Proposta di legge 187
RELAZIONE
La proposta di legge regionale organica per gli appalti di servizi , forniture e lavori pubblici, oltre a colmare un vuoto legislativo, nasce in un contesto definito da due scenari fondamentali.
Il primo e quello derivante dall'obbligo di adeguarsi alla direttiva europea unificata 2004118/CE del 31.03.2004 emanata in materia di appalti pubblici, che persegue l'obiettivo di garantire il principio della libera concorrenza. Il P.d.L. non riguarda solo gli appalti di importo "superiore" alle soglie e per la sola fase di evidenza pubblica, ma coinvolge anche sia la "fase propedeutica" all'appalto che quella "esecutiva", in tal modo imponendosi l'applicazione di principi coerenti e forti a tutti gli appalti pubblici, cioè anche quelli sotto soglia.
Il secondo scenario discende dalla modifica del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, da dove emerge la competenza legislativa "esclusiva" della Regione nelle materie non espressamente riservate allo Stato, che si aggiunge a quella cosiddetta "concorrente", gia posseduta nelle materie in cui allo Stato e riservata la definizione dei principi generali. Nel rispetto dei suaccennati presupposti e nel tentativo di definire una base normativa largamente condivisa, contro il proliferare di norme regionali eventualmente dissonanti, tutte le regioni hanno avviato un proficuo lavoro che ha condotto alla definizione di una proposta di legge regionale unitaria, che provvedesse al recepimento dei principi emanati dalla direttiva europea e nel contempo introducesse a quegli elementi di modifica e semplificazione della normativa nazionale in materia di appalti più consone alle realtà locali.
Un gruppo di lavoro tecnico interregionale, coordinato da ITACA (Istituto per la Trasparenza negli Appalti), ha provveduto alla stesura di un testo unitario che ha infine raccolto l'approvazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, non senza aver recepito i suggerimenti dei principali soggetti istituzionali, imprenditoriali, professionali, sociali e di categoria coinvolti durante i lavori, consegnando alle Regioni un testo-base da integrare secondo le peculiarità locali.
L'allegata proposta di legge, pertanto, affrontando il tema della unificazione delle procedure, entra nel merito dell'intero ciclo dell'appalto, con l'esigenza di raccogliere le innovazioni metodologiche e procedurali introdotte dalla legge Merloni sugli appalti di lavori ed estenderle, laddove possibile e valutandone le differenziazioni, anche agli appalti di servizi e forniture al fine di renderne apprezzabile il risultato nel perseguire:a) la semplificazione delle norme, a volte rigide e pesanti per gli stessi appalti di lavori;
b) la produzione di nonne semplici, di principi e definizioni di carattere generale,comunque rigorosi, che demanda ad atti regolamentari il compito di dettagliare le caratteristiche specifiche delle diverse fasi degli appalti di lavori, di servizi e di forniture;
c) l'esigenza di intervenire sulla riorganizzazione amministrativa, per tendere alla unificazione delle strutture e ad una gestione unitaria delle procedure di appalto al fine di garantire trasparenza, efficienza e riconoscibilità delle procedure stesse.Sulla scorta delle indicazioni fornite dall'ANTITRUST per quanto riguarda il controllo degli strumenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatici per selezionare le imprese, il P.d.L. individua tre particolari elementi cui condizionare l'accesso alle gare:
Primo: il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacita economica e finanziaria.
Al proposito, il progetto di legge punta su una corretta definizione dei "requisiti soggettivi" (tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) che gli operatori economici debbono possedere per poter essere invitati a presentare un'offerta. La concorrenza sarebbe dunque garantita dall'amministrazione aggiudicatrice attraverso la formulazione del bando, applicando quanto prescritto dalla legge e dalle direttive europee, nonchè da nonne nazionali specifiche (i requisiti minimi comunque inderogabili, l'istituzione di un "sistema unico nazionale di qualificazione" come e il sistema cosiddetto delle S.O.A. - Società Organismo di Attestazione per i "lavori pubblici"). Infatti, esso tiene conto di tale competenza e nel caso vi siano "nonne specifiche" o "sistemi unici" nazionali questi vengono fatti salvi ed applicati.
Secondo : la definizione dell'oggetto della gara come scelta che condiziona in erodo forte quelle conseguenti sui requisiti richiesti agli operatori economici. Anche se la scelta dell'oggetto della gara e, evidentemente, un ambito del tutto discrezionale della amministrazione aggiudicatrice, il "che cosa" si appalta e comunque alla base della definizione dei requisiti minimi che necessariamente sono correlati alla dimensione economica e alla qualità delle prestazioni richieste agli operatori economici.
Terzo : la precisione nella definizione del progetto e nell'applicazione del prezziario di riferimento, così come nelle procedure di verifica e validazione degli atti progettuali.Così facendo si pensa di rispondere, da un lato, all'esigenza di evitare ogni criterio di esclusione automatica dei concorrenti in gara, peraltro sancito dalla Comunità Europea, dall'altro di responsabilizzare e qualificare l'operato delle amministrazioni aggiudicatici.
Ci si prefigge, inoltre, lo scopo di:1) sensibilizzare le amministrazioni appaltanti ad una maggiore attenzione alla fase di programmazione dei propri interventi, siano essi di lavori, di servizi o di forniture, nonché ad una più compiuta progettazione degli stessi;
2) garantire l'informazione, la trasparenza e la parità di trattamento dei fornitori, prestatori di servizi e imprenditori nella scelta e gestione delle procedure di affidamento;
3) stimolare le amministrazioni appaltanti a perseguire la qualificazione e la crescita tecnologica e professionale degli operatori economici dei settori interessati all'appalto, nonché il corretto uso dei fattori coinvolti nella realizzazione dell'appalto con particolare riferimento alla sicurezza e alla qualità nel lavoro.Più in generale si intende adeguare e qualificare le strutture dei soggetti attuatori, gli strumenti per l'affidamento e per la gestione degli appalti, l'introduzione dei sistemi di qualità ed, infine, la ottimizzazione di un sistema informatico da porre a servizio dell'intero ciclo dell'appalto.
Novità significative possono identificarsi sia nel ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento, per ogni procedura di appalto e per l'intero ciclo dello stesso, con un grado di responsabilità più orientata alla verifica e alla garanzia della conformità degli atti ed elaborati che compongono il ciclo dell'appalto, sia di quanti sono chiamati all'esecuzione del servizio o della fornitura.
Viene formalizzata la validazione del progetto, gia introdotta dalla Legge Merloni per i lavori pubblici, ma di norma disattesa, attraverso una formalizzazione e proceduralizzazione della validazione stessa, sia che venga resa dal responsabile del procedimento sia che venga affidata a soggetti a tal fine incaricati.
Altrettanto apprezzabile e l'attenzione posta alle forme di controllo, alla sicurezza dei cantieri, alla tutela dei lavoratori al lavoro sommerso, alla definizione di livelli progettuali idonei alle diversità fra i vari tipi di appalto, nonché alla introduzione, oltre ai livelli canonici per i lavori, di altri livelli progettuali prestazionali (per i servizi) e di risultato (per le forniture), con l'obiettivo di stabilire un più efficace collegamento della progettazione stessa con le procedure di gara; La unificazione, inoltre, delle procedure per l'appalto di lavori, servizi e forniture intende prevenire le distorsioni prodotte dalla frammentaria norma vigente sugli appalti misti .
Al fine di applicare correttamente la legge e monitorarne il perseguimento degli obiettivi si prevede l'attivazione di specifiche strutture regionali, a partire dell'Osservatorio Regionale, con il compito, non solo, di raccogliere in una banca dati tutte le attività che interessano la materia degli appalti, ma anche di fornire consulenza e supporto alle amministrazioni aggiudicatici.
Il Titolo III si occupa in maniera più particolareggiata della materia degli appalti di fornitura di beni nel perseguimento di obiettivi di contenimento e controllo della spesa, uniformità di procedure e loro semplificazione. Da qui l'esigenza della istituzione di una "Centrale Regionale Unificata" , destinata a tutti i soggetti pubblici della Regione, nonché agli Enti Locali per i quali il ricorso alla "Centrale" e obbligatorio se le risorse impiegate originano da contributi regionali, facoltativo nel caso di utilizzo di finanziamenti propri.
La Centrale é Ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti del finanziamento determinato dalla Regione e degli atti di indirizzo stabiliti dalla Giunta regionale. E' guidata da un Direttore e sottoposta alla vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti.
Le attività di competenza della "Centrale" e le funzioni della Regione sono disciplinate dettagliatamente nell'articolato.
La presente proposta di legge, infine, viene sottoposta alla valutazione dei gruppi consiliari ed e aperta al contributo di tutti.TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità1. La Regione con la presente legge disciplina la materia dei lavori pubblici, delle forniture di beni e servizi, fatti salvi quelli di interesse nazionale, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
2. Le disposizioni della presente legge perseguono obiettivi di massima efficienza, efficacia e qualità delle attività di cui al precedente comma 1, attraverso:a) la qualificazione e l'adeguamento delle strutture amministrative regionali e delle amministrazioni pubbliche aggiudicatici;
b) la definizione di norme regolamentari, di atti di indirizzo e documentazione tecnica di riferimento per gli Enti Locali e le altre stazioni pubbliche appaltanti;
c) la qualità architettonica e ambientale delle opere e dei lavori da realizzare;
d) la previsione di sistemi diretti a favorire la libera e paritaria concorrenza tra imprese, nonché la tutela dei lavoratori dipendenti delle stesse, con particolare riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali.Articolo 2
Applicazione1. Sono tenuti all'applicazione della presente legge:
a. Regione ed enti regionali, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché di loro consorzi ed associazioni, ed inoltre degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale;
b. gli Enti locali, nonché degli enti, delle aziende e degli istituti, anche autonomi, delle istituzioni, delle società e in generale degli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché di loro consorzi ed associazioni, fatta eccezione per le previsioni di cui al successivo Titolo III per la parte che interessa.2. Nei settori di cui al Decreto Legislativo n. 158/1995 e successive modificazioni la presente legge trova applicazione entro i limiti stabiliti dalle cause di esclusione previste da direttive comunitarie.
Articolo 3
Definizione1. Ai funi della presente legge si definiscono:
a) appalti pubblici di lavori, i contratti aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione, di lavori relativi alla realizzazione di opere oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice, intendendosi per opera il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma;
b) appalti pubblici di forniture , i contratti, diversi da quelli di cui alla lettera a), aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzioni di acquisto, di prodotti;
c) appalti pubblici di servizi, i contratti diversi da quelli indicati ai precedenti commi, aventi per oggetto la prestazione di servizi;
d) misti, i contratti aventi ad oggetto, contemporaneamente, componenti relative agli ambiti dei lavori, dei servizi e delle forniture o a due di essi, cui si applica la disciplina degli appalti di lavori, di forniture o di servizi in relazione all'oggetto di maggior valore dell'appalto;
e) concessione di lavori pubblici, i contratti che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
f) concessioni di servizi, i contratti che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
g) amministrazioni aggiudicatici, quelle di cui al comma 1 del precedente articolo 2;
h) stazione appaltante, il soggetto eventualmente incaricato da un'amministrazione aggiudicatrice ai fini dello svolgimento delle procedure di appalto;
i) società di professionisti, le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone ovvero nelle forme di società cooperativa come regolate dal codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza;
l) società di ingegneria, le società di capitali ai cui al Titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.Articolo 4
Regolamento1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione permanente, approva gli atti regolamentari previsti nei successivi articoli sulla base di criteri si semplificazione procedimentale. Se il parere non e reso nel termine di 30 giorni dalla data di acquisizione della richiesta s'intende espresso favorevolmente.
