Progetto di legge n. 9 Relazione
"Provvidenze in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio"
ART. 1 (Disposizioni generali) 1. La Regione garantisce agli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio di cui al successivo articolo 2, residenti nella regione Calabria il mantenimento delle prestazioni integrative a quelle sanitarie già previste alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre1978, n.833, ivi comprese le provvidenze economiche connesse alla fruizione delle cure termali, delle cure climatiche dei soggiorni terapeutici e quelle per la manutenzione, delle protesi. ART. 2 (Destinatari) 1. Soggetti destinatari delle prestazioni e dei benefici disciplinati con la presente legge sono agli invalidi rientranti nelle seguenti categorie: a). Mutilati ed invalidi di guerra, previsti dall'art. 2 della legge 18 marzo 1968 n. 313, dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; b). Vittime civili di guerra, previste dagli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, 313, dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; c). Mutilati ed invalidi per servizio previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9. ART. 3 (Contributi) 1. I contributi di cui all'art. 1 sono così determinati: a) lire 90.000 pro-capite giornaliere per fruizione di cure termali, cure climatiche e soggiorni terapeutici da aggiornarsi a scadenza biennale secondo gli indici ISTAT di incremento del costo della vita; b) 1/5 del prezzo medio corrente della protesi al fine della manutenzione della stessa, nel caso in cui non venga presentata domanda di sostituzione alle scadenze stabilite dal nomenclatore tariffario vigente. 2. Le cure termali di cui al comma 1, lett. a) consistono in terapie idrofangotermali nonché i massaggi fisici connessi alle cure stesse. 3. Le cure climatiche di cui al comma 1 lett. a) sono concesse per un periodo di 21 giorni agli invalidi per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità in base alla quale è stata riconosciuta l'invalidità. 4. I soggiorni terapeutici di cui al comma 1 lett. a) consistono in soggiorni in ambiente e clima idonei (marino, lacuale, collinare e montano) della durata di 21 giorni, concessi agli invalidi che, in conseguenza delle patologie invalidanti, abbiano necessità di terapia climatica al fine di consolidare i risultati terapeutici ottenuti con ricoveri o cure ambulatoriali o di prevenire eventuali aggravamenti delle infermità cronicizzate. 5. Il contributo di cui al comma 1, lett. a) è corrisposto anche ad un accompagnatore ove all'invalido risulti già riconosciuta l'assoluta incapacità a provvedere autonomamente alle normali esigenze della vita quotidiana ART. 4 (Modalità di erogazione) 1. Ai fini della erogazione dei contributi di cui all'art. 1 i soggetti interessati presentano annualmente all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio la relativa istanza. 2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Aziende Sanitarie trasmettono alla Giunta regionale l'elenco delle richieste pervenute, con il totale della somma da rimborsare agli interessati, somma che la Regione eroga alle Aziende nei trenta giorni successivi. 3. Entro il 31 dicembre dello stesso anno le Aziende Sanitarie provvedono, ognuna per la propria competenza, al rimborso delle somme agli aventi diritto. 4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1. ART. 5 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati per l'anno 2000 in lire ____________ si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101: "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimento legislativo che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio regionale recante: Spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n.1) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000", che viene ridotto del medesimo importo ai sensi dell'art.33 della legge regionale 22 maggio 1978, n.5. 2. La predetta disponibilità è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo ________________ che si istituisce nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2000 con la denominazione: "Erogazione fondi alle Aziende Sanitarie Locali per contributi in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per servizio" e lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire _________________ 3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2001, la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario.