Progetto di legge n. 88
Integrazione alla legge 5 aprile 1985, n. 15   

1. All'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 15, dopo il secondo capoverso viene aggiunto: “I gruppi possono cambiare la denominazione ed il simbolo con i quali hanno partecipato alle elezioni, qualora gli stessi vengano cambiati a livello nazionale ovvero se a deciderlo siano gli stessi membri del raggruppamento all’unanimità. Nessuno potrà utilizzare nome e simbolo sostituiti per costituire un nuovo gruppo”.