Articolo 5
Adeguamento strutture1. Le amministrazioni aggiudicatici si dotano di idonee strutture per l'applicazione della presente legge individuando nell'ambito della propria organizzazione l'ufficio competente in materia di appalti pubblici con il compito di:
a) garantire omogeneità, efficacia e trasparenza alle procedure di appalto;
b) fornire le informazioni e la documentazione dovute a soggetti candidati o offerenti o a soggetti ed enti a
diverso titolo interessati, relative agli appalti esperiti e in fase di esperimento ed ai relativi contratti;
c) fornire supporto ai responsabili del procedimento per la raccolta e trasmissione dei dati richiesti dall'Osservatorio degli appalti di cui al successivo articolo 60.Articolo 6
Responsabile del procedimentol. Per ogni intervento previsto nel piano triennale di cui al successivo articolo 7, le amministrazioni aggiudicatici, secondo i propri ordinamenti, individuano un responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi del ciclo dell'appalto.
2. Il responsabile del procedimento deve possedere le competenze professionali necessarie, in relazione alla tipologia dell'appalto, a garantire un corretto e tempestivo svolgimento delle procedure, assicurando la conformità alle norme vigenti di tutti gli atti posti in essere, salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5.
3. Le amministrazioni aggiudicatici garantiscono le condizioni organizzative per l'efficace espletamento delle attività del responsabile unico del procedimento.
4. Le amministrazioni aggiudicatici, qualora il proprio organico presenti carenze accertate o non consenta il reperimento di idonee figure professionali possono rivolgersi a figure professionali dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, previa convenzione, o, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, stipulare contratti a tempo determinato e con le modalità previste per l'affidamento di incarichi professionali, con soggetti esterni, tenuti a stipulare, a proprio carico, adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività.Articolo 7
Programmazione1. Le amministrazioni di cui al precedente articolo 2 sono tenute all'approvazione di un programma triennale e di un piano annuale per la individuazione separata di lavori, forniture di beni e servizi che si intendono realizzare ed acquisire attraverso contratti di, appalto o di concessione, purché corredati almeno da un'analisi dei bisogni e da studi di fattibilità.
2. Il programma triennale ed il piano annuale sono approvati in sede di bilancio preventivo e devono essere redatti secondo schemi definiti dalla Giunta regionale nel regolamento di cui al precedente articolo 4. 3. L'elenco annuale comprende:a) gli appalti di lavori di importo pari o superiore a un milione di Euro se corredati di un livello progettuale definitivo;
b) gli appalti di lavori di importo inferiore ad un milione di giuro se corredati di un livello progettuale preliminare;
c) gli appalti di forniture di beni e servizi corredati di analitica analisi dei bisogni.4. L'inserimento nel programma triennale e presupposto per la concessione del finanziamento pubblico.
5. Gli appalti di importo inferiore a 50.000,00 euro per i quali non vi sia richiesta di finanziamento pubblico possono essere realizzati anche se non inseriti nel programma triennale.
6. Un lavoro, servizio o fornitura non inserito nel programma triennale può essere affidato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizza risorse gia previste tra i mezzi finanziari delle stesso elenco, fatta eccezione per risorse resesi disponibili da accertate economie e per interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi o dipendenti da sopravvenute disposizioni normative o regolamentari statali o regionali, o da atti adottati a livello Comunitario.
7. Il programma triennale e l'elenco annuale, nonché le loro eventuali variazioni, allorché approvati dall'organo competente, sono trasmessi all'Osservatorio di cui al successivo articolo 60 che provvede alla pubblicazione sul sito informatico della Regione.
8. Il programma triennale identifica in modo puntuale, sintetico e con ordine di priorità l'oggetto di ogni singolo appalto ed il costo presunto, tenendo conto che sono prioritari quegli appalti riferiti a completamenti, manutenzione, recupero del patrimonio edilizio ed ambientale , mitigazione o eliminazione di barriere architettoniche, a quelli da affidarci con finanza di progetto.Articolo 8
Attività di progettazione1. Negli appalti di lavori, la direzione lavori e le prestazioni accessorie, la redazione di studi, programmi e documenti speciali, le attività di supporto al responsabile del procedimento sono svolte dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatici, ovvero motivatamente affidate, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza e non discriminazione, a soggetti esterni alle stesse, quali:
a) liberi professionisti singoli o associati;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai punti a),b) e c);
e) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.Le attività di progettazione e di direzione lavori non sono compatibili con le funzioni di responsabile del procedimento, fatti salvi i casi di affidamento di lavori di somma urgenza e per importo lavori fino a 100.000,00 curo.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere altresì affidate a tecnici di altre amministrazioni pubbliche od assimilate previa stipula di apposita convenzione.
3. I progetti redatti dalle strutture tecniche dell' amministrazione aggiudicatrice sono frenati dai tecnici dipendenti della stessa, abilitati all'esercizio della professione e coperti da idonea polizza assicurativa a carico dell'amministrazione aggiudicatrice. I tecnici diplomati, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti nei soli casi previsti della normativa vigente.
4. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare ad appalti o agli eventuali subappalti, per i quali abbiano gia svolto attività di progettazione.
5. Le indagini geotecniche e sismiche, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni e i posizionamenti, la stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento dei piani generali di sicurezza, gli elaborati specialistici e di dettaglio, la sola redazione degli elaborati progettuali, in quanto servizio propedeutico e indispensabile alla progettazione, possono ritenersi compresi nell'affidamento in appalto della progettazione stessa e, dunque, subappaltabili, restando, comunque, impregiudicata la responsabilità del progettista. Ne fa eccezione la relazione geologica, ed ogni altro servizio equivalente, la quale, ove necessario, e fatta oggetto di affidamento in forma diretta da parte dell'amministrazione a tecnici abilitati.
6. Nei casi di incarichi da affidare a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento se sussistono particolari ragioni, valuta l'opportunità di affidare separatamente detti incarichi, con provvedimento motivato e con espressa dichiarazione che la progettazione non e artificiosamente frazionata.
7. Per la progettazione di opere rilevanti sotto il profilo architettonico, ambientale, storico - artistico o tecnologico, le amministrazioni aggiudicatici valutano in via prioritaria l'opportunità di procedere al concorso di progettazione o al concorso di idee.
8. Con regolamento regionale approvato ai sensi del precedente articolo 4, sono individuati i criteri e le procedure per l'espletamento dei concorsi di cui al comma 7 le modalità ed i tempi di pubblicazione del bando di gara, le modalità di stima dei corrispettivi, i casi di ricorso obbligatorio alle procedure del concorso di progettazione, indicando tra i parametri di valutazione quelli volti a garantire la sostenibilità ambientale.
9. Il bando di gara di cui al comma 7 può prevedere l'affidamento a trattativa privata al vincitore del concorso di progettazione dell'incarico di redazione delle fasi successive di progettazione e di direzione lavori.
10. Con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 4 la Regione promuove forme di sostegno tecnico e finanziario a favore delle amministrazioni aggiudicatici per l'espletamento dei concorsi di progettazione e di idee, al fine di valorizzare la qualità architettonica e ambientale delle opere.Articolo 9
Sostegno alla progettazione ed alla cooperazione1) Al fine di sostenere le attività di progettazione di opere pubbliche da parte di Comuni, Comunità Montane, Enti Parco regionali, e istituito, in sede di approvazione del bilancio di. previsione della Regione, un fondo regionale , alimentato da quote pari all'0,5 per cento degli stanziamenti annuali attribuiti al Dipartimento Lavori pubblici, da utilizzare:
a) parte a copertura del 90 per cento del costo effettivo della progettazione per interventi da appaltare con il sistema delle concessioni o della finanza di progetto;
b) parte per incentivare la cooperazione tra Enti affinché organizzino le proprie strutture burocratiche per la funzione associata delle attività inerenti la materia dei lavori pubblici, secondo le modalità previste dalla L.R. 24 Novembre 2006, n. 15 recante " Riordino territoriale e incentivazione sulle forme associative dei Comuni.2) I contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma sono restituiti dalle amministrazioni beneficiarie che ottengano per la medesima opera altro finanziamento pubblico comprensivo delle spese di progettazione e vanno a confluire nel fondo di cui al primo comma del presente articolo.
3) Con regolamento da approvare ai sensi del precedente articolo 4 sono stabilite le condizioni, i criteri, le modalità e i termini per usufruire dei contributi di cui al comma 1.
4) La Regione, inoltre, favorisce forme di aggregazione e cooperazione fra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni previste nella presente legge.
5) Le forme di aggregazione e cooperazione sono ispirate a principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di razionalizzazione della spesa pubblica. Le azioni di incentivazione sono volte alla creazione di strutture tecniche comuni, costituite anche ai sensi del Titolo 11, capo V, del decreto legislativo n. 267/2000 e al riconoscimento del massimo supporto tecnico ed amministrativo tra enti, con particolare riferimento alla costituzione di centrali appaltanti .
6) Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla-osta e assensi comunque denominati, al fu-le dell'esecuzione di un appalto pubblico, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente in materia.
7) Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile del procedimento può promuovere la conclusione di un accordo di programma secondo le vigenti norme in materia.Articolo 10
Livelli di progettazione1) Le gare di appalto di lavori sono esperite sulla base di progetti che possono, anche in relazione alla procedura adottata, avere un diverso livello di definizione. A tal fine i livelli di progettazione di norma necessari sono:
a) il progetto preliminare, con il quale sono definite le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, la fattibilità amministrativa e quella tecnica dal punto di vista ambientale, paesaggistico e geologico, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, le ragioni della scelta della soluzione progettuale e l'analisi dei costi in relazione ai benefici previsti. I documenti essenziali che lo compongono sono definiti dal responsabile del procedimento sulla base di prescrizioni tecniche e per tipologie di riferimento, secondo quanto disposto dal successivo comma 5. In ogni caso il progetto preliminare contiene una relazione tecnica descrittiva delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili attraverso un rapporto costi-benefici, tenuto conto dei contenuti dell'analisi dei bisogni e dello studio di fattibilità. La relazione indica, ove necessario, le norme di tutela ambientale applicabili all'intervento, l'impatto ambientale atteso, le misure di mitigazione e di compensazione opportune e gli interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico qualora resisi necessari. Sono altresì definiti schemi grafici sufficienti per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
b) il progetto definitivo, che individua compiutamente i lavori da realizzare, sviluppando i contenuti di scelta ed indirizzo nonché le esigenze stabilite nel progetto preliminare in funzione della qualità architettonica e tecnologica ed il relativo costo previsto e contiene tutti gli elementi necessari ai fin del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. In ogni caso il progetto definitivo consiste in una relazione tecnica descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere nel territorio; nello studio di impatto ambientale, ove previsto, in disegni descrittivi delle caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti previa esecuzione delle indagini di tipo geognostico, idrologico, sismico e di altro tipo necessari per l'esecuzione di tali calcoli preliminari; in un computo metrico estimativo ed in un elenco prezzi unitari. Quando l'appalto viene affidato sulla base di un progetto definitivo, dello stesso fanno parte il capitolato speciale e l'analisi dei prezzi non inclusi nel tariffario regionale. Il progetto definitivo contiene altresì tutti gli elaborati necessari o richiesti per il rilascio dei pareri, delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni e degli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa.
c) il progetto esecutivo, con il quale sono descritti dettagliatamente i lavori da realizzare, e redatto sulla base dei precedenti livelli di progettazione ed e sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In ogni caso il progetto esecutivo e costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi di strutture ed impianti, degli elaborati grafici, dal computo metrico estimativo, dall'elenco prezzi unitari, dall'analisi dei singoli prezzi non compresi nel tariffario ufficiale regionale, dal capitolato speciale d'appalto. Il progetto esecutivo e corredato, altresì, da apposito programma di gestione o manutenzione nei casi definiti dal disciplinare tecnico di cui al comma 1 per le diverse tipologie di appalto.2) Con regolamento regionale di cui all'articolo 4 sono individuati i contenuti specifici, gli elaborati descrittivi e grafici di ciascun livello progettuale e sono stabiliti criteri, contenuti, modalità di verifica e validazione della progettazione in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento, alle esigenze di gestione e di manutenzione.
