere di competenza;
Si valuta che la definizione degli obblighi etici che gravano sugli eletti locali e regionali in un Codice di condotta permetterà di chiarire il loro ruolo e la loro missione e di riaffermare l'importanza di quest'ultima;
La Regione Calabria intende adottare e proporre agli aletti il Codice etico elaborato a livello Comunitario, adattato alle condizioni specifiche della nostra regione, in particolare al fenomeno della criminalità organizzata e delle possibili commistioni tra la politica e le organizzazioni criminali.
Convinti che tale Codice deve prevedere in maniera più estesa possibile l'insieme dell'azione dell'eletto;
Sottolineando che la definizione di regole di comportamento implica il rispetto degli imperativi etici;
Ricordando parimenti che il ripristino di un clima di fiducia rende necessario il coinvolgimento della società civile intesa complessivamente e sottolineando al riguardo il ruolo dei cittadini stessi e dei mass media;
Ribadendo, infine che l'imposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie
che permettano agli eletti locali e regionali di svolgere il loro mandato e ricordando al riguardo le disposizioni pertinenti contenute in tal senso nella Carta europea dell'Autonomia locale e nella bozza di Carta europea dell'Autonomia regionale;
Si dispone quanto segue:

Titolo I
Campo d'applicazione

Articolo 1
Istituzione

E' istituito il Codice Etico Regionale degli eletti locali e regionali, il cui contenuto viene dettato nei seguenti articoli.

Articolo 2
Definizione dell'eletto

Ai fini del presente Codice, il termine "eletto" designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale o regionale conferitogli mediante elezione primaria ( elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria ( elezione a funzioni esecutive da parte del consiglio locale o regionale).

Articolo 3
Definizione delle funzioni

Ai fini del presente codice, il termine "funzioni" designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l'insieme delle funzioni esercitate dall'eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.

Articolo 4
Oggetto del Codice

L'oggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell'informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti.

Titolo II
Principi generali

 Articolo 5
Primato della legge e dell'interesse generale

Gli eletti seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa.
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto persegue l'interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.  

Articolo 6
Obiettivi dell'esercizio del mandato

L'eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.

Articolo 7
Esercizio del mandato

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.
Si astiene dall'incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.

Titolo III
Obblighi specifici

 Capitolo 1
Accesso alla funzione

 Articolo 8
Regole in materia di campagna elettorale

Non si può candidare a ricoprire il ruolo di eletto chi ha avuto condanne, anche non definitive, per fatti di mafia.
La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso.
Egli si astiene dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento.
I candidati dovranno sottoscrivere dichiarazione con la quale rifiutano i voti espressi dalle organizzazioni delinquenziali.
Inoltre il candidato, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.

Capitolo 2
Esercizio della funzione

Articolo 9
Clientelismo

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 10
Esercizio di competenze a proprio vantaggio

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto.

Articolo 11
Conflitto d'interesse

Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo locale o regionale, l'eletto si impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione.
L'eletto si astiene dal prendere parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo12
Cumulo

L'eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici.
L'eletto si astiene dall'esercitare altri incarichi politici che gli impediscano di esercitare il proprio mandato di eletto locale o regionale.
L'eletto si astiene dall'esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 13
Esercizio delle competenze discrezionali

Nell'esercizio delle sue competenze discrezionali, l'eletto si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.
Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.
In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all'interesse generale della sua decisione.

Articolo 14
Divieto di corruzione

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente.

Articolo 15
Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria

L'eletto si impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così com'è definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell'utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche.

Capitolo 3
Cessazione di funzioni

 Articolo 16
Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo la cessazione delle sue funzioni;
- in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l'esercizio delle sue funzioni;
- in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue funzioni;
- in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l'esercizio delle sue funzioni in virtù di esse.

Titolo IV
Mezzi di controllo

 Capitolo 1
Accesso alla carica

Articolo 17
Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali

Nell'ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l'ammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole.
Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a render pubblica l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l'importo delle sue spese.
In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Capitolo 2
Esercizio della funzione

Articolo 18
Dichiarazione d'interessi

L'eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l'evoluzione della sua situazione patrimoniale. In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Articolo 19
Rispetto dei controlli interni ed esterni

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene dall'ostacolare l'esercizio di un controllo motivato e trasparente dell'esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti.
Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di queste autorità.
La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dell'esistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti.

