RELAZIONE

Con il presente provvedimento si intende garantire il mantenimento delle prestazioni integrative a quelle sanitarie già previste alla data di entrata in vigore della Legge n. 833/1978 a favore dei grandi invalidi e invalidi di guerra e invalidi per servizio.

Trattasi di prestazioni particolari che sia sotto il profilo della prevenzione che della cura e riabilitazione sono state adeguatamente assicurate, nel passato, mediante erogazione in forma indiretta, dall'ex ONIG.

Con l'entrata in vigore della L. n.833 le funzioni dell'ONIG, proprio in quanto di carattere sanitario, vennero rilevate dalle UU.SS.LL. in seno alle quali sono confluiti i relativi personale e strutture.

Le prestazioni oggetto del presente provvedimento continuarono ad essere erogate per effetto dell'art.57, comma 3 della L.n.833/78 fino al 1992, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n.502, che, modificato e integrato dal Decreto Legislativo n.517/1993, ha demandato alle Regioni l'organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute.

Da tale data, le prestazioni oggetto del presente provvedimento non sono più state erogate in mancanza di una apposita previsione.

Le provvidenze previste a favore delle categorie individuate nell'art.2 del presente provvedimento, si sostanziano in un contributo economico giornaliero, soggetto ad aggiornamento secondo gli indici ISTAT, per la fruizione di cure termali, climatiche e soggiorni terapeutici. Tale contributo, di fatto prestazione sanitaria erogata in forma indiretta, verrà corrisposto tramite l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio

Alla Giunta Regionale è demandato il compito di stabilire le modalità di presentazione delle relative istanze in via preventiva.