3) Il responsabile del procedimento individua, in ragione delle peculiarità dell'opera con atto motivato, livelli di progettazione necessari per la redazione del progetto da appaltare nonché la tipologia dei documenti e i relativi contenuti, che faranno parte integrante del contratto.
4) Per gli appalti di servizi e forniture il responsabile del procedimento individua, secondo quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 4, gli elaborati documentali idonei all'appalto da espletare nonché i relativi contenuti che fanno parte integrante del contratto.
5) La progettazione, in armonia con le finalità di cui all'articolo 1, assicura:a) la qualità del lavoro, servizio o fornitura nonché la sua idoneità prestazionale e funzionale;
b) la manutenzione dell'opera realizzata, la durabilità dei materiali utilizzati e l'agevole controllo delle prestazioni nel tempo;
c) il massimo rispetto e la piena compatibilità con il contesto territoriale ed ambientale, nonché la conformità urbanistica;
d) il miglioramento statico e strutturale dei beni di particolare pregio storico, artistico o architettonico ubicati in zone a rischio sismico, geologico o idrogeologico;
e) la mitigazione degli effetti ambientali negativi, non eliminabili, prodotti dalla esecuzione del lavoro,del servizio o della fornitura, con particolare riferimento alla eliminazione o non riproposizione di barriere architettoniche;
f) il rispetto delle norme, regolamenti, indirizzi, nazionali e regionali, emanati a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui cantieri edili.6) La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5. Articolo 11 Sostegno alle professionalità nelle gare per l'affidamento di incarichi di servizi, nei concorsi di idee o di progettazione, le amministrazioni aggiudicatici privilegiano, indicandolo nel bando, le associazioni di professionisti, in qualsiasi forma riuniti, di cui facciano parte di giovani professionisti abilitati nel quinquennio precedente la data del bando, cui e riconosciuta la titolarità della parte del servizio prestato.
Articolo 12
Verifica dei progetti1 Il responsabile del procedimento, prima che sia approvato il progetto preliminare, ne verifica in contraddittorio con i progettisti la conformità con quanto previsto all'articolo 8, commi 6 e 7.
2 Il responsabile del procedimento, prima che sia approvato il progetto sulla base del quale viene affidato l'appalto, procede alla sua validazione in contraddittorio con i progettisti.
3 Il progetto esecutivo e sottoposto a validazione da parte del responsabile del procedimento anche se oggetto di appalto di concessione.
4 La validazione del progetto e certificata dal responsabile del procedimento il quale attesta:a) la conformità al progetto preliminare o definitivo;
b) l'applicazione delle norme tecniche prescritte per lo specifico oggetto dell'appalto, in relazione al livello progettuale;
c) la completezza, la chiarezza e la coerenza dei documenti costituenti il progetto ai fini dell'avvio delle procedure di appalto;
d) la conformità con quanto previsto all'articolo 8, comma 6.5 Nella certificazione di cui al comma precedente il responsabile del procedimento individua, altresì, la soglia di ribasso oltre il quale l'offerta e da ritenersi anormalmente bassa.
6 Nel caso di progetti di particolare complessità, la validazione può essere affidata, su proposta del responsabile del procedimento, nel rispetto delle norme che disciplinano l'affidamento di servizi, a organismi di controllo accreditati ai sensi della serie UNI-CEI-EN 45000 o a professionisti opportunamente qualificati.
7 L'attività di validazione e incompatibile con l'attività di progettazione cui e riferita. In caso di invalidazione o di validazione condizionata, il progettista e tenuto ad adeguare il progetto a propria cura e senza alcun costo aggiuntivo per l'amministrazione aggiudicatrice.Articolo 13
Acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia1 Le amministrazioni aggiudicatrici possono provvedere all'acquisizione di lavori, servizi o forniture in economia, mediante amministrazione diretta o per cottimo fiduciario. Il regolamento regionale di cui al precedente articolo 4 disciplina le modalità e le procedure.
2 I lavori in economia sono ammessi fino ad un importo di 50.000 Euro. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi fino all'importo di 154.000 Euro. Il ricorso all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia e ammesso nelle seguenti ipotesi:a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto
necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessita di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne
l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, lavori, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more della
conclusione delle ordinarie procedure di scelta del contraente gia avviate, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di accertato pericolo
per persone, animali o cose, ovvero per la sicurezza, per l'igiene e salute pubblica, o per il patrimonio storico,
artistico, culturale;
e) lavori, servizi, forniture che non possono essere differiti, dopo l'esperimento infruttuoso di procedure previo bando, o di procedura negoziata senza bando, e nella misura strettamente necessaria;
f) manutenzione non periodica di beni, opere, impianti, se vi e una situazione di urgenza, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, ovvero a seguito di esito infruttuoso delle ordinarie procedure, nella misura strettamente necessaria.3 Nessuna prestazione di lavori, servizi o forniture, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
4 Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta sono eseguite a mezzo di personale proprio dell'amministrazione aggiudicatrice, o eventualmente assunto, coordinato dal responsabile del procedimento che provvede all'acquisto dei materiali ed al noleggio dei mezzi d'opera o all'approvvigionamento di quanto altro occorrente, con le modalità stabilite da ciascuna amministrazione pubblica e nel rispetto del regolamento regionale di cui al comma 1.
5 Il cottimo fiduciario e una procedura negoziata adottata per l'acquisizione in economia di lavori, servizi o forniture che si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Per lavori di importo fino a quarantamila euro e per servizi o forniture fino a ventimila euro, e consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento sulla base di una perizia i cui contenuti sono definiti dal regolamento regionale di cui al comma 1.
7 In tutti i casi di procedure in economia, l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacita tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle amministrazioni aggiudicatrici possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui necessari. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza annuale.Articolo 14
Interventi di urgenza e di somma urgenza1 Le amministrazioni aggiudicatici, nell'eventualità di alluvioni, frane ed altre calamita, al fine di garantire l'incolumità pubblica, possono procedere d'urgenza ad appalti per il pronto soccorso, per la riparazione o il ripristino di opere idrauliche, di difesa del suolo e per la messa in sicurezza, tramite l'esperimento di procedura negoziata sulla base di un verbale e di una perizia estimativa preliminare redatta dal responsabile del procedimento, il cui importo non sia superiore a 200.000,00 Euro. Il verbale riporta i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
2 Qualora l'evento di cui al comma 1 sia tale da costituire grave ed imminente pregiudizio alla incolumità pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla realizzazione immediata degli interventi necessari tramite affidamento diretto, sulla base di un verbale di somma urgenza redatto ad opera del Responsabile tecnico, o suo delegato, della stessa amministrazione , che ne assume la responsabilità, per l'importo indispensabile per la sola immediata rimozione dello stato di accertato pregiudizio alla incolumità pubblica, anche se superiore al limite di 200.000,00 euro. Il costo dell'intervento e negoziato direttamente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo, l'amministrazione puo ingiungergli l'esecuzione dell'intervento, fatto salvo il diritto dell'affidatario di formulare riserva, da risolvere secondo la normativa vigente.
3 Alle amministrazioni aggiudicatrici e fatto divieto, nel corso di uno stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a 400.000 Euro, ad esclusione di interventi di interesse regionale per i quali la soglia non può essere superiore a 1.000.000,00 Euro.Articolo 15
Sistemi unici di qualificazione1 Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a richiamare nei bandi di gara le norme statali che prescrivono requisiti o specifiche caratteristiche che gli operatori economici devono possedere per realizzare determinate attività.
2 Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute al rispetto di leggi e regolamenti statali relativi alla istituzione sul territorio nazionale di sistemi unici di qualificazione e certificazione degli operatori economici e per determinate tipologie di appalti.
3 Nei casi di cui al comma 2, il certificato o l'attestato di qualificazione e condizione necessaria e sufficiente per essere candidato o offerente in un appalto pubblico.
4 Nei casi di cui al comma 2, qualora un offerente risulti aggiudicatario di un appalto, l'amministrazione aggiudicai ice può verificare, anche attraverso gli istituti preposti al rilascio, l'effettivo possesso da parte dello stesso dei requisiti per i quali ha ottenuto la certificazione o l'attestazione della qualificazione e, in ogni caso, ad accertare l'inesistenza di motivi di esclusione.Articolo 16
Qualificazione negli appalti misti1 Le amministrazioni aggiudicatrici, nel caso di appalti misti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, sono tenute a specificare nel bando i requisiti che i candidati debbono possedere, con riferimento all'oggetto complessivo dell'appalto.
2 Negli appalti misti i requisiti fissati da leggi statali sono richiesti al candidato, offerente o esecutore, a mezzo di apposita previsione del bando di gara, nel rispetto del criterio della prevalenza di lavori, servizio forniture.Articolo 17
Selezione delle Imprese1 L'aggiudicazione degli appalti avviene previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatici, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, volti ad accertare le capacita professionali e tecniche e, in riferimento all'oggetto dell'appalto, le capacita economiche e finanziarie.
2 Le amministrazioni aggiudicatrici prendono in considerazione esclusivamente le offerte presentate da operatori economici riconosciuti idonei secondo i criteri di cui al comma 1.
3 Qualora un'amministrazione aggiudicatrice stabilisca nel bando di gara o nei documenti relativi all'appalto particolari parametri di selezione, non sono ammessi alla gara gli operatori economici che non soddisfino gli stessi parametri.
4 Nelle procedure ristrette o negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici scelgono i candidati da invitare a presentare offerta, o con i quali trattare, fra quelli in possesso delle qualifiche necessarie, in numero non inferiore a cinque e comunque in modo da assicurare una effettiva concorrenza.