Titolo V
Rapporti con i cittadini

 Articolo 20
Pubblicità e motivazione delle decisioni

L'eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso.
L'eletto abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile , come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.
In caso di confidenzialità, la deve motivare, sviluppando gli elementi che impongono detta confidenzialità.
Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.
Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell'esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

Titolo VI
Rapporti con l'amministrazione

 Articolo 21
Assunzione del personale

L'eletto si impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio.
In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'eletto prende una decisione obiettiva, motivata e diligente.

Articolo 22
Rispetto della missione
dell'amministrazione

Nel contesto dell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile, senza pregiudizio dell'esercizio legittimo del suo potere gerarchico.
Si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Articolo 23
Valorizzazione della missione dell'amministrazione

Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'eletto fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione.
Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale.

Titolo VII
Rapporti con i mass media

 Articolo 24

L'eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d'informazione da parte dei mass media per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata dell'eletto o di un terzo. Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

Titolo VIII
Informazione, diffusione e sensibilizzazione

 Articolo 25
Diffusione del Codice presso gli eletti

L'eletto s'impegna ad aver letto e capito l'insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice.

Articolo 26
Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media

Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui si assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.

Titolo IX
Azione disciplinare

Articolo 27
Ambito d'applicazione

Le norma dettate dal codice etico assumono carattere giuridico vincolante per gli eletti che ne formalizzino l'accettazione.

Articolo 28
Codici Etici Volontari

E' consentita la formulazione di codici etici ad opera di partiti, coalizioni, gruppi di eletti rappresentativi dei diversi livelli di rappresentanza. I codici etici adottati in tal modo devono comunque contenere le norme dettate dal Codice Etico Regionale ed essere sottoposti ad un formale iter di riconoscimento ad opera dell'Ente Regione Calabria.

Articolo 29
Collegio dei Garanti

E' istituito il Collegio dei Garanti.
Il collegio dei Garanti ha la competenza a giudicare sulle violazioni denunciate da cittadini, associazioni, partiti, eletti, Enti, al Codice Etico Regionale e, in generale, ai codici etici riconosciuti dalla Regione Calabria.
Il collegio dei Garanti assolve la prioritaria funzione di formulare la normativa che presiede all'esercizio dell'azione disciplinare.
Il collegio dei Garanti elabora inoltre il corpus normativo contenente l'indicazione delle violazioni e delle relative sanzioni.
Il Collegio dei Garanti accerta l'avvenuta sottoscrizione di un codice etico riconosciuto ad opera dell'eletto locale o regionale.
Il Consiglio Regionale si riserva la competenza ad apportare variazioni e/o integrazioni alla normativa emanata dal Collegio dei Garanti; sul tema le modifiche sono apportate con la maggioranza degli 8/10 del Consiglio Regionale.
Il Collegio dei Garanti esercita inoltre l'iter di riconoscimento dei Codici di Comportamento di cui all'Art. 26.

Articolo 30
Nomina del Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da sette membri.
Il Collegio dei Garanti è scelto dagli eletti regionali e locali che abbiano sottoscritto il Codice Etico Regionale o un Codice Etico Volontario riconosciuto ai sensi dell'art. 28 e 29. Ogni eletto ha diritto ad esprimere un solo voto. Il voto è segreto.

Articolo 31
Durata in carica

Il Collegio dei Garanti dura in carica tre anni. I Garanti non possono essere rinnovati nell'incarico al termine del primo mandato

Articolo 32
Requisiti

I Garanti devono possedere requisiti di estrema probità; devono essere indipendenti da qualsiasi condizionamento ed esercitare le proprie funzioni in assoluta autonomia. E' fatto assoluto divieto ai Garanti, nell'esercizio delle proprie funzioni, esprimersi sulle responsabilità politiche degli eletti.
Non possono essere eletti Garanti soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza in Enti Pubblici, Associazioni. Partiti politici.

Articolo 33
Norme Generali

La Regione Calabria rifiuta l'uso politico della materia trattata nella presente legge; in particolare rifiuta la strumentalizzazione delle norme del Codice Etico in relazione a comportamenti non sottoposti la vaglio del Collegio dei Garanti.