5 Qualunque sia la procedura adottata, non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino tra loro in posizione di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a verificare che fra gli operatori economici invitati a presentare offerta o che partecipano alla gara non sussistano tali rapporti.
6 Per la partecipazione alle procedure di appalto e irrilevante la distinzione tra persona fisica e persona giuridica. Tuttavia per gli appalti di servizi o di lavori, nonché per gli appalti di forniture che comportano servizi o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nominativo e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire una prestazione determinata.Articolo 18
Raggruppamenti di imprese1 I raggruppamenti di imprese sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. A tali raggruppamenti non può essere richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una richiesta di partecipazione; ciò può tuttavia essere imposto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto e sia stato indicato nel bando di gara.
2 In caso di raggruppamenti non ancora costituiti di operatori economici, autorizzati a presentare offerte o a candidarsi, l'offerta o la candidatura deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che ne fanno parte, con l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo. Il capogruppo mandatario stipula il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
3 I raggruppamenti degli operatori economici possono essere formati, in relazione ai requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui agli articoli 20 e 21, come associazione verticale, orizzontale o mista.
4 Eventuali limitazioni delle modalità di formazione del raggruppamento secondo le previsioni del comma 3 debbono essere motivatamente definite nel bando di gara.
5 E' fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero in forma individuale qualora essi partecipino alla stessa in raggruppamento o consorzio. E' vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile. E' vietata, altresì, qualsiasi modificazione delle associazioni temporanee o di consorzi rispetto a quelle risultanti dall'impegno presentato in sede di offerta.Articolo 19
Motivi di esclusione1 E' escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico il cui titolare, rappresentante legale, amministratore o direttore tecnico abbia un procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31.12.1965, n. 575.
2 Sono esclusi dalla partecipazione alle gare le aziende:a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, o a carico dei quali e in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
b) nei cui confronti e stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445 comma 2 del codice di procedura penale;
c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave accertato dall'amministrazione aggiudicatrice;
d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e quelli previsti a favore dei lavoratori secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro;
e) che non sono in regola con le nonne che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
f)che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;
g)che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
h) che nell'esercizio della propria attività il titolare o il legale rappresentante sia stato condannato per gravi e ripetuti reati commessi per non avere ottemperato a norme sulla sicurezza sul lavoro;
i) che, se persone giuridiche, sono soggetti a provvedimenti interdettivi della capacita a contrarre;
j) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55.3 Sono inoltre esclusi dalla partecipazione alle gare per un periodo di tre anni:
a) i soggetti che nell'esecuzione dei contratti si sono resi responsabili di grave inadempienza contrattuale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, accertata con atto motivato dal dirigente responsabile del contratto al termine di un apposito procedimento in contraddittorio con il contraente inadempiente;
b) i soggetti risultati aggiudicatari in altre procedure di gara indette dall'amministrazione aggiudicatrice che non hanno provveduto alla costituzione della cauzione.4 Negli atti di gara, anche informale, può essere prevista la facoltà in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, di interpellare il secondo classificato al fine di affidargli la realizzazione integrale o il completamento dell'appalto alle medesime condizioni economiche proposte dal primo aggiudicatario. La medesima facoltà può essere prevista per il terzo classificato in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del secondo classificato.
5 L'Osservatorio regionale degli appalti , su indicazione delle amministrazioni aggiudicatrici interessate ed in raccordo con le analoghe strutture statali, aggiorna l'elenco delle ditte escluse dagli appalti pubblici che hanno compiuto le seguenti violazioni:a) violazioni contributive segnalate dallo sportello unico comportanti l'omesso rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
b) omessa denuncia dei lavoratori occupati.6 L'inserimento nell'elenco regionale ha durata fino al momento della comunicazione all'Osservatorio regionale della regolarizzazione delle posizioni contributive e previdenziali.
Articolo 20
Capacita economica e finanziaria1 Le amministrazioni aggiudicatici sono tenute a precisare nel bando di- gara quali referenze devono essere presentate da parte delle Aziende, ai fini della valutazione delle loro 'capacita economico-finanziarie, tenendo conto che, nel rispetto di criteri strettamente proporzionali alle caratteristiche dell'appalto e all'ammontare delle prestazioni richieste, non si puo prescindere da:
a) idonee dichiarazioni bancarie e, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) bilanci o estratti di bilanci, dichiarazioni dei redditi o fiscali, in relazione all'oggetto dell'appalto;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto,per gli ultimi tre esercizi, nella misura in cui i riferimenti di tale fatturato siano disponibili;Articolo 21
Capacita tecniche e professionali1 Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, la capacita tecnica del fornitore può essere provata in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità e dell'impiego dei prodotti da fornire:
a) presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre ami, con indicazione dei rispettivi importi, periodi e destinatari, pubblici o privati, corredato dei certificati rilasciati o vistati dalle pubbliche amministrazioni cui sono state effettuate le singole forniture, ovvero di autocertificazione per le forniture in favore di privati;
b) descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore per garantire la qualità , degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;
c) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici responsabili del controllo della qualità;
d) per i prodotti da fornire, campioni, descrizioni e fotografie la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice;
e) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme tecniche.2 Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, le capacita tecniche e professionali dei prestatori di servizi sono valutate con riferimento, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità e possono essere provate in uno o più dei seguenti modi in ragione della natura della quantità e della destinazione dei servizi da appaltare:
a) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dei dirigenti dell'impresa e in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi;
b) presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi cinque anni, con indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi prestati corredato dei certificati rilasciati o vistati dalle pubbliche amministrazioni cui sono stati prestati i singoli servizi, ovvero di autocertificazione per i servizi svolti in favore di privati;
c) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici dell'impresa del prestatore di servizi, dei responsabili del controllo della qualità;
d) dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore di servizi il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
e) dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi dispone;
f) descrizione delle misure adottate dal prestatore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca.3 L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara le referenze, fra quelle previste ai commi 1 e 2 di cui richiede la presentazione, con riguardo all'oggetto dell'appalto, nel rispetto di criteri di stretta proporzionalità con le caratteristiche dell'appalto e l'ammontare delle prestazioni richieste.
MOLO II - ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI
Articolo 22
Partecipazione alle gare1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro devono essere qualificati ai sensi della normativa statale vigente in materia.
2. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:a) la cauzione a garanzia dell'offerta e la garanzia fideiussoria dovuta dall'aggiudicatario dei lavori previste dalle disposizioni di legge statale sono ridotte del cinquanta per cento;
b) nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le amministrazioni aggiudicatrici prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, tra gli elementi variabili di cui all'articolo 30.3. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, la disciplina dei consorzi e dei raggruppamenti, nonché limiti, divieti e cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure, sono individuati dalla normativa comunitaria e, per gli aspetti integrativi ed attuativi, da quella statale.
4. I soggetti esecutori, anche in subappalto, dei lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro devono possedere l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Il regolamento di cui all'articolo 4 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Euro.
5. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori sono stabiliti dalla normativa statale vigente.Articolo 23
Sistemi di realizzazione di lavori pubblici1. I lavori pubblici possono essere realizzati, salvo quanto previsto per i lavori in economia, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici affidati secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia, fatte salve le disposizioni previste nei successivi articoli 24,25,26,27,28, 29 e 30.
2. La Giunta regionale, al fine di semplificare e omogeneizzare le procedure di aggiudicazione, adotta schemi di bando di gara, corredati da modulistica diretta a facilitare la partecipazione alle gare da parte delle imprese concorrenti, nonché da apposite note esplicative di indirizzo e coordinamento dell'azione delle varie amministrazioni aggiudicatrici.
3. I contratti di appalto di lavori pubblici hanno per oggetto:a) la sola esecuzione dei lavori pubblici;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori qualora questi riguardino:i. lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;
ii. lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;c) l'esecuzione dei lavori e la progettazione esecutiva delle sole componenti ad alto contenuto tecnologico, come individuate dal regolamento di cui all'articolo 4, anche inferiori al 50 per cento del valore dell'opera.
Articolo 24
Procedura aperta1. Nella procedura aperta ogni soggetto in possesso dei requisiti di qualificazione può presentare un'offerta.
2. L'autorità che presiede la gara la dichiara deserta qualora non siano presentate almeno due offerte, salvo il caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito nel bando di gara di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.Articolo 25
Procedura ristretta1 Nella procedura ristretta possono presentare un'offerta soltanto i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici.
2 Per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, il bando di gara può prevedere il numero minimo e il numero massimo di candidati che possono essere invitati a presentare un'offerta. In tal caso il numero minimo e di cinque candidati. I criteri di selezione, oggettivi e non discriminatori, sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 4 e sono indicati nel bando di gara.
3 Le amministrazioni aggiudicatici invitano a presentare offerte un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito.Articolo 26
Procedura ristretta semplificata1. L'affidamento dei lavori di importo fino a 150.000 Euro avviene attraverso procedura ristretta semplificata cui partecipano soltanto gli imprenditori direttamente invitati dall'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi della trasparenza e concorrenza. L 'affidamento degli appalti può avvenire a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti, idonei per i lavori oggetto dell'appalto.
2. Nell'affidamento mediante procedura semplificata ai sensi della normativa statale vigente l'importo dei lavori messi in gara non può essere superiore a 500.000 Euro. La scelta delle imprese da invitare alla gara avviene mediante sorteggio le cui modalità di svolgimento sono definite dal regolamento di cui all'articolo 4 avuto riguardo ai principi di trasparenza, non discriminazione e rotazione.Articolo 27
Procedura negoziata1 La procedura negoziata e la procedura in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano i soggetti di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2 Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata qualora non siano utilmente esperibili le procedure aperte o ristrette e in presenza di una delle seguenti condizioni:a) qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 41 del regio decreto. 23 maggio 1924, n. 827, con particolare riferimento a situazioni derivanti da calamita naturali o relative ad interventi di prevenzione delle medesime;
b) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura e limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale, nei limiti e con le modalità definiti dal regolamento e previo parere dell'organo tecnico-consultivo regionale;
c) nel caso di appalti per lavori di restauro e manutenzione di beni immobili e superfici architettoniche decorate, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni, nei limiti e con le modalità definiti dal regolamento e previo parere dell'organo tecnico-consultivo regionale.3 Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato mediante procedura negoziata, allo stesso appaltatore non può essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi successivi se appartenente alla medesima opera.
4 Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata sono motivati e comunicati all'Osservatorio regionale degli appalti dal responsabile unico del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.Articolo 28
La concessione1 In caso di affidamento in concessione di lavori o servizi pubblici l'amministrazione aggiudicatrice concedente ne stabilisce la durata in modo da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario tenendo conto del rendimento della concessione, del prezzo e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I termini e le modalità di revisione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario sono stabilite con regolamento regionale da approvarsi ai sensi del precedente articolo 4.
2 L'equilibrio economico-finanziario può essere perseguito anche mediante un prezzo , stabilito in sede di gara, in relazione alla qualità del servizio da prestare. A titolo di prezzo, i concedenti possono cedere al concessionario in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, gia indicati nella programmazione di cui all'articolo 7, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
3 Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.
4 Presupposti minimi per l'affidamento in concessione a privati della gestione di opere o servizi che comportino anche la progettazione ed esecuzione di un lavoro, sono:a) la predisposizione di un progetto preliminare, di un capitolato e di uno schema di convenzione per la
gestione dell'opera nel caso si tratti di concessione di lavori pubblici;
b) la predisposizione di un capitolato d'oneri e, qualora ritenuto necessario nei casi di particolare complessità, a giudizio del responsabile del procedimento, di un progetto preliminare, ove si tratti di concessione di servizi;
c) la definizione dei requisiti minimi dei candidati a presentare l'offerta;
d) i criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.5 Il regolamento di cui al comma 1 definisce i contenuti minimi della convenzione sulla base della quale viene stipulato il contratto di concessione.
6 La concessione di lavori pubblici e affidata mediante licitazione privata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata da una commissione giudicatrice. Il concorrente può, se previsto dal bando, proporre modifiche al progetto preliminare dirette a migliorare gli aspetti funzionali, singoli elementi tecnologici o componenti del progetto, che non comportano riduzioni delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
7 La concessione può essere affidata anche mediante trattativa privata nel caso in cui il concessionario sia un organismo di diritto pubblico, il quale e tenuto al rispetto delle procedure previste dalla presente legge se la concessione comporta l'affidamento ad altri soggetti dei lavori, forniture e servizi.Articolo 29
Appalto-concorso1 L 'appalto-concorso e la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori ed indicano le condizioni alle quali sono disposti ad eseguirlo, con facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di negoziare le condizioni del contratto.
2 L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso e consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere dell'organo tecnico-consultivo regionale, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica. la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara e effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha per oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'impresa aggiudicataria, dopo l'ottenimento di tutte le approvazioni necessarie, prima dell'inizio dei lavori dovrà provvedere, a sua cura e spese e senza variazione del prezzo offerto, alla progettazione esecutiva, da sottoporre al responsabile unico del procedimento per la relativa validazione prima dell'approvazione.Articolo 30
Dialogo competitivo1 Il dialogo competitivo e una procedura negoziale alla quale possono ricorrere le amministrazioni aggiudicatrici nel caso di appalti particolarmente complessi e a condizione che il criterio di aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2 Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara per la selezione dei candidati con i quali trattare sui mezzi e sulle soluzioni idonei a soddisfare i loro bisogni. Le trattative con i candidati selezionati sono finalizzate esclusivamente alla discussione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice. Dopo aver dichiarato concluse le trattative, le amministrazioni aggiudicatrici invitano i candidati a presentare un'offerta.
3 Le disposizioni per lo svolgimento del dialogo competitivo sono definite da apposito regolamento regionale da approvarsi ai sensi del precedente articolo 4, nel rispetto delle norme comunitarie.Articolo 31
Promotore1 Al fine di promuovere e sostenere la collaborazione tra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere e servizi di interesse pubblico, con il regolamento di cui all'articolo 4 sono disciplinate le modalità per la presentazione all'amministrazione appaltante, da parte degli operatori economici, di proposte per la realizzazione di concessioni di lavori pubblici o di servizi con risorse totalmente o parzialmente a carico degli stessi operatori economici proponenti.
Articolo 32
Criteri di aggiudicazione1 L'aggiudicazione degli appalti e effettuata con uno dei seguenti criteri:
a) il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
b) mediante offerta a prezzi unitari;
c) mediante offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione gli elementi di valutazione individuati dal regolamento di cui all'articolo 4.2 Il regolamento di cui all'articolo 4 individua le tipologie di lavori per cui si preveda l'aggiudicazione esclusivamente a corpo o a corpo e misura e quelli per i quali e ammessa la sola aggiudicazione a misura;
3 Nei casi di aggiudicazione dell'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione prende in considerazione diversi criteri in diretta connessione con l'oggetto dell'appalto in questione, quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, l'economicità, l'assistenza tecnica, il termine di esecuzione ed ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare. Il bando di gara indica la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione e affidata ad una commissione giudicatrice. La composizione della commissione nonchè le modalità di nomina e di funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 4, nel rispetto dei criteri di imparzialità e competenza.
4 L'amministrazione aggiudicatrice valuta l'anomalia delle offerte rispetto alla prestazione, richiedendo per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito gli elementi costitutivi dell'offerta. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce quali sono gli elementi di cui dovranno formare oggetto le precisazioni.
5 Negli atti di gara, anche informale, può essere prevista la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori, da stipularsi alle medesime condizioni economiche gia proposte in sede di offerta. La medesima facoltà può essere prevista per il terzo classificato in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del secondo classificato. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti riguardo al fallimento di un'impresa mandante o mandataria.Articolo 33
Offerte anormalmente basse1 Se nell'ambito di un appalto. la migliore offerta supera la soglia individuata ai sensi del comma 5 del precedente articolo 12, l'amministrazione aggiudicatrice richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta stessa. Dette precisazioni possono riguardare in particolare:
a) L'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente sulle retribuzioni dei lavoratori;
b) le soluzioni tecniche adottate e le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall'offerente;
d) l'eventualità che l'offerente abbia ottenuto aiuti, agevolazioni, o contributi pubblici.2 Quando l'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica in contraddittorio con l'offerente, valuta, con provvedimento motivato, anormalmente bassa l'offerta, sceglie la seconda offerta più bassa, effettuando, se necessario, le medesime verifiche effettuate per la precedente.
3 Con richiesta motivata, la Commissione giudicatrice può richiedere all'amministrazione aggiudicatrice il supporto di un organismo tecnico-consultivo, circoscrivendo l'oggetto da sottoporre a parere e specificandone le ragioni. La stessa amministrazione aggiudicatrice, nel caso ammetta la richiesta, assegna all'organismo nominato il termine massimo entro cui rendere il proprio parere.
4 Con regolamento regionale sono stabilite i parametri, le modalità ed i criteri di verifica dell'anomalia.Articolo 34
Lavori in economia1 I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 100.000 Euro e possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo.2 I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale della amministrazione aggiudicatrice. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3 Ai fini del rispetto dei limiti di importo per i lavori realizzati in amministrazione diretta non si tiene conto degli oneri del personale.
4 Il cottimo e una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, come individuate dal regolamento di cui all'articolo 4. Ciascuna stazione appaltante definisce con proprio regolamento i lavori e le modalità per la loro esecuzione.
5 Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina le modalità per l'esecuzione dei lavori in economia nei casi di urgenza e di somma urgenza.Articolo 35
Contratti1 La Giunta regionale approva, su proposta dell'Osservatorio regionale degli appalti, un capitolato generale d'appalto per i lavori di cui alla presente legge, uno schema tipo di contratto d'appalto e schemi tipo di capitolati speciali d'appalto.
2 I contratti d'appalto e le convenzioni di concessione di lavori pubblici nonché i capitolati di cui al comma 1 dovranno prevedere specifiche garanzie di rispetto, da parte degli appaltatori e subappaltatori, delle clausole sociali.
3 Prima di procedere all'esperimento di gara, l'amministrazione aggiudicatrice e tenuta, nel caso di appalto di lavori, ad acquisire da parte del direttore dei Lavori, un'attestazione sull'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, nonché sull'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto al momento dell'approvazione del progetto ed alla conseguente realizzabilità dello stesso, previa verifica e validazione.
4 Il responsabile del procedimento e tenuto alla formale rilevazione di eventuali limiti, incongruenze o errori che il responsabile tecnico o il direttore dei lavori ritengono pregiudizievoli ai fini dell'affidamento dell'appalto, proponendo all'amministrazione i provvedimenti eventualmente da assumere.
5 L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni dei luoghi, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato gli stessi lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Con la stessa dichiarazione attesta di aver verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e alla categoria dei lavori in appalto.
6 In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi, del permanere delle condizioni che consentono la regolare esecuzione dei lavori.
7 In caso di appalti misti di lavori e servizi che hanno ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il cui prezzo può variare a seconda dell'esigenza di provvedere a specifiche prestazioni non precisamente quantificabili negli elaborati progettuali e prestazionali, le amministrazioni aggiudicatici procedono alla stipula di contratti aperti pluriennali, prorogabili una sola volta per un periodo non superiore ad un terzo rispetto alla durata del contratto.
8 Per ogni appalto l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale di gara contenente almeno le seguenti informazioni:a) Il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice;
b) I nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; c) i nomi di quelli esclusi e i motivi dell'esclusione;
d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell' aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché la parte dell'appalto che l'aggiudicatario eventualmente intende subappaltare a terzi;
f) le eventuali ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato all'aggiudicazione.9 In applicazione dei principi di semplificazione amministrativa e salva diversa concorde volontà delle parti, al contratto di appalto e allegata esclusivamente l'offerta accettata dall'amministrazione.
10 L'ulteriore documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente e che forma parte sostanziale del contratto, debitamente sottoscritta dalle parti, rimane agli atti della stazione appaltante previa redazione di apposito verbale di deposito.Articolo 36
Revisione prezzi1 Per appalto dei lavori non e ammessa revisione prezzi e si applica il prezzo al netto del ribasso.
2 Qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezziario regionale in vigore si applica il comma 550 della legge 30 Dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
3 La Regione provvede ad aggiornare annualmente il prezziario,con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato.Articolo 37
Clausole speciali1 Nel bando di gara devono risultare precisate:
a) le modalità di calcolo ed i relativi importi delle penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto per cause imputabili in tutto o in parte all'appaltatore;
b) le modalità di calcolo ed i relativi importi di eventuali premi da erogare in caso di ultimazione dell'appalto prima della scadenza contrattuale prevista per merito dell'appaltatore;
c) modalità di calcolo e dei relativi importi dovuti all'appaltatore per danni gravi ed evidenti causati da inadempimenti della amministrazione aggiudicatrice;
d) tempi e modalità di pagamento del corrispettivo dell'appalto e penali da applicare nel caso di inosservanza dei termini di pagamento contrattuali e legali.2 Sono altresì ammesse altre previsioni tese ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi. la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione.
3 L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il potere di compiere specifiche verifiche a garanzia del rispetto, da parte degli appaltatori, e degli eventuali sub-appaltatori, di tutte le clausole contrattuali e speciali.
4 Il contratto prevede l'obbligo per l'appaltatore di rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole sulla tutela dei lavoratori di cui all'articolo 41, nonché di denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità, in qualsiasi modo ed a qualsiasi rappresentante o dipendente, dell'appaltatore o subappaltatore, formulata, dandone immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.
5 Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, oltre a costituire eventuale motivo di responsabilità penali, comporta l'applicazione di sanzioni economiche e, costituisce motivo di recesso dal contratto dell'amministrazione aggiudicatrice. Con regolamento regionale sono definite le modalità applicative e l'entità delle sanzioni.Articolo 38
Documento unico di regolarità contributiva1 Ai fini di semplificazione delle procedure, la Giunta regionale promuove un'intesa con INPS, INAIL e Cassa Edile per attestare la regolarità contributiva delle imprese esecutrici dei lavori appaltati mediante il documento unico di cui alla Convenzione fra gli istituti INPS, INAIL e Casse Edili ai sensi del decreto legislativo n. 276/03.
2 Il documento unico attesta la regolarità contributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese esecutrici di lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, certificando, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle stesse imprese degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL e alla Cassa edile.
3 Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa e tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.Articolo 39
Varianti in corso d'opera1 Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili;
c) per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; l'importo in aumento di tali varianti non potrà eccedere complessivamente il 5 per cento dell'importo originario del contratto.
d) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale o per adeguare nel corso dei lavori, elaborati progettuali esecutivi relativi ai lavori riguardanti i beni culturali;
e) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
f)per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e segnala altresì l'esito del procedimento.2 I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione.
3 Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4 Ove le varianti di cui al comma 1, lettera f) eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale e invitato l'aggiudicatario iniziale.
5 La risoluzione del contratto, ai sensi del comma 4 da luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, nella misura massima dei quattro quinti dell'importo del contratto.
6 Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle nonne di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
7 Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Non possono pertanto essere introdotte nuove categorie di lavorazione né concordati nuovi prezzi.
8 Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce le caratteristiche di tali variazioni e le modalità per la proposta e l'approvazione. Il capitolato generale d'appalto definisce i criteri per il riparto tra la stazione appaltante e l'appaltatore delle economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata.Articolo 40
Sicurezza nei cantieri1 Per i lavori di importo superiore a 100.000 Euro e obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in conformità alla normativa vigente, sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere.
2 Il piano di sicurezza e corredato da un computo metrico estimativo in cui e riportata la stima degli oneri o costi per dare attuazione al piano stesso, suddivisi in oneri generali ascrivibili alle singole lavorazioni soggetti a ribasso d'asta, ed in oneri specifici del progetto, non soggetti a ribasso. Gli oneri generali ascrivibili alle singole lavorazioni sono determinati, se non gia indicati da prezziari regionali di riferimento, attraverso apposite analisi. Gli oneri specifici fanno direttamente riferimento alla stima analitica dei costi da sostenersi per opere o procedure da realizzarsi durante l'esecuzione dei lavori e derivanti dalla specifica tipologia di opera e dal contesto ambientale in cui essa si realizza. I lavori relativi agli oneri per la sicurezza non sono subappaltabili, salvo quelli relativi alle opere specializzate.
3 Gli oneri e i costi di cui al presente comma sono allibrati nella contabilità dei lavori separatamente, con le modalità previste dal capitolato generale di appalto.
4 Ai sensi del decreto legislativo n. 494/1996, e s.m.i. committente e il dirigente cui spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, e responsabile dei lavori e il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 6.
5 Il coordinatore per la progettazione può coincidere con il progettista dell'opera. Nel caso non coincida, il coordinatore per la progettazione da al progettista le opportune indicazioni relative alla sicurezza e, in caso di disaccordo, decide definitivamente il responsabile unico del procedimento.
6 Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori può coincidere con il direttore dei lavori. Le iniziative e le segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione, sono comunicate al responsabile unico del procedimento per gli adempimenti di competenza e non sono soggette a diverse decisioni del direttore dei lavori.
7 I1 piano di sicurezza e coordinamento viene redatto in forma generale come piano di valutazione dei rischi prevedibili per tutti i contratti di manutenzione non identificabili preventivamente sia spazialmente sia temporalmente. Nel caso si superino nel singolo lavoro-ordinativo le soglie di cui al comma 1, all'ordine di servizio viene allegato lo specifico piano di sicurezza. Rimangono vigenti in ogni caso, in capo all'impresa, tutti gli obblighi disposti dal decreto legislativo n. 494/1996.
8 Per le opere di importo dei lavori inferiore a 100.000 Eum il committente o il responsabile dei lavori attua i principi dell'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 494/1996 per la parte di programmazione e di progettazione. L'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2 un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 494/1996.
9 Le modalità di redazione del piano e di valutazione delle anomalie in fase di aggiudicazione, la notifica dei cantieri, le modalità di contabilizzazione dei lavori relativi agli oneri di sicurezza, le varianti al piano di sicurezza, la sospensione dei lavori, le modalità di verifica da parte dei soggetti competenti saranno precisate dal regolamento di cui all'articolo 4.
10 Per i lavori realizzati con finanziamenti pubblici a privati, nel caso gli organismi di vigilanza accertino violazioni di legge, la Regione può disporre la revoca dei finanziamenti stessi in caso di infortuni gravi che saranno precisati nel regolamento di cui all'articolo 4.
11 La Regione, nel rispetto della normativa vigente, istituisce strumenti e misure di incentivazione per l'acquisizione, da parte delle imprese, di requisiti standard di sicurezza.Articolo 41
Tutela dei lavoratori1 Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, tutte le amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione , al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:
a) obbligo di applicare o far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle Casse Edili ed alla regolarità contributiva ;
b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.2 Ai sensi della normativa vigente in materia, la regolarità contributiva e attestata mediante l'esibizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al precedente articolo 38. Il documento unico certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle Casse Edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'operatore economico e tenuto a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.
3 In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni da parte dell'appaltatore, su istanza delle organizzazioni sindacali, l'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'appaltatore, in dipendenza delle attività eseguite, anche incamerando la cauzione definitiva.
4 In tutti gli appalti di lavori, forniture o servizi in cui sia possibile prevedere specifici progetti di inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà in forza dei quali risulti legittimo adottare procedure di riserva o di agevolazione a favore delle categorie svantaggiate e delle cooperative sociali di cui alla legge 381/91, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara speciali clausole volte a favorire le suddette categorie.Articolo 42
Tutela legalità e lavoro sommerso1 La Regione promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo e gli Enti Locali del territorio regionale per la tutela della legalità nella materia degli appalti pubblici e per la lotta alla criminalità organizzata e di stampo mafioso, con l'obiettivo di definire misure di prevenzione atte a salvaguardare la sicurezza e l'interesse pubblico. La Regione si avvale dell'Osservatorio regionale degli appalti, che fornisce ogni utile informazione e supporto al fine di ottimizzare l'applicazione dei protocolli, procedere ai necessari aggiornamenti, snellire le procedure e garantire il raggiungimento degli obiettivi.
2 Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e negli appalti, nonché per la verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, e istituito presso l'Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici, che ne supporta e coordina i lavori, una Unita Operativa per il Controllo sulla Sicurezza presieduto dall'assessore ai lavori pubblici o da un dirigente regionale dallo stesso delegato. La Giunta regionale definisce i compiti, le modalità di funzionamento e la composizione dell'unita operativa della quale fanno comunque parte i comitati paritetici territoriali provinciali per la prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro, i rappresentanti dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, dell'assessorato regionale al lavoro e formazione professionale e dell'assessorato alla sanità, i rappresentanti delle direzioni provinciali del lavoro, i rappresentanti dell'INAIL e dell'INPS. Le elaborazioni, le analisi e le attività di monitoraggio e controllo di detto comitato sono divulgate attraverso la pubblicazione annuale di un quaderno della sicurezza al fine di garantire un'efficace campagna di informazione ed orientare le attività delle parti sociali in materia di sicurezza e di orientamento professionale.
3 L'unita operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 affianca il comitato di coordinamento regionale previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 626/94.
4 Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli appalti soggetti all'applicazione della presente legge, su base campionaria, possono essere sottoposti ad indagini e verifiche da parte dell'unita operativa per il controllo sulla sicurezza.
5 Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono di aumentare, nei limiti indicati nel bando di gara, l'incidenza percentuale della garanzia fideiussoria da stipulare a copertura degli impegni contrattuali da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti che subissero contravvenzioni o condanne in materia di sicurezza per fatti inerenti i tre anni antecedenti a quello relativo all'effettuazione delle offerte. Le stesse amministrazioni prevedono l'inserimento, nel bando di gara e nel contratto, di forme di premialità per le imprese appaltatrici che adottano nel proprio sistema organizzativo adeguate politiche di sicurezza, così come l'obbligo di sospensione dell'appalto fino all'adozione o adeguamento dei provvedimenti utili alla messa in sicurezza del cantiere. Con regolamento regionale da approvare ai sensi del precedente articolo 4 sono definiti i criteri di applicazione del presente articolo.
6 Al momento della consegna dei lavori o dell'avvio delle attività di fornitura o di servizi l'amministrazione aggiudicatrice accerta con dichiarazione del responsabile del procedimento da allegare al contratto:a) che tutti gli adempimenti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili siano stati correttamente ed esaustivamente rispettati;
b) per tutti gli appalti di lavori e, quando possibile, di servizi e forniture, l'esposizione nel luogo di lavoro di un cartello recante le informazioni prescritte;
c) la nomina del responsabile della sicurezza dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi previsti dalle norme vigenti;
d) la nomina del responsabile della sicurezza da parte dell'appaltatore.Articolo 43
Collaudi1 Salvi i casi di cui al successivo comma 5, per i lavori non eccedenti l'importo di 200.000 Euro il collaudo e sostituito da un certificato del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.
2 Per i lavori di importo superiore le amministrazioni aggiudicatoci nominano un tecnico o una commissione di collaudo di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità ed all'importo degli stessi. Qualora nell'ambito dell'attività di collaudo siano da affrontare rilevanti problematiche in discipline giuridico-amministrative, uno dei componenti la commissione sarà scelto tra i laureati in discipline giuridico-amministrative con particolare esperienza del settore dei lavori pubblici.
3 I collaudatori sono nominati dalle amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture. Nell'ipotesi di carenza di organico o di particolari specificità delle opere, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore e affidato a soggetti esterni scelti dall'elenco regionale dei collaudatori.
4 Le procedure per la formazione dell'elenco regionale dei collaudatori, i requisiti professionali per poter svolgere l'attività di collaudatore, le modalità di nomina, le cause di incompatibilità sono definiti con regolamento ai sensi dell'articolo 4.
5 E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:a) in caso di opere di particolare complessità;
b) in caso di affidamento di lavori in concessione;
c) in altri casi individuati nel regolamento di cui all'articolo 4.6 Ai soggetti incaricati del collaudo finale o in corso d'opera spetta il compenso previsto dalle vigenti tariffe professionali. Tale importo e decurtato del 50 per cento nel caso in cui il collaudatore ovvero tutti i membri della commissione di collaudo siano dipendenti delle amministrazioni appaltanti, a condizione che non abbiano avuto alcun ruolo nell'intero ciclo dei lavori.
Articolo 44
Garanzie1 L'offerta da presentare per l'affidamento di un appalto e corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2 per cento dell'importo dell'appalto. La cauzione vale a copertura di tutti gli oneri e obblighi relativi alla partecipazione, nonché della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ovvero della mancata costituzione della garanzia definitiva. La cauzione provvisoria e altresì prestata a copertura del mancato effettivo possesso dei requisiti verificati dall'amministrazione aggiudicatrice in sede di gara.
2 A scelta dell'offerente, la cauzione provvisoria può essere costituita in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria competente o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle amministrazioni aggiudicatoci, oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
3 La cauzione provvisoria deve essere altresì accompagnata, pena l'esclusione dalla gara, dall'impegno di una banca o di una compagnia di assicurazione ad emettere la garanzia di cui al comma 6 in caso di aggiudicazione.
4 La cauzione provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte ed e svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione e restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
5 L'aggiudicatario e obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva nella misura stabilita nel bando tra il 10 e il 20 per cento dell'importo dell'appalto a garanzia di tutti gli obblighi e oneri contrattuali, unicamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
6 In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il IO per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia copre, inoltre, gli oneri per mancati o inesatti adempimenti contrattuali e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo finale o comunque entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, servizi o forniture. Nel caso di lavori, servizi o forniture di particolare complessità, il suddetto termine e esteso a 12 mesi. Con regolamento regionale ai sensi dell'articolo 4 sono disciplinate le modalità di svincolo della garanzia fideiussoria dopo che siano state assolte le obbligazioni contrattuali per almeno il 50% di quanto previsto dal contratto; tale svincolo e autorizzato nel limite massimo del 50% dell'iniziale importo garantito.
7 Tutte le fideiussioni bancarie o assicurative dovranno prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e il pagamento dell'importo in garanzia entro 15 giorni a prima richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.
8 Per i soli appalti di lavori, l'appaltatore e obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'appaltatore e altresì tenuto alla costituzione di garanzia, mediante fideiussione, sulla rata di saldo liquidata dall'amministrazione aggiudicatrice .
9 Per gli appalti di lavori di importo superiore a 2.000.000 Euro, l'esecutore e obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo , una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
10 Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara, nonché il geologo a cui e affidato l'incarico della relazione geologica, devono essere muniti, a far data dalla consegna dei lavori, di una polizza di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa l'amministrazione aggiudicatrice, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dell'appalto e sino alla data di emissione del certificato di collaudo finale, da stipularsi all'atto del conferimento dell'incarico.
11 La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia interrompe la procedura di conferimento dell'incarico.
12 I professionisti non dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice a cui vengono affidate le attività di supporto del responsabile del procedimento devono essere muniti di una polizza di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa l'amministrazione aggiudicatrice, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata del mandato.
13 Sono totalmente a carico delle amministrazioni aggiudicatrici le polizze di responsabilità civile verso terzi per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei propri dipendenti ai quali sono attribuiti incarichi, compresi quelli amministrativi, relativi alle fasi dell'appalto, inclusa quella per la direzione dei lavori, per il responsabile tecnico della fornitura o del servizio e per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Nel caso di affidamento di tali incarichi a soggetti non dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice, la stipula delle relative polizze e a carico dei soggetti stessi.
14 Con regolamento regionale ai sensi dell'articolo 4 sono definiti i contenuti e gli schemi tipo delle garanzie e assicurazioni richiamate nel presente articolo, nonché i criteri per i relativi massimali.
15 In caso di affidamento di concessione le garanzie di cui ai commi 6, 7 e 8 sono assunte dagli esecutori e dai progettisti a favore del concessionario, qualora questi non esegua o progetti direttamente i lavori: in tal caso, questo ultimo, deve garantire l'amministrazione aggiudicatrice con una polizza di garanzia globale che comprenda anche i rischi d'esecuzione e di progettazione.Articolo 45
Lavori scorporabili e subappaltabili1 Ai fini della presente legge sono considerati subappalti tutti i contratti di lavori, servizi e forniture che l'appaltatore stipula con altri operatori economici per l'esecuzione dell'appalto pubblico del quale e affidatario e responsabile nei confronti di una amministrazione aggiudicatrice.
2 Per gli appalti di lavori i sub-appalti sono autorizzati dall'amministrazione aggiudicatrice, a condizione che siano rispettate le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di qualificazione e comunque entro il limite del 30% dell'importo dell'appalto, sempre che esplicitamente previsti nel bando di gara da parte dell'amministrazione aggiudicatrice e di conseguenza esplicitamente indicati nell'offerta da parte del concorrente.
3 Per gli appalti di servizi e forniture l'amministrazione e tenuta a specificare, nel bando di gara, quali sono i sub-appalti ammessi, entro il limite massimo del 30% dell'importo dell'appalto.
4 Per l'affidamento di sub-appalti, ammessi solo nei casi in cui siano previsti sin dal bando di gara, l'appaltatore ha l'obbligo di richiedere specifica e preventiva autorizzazione all'amministrazione aggiudicatrice.
5 E' fatto obbligo a tutti gli appaltatori nell'esecuzione di un appalto pubblico di comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, per tutti i sub-appalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto: il nome del sub-appaltatore, l'oggetto e l'importo del sub-appalto, la data della sottoscrizione e le date di inizio e fine di esecuzione.
6 E' fatto obbligo al direttore dei lavori o al responsabile tecnico di verificare che quanto previsto al comma precedente sia effettivamente e puntualmente adempiuto. Nei contratti tale obbligo e esplicitamente richiamato prevedendo specifiche sanzioni in caso di inottemperanza.
7 E' fatto divieto di affidare in sub-appalto, oppure di approvvigionarsi di materiali o affidare servizi ad imprese che abbiano partecipato alla stessa gara di appalto della quale l'operatore economico sia risultato aggiudicatario.
8 E ammesso subappalto nei confronti delle associazioni temporanee di imprese e consorzi appositamente costituiti, nel rispetto delle condizioni, delle forme e dei limiti di cui al presente articolo.Articolo 46
Tempi di esecuzione1 I conferimenti degli appalti delle opere pubbliche assistiti dall' intervento finanziario della Regione devono essere effettuati entro e non oltre 180 giorni dalla data dell'effettiva disponibilità finanziaria o della comunicazione della concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito.
2 Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta Regionale, previa diffida a provvedere nell'ulteriore termine di 60 giorni, si sostituisce all'amministrazione aggiudicatrice inadempiente nominando apposito commissario ad acta nei 30 giorni successivi al nuovo termine di 60 giorni. Nell'atto di nomina sono precisate forme, modalità e tempi dell'attività del commissario, nel rispetto dell'autonomia dell'amministrazione aggiudicatrice e dell'interesse pubblico superiore alla pronta realizzazione dell'appalto pubblico.
3 L'ente inadempiente può inviare alla Regione documenti e note giustificative fino alla nomina del commissario ad acta da parte della Giunta Regionale.
4 La Giunta Regionale, nel caso di mancato conferimento degli appalti di opere di interesse pubblico od opere pubbliche di interesse esclusivamente locale, nel termine di 180 giorni di cui al comma 1, procede alla revoca del finanziamento dopo la scadenza del termine di 60 giorni dalla comunicazione all'ente inadempiente di avvio del procedimento. L'ente inadempiente esercita il diritto di partecipazione ai sensi del comma 3 fino all'adozione del provvedimento di autotutela.Articolo 47
Rendiconti1 E' fatto obbligo agli enti beneficiari di presentare alla Regione apposito rendiconto anche parziale, entro il 31 marzo di ogni anno, nonché il rendiconto entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione degli atti di collaudo e il rendiconto finale entro 30 giorni dalla data di definizione di tutte le operazioni finanziarie comprese in progetto. Copia conforme della documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati, degli estratti conto e delle certificazioni dell'avvenuto pagamento della ritenuta di acconto, va conservata agli atti dell'ente e sottoposta a controllo a campione da parte della Regione.
Articolo 48
Forme di pubblicità1 Fatte salve le forme di pubblicità previste dalla normativa comunitaria per i lavori sopra soglia, tutti gli avvisi ed i bandi di gara, compresi quelli relativi all'acquisizione di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, sono pubblicati sull'apposito sito informatico istituito presso la Regione nonché nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante.
2 Il sito informatico sul quale devono essere pubblicati gli avvisi ed i bandi di cui al comma 1 e istituito presso l'Osservatorio regionale di cui al successivo articolo 60. Gli standard informatici e le procedure di pubblicazione e di accesso al sito sono stabiliti di concerto con le regioni ed i competenti organi centrali.
3 Per i lavori di importo superiore a 1.500.000 Euro gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati per estratto almeno su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.
4 Per i lavori di importo compreso tra 750.000 e 1.500.000 Euro gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati per estratto su almeno due quotidiani di cui a diffusione regionale e uno avente diffusione nel territorio della provincia ove si eseguono i lavori.
5 Per i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo superiore a 100.000 Euro ed inferiore al 200.000 Euro, da affidarsi mediante esperimento di gara ad evidenza pubblica, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati per estratto almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.Articolo 49
Accesso alle informazioni1 L'Amministrazione regionale organizza, per il tramite dell'Osservatorio regionale degli appalti, la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e l'affidamento degli incarichi, al completamento e collaudo delle opere.
2 E' fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 2 di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento di attuazione.TITOLO III - FORNITURE DI BENI
Articolo 50
Razionalizzazione degli acquisti1 La Regione, nel perseguire obiettivi di economicità, semplificazione, controllo della spesa, uniformità di procedure in materia di forniture di beni , istituisce la "Centrale Regionale Unificata", di seguito definita "Centrale", al fine di:
a) contenere la spesa attraverso procedure di selezione rigorosa dei fornitori, aggregazione e standardizzazione della domanda, monitoraggio dei consumi, sviluppo della concorrenza e adeguamento degli standard di qualita agli effettivi fabbisogni;
b)semplificare il processo di acquisto interno;
c) garantire l'autonomia nella pianificazione dei fabbisogni, nella emanazione degli ordini di acquisto e nel controllo dei consumi;
d) assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di forniture, stimolando l'ordinato sviluppo delle capacita concorrenziali;
e) perseguire la valutazione comparativa tecnica ed economica tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato tenendo conto della rispondenza alle proprie esigenze, ma anche della possibilità di poter sviluppare programmi informatici specifici e del riuso da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 2 dei programmi informatici appositamente sviluppati.2. A tal fine sono introdotti:
a) un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni standardizzabili secondo le esigenze comuni, realizzato anche attraverso la stipulazione delle convenzioni di cui al successivo articolo 57;
b) procedure telematiche di acquisto, realizzate sia attraverso gaie telematiche, sia attraverso il mercato elettronico regionale, fermo restando che, in assenza di specifiche disposizioni emanate dalla Regione, si applicano le noi-me di cui al D.P.R. 4 Aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi).Articolo 51
Profili giuridici1 La "Centrale":
a) è Ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica;
h) ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti del finanziamento determinato dalla Regione e degli atti di indirizzo stabiliti dalla Giunta regionale;
c) opera con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento degli obiettivi e finalità di cui al precedente articolo 50;
d) svolge le attività di cui all'articolo 57 tenendo conto che la gestione centralizzata degli acquisiti di beni e adottata con riferimento a forniture fungibili e validati dai destinatari ;
e) espleta attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al precedente articolo 2 operando per conto oppure in nome e per conto degli stessi in qualità di stazione appaltante;
f) può prestare i propri servizi, previa convenzione, anche in favore di altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico, comunque denominati.Articolo 52
Funzione della Regione1 La Giunta regionale:
a) espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti della "Centrale" secondo le modalità specificate dalla convenzione di cui al successivo articolo 59;
b) approva i bilanci preventivi e i rendiconti della "Centrale" in allegato al proprio bilancio;
c) approva gli atti regolamentari e organizzativi, la dotazione organica, il piano di attività predisposti dal Direttore di cui al successivo articolo 54;
d) promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese calabresi alle diverse procedure di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni.Articolo 53
Organi1. Sono organi della "Centrale":
a) Il Direttore;
b) Il collegio dei revisoriArticolo 54
Direttore1 Il direttore ha la rappresentanza legale dell'a "Centrale" , esercita tutti i poteri gestionali, dirige le strutture organizzative, ne nomina i responsabili, risponde dell'andamento e del raggiungimento dei risultati della gestione. Il direttore presenta alla Giunta regionale ed al Consiglio il piano annuale dell'attività dell'agenzia, il bilancio di previsione, il rendiconto annuale , corredato da una relazione sull'attività svolta.
2 Il direttore e nominato ai sensi della L.R. n. 39/95, scelto tra il personale della pubblica amministrazione , esterno a quella della Regione, in possesso di elevata professionalità, di pluriennale e comprovata esperienza nell'ambito giuridico -amministrativo. Il rapporto di lavoro del direttore e regolato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale e non può essere confermato.
3 La "Centrale" si avvale, per il proprio funzionamento di personale regionale assegnato dalla Giunta regionale per la copertura dei posti della dotazione organica. Il direttore puo avvalersi di personale comandato da altri enti pubblici, a copertura di posti eventualmente rimasti liberi o resisi liberi.Articolo 55
Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti dell'agenzia e composto da tre membri effettivi e due supplenti ed e nominato dal Consiglio regionale ai sensi della L.R. n. 39/95.
2. I revisori durano in carica cinque anni e non possono essere confermati .
3. Il collegio elegge il presidente a scrutinio segreto tra i membri effettivi.
4. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio, nonché sulla regolarità contabile degli atti, redige una relazione annuale sull'attività complessiva svolta dal collegio e ne cura la trasmissione alla Giunta regionale.Articolo 56
Mezzi finanziari1 La "Centrale" dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento ordinario per il suo funzionamento e lo svolgimento delle attività ricomprese nel presente titolo;
b) finanziamenti specifici per lo svolgimento delle attività ad essa commissionate;
c) contributi e finanziamenti da parte di soggetti pubblici, privati, anche ricompresi in programmi e progetti comunitari;
d) proventi derivanti dalla prestazione di servizi.2 Il direttore rendiconta annualmente alla Giunta regionale dell'uso dei mezzi finanziari individuati dal presente articolo.
Articolo 57
Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato1 Nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la fornitura di beni a pubbliche amministrazioni, la "Centrale" stipula convenzioni-quadro con le quali l'impresa prescelta si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito della semplice ricezione da parte della medesima impresa degli ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni di cui al precedente articolo 2; dette convenzioni, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, indicano il limite massimo della durata nel tempo e della quantità dei beni e dei servizi oggetto delle stesse.
2 I soggetti di cui all'articolo 2,comma 1, lettera a) e b) sono obbligati ad utilizzare le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, mentre quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, se utilizzano risorse provenienti dai propri bilanci hanno facoltà di aderire alle convenzioni di cui al comma 1.
3 In particolare, i soggetti di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 2, possono aderire a singole convenzioni attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura, ove di volta in volta ne ravvisino l'opportunità, ovvero possono aderire al sistema delle convenzioni con provvedimento di portata generale, ferma restando la necessita di emettere ordinativi di fornitura per il perfezionamento dei singoli acquisti.
4 La "Centrale" può svolgere per beni non ricompresi in convenzioni operative la funzione di stazione appaltante per conto ovvero in nome e per conto di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e h), che ne facciano specifica richiesta.
5 I contratti stipulati in violazione del comma 2 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dal presente titolo da parte dei soggetti come individuati, sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi e' causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.Articolo 58
Procedure telematiche di acquisto1 La "Centrale" provvede a rendere operativo il sistema regionale di gare telematiche e a gestire le relative procedure di scelta del contraente per l'acquisto di beni in quantità, con specifiche qualitative e per esigenze predeterminate, anche aggregando richieste omogenee provenienti da enti diversi.
2 La "Centrale" cura l'incremento dei soggetti operanti nell'ambito del mercato elettronico regionale, selezionando i fornitori anche in considerazione dei diversi settori merceologici.
3 Nell'ambito dei rapporti di servizio di cui all'articolo 58, la "Centrale"o e autorizzata a consentire l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione regionale ai soggetti di cui all'articolo 2, corna 1, lettere a) e b) che ne facciano specifica richiesta, previa definizione delle relative modalità e condizioni.Articolo 59
Rapporti di servizio1 I rapporti di servizio tra la Regione e la "Centrale" sono regolati da apposite convenzioni operative.
2 Le convenzioni operative hanno una durata massima di trentasei mesi, sono attuate tramite accordi di servizio, specificano gli obiettivi di sviluppo del sistema, anche con riferimento ai diversi settori merceologici e di spesa, gli indicatori di risultato e gli incentivi per il conseguimento degli stessi, nonché il sistema di finanziamento della gestione, con modalità che garantiscano, anche attraverso eventuali, appropriate forme di partecipazione degli utenti agli oneri di gestione, l'equilibrio di bilancio della struttura stessa.TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE
Articolo 60
Osservatorio regionale appalti1 L'Osservatorio regionale degli appalti e lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti espressamente ad essa attribuiti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché della "centrale di cui all'articolo 51 al solo Osservatorio regionale compete la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione di tutti gli appalti, alla fase di programmazione, esperimento della gara , affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Tutti i soggetti istituzionali competenti a qualunque livello, anche nazionale e comunitario, hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente all'Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici che saranno necessari al soddisfacimento dei bisogni legittimati.
2 L'Osservatorio regionale opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle informazioni con gli altri Osservatori regionali e i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.
3 L'Osservatorio regionale opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.
4 L'Osservatorio regionale svolge i seguenti compiti:a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione ed i risultati degli appalti di lavori, forniture di beni e servizi, e sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni;
b) attiva, gestisce e aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche eseguite nel territorio regionale, nonché delle forniture di cui al titolo III;
c) promuove attività di indirizzo e regolazione anche cooperando con le altre Regioni e Province autonome e i competenti organismi statali;
d) promuove attività dirette alla formazione e alla qualificazione del personale delle amministrazioni appaltanti preposto alle attività di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla sicurezza, realizza studi e ricerche, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati;
e) aggiorna la documentazione tecnica, quale strumento di supporto alle attività delle amministrazioni appaltanti, con particolare riferimento a schemi di bandi di gara, capitolati d'appalto, contratti, linee guida e quanto altro necessario ai fini della semplificazione e della standardizzazione delle procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;
f) propone annualmente alla Giunta l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi per le opere pubbliche, a cui si deve far riferimento per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti;
g) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara ;
h) espleta attività finalizzate agli approfondimenti ed all' uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di appalti;
i) cura la pubblicazione informatica del Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni di lavori pubblici per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;
j) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li resi disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali.5 La Giunta regionale istituisce l'osservatorio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge facendo ricorso a proprio personale dipendente.
Articolo 61
Organo tecnico consultivo1 E' istituito l'organo tecnico consultivo regionale, a composizione collegiale, con compiti di consulenza tecnica per l'Amministrazione regionale in ordine ad argomenti di particolare complessità al fine di assicurare il necessario supporto tecnico-scientifico alle scelte di indirizzo politico.
2 L'organo consultivo regionale e nominato dalla Giunta regionale ed esercita le sue funzioni fino alla conclusione del mandato ricevuto.
3 La definizione della composizione, delle modalità di nomina dei componenti e del funzionamento e demandata ad apposito regolamento della Giunta regionale da approvarsi ai sensi del precedente articolo 4.Articolo 62
Certificazioni1 Per tutte le certificazioni ed autocertificazioni presentate al fine di partecipare alle procedure di gara si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2 L'amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase del procedimento, può effettuare accertamenti d'ufficio relativi ai fatti, stati, qualità o requisiti documentati tramite le dichiarazioni sostitutive.
3 Qualora dagli accertamenti d'ufficio emergano dichiarazioni false, oltre alle dovute comunicazioni alle Autorità Giudiziarie competenti, l'amministrazione aggiudicatrice provvede, secondo le circostanze:a) all'adozione di provvedimento di decadenza di ogni provvedimento gia adottato in favore del dichiarante;
b) all'avvio delle eventuali azioni conseguenti per il risarcimento dei danni subiti;
c) alla relativa segnalazione all'Osservatorio Regionale degli Appalti ;
d) all'esclusione dalla partecipazione alle gare di appalti pubblici secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia e fino alla cessazione delle cause di esclusione.4 Qualora il provvedimento di decadenza indicato al comma 3 riguardi un provvedimento di aggiudicazione, l'amministrazione aggiudicatrice provvede ad affidare il contratto con le modalità di cui all'articolo 33 comma 2.
5 Prima di adottare il provvedimento inerente l'aggiudicazione, il responsabile del procedimento acquisisce d'ufficio tutte le certificazioni, che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonee e sufficienti a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico.Articolo 63
Sistemi di qualità e attestazione dell'attività amministrativa1 La Regione provvede all'adozione di sistemi di qualità ispirati al principio dell'efficienza, dell'efficacia e della trasparenza della pubblica amministrazione nel settore degli appalti. I sistemi di qualità consistono in un insieme formalizzato di procedure di controllo applicabili a tutte le fasi dell'azione tecnico-amministrativa, dalla programmazione al collaudo, da parte delle amministrazioni pubbliche aggiudicatici tenute all'applicazione delle presente legge.
2 Ai fini del presente articolo, la Giunta Regionale provvede a regolamentare ai sensi dell'articolo 4 la promozione di iniziative ed incentivi di natura economica, procedurale e premiale, a favore degli enti locali appaltanti.
3 Il regolamento di cui al comma 2 definisce:a) i crateri per l'adozione dei sistemi di qualità;
b) le modalità con cui le amministrazioni aggiudicatrici attestano l'adozione di tali sistemi; c) le verifiche condotte dalla Regione sull'applicazione degli stessi sistemi;
d) i casi e le modalità di attribuzione di incentivi economici, agevolazioni procedurali, riconoscimenti formali alle amministrazioni aggiudicatrici che adottino tali sistemi;
e) i soggetti terzi, e i relativi requisiti che, a livello almeno provinciale, possono svolgere i compiti di valutazione di cui al presente articolo.4 Le amministrazioni Provinciali possono promuovere sul proprio ambito territoriale l'istituzione di specifici organismi di attestazione secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al comma 2.
5 La Giunta Regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, dell'assessore al personale e di quello al lavoro attiva un centro per la formazione dei propri dipendenti incaricati di gestire le fasi procedurali della presente legge. Detto provvedimento ne individua la direzione, il relativo funzionamento e la gestione.Articolo 64
Norme finanziarie1 Per le finalità di cui alla presente legge e istituita nel bilancio regionale apposita U.P.B. denominata " Fondo regionale di sostegno ed incentivazione per attività in materia di appalti di forniture di beni, servizi e lavori pubblici".
Articolo 65
Abrogazione di norme1 Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le previsioni di cui alla presente legge, ed in particolare: a) gli articoli 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 17 della L.R. 30 Maggio 1983,n. 18 b) la L.R. 11 Manzo 1991, n. 3.
Articolo 66
Entrata in vigore1 La presente legge e